Delivering Happiness

on 13 Luglio 2026

Riflessioni aggiornate su profitto, passione e purpose

“Deliberino happiness”. Ho trascorso gran parte della mia vita professionale convivendo felicemente con il verbo deliver, quasi sempre legato a elementi materiali, processi, risultati. Mai avrei immaginato di incontrarlo accostato alla parola happiness. È stato proprio questo abbinamento inatteso – più ancora della conoscenza del “caso Zappos”, a convincermi a leggere il libro di Tony Hsieh. Forse mi ha colpito la tensione tra un verbo operativo, concreto, e uno stato d’animo sfuggente. O forse la capacità dell’autore di sintetizzare in modo sorprendentemente semplice la missione di un’azienda: “a path to profits, passion and purpose”. Tre elementi che non si compensano tra loro: se manca uno, l’impresa resta incompiuta. Lo stesso Hsieh lo aveva sperimentato con la sua precedente avventura imprenditoriale, LinkExchange: profitto abbondante, ma poca passione e nessun vero purpose. Da quella insoddisfazione – e da una lunga serie di tentativi giovanili, creativi e talvolta bizzarri – nasce la filosofia che ha reso Zappos un caso di studio globale.

Una cultura che nasce dal basso

Lo stile di Hsieh è diretto, autentico, quasi disarmante. Dalle sue parole emerge un’idea di imprenditoria come progetto di vita, non come semplice attività economica. Il desiderio di sperimentare, creare, condividere: con dipendenti, clienti, fornitori, partner. Alla base c’è un concetto semplice e rivoluzionario: la cultura aziendale non si impone, si costruisce insieme. Mentre la maggior parte delle aziende definisce i valori in modo top-down, Zappos ha scelto un percorso opposto: un processo bottom-up, lungo, partecipato, a tratti persino divertente. Il famoso Culture Book non è un manifesto scritto dal CEO, ma un documento vivo, aggiornato ogni anno, alimentato dai contributi dei collaboratori. Senza filtri, senza censure, almeno nelle intenzioni.

Quanti CEO conoscete che dedicano tempo a discutere con i propri team quali valori meritano di entrare nella “short list” dell’azienda? In Zappos questo non è un esercizio di stile, ma il cuore del modello.

Il lungo periodo come bussola

Ciò che colpisce, leggendo Hsieh, è la sua ossessione per il lungo periodo. Nonostante crisi, difficoltà finanziarie e momenti di incertezza, l’obiettivo non è mai cambiato: lavorare in modo trasparente, offrire un servizio eccellente, costruire relazioni autentiche.

È l’opposto di ciò che spesso accade nel mercato:

  • aziende che comprimono i costi sacrificando il servizio;
  • aziende con prodotti eccellenti ma incapaci di offrire un’esperienza coerente con il proprio posizionamento;
  • aziende che inseguono il breve periodo e perdono di vista il senso del proprio lavoro.

Zappos ha dimostrato che un altro approccio è possibile.

Le lezioni che funzionano davvero

Non esiste una ricetta universale, ma alcuni principi emergono con chiarezza:

  • Decidi chi vuoi essere: un’azienda che dura o un’azienda che “spreme e scappa”.
  • Definisci i valori: personali e aziendali devono essere allineati, altrimenti la cultura non regge.
  • Sii trasparente: autenticità come vantaggio competitivo.
  • Insegui una visione, non il denaro: il denaro arriva come conseguenza.
  • Crea relazioni: essere interessati è più potente che essere interessanti.
  • Forma la tua squadra: assumere lentamente, licenziare velocemente, crescere insieme.
  • Pensa al lungo periodo: e nel frattempo rendi felici i tuoi clienti.

Le aziende esistono per generare profitto, ma sopravvivono solo se sanno generare felicità, prima internamente, poi verso l’esterno. Non è un concetto romantico: è un modello operativo.

Non solo Zappos: il caso Southwest Airlines

Il principio vale anche in settori lontanissimi dall’e-commerce. Southwest Airlines, leader dei voli low cost, ha costruito il proprio vantaggio competitivo non sulle tariffe, ma sul servizio. E il servizio nasce dalle persone. Il loro motto lo riassume perfettamente: “Without a heart, it’s just a machine.”

Il punto di arrivo [e di partenza]

Fare impresa significa costruire un percorso – a path – fatto di valori condivisi, relazioni autentiche, visione di lungo periodo. Zappos lo ha fatto attraverso un modello culturale partecipato, vivo, imperfetto ma coerente. La domanda finale, allora, resta la stessa: quali sono i vostri valori? E soprattutto: li state vivendo davvero?

misurarsi-per-migliorare-05

misurarsi-per-migliorare-06Autore: Stefano Milanese

Ingegnere Gestionale, si occupa di consulenza e formazione dopo aver maturato una più che decennale esperienza con ruoli di responsabilità nelle aree Supply Chain e Logistica presso multinazionali leader nei settori consumer goods e fashion.

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Stefano MIlaneseDelivering Happiness

L’incertezza nella Supply Chain 2010 – 2025

on 13 Luglio 2026

L’incertezza nella supply chain è un tema cruciale, specialmente in periodi di crisi. Questa incertezza può derivare da vari fattori, tra cui:

  1. Interruzioni nella produzione: Le chiusure di fabbriche e le restrizioni di movimento hanno causato ritardi nella produzione e nella consegna dei materiali.
  2. Carenze di materiali: La difficoltà nel reperire materie prime essenziali ha portato a ritardi e aumenti dei costi.
  3. Volatilità della domanda: Le fluttuazioni nella domanda dei consumatori rendono difficile prevedere le necessità future e pianificare di conseguenza2.
  4. Problemi logistici: Blocchi nei porti e ritardi nei trasporti hanno ulteriormente complicato la gestione della supply chain2.

Per affrontare queste sfide, le aziende possono adottare diverse strategie, come migliorare la pianificazione della domanda, diversificare i fornitori, e investire in tecnologie per una maggiore visibilità e flessibilità della supply chain

Instabilità, incertezza, ritardi delle forniture, rincari delle materie prime sono termini a cui, anche i non addetti ai lavori, negli ultimi anni si sono abituati. D’altronde le conseguenze di questi fenomeni si fanno sentire anche nella vita privata di tutti noi. La loro entità, per il passato, è ben sintetizzata dal report sottostante di JP Morgan.

AnnoPMI New Orders (gialla)PMI Delivery Times (verde, invertito)PMI Input Prices (azzurra)Commento sintetico
201052,349,858,5Ripresa post-crisi, ordini in crescita
201151,750,262,0Pressioni sui costi energetici
201249,550,156,8Rallentamento globale
201350,850,555,2Stabilizzazione
201452,150,754,9Espansione moderata
201551,950,853,7Equilibrio nelle supply chain
201651,350,652,8Crescita contenuta
201753,050,956,0Ripresa manifatturiera
201852,750,459,1Aumento costi materie prime
201950,549,957,0Rallentamento pre-pandemia
202042,845,070,5Shock COVID‑19
202154,247,285,0Ripresa con forti ritardi
202251,848,572,3Normalizzazione parziale
202350,949,265,8Stabilità
202451,549,068,0Tensioni geopolitiche
202552,048,870,2Lieve risalita dei prezzi e dei tempi di consegna

Analizzando l’andamento degli ultimi vent’anni ed a voler essere critici, si potrebbe affermare che, seppur con motivazioni ed entità differenti, questi fenomeni non siano del tutto nuovi. Ciononostante, è indubbio che attualmente la maggior parte delle aziende si sia fatta trovare impreparata e stia attraversando un periodo di crisi. Non dimentichiamo che “crisi” (dal greco krisis) ha anche il significato di scelta o cambiamento. Quindi vediamo come le aziende stanno affrontando questa crisi, quali azioni stanno attuando per tentare di minimizzare gli effetti negativi di questa situazione.

Innanzitutto, analizzando la curva gialla del suddetto grafico si evince anche un apparente lato positivo, ossia l’aumento dell’ordinato da parte delle aziende, che potrebbe far pensare ad una domanda in crescita. In realtà questo dato spiega la principale misura con cui le aziende stanno fronteggiando questa crisi, ossia l’aumento delle scorte (o il tentativo di aumentarle) soprattutto sui prodotti con un lungo ciclo di approvvigionamento. Questa conclusione è deducibile anche dal grafico sottostante che mostra l’aumento del livello di scorte (di sicurezza) da parte delle aziende nel passato.

Possiamo considerare questa risposta da parte delle aziende come assolutamente comprensibile. Nel breve periodo, derogare ai principi lean di gestione dei magazzini, consente (nel momento in cui lo stock si sarà costituito) di migliorare la capacità di reazione in caso di necessità.

Tale azione, tuttavia, non è esente da insidie. Innanzitutto, il rischio principale è che, considerato l’elevato backlog manifatturiero-logistico, lo stock si costituisca solo nel momento in cui questo non sia più strettamente necessario. Inoltre, se all’aumento delle scorte sommiamo anche il succitato aumento dei prezzi risulta immediato il potenziale rischio a livello finanziario da parte delle aziende. Infatti, pur immaginando un conseguente rincaro dei prezzi finali, rimane insoluto il problema legato ad un ciclo monetario sbilanciato. In ultima analisi l’aumento degli ordinativi nel tentativo di aumentare le scorte di sicurezza si potrebbe considerare anche come un’alterazione fittizia della reale domanda di mercato che sappiamo genera complessivamente un ulteriore peggioramento della reattività della supply chain. Analoghe riflessioni si potrebbero fare relativamente alle misure attuate dal governo italiano (Superbonus) ad (apparente) sostegno del settore edilizio. Aumento incontrollato dei prezzi (a scapito della comunità) ed impossibilità di reperire sufficiente manodopera da parte di chi realmente necessità di opere edilizie sono le vere dirette conseguenze che queste manovre, a mio personale avviso, hanno portato. 

Altre attività che potrebbero agevolare in questo momento sono proprio le basi che stanno dietro al concetto di Supply Chain. Ricordiamo che il termine non è nato semplicemente come una traduzione anglofona di logistica, bensì per ribadire l’importanza di integrazione e collaborazione tra le aziende all’interno della stessa filiera. Condividere i rischi di fornitura e gestire previsioni collaborative di medio-lungo termine con i fornitori oggi è più che mai è importante in quanto è dimostrato che si tratta di attività che permettono di mitigare l’instabilità lungo la supply chain. Altra attività di contenimento dei rischi è sicuramente l’inserimento in fase contrattuale di clausole di indicizzazione dei prezzi di acquisto al fine di avere un controllo analitico e meno isterico dell’andamento dei prezzi di acquisto e mettersi al sicuro dai rischi di mancate forniture. Per quanto riguarda la negoziazione dei contratti di trasporto, ricordiamo che l’indicizzazione dei prezzi sulla base delle quotazioni del carburante risulta attività obbligatoria per legge.

Altre leve che alcune aziende da tempo stanno tentando di attivare sono quelle di accorciare la supply chain e il reshoring. Si tratta di un fenomeno opposto alla globalizzazione delle forniture.

Al pari della precedente, la diversificazione delle fonti di fornitura rappresenta forse la più classica strategia di minimizzazione del rischio, almeno nei casi di quelle forniture che non necessitino di elevati costi di set up.  

Ovviamente, prima di avvicinare la produzione alla regione della domanda, è necessario anche in questo caso interrogarsi sulla sostenibilità finanziaria di questa delocalizzazione.

Un esempio che possiamo citare in questo senso è quello di Ikea che negli ultimi mesi ha sia attuato un riposizionamento di parte della produzione di mobili dall’Asia all’Europa sia ha messo in partica saltuariamente la strategia di noleggiare direttamente alcune navi portacontainer per avere un maggior controllo su una fase estremamente critica della supply chain. Tale attività ovviamente può risultare attuabile, seppur saltuariamente, da gruppi delle dimensioni di Ikea e non dalla maggior parte delle aziende. Tuttavia, ritengo che per la maggior parte delle aziende, tanto più in periodo in cui l’affidabilità del trasporto marittimo è ai minimi storici, la scelta del partner logistico sia fondamentale. Se analizziamo il grafico sottostante, si evince come, seppur globalmente le performance di puntualità siano negative per tutti, esistono compagnie marittime che performano nettamente meglio di altre.

Autore: Stefano Milanese

Ingegnere Gestionale, da una decina d’anni si occupa di formazione dopo aver maturato una più che decennale esperienza con ruoli di responsabilità nelle aree Supply Chain e Logistica presso multinazionali leader nei settori consumer goods e fashion.

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Stefano MIlaneseL’incertezza nella Supply Chain 2010 – 2025

Dalla prima partenza, riapre la via della seta

on 13 Luglio 2026

Dalla prima partenza del 2017 ai corridoi euro‑asiatici del 2026: l’evoluzione del treno merci Italia‑Cina

Il 28 novembre 2017 è partito dall’interporto di Mortara [Pavia] il primo treno merci diretto Italia‑Cina, riaprendo simbolicamente la Via della Seta ferroviaria. Il convoglio, composto da 17 vagoni e 34 container da 40’, ha percorso 10.800 km attraversando Polonia, Bielorussia, Russia e Kazakistan, raggiungendo Chengdu in circa 18 giorni: un tempo record rispetto ai circa 40 giorni del trasporto marittimo.

Quella partenza rappresentò un momento storico: per la prima volta l’Italia entrava stabilmente nei corridoi ferroviari euro‑asiatici, offrendo alle imprese una nuova opzione logistica più rapida e competitiva.

Dal 2018 al 2020: crescita dei volumi e diversificazione dei settori

Nei primi anni il servizio ha registrato:

  • un aumento delle frequenze [fino a 2–3 treni a settimana];
  • l’ingresso di nuovi settori oltre a meccanica, automotive, ceramica e arredo;
  • l’interesse crescente di moda, agroalimentare, vino e prodotti ad alto valore aggiunto.

La ferrovia si è affermata come soluzione intermedia tra nave e aereo: più veloce della prima, molto meno costosa del secondo.

2020–2022: pandemia, congestione portuale e boom della ferrovia

Durante la pandemia:

  • i porti asiatici ed europei hanno subito congestioni senza precedenti;
  • i noli marittimi sono aumentati fino a 10 volte;
  • molte aziende hanno scelto la ferrovia per garantire continuità alle supply chain.

Il traffico ferroviario euro‑asiatico ha toccato i massimi storici, con oltre 15.000 treni all’anno lungo la “New Silk Railway”.

2022–2024: guerra in Ucraina e riposizionamento dei corridoi

L’invasione russa dell’Ucraina ha modificato profondamente le rotte:

  • il corridoio tradizionale via Bielorussia–Russia è diventato più complesso per ragioni geopolitiche e assicurative;
  • sono cresciute le alternative sud‑caucasiche (Georgia–Azerbaijan–Kazakhstan) e centrasiatiche;
  • l’Italia ha puntato su collegamenti più stabili via Trieste, Duisburg e Budapest.

Il servizio Mortara–Chengdu ha subito rallentamenti e riorganizzazioni, ma non è stato abbandonato: si è trasformato.

2025–2026: una nuova fase della logistica euro‑asiatica

Nel 2026 il quadro è molto diverso rispetto al 2017:

  1. Corridoi più diversificati

Le aziende italiane utilizzano oggi:

  • il Middle Corridor (Turchia–Georgia–Caspio–Kazakhstan), più stabile dal punto di vista geopolitico;
  • i collegamenti ferroviari misti mare+treno via Pireo, Istanbul e Baku;
  • i servizi diretti da Trieste e Verona verso hub logistici cinesi.
  1. Tempi di transito più competitivi

Grazie a investimenti tecnologici e doganali:

  • i transit time sono scesi a 15–18 giorni sulle tratte più efficienti;
  • i servizi premium arrivano a 12–14 giorni.
  1. Settori coinvolti sempre più ampi

Oltre ai comparti storici, oggi utilizzano la ferrovia:

  • moda e lusso (per collezioni stagionali e capsule)
  • elettronica e componentistica
  • food & beverage premium
  • farmaceutico e biomedicale
  • e‑commerce B2B
  1. Italia più integrata nei corridoi europei

Trieste, Verona, Piacenza e Bologna sono diventati nodi strategici per i flussi ferroviari verso la Cina.

Perché la ferrovia resta competitiva nel 2026

I vantaggi sono ancora evidenti:

  • Velocità: 15–18 giorni contro i 35–45 del mare
  • Affidabilità: minore variabilità dei tempi rispetto al trasporto marittimo
  • Sostenibilità: riduzione delle emissioni fino al 70% rispetto all’aereo
  • Costi intermedi: più economica dell’aereo, più veloce della nave
  • Maggiore sicurezza: tracking continuo e minori rischi di congestione portuale

Conclusione: dal primo treno del 2017 a una nuova geografia logistica

Il primo treno Mortara–Chengdu del 2017 è stato più di un evento simbolico: ha aperto la strada a un nuovo modo di concepire la logistica tra Italia e Cina. Oggi, nel 2026, i collegamenti ferroviari euro‑asiatici sono maturati, si sono adattati alle crisi geopolitiche e rappresentano una leva strategica per le supply chain italiane, soprattutto per i settori ad alto valore aggiunto.

La “nuova Via della Seta” non è più un progetto: è una rete logistica in continua evoluzione, nella quale l’Italia può giocare un ruolo sempre più centrale.

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misurarsi-per-migliorare-06Autore: Stefano Milanese

Ingegnere Gestionale, si occupa di consulenza e formazione dopo aver maturato una più che decennale esperienza con ruoli di responsabilità nelle aree Supply Chain e Logistica presso multinazionali leader nei settori consumer goods e fashion.

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Stefano MIlaneseDalla prima partenza, riapre la via della seta

I limiti per l’obbligo di nomina dell’Organo di controllo delle Società

on 13 Luglio 2026

Nomina dell’Organo di Controllo nelle S.r.l.: Regole aggiornate 2024–2026

La riforma introdotta dal D.Lgs. 14/2019 [Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza] ha modificato in modo significativo l’art. 2477 C.c., ridefinendo i casi in cui le società a responsabilità limitata sono obbligate a nominare un Organo di controllo [Collegio sindacale o sindaco unico] oppure un Revisore legale.

Sebbene il Codice della crisi sia entrato in vigore in modo graduale, le disposizioni relative ai controlli societari hanno avuto un percorso applicativo complesso, caratterizzato da rinvii e proroghe. Oggi, tuttavia, il quadro è stabilizzato.

  1. Quando la nomina è obbligatoria

L’art. 2477 c.c. prevede tre casi di obbligatorietà:

  1. Obbligo “strutturale”

La nomina è sempre obbligatoria quando la società:

  • è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  • controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti.
  1. Obbligo “dimensionale”

La nomina diventa obbligatoria quando la S.r.l. supera per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:

Parametro Limite vigente
Totale attivo 4.000.000 €
Ricavi delle vendite e prestazioni 4.000.000 €
Dipendenti occupati in media 20

Questi limiti, inizialmente fissati dal D.Lgs. 14/2019 a soglie molto più basse [2 milioni e 10 dipendenti], sono stati raddoppiati dal D.L. 32/2019 e sono tuttora in vigore.

Regola di innesco

  • Superamento di 1 parametro su 3 per 2 esercizi consecutivi → obbligo di nomina.

Regola di cessazione

  • L’obbligo cessa quando per 3 esercizi consecutivi non viene superato alcun limite.
  1. Quali esercizi considerare: il calendario aggiornato

A causa dei rinvii introdotti dal legislatore [D.L. 118/2021 e successive modifiche], la piena applicazione dei nuovi limiti è stata posticipata.

Per le società con esercizio coincidente con l’anno solare:

  • la verifica dei limiti è stata effettuata sugli esercizi 2022 e 2023;
  • l’obbligo di nomina scatta in sede di approvazione del bilancio 2023 [primavera 2024].

In sede di prima applicazione, l’art. 379, comma 3, D.Lgs. 14/2019 concede 9 mesi per procedere alla nomina dell’organo di controllo o del revisore.

  1. Effetti del nuovo Codice della crisi sull’assetto societario

Il Codice della crisi ha modificato anche l’art. 2086 c.c., introducendo l’obbligo per gli amministratori di:

  • dotarsi di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati;
  • rilevare tempestivamente la crisi d’impresa;
  • attivarsi per la conservazione della continuità aziendale.

La presenza di un organo di controllo o di un revisore è parte integrante di questo sistema di prevenzione.

  1. Dal 2024: controlli di qualità sulla revisione legale

Il MEF ha avviato dal 2024 il sistema di controllo di qualità sui revisori legali, con tre obiettivi principali:

  • verificare la reale indipendenza del revisore;
  • controllare il rispetto dei principi ISA Italia e la completezza delle carte di lavoro;
  • valutare la qualità complessiva delle procedure di revisione.

Questo rafforza ulteriormente la responsabilità delle S.r.l. nella scelta di un revisore qualificato e realmente indipendente.

  1. Sintesi operativa per le S.r.l.

Una S.r.l. deve nominare l’organo di controllo o il revisore se:

  • supera almeno uno dei limiti [attivo, ricavi, dipendenti] nel 2022 e 2023;
  • oppure rientra nei casi “strutturali” [bilancio consolidato o controllo di società revisionata].

La nomina deve avvenire:

  • entro 9 mesi dall’approvazione del bilancio che certifica il superamento dei limiti;
  • quindi, per la maggior parte delle società, entro fine 2024.
  1. Considerazioni conclusive

Le nuove regole non rappresentano un mero adempimento formale: sono parte di un sistema più ampio che mira a:

  • rafforzare la governance delle S.r.l.;
  • prevenire situazioni di crisi;
  • garantire trasparenza e affidabilità dei bilanci;
  • tutelare amministratori e soci da responsabilità crescenti.

La nomina dell’organo di controllo o del revisore non è più un’opzione, ma un tassello essenziale dell’assetto organizzativo richiesto dal diritto societario contemporaneo.

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adminI limiti per l’obbligo di nomina dell’Organo di controllo delle Società

Next Generation Italia per l’Economia Circolare

on 13 Luglio 2026

L’Economia circolare anche per il 2025 rimarrà in grande evidenza seppur in secondo piano rispetto a tematiche strategiche attualmente incombenti come i Tassi all’export, il Cambiamento climatico e le Belligeranze in corso. Come è noto, l’Economia circolare è un modello di produzione e consumo che implica condivisione, prestito, riutilizzo, riparazione, ricondizionamento e riciclo dei materiali e prodotti esistenti il più a lungo possibile. In questo modo si estende il Ciclo di vita dei prodotti, contribuendo a ridurre i rifiuti al minimo. Una volta che il prodotto ha terminato la sua funzione, i materiali di cui è composto vengono infatti reintrodotti, laddove possibile, nel ciclo economico. Così si possono continuamente riutilizzare all’interno del ciclo produttivo generando ulteriore valore. I principi dell’economia circolare contrastano con il tradizionale modello economico lineare, fondato invece sul tipico schema “estrarre, produrre, utilizzare e gettare”. Questo tipo di approccio lineare si basa sull’estrazione di materie prime, sulla produzione ed il consumo di massa e sullo smaltimento degli scarti una volta raggiunta la fine della vita del prodotto. Il modello economico tradizionale dipende dalla disponibilità di grandi quantità di materiali ed energia facilmente reperibili e a basso prezzo.

I benefici dell’Economia Circolare

Nell’Unione Europea si producono ogni anno più di 2,5 miliardi di tonnellate di rifiuti. L’UE sta aggiornando la legislazione sulla gestione dei rifiuti per promuovere la transizione verso un’economia circolare, in alternativa all’attuale modello economico lineare. La transizione verso un’economia più circolare può portare numerosi benefici, tra cui:

  • Riduzione delle emissioni nocive disperse nell’ambiente
  • Una maggiore disponibilità di materie prime
  • Diminuzione di materiali di scarto
  • Aumento della competitività all’interno del mercato
  • Possibilità di crescita economica [un aumento del PIL dello 0,5%]
  • Aumento posti di lavoro. Si stima che nell’UE grazie all’economia circolare potrebbero esserci 700.000 nuovi posti di lavoro entro il 2030.

Esempi di Economia Circolare

  • Produrre tessuti con gli scarti di lavorazione delle arance
  • Realizzare una centrale a biogas partendo dai propri residui di produzione agroalimentare
  • Riciclare gli pneumatici fuori uso attraverso l’utilizzo delle microonde
  • Riuso in cui le materie prime vengono dalla riconsegna di mobili o vestiti usati
  • Riciclare la plastica per la realizzazione di nuovi materiali

Sono questi solo alcuni esempi di prodotti realizzati da aziende virtuose che hanno applicato i principi dell’economia circolare. Alcune di queste testimonianze sono raccolte all’interno del primo Atlante Italiano dell’Economia Circolare, una piattaforma web con cento casi in Italia di realtà ed esperienze di green economy, tra raccolta differenziata, consumo responsabile e recupero dei materiali.

Il PNRR Italia e l’Economia Circolare

Il Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza [Pnrr] considera l’economia circolare non un settore a sé, ma la integra insieme all’agricoltura sostenibile e all’impresa verde. In questo modo i fondi garantiti sono in totale 6,3 miliardi di euro, in aumento rispetto alle bozze che erano circolate negli scorsi giorni. Come si legge nel documento, si “punta da un lato a conseguire una filiera agroalimentare sostenibile, migliorando la logistica e competitività delle aziende agricole e le loro prestazioni climatico-ambientali, dall’altro allo sviluppo di impianti di produzione di materie prime secondarie e all’ammodernamento e alla realizzazione di nuovi impianti, in particolare nelle grandi aree metropolitane del Centro e Sud Italia, per la valorizzazione dei rifiuti in linea col Piano d’azione europeo per l’economia circolare”.

Nello specifico, 1,8 miliardi andranno a non meglio precisati progetti per l’agricoltura sostenibile, mentre i restanti 4,5 miliardi andranno così suddivisi:

  • 1,5 miliardi per la “realizzazione di nuovi impianti e ammodernamento degli impianti esistenti per il riciclo”
  • 800 milioni per la “transizione ecologica”, con progetti però ancora “da individuare”
  • 2,2, miliardi per “progetti a bando di economia circolare per riconversione di processi industriali”

Le Priorità

La “novità” è costituita dalla definizione di fondi specifici per il ciclo dei rifiuti. Gli investimenti aggiuntivi di questa linea saranno pari a 1,5 miliardi, si punterà all’adeguamento degli impianti esistenti e alla realizzazione di nuovi impianti per la chiusura del ciclo dei rifiuti con la produzione di materie prime secondarie. Gli investimenti saranno anche finalizzati a potenziare la raccolta differenziata con investimenti su mezzi di nuova generazione e implementando la logistica per particolari frazioni di rifiuti. Gli interventi previsti sono volti in particolare ad affrontare situazioni critiche nella gestione dei rifiuti nelle grandi aree metropolitane del Centro e Sud Italia [ad esempio Città metropolitane di Roma Capitale, Napoli, Bari, Reggio Calabria e Palermo]. Si attueranno azioni comunicative per incrementare la raccolta differenziata e promozione dei centri di raccolta e riuso. Si punta dunque a migliorare decisamente l’esistente e a superare le enormi e ataviche difficoltà che gli addetti ai lavori e i cittadini riscontrano da molto tempo, fra cui l’incremento della raccolta e del recupero dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche [RAEE]; la chiusura del ciclo di gestione dei fanghi di depurazione prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane; la creazione di poli di trattamento per il recupero dei rifiuti prodotti da grandi utenze [porti, aeroporti, ospedali, plessi scolastici]. L’obiettivo è di superare dunque le criticità soprattutto dei grandi centri urbani, con un orizzonte temporale al 2026, mirando soprattutto a una corretta ed efficace chiusura del ciclo dei rifiuti. Col rischio però che la mancata definizione di come si intende agire possa far rispuntare dalla finestra ciò che l’Europa ha tenuto chiuso dalla porta, ovvero tecnologie obsolete e impattanti come impianti di trattamento meccanico biologico e inceneritori. Zero spazio, infatti, viene dedicato alla prevenzione della produzione di rifiuti e a un concetto fondamentale dell’economia circolare, quello per cui “il miglior rifiuto è quello che non si produce”.

Le Strategie

La strategia nazionale in materia di economia circolare si baserà su un intervento di riforma normativa, denominato Circolarità e tracciabilità volto a promuovere la semplificazione amministrativa in materia di economia circolare e l’attuazione del piano d’azione europeo per l’economia circolare. Quest’ultimo punterà a migliorare l’organizzazione e il funzionamento del sistema di controllo e tracciabilità dei rifiuti, per rafforzare l’ecodesign e la simbiosi industriale, riducendo a monte la produzione di rifiuti e per rafforzare la posizione dell’Italia come paese con i più alti tassi di riuso circolare in Europa”. La strategia sull’economia circolare è però tutta da disegnare, anche se il fatto che venga prevista già nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza fa ben sperare gli operatori. Per il governo, in ogni caso, la strategia sarà “finalizzata a ridurre l’uso delle materie prime naturali, di cui il pianeta si va progressivamente impoverendo, utilizzando ‘materie prime secondarie’, prodotte da scarti/residui/rifiuti. Per incrementare il tasso di circolarità in Italia vengono proposti interventi per la realizzazione di impianti di trasformazione dei rifiuti finalizzata al loro recupero, partendo in particolare dai rifiuti da raccolta differenziata. La strategia sull’economia circolare interviene su un processo lungo e complesso teso a rendere l’Italia meno dipendente dall’approvvigionamento di materie prime e conseguentemente più forte e competitiva sui mercati internazionali. Per potenziare gli interventi verrà costituito un Fondo operativo per far leva sulle risorse del PNRR destinato a favorire lo sviluppo dell’Economia circolare”.

gianni-milaneseLuglio 2026

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adminNext Generation Italia per l’Economia Circolare

Il Facility System & Facility Management

on 13 Luglio 2026

IL Facility System [Facility Management], è l’insieme integrato di processi, strumenti e competenze che consentono all’azienda di garantire ambienti di lavoro efficienti, sicuri e sostenibili, a supporto del core business. Un Facility System ben progettato non solo riduce i costi e migliora l’organizzazione interna, ma contribuisce in modo diretto al benessere delle persone, alla continuità operativa e alla reputazione aziendale.

Il Facility System può essere definito come l’evoluzione strutturata del Facility Management tradizionale. Non si limita alla gestione degli edifici, ma integra:

  • Persone [dipendenti, fornitori, stakeholder]
  • Spazi [uffici, stabilimenti, magazzini, aree comuni]
  • Processi [manutenzione, sicurezza, logistica interna]
  • Tecnologia [software, sensori, sistemi di controllo]

L’obiettivo è creare un ecosistema coordinato che supporti in modo continuo le attività aziendali, massimizzando l’efficienza e minimizzando i rischi.

Le principali aree di intervento del Facility System

Un Facility System efficace copre diverse aree chiave:

  1. Gestione degli edifici e degli spazi

Comprende la pianificazione, l’assegnazione e l’ottimizzazione degli spazi di lavoro. Questo include:

  • Layout degli uffici
  • Gestione delle postazioni
  • Utilizzo di spazi condivisi
  • Adeguamento alle esigenze di smart working e lavoro ibrido
  1. Manutenzione tecnica

La manutenzione può essere:

  • Ordinaria, per garantire il corretto funzionamento degli impianti
  • Straordinaria, per interventi strutturali
  • Predittiva, grazie all’uso di dati e sensori IoT

Un buon Facility System riduce i guasti imprevisti e prolunga la vita utile degli asset aziendali.

  1. Sicurezza e compliance

Include:

  • Sicurezza sul lavoro
  • Antincendio
  • Controllo accessi
  • Conformità normativa [salute, ambiente, privacy]

In questo ambito, il Facility System ha un ruolo cruciale nel prevenire rischi legali e operativi.

  1. Servizi ai dipendenti

Pulizie, mensa, reception, gestione visitatori, parcheggi, servizi di welfare e comfort ambientale [luce, temperatura, qualità dell’aria]. Tutti elementi che incidono direttamente su produttività e soddisfazione del personale.

Il ruolo della tecnologia nel Facility System

La digitalizzazione ha trasformato radicalmente il Facility System. Oggi le aziende utilizzano:

  • CMMS e CAFM [Computer Aided Facility Management]
  • Dashboard di controllo
  • IoT e sensori intelligenti
  • Sistemi di ticketing e workflow
  • Integrazione con ERP e HR system

Questi strumenti consentono di passare da una gestione reattiva a una gestione proattiva e basata sui dati, migliorando il controllo dei costi e la qualità dei servizi.

Facility System e strategia aziendale

Un errore comune è considerare il Facility System come un centro di costo. In realtà, se correttamente integrato, diventa un abilitatore strategico:

  • Supporta la crescita aziendale
  • Facilita processi di fusione o riorganizzazione
  • Migliora l’employer branding
  • Aumenta la resilienza operativa

La collaborazione tra Facility Manager, Direzione HR, IT e Top Management è fondamentale per allineare il Facility System agli obiettivi aziendali.

Sostenibilità e Facility System

La sostenibilità è ormai un pilastro imprescindibile. Il Facility System gioca un ruolo chiave in:

  • Riduzione dei consumi energetici
  • Gestione efficiente delle risorse
  • Certificazioni ambientali [LEED, ISO 14001]
  • Riduzione dell’impatto ambientale degli edifici

Un approccio sostenibile non è solo etico, ma genera ritorni economici nel medio-lungo periodo.

Il Facility System rappresenta oggi una leva strategica per la competitività aziendale. Non si tratta solo di “far funzionare gli edifici”, ma di creare ambienti intelligenti, sicuri e funzionali che migliorino le performance dell’organizzazione nel suo complesso.

Investire in un Facility System strutturato significa investire nella continuità del business, nel benessere delle persone e nel futuro dell’azienda.

gianni-milaneseLuglio 2026 

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adminIl Facility System & Facility Management

Incentivi per il trasporto intermodale

on 13 Luglio 2026

Negli ultimi anni il tema degli incentivi all’intermodalità è tornato al centro del dibattito europeo. Dopo le polemiche e i blocchi comunitari che avevano frenato analoghi tentativi in passato, l’Italia ha scelto di confermare una strategia di sostegno economico stabile e pluriennale, ritenendo l’intermodalità un tassello essenziale per la competitività logistica e per la transizione ambientale.

La Legge di Stabilità 2016 aveva introdotto due misure cardine:

  • Marebonus, dedicato al trasporto combinato strada–mare;
  • Ferrobonus, rivolto al trasporto combinato strada–ferrovia.

Questi strumenti sono stati progressivamente rinnovati e rifinanziati. Gli stanziamenti oggi previsti ammontano a:

  • 45 milioni per il marebonus e 20 milioni per il ferrobonus nel 2016;
  • 44 milioni e 20 milioni nel 2026;
  • 48 milioni e 20 milioni nel 2027.

Si tratta di risorse significative, che confermano la volontà di sostenere modalità di trasporto a minor impatto ambientale e di favorire un riequilibrio modale coerente con gli obiettivi europei di decarbonizzazione.

La fine della sperimentazione e la stabilizzazione delle deroghe

Con il calendario dei divieti al traffico pesante 2016 è terminato il periodo sperimentale della deroga per i trasporti combinati. La deroga è ora strutturale, riconoscendo formalmente il ruolo dell’intermodalità come componente stabile dell’ecosistema logistico nazionale.

Obiettivi dichiarati e interrogativi aperti

Le due misure perseguono un obiettivo chiaro: sviluppare un’offerta di trasporto merci più sostenibile, più efficiente e più competitiva, sia in termini di rese operative sia di costi complessivi.

Tuttavia, un’analisi critica impone una domanda che il Consiglio europeo ha già affrontato negli anni scorsi: è davvero possibile rendere competitiva l’alternativa intermodale senza un sostegno economico pubblico? La risposta, finora, è stata prudente. L’intermodalità è considerata strategica, ma ancora non pienamente in grado di competere con la flessibilità del trasporto stradale senza un adeguato sistema di incentivi.

La domanda che conta davvero

A mio avviso, la vera domanda da porsi è un’altra: quando parliamo di intermodalità, la consideriamo solo uno strumento tecnico per rendere più efficienti i nostri trasporti, oppure la guardiamo come un investimento sul futuro e sulla salute dei nostri figli?

Perché la scelta non riguarda soltanto la logistica: riguarda il modello di sviluppo che vogliamo sostenere, la qualità dell’aria che respiriamo, la sicurezza delle infrastrutture e la responsabilità che abbiamo verso le generazioni che verranno.

misurarsi-per-migliorare-05

misurarsi-per-migliorare-06Autore: Stefano Milanese

Ingegnere Gestionale, si occupa di consulenza e formazione dopo aver maturato una più che decennale esperienza con ruoli di responsabilità nelle aree Supply Chain e Logistica presso multinazionali leader nei settori consumer goods e fashion.

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adminIncentivi per il trasporto intermodale

Il Revisore della sostenibilità

on 13 Luglio 2026

La Rendicontazione di sostenibilità: fino al 31.12.2025, i revisori legali che effettuano i controlli della qualità sono esentati dall’obbligo di possedere un’esperienza specifica

In Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2024 n. 212 il D. Lgs. 125/2024 recepisce in Italia la Direttiva [UE] 2022/2464, Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD

Il citato Decreto individua e disciplina le regole per l’abilitazione e la formazione annuale del Revisore legale e attestatore della dichiarazione di sostenibilità, prevedendo una finestra temporale fino al 1° gennaio 2026 per i revisori legali già iscritti al registro del MEF.

Fino al 31 dicembre 2025, i revisori legali che effettuano i controlli della qualità sono esentati dall’obbligo di possedere un’esperienza specifica in materia di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità o di altri servizi correlati alla sostenibilità in deroga all’applicazione dell’art. 24, D. Lgs 39/2010.

Nel proseguo si illustrano le principali modifiche al “Decreto” al D. Lgs 39/2010.

01. Il Revisore della sostenibilità: abilitazione, condizioni di tirocinio, esame di idoneità

L’esercizio della revisione legale e lo svolgimento degli incarichi finalizzati all’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità sono riservati ai soggetti iscritti nel Registro tenuto dal MEF.

Ai fini dell’abilitazione del revisore legale dei conti all’attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità devono essere soddisfatte le condizioni dello svolgimento del tirocinio per l’esercizio dell’attività di revisione legale e, eventualmente, per lo svolgimento dell’incarico finalizzato al rilascio di un’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità: 

  1. Durata almeno triennale, di cui almeno otto mesi relativi all’acquisizione delle conoscenze teorico pratiche sulla revisione e attestazione della rendicontazione di sostenibilità;
  2. il periodo di tirocinio, di almeno otto mesi, può essere svolto anche disgiuntamente al periodo di tirocinio necessario al conseguimento dell’abilitazione alla revisione legale che ha durata almeno triennale;
  • il tirocinio comporta ai fini dell’abilitazione del revisore allo svolgimento di incarichi finalizzati al rilascio di un’attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità, l’obbligo di collaborare nel periodo di almeno otto mesi allo svolgimento di incarichi di attestazione della conformità della rendicontazione annuale e consolidata di sostenibilità o ad altri servizi relativi alla sostenibilità;
  1. entro sessanta giorni dal termine di ciascun anno di tirocinio, il tirocinante redige una relazione sull’attività svolta, specificando gli atti e i compiti relativi ad attività di revisione legale alla cui predisposizione e svolgimento ha partecipato, con indicazione del relativo oggetto e delle prestazioni tecnico-pratiche rilevanti alla cui trattazione ha assistito o collaborato. La relazione, unitamente alla dichiarazione del revisore legale o della società di revisione legale presso cui è stato svolto il tirocinio che attesta la veridicità delle indicazioni ivi contenute, è trasmessa al soggetto incaricato della tenuta del registro del tirocinio.

La relazione attestante lo svolgimento delle attività di tirocinio deve essere redatta entro sessanta giorni dal termine del periodo di tirocinio, anche se separata dalla relazione annuale per l’abilitazione alla revisione legale del Bilancio d’esercizio.  

In caso di dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni di cui all’articolo 24, D. Lgs39/2010, a carico del tirocinante e del revisore legale o della società di revisione legale presso cui è stato svolto il tirocinio.

L’esame di idoneità ai fini dell’abilitazione del revisore legale dei conti anche all’attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, deve avere per oggetto le seguenti ulteriori materie:

  1. obblighi legali e principi concernenti la redazione della rendicontazione annuale e consolidata di sostenibilità; 
  2. analisi della sostenibilità;
  3. procedure di dovuta diligenza in relazione alle questioni di sostenibilità;
  4. obblighi legali e principi di attestazione della conformità per la rendicontazione di sostenibilità.
  5. Il revisore della sostenibilità: l’aggiornamento annuale in conformità al programma del MEF

I revisori abilitati al rilascio all’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità devono acquisire almeno venticinque crediti formativi ogni anno solare, di cui almeno dieci caratterizzanti la revisione legale dei conti e almeno dieci caratterizzanti la sostenibilità.

L’attività di formazione effettuata dai revisori legali e dai revisori della sostenibilità, prevista dagli Albi professionali di appartenenza e da coloro che collaborano all’attività di revisione legale o di attestazione della sostenibilità o sono responsabili della revisione o dell’attestazione della sostenibilità all’interno di società di revisione che erogano formazione, viene riconosciuta equivalente se dichiarata conforme dal Ministero dell’economia e delle finanze, MEF, al programma annuale di aggiornamento professionale.

02. Il revisore della sostenibilità: semplificazioni per gli iscritti, finestra temporale entro il 1° gennaio 2026

Gli iscritti al Registro della revisione legale dei conti, entro la data del 1° gennaio 2026, sono considerati abilitati e possono rilasciare le attestazioni di conformità della rendicontazione di sostenibilità senza che siano osservati gli obblighi del tirocinio e dell’esame di idoneità, purché abbiano maturato almeno cinque crediti formativi annuali:

  • nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità ai sensi dell’articolo 5 del citato Decreto legislativo n. 39 del 2010; e
  • producano la domanda di “iscrizione” [ai sensi dell’articolo 6, comma 1-bis, del Decreto legislativo n. 39 del 2010] secondo le modalità di presentazione della domanda che verranno definiti dal MEF di concerto con il Ministero della Giustizia, sentita la Consob.

Nuovo comma 1-bis, art. 6, D. Lgs 39/2010] Il Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, sentita la Consob, definisce, con decreto, il contenuto e le modalità di presentazione della domanda di abilitazione dei Revisori e delle Società di revisione allo svolgimento dell’attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, nonché il contenuto, le modalità e i termini di trasmissione delle informazioni e dei loro aggiornamenti da parte degli iscritti nel Registro.»

03. Il Revisore della sostenibilità: revisore unico o revisore ed attestatore ad hoc

Il Revisore e attestatore della dichiarazione di sostenibilità può coincidere con la figura del soggetto preposto alla revisione legale del bilancio d’esercizio se:

  • il soggetto predisposto è abilitato in quanto ha osservato le condizioni di abilitazione e formazione successiva, o ha usufruito delle semplificazioni per gli iscritti al registro [si rinvia punto precedente], e
  • nell’incarico ai sensi del nuovo art.14-bis, Relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, Dlgs 39/2010 e modifiche successive [del “Decreto” che recepisce la Direttiva [UE] 2022/2464] è specificata la finalità dell’incarico dell’attestazione della dichiarazione di sostenibilità.
  • 04. Glossario sostenibilità. Principali definizioni

Rendicontare la sostenibilità

Includere in un’apposita sezione della relazione sulla gestione societaria le informazioni necessarie alla comprensione dell’impatto dell’impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché le informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull’andamento dell’impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione.

Il revisore della sostenibilità

Soggetto abilitato alla revisione legale della sostenibilità al quale viene conferito l’incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità e che firma la relazione di attestazione

Pubblicità

La rendicontazione individuale e consolidata di sostenibilità inclusa nella relazione sulla gestione e la relazione di attestazione della conformità sono pubblicate con le modalità e i termini previsti dagli articoli 2429 e 2435 del Codice civile e sul sito internet della società.

Se non dispone di un sito internet, la società rende disponibile una copia cartacea dei medesimi documenti per chiunque ne faccia richiesta.

L’attestazione di conformità

 

Aggiunto articolo 14-bis, decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39

ll Revisore della rendicontazione di sostenibilità o la società di revisione legale, abilitati e appositamente incaricati, esprimono con apposita relazione di attestazione le proprie conclusioni circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità alla Direttiva [UE] 2022/2464, e conformità all’obbligo di marcatura della rendicontazione di sostenibilità.

La relazione di attestazione

 

Modificato articolo 11, D. Lgs 39/2010, «Principi di revisione e di attestazione della conformità»

La revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione internazionali adottati dalla Commissione europea.

È costituita da:

1.    un paragrafo introduttivo che identifica la rendicontazione di sostenibilità sottoposta ad attestazione, la data e il periodo cui si riferisce, nonché il quadro normativo di riferimento;

2.    una descrizione della portata delle attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità che indica almeno i principi di attestazione in base ai quali tali attività sono state svolte;

3.    le conclusioni

Fino all’adozione dei principi [nuovo comma 1-bis art. 11, D Lgs 39/2010 – principi di revisione e attestazione sostenibilità] da parte della Commissione europea, l’attività di attestazione è svolta in conformità ai principi di attestazione elaborati, tenendo conto dei principi di attestazione internazionali, da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell’economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Consob, sulla base delle medesime convenzioni di cui all’ultimo periodo del comma precedente.

gianni-milanese

Luglio 2026 

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adminIl Revisore della sostenibilità

Libri sociali facoltativi e obbligatori

on 13 Luglio 2026

Come è noto, lo scopo del Legislatore è finalizzato, principalmente, a rendere gli aspetti burocratici per le imprese meno pesanti. Nelle Società a responsabilità limitata il Libro soci è stato abrogato dall’art.16, Legge 2/09 [Legge di conversione del DL 185/08]. Tuttavia, come è stato sottolineato dalle Massime n. 115 del Notariato di Milano ed una analoga del Notariato del Triveneto, l’abolizione dell’obbligo di tenuta del Libro soci non si traduce automaticamente in un divieto assoluto riguardo alla sua conservazione in uso, per le S.r.l. già esistenti, oppure alla sua adozione facoltativa per scelta statutaria. Ciò può essere utile per assicurare, da parte degli amministratori, un’ordinata gestione delle vicende societarie legate alla posizione dei soci. Il tema controverso è se l’autonomia statutaria possa spingersi sino ad inserire nel testo dello Statuto di S.r.l. una clausola che subordina l’efficacia del trasferimento delle quote sociali nei confronti della società, e di conseguenza anche la legittimazione all’esercizio dei diritti sociali, all’iscrizione del socio nel Libro soci.

Un orientamento negativo, poco dopo l’entrata in vigore della norma che aveva abrogato il Libro soci nella S.r.l., era stato espresso dal Giudice del Registro delle imprese del Tribunale di Verona che, con la sentenza n.1289/09 del 14 settembre 2009, aveva giudicato come non consentita un altro utilizzo del Libro soci, neppure per scelta volontaria. L’orientamento del Notariato è invece diretto a ritenere che le clausole statutarie relative al Libro dei soci, sarebbero:

  • Fonte informativa del domicilio dei soci nei loro rapporti con la società;
  • Strumento organizzativo per l’acquisto della legittimazione all’esercizio dei diritti sociali;
  • Strumento di efficacia della cessione della partecipazione nei confronti della società.

Secondo questo filone interpretativo sarebbe quindi inefficace nei confronti della società la cessione della partecipazione sociale avvenuta in violazione di tali limiti statutari; di conseguenza, l’iscrizione nel Registro imprese di un atto di cessione di quote affetto da tali vizi, non sarebbe comunque idonea a sanarli, con l’effetto di rendere la cessione non opponibile alla società, od ai terzi, nei limiti e secondo le regole che attengono a ciascuno. Il Tribunale di Roma è intervenuto su questo tema con l’ordinanza n.72180/2014 del 15 gennaio 2015 in cui ha dichiarato illegittima la clausola statutaria che fa dipendere dall’iscrizione nel Libro soci, volontariamente tenuto dalla S.r.l., l’efficacia verso la società del trasferimento delle quote sociali. Secondo il Tribunale di Roma l’art.2470 C.c. sarebbe una norma cogente ed imperativa, inderogabile dall’autonomia contrattuale delle parti. Secondo i Giudici romani, quindi, nulla osta al fatto che nello statuto della S.r.l. possa essere ancora prevista la tenuta facoltativa del Libro soci, mentre non sarebbe legittimo il fatto che all’annotazione nel Libro soci possa essere subordinata l’efficacia del trasferimento delle quote sociali. Per la sentenza citata, ammettendo tale possibilità, di fatto si rimetterebbe alla volontà dei soci una sorta di potere di abrogazione degli effetti della legge.

Seppure la materia, come emerge dalla sentenza in commento, sia piuttosto controversa, a nostro avviso resta comunque consigliabile consentire, in via statutaria e facoltativa, la tenuta del Libro soci demandandone la decisione agli amministratori della società.

In conclusione, ecco quali sono i libri sociali obbligatori per ogni tipo di società:

Libri sociali obbligatori
Tipo di società S.r.l. S.r.l.s. S.r.l.u. S.p.a.
01. Libro Giornale Si Si Si Si
02. Libro degli Inventari Si Si Si Si
03. Libro dei soci No No No Si
04. Libro delle obbligazioni No No No Si
05. Libro delle Assemblee dei soci Si Si  Si Si
06. Libro delle deliberazioni del Cda Si  Si  Si  Si
07. Libro del Collegio sindacale Si  Si  Si  Si
08. Libro delle decisioni Comitato esecutivo No  No  No  Si
[se esiste]
09. Libro Assemblee degli Obbligazionisti No  No  No  Si
[se emesse]
10. Libro dei prodotti finanziari No No  No  Si

LIBRI CONTABILI OBBLIGATORI

Nello svolgimento dell’attività imprenditoriale non si devono sottovalutare obblighi e adempimenti, che variano in base al tipo di contabilità adottata. Tra gli obblighi c’è la tenuta dei libri contabili [detti appunto obbligatori] e dei registri. Mentre in regime forfettario non esistono condizioni, in regime ordinario e semplificato le imprese sono obbligate a tenere una serie di libri e registri ai fini della normativa civile e fiscale. Questo perché le imprese, soprattutto quelle in regime ordinario, sono tenute a rendere nota la gestione che interessa l’attività commerciale svolta e questo avviene attraverso la tenuta di libri e registri. L’esercizio di attività d’impresa oppure di lavoro autonomo comporta, infatti, l’obbligo di tenuta di libri e registri contabili come previsto dal Codice civile e/o dalle norme tributarie, tra cui il DPR n. 600/73 e il DPR n. 633/72. L’obbligo di tenuta delle scritture contabili [registri e libri] ricade, nella maggior parte dei casi, sul commercialista e sul consulente fiscale che tiene aggiornati i documenti per conto dell’imprenditore o professionista. Alcuni libri però sono ad esclusiva tenuta dell’impresa e devono essere non solo conservati in azienda ma anche redatti dall’imprenditore. A tal proposito è importante approfondire quali sono gli obblighi che ricadono sul professionista o sull’imprenditore al fine di evitare errori che compromettano la tenuta contabile dell’impresa.

Anche se l’onere della compilazione e tenuta delle scritture contabili ricade principalmente sul commercialista o sul consulente ci sono degli adempimenti che l’imprenditore deve comunque fare in prima persona:

Bollatura e vidimazione – Ordinarie e semplificate devono tenere il libro giornale e il libro degli inventari. Questi vengono redatti e compilati dal commercialista, ma devono essere conservati presso la sede dell’attività. L’art. 8 della legge n. 383 del 18/10/2001, ha soppresso l’obbligo della bollatura di questi libri, fermo restando l’obbligo della numerazione progressiva delle pagine. A questi registri deve però essere apposta, obbligatoriamente, una marca da bollo [ogni 100 pagine] che varia da 16 euro [per società di capitali che versano in misura forfettaria la tassa di concessione governativa] a 32 euro [per tutti gli altri soggetti]. Le marche da bollo vanno acquistate entro il 31 dicembre per l’anno precedente. In caso di dimenticanza, possono anche essere acquistati successivamente facendo un “ravvedimento”, pagando cioè una mora sui 16 euro.

Tassa annuale di vidimazione libri sociali

Le società di capitali, ogni anno devono ricordarsi di pagare, all’Agenzia delle Entrate, la tassa per adempiere alla numerazione e bollatura dei libri sociali. Il pagamento va adempiuto entro il 16 marzo, attraverso modello F24, unicamente con modalità online, indicando il codice tributo 7085. Qui trovi un esempio di compilazione modello F24 per il pagamento della tassa.

La tassa da versare è pari a:

  • 309,87 euro, se la società ha un capitale fino a 516.456,90 euro;
  • 516,46 euro, se la società ha un capitale oltre il suddetto limite.

Il capitale sociale di riferimento per il calcolo è quello esistente al 1° gennaio dell’anno in cui viene versato. La scadenza per il pagamento è fissata al 16 marzo di ogni anno. Le imprese di nuova costituzione possono versare la tassa anche utilizzando un bollettino postale intestato all’Agenzia delle Entrate. Il pagamento non si calcola in base al numero di libri detenuti, quindi l’importo da pagare è quello in base al proprio Capitale sociale.

Ravvedimento tassa

Come tutte le tasse, anche la tassa per bollatura e vidimazione è obbligatoria e in caso di omissione, c’è una multa da pagare. In caso di mancato pagamento della tassa, la sanzione prevista va dal 100 al 200% della tassa evasa, con un minimo di 103 euro. Se dimentichi di pagare la tassa, puoi metterti in regola avvalendoti del ravvedimento operoso, ossia una possibilità concessa dall’Agenzia delle Entrate con cui tu stesso dichiari apertamente di aver dimenticato di pagare la tassa, provvedi al pagamento e, da parte sua, l’Agenzia delle Entrate ti applica una sanzione ridotta. Maggiore è il tempo trascorso dalla scadenza [che ricordiamo, è entro il 16 marzo di ogni anno], maggiore è la sanzione da pagare. Viceversa, meno è il tempo trascorso, minore è l’importo della sanzione. Nello specifico:

  • 0,1% per ogni giornata di ritardo quando il pagamento avviene entro 14 giorni dalla scadenza
  • 1,5% fissa senza contare i giorni di ritardo per versamenti effettuati entro 30 giorni dalla scadenza
  • 1/18 della sanzione al 30% quando il pagamento è effettuato entro 90 giorni dalla scadenza
  • 1/8 della sanzione del 30% entro un anno dalla scadenza
  • 1/7 della sanzione pari al 30% per versamenti avvenuti entro due anni dalla scadenza
  • 1/6 della sanzione minima del 30% se il pagamento è stato effettuato dopo due anni dalla scadenza

Il versamento della tassa deve essere effettuato utilizzando il modello F24 – codice tributo 7085, mentre la sanzione andrà versata con modello F23 riportando il codice tributo 678T.

Conservazione dei registri contabili

può essere cartacea oppure elettronica [circolare 36/e/06 Agenzia delle Entrate]. Il commercialista compila i registri e invia i Pdf al professionista o all’impresa, che può stamparli oppure conservarli in formato elettronico, ma pur sempre tenendoli in sede in caso di eventuali accertamenti della Guardia di Finanza. Si tratta dei registri IVA [Acquisti, Vendite, Corrispettivi e annotazioni revers], Situazione contabile, Schede contabili, Partitari clienti e fornitori e Beni Strumentali]. L’articolo 2220, comma 1 e 2, dispone che questi documenti debbano essere conservati per dieci anni dalla data dell’ultima registrazione. Come detto riguardano le società di capitali, per azioni e cooperative: libro dei soci [o dei consorziati], libro decisioni degli amministratori, libro decisioni del Cda [o libro assemblee]. La gestione di questi libri è a carico esclusivo della società. Questi libri infatti devono essere acquistati, vidimati e compilati dall’azienda e rimangono in sede. I libri sociali possono essere acquistati presso i negozi di cartoleria da ufficio oppure possono essere richiesti al proprio commercialista in formato digitale da stampare. In entrambi i casi dovranno essere vidimati presso gli uffici del Registro delle Imprese di competenza.

gianni-milanese

Luglio 2026

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adminLibri sociali facoltativi e obbligatori

Etica delle TIC Industrie delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione

on 13 Luglio 2026

Anche per il 2025 l’Etica nella gestione dell’impresa consoliderà il proprio ruolo. Com’ è noto, ormai da alcuni anni ed a maggior ragione in questa fase critica della nostra società e dell’economia, l’Etica è divenuta una sfida globale sia per le Industrie ICT/TIC [Tecnologie della Informazione e della Comunicazione] che la teorizzano sia per le aziende che l’applicano.

La Norma europea [EN] 16234-1. La norma fornisce un quadro per classificare le competenze digitali, facendo riferimento a un elenco di 41 competenze, molte trasversali come l’accessibilità, richieste nell’ambiente di lavoro professionale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione [ICT], utilizzando un linguaggio comune per competenze, abilità e livelli di competenza che può essere compreso in tutta Europa .

Le definizioni presentate nel Documento sono progettate per essere applicate a tutti gli attori coinvolti nel settore dell’ICT, come società e professionisti dei servizi ICT, dirigenti e dipartimenti delle risorse umane [HR], istituti di istruzione e formazione professionale, associazioni professionali, accreditamento, convalida e organismi di valutazione, analisti di mercato e responsabili politici, fornendo loro una misura comunemente riconosciuta del talento ICT.

Il Quadro Europeo di Competenza Elettronica [e-CF] fornisce un riferimento a 41 ‘Competenze’ applicate sul posto di lavoro delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione [TIC], utilizzando una lingua comune per competenze e conoscenze che possono essere compresi in tutta Europa. L’e-CF si adatta all’applicazione da parte di organizzazioni di servizi TIC, utenti e forniture, Multinazionali e PMI, per manager ICT, dipartimenti e individui delle risorse umane, Istituti di istruzione, compresi Fornitori di istruzione superiore e certificazione privata, parti sociali, analisti di mercato, responsabili politici e altre organizzazioni nel settore pubblico e privato.

L’obiettivo del Progetto messo a punto dalla UE è di giungere alla pubblicazione di una specifica tecnica CEN  [CEN/TS] quale parte integrante del “Quadro Europeo di Etica professionale per la Professione di ICT” che includa una metodologia ed una Guida alla sua applicazione. Esso mira a rafforzare la professione ICT in Europa e prenderà in considerazione prospettive sfaccettate degli stakeholder da parte degli organismi nazionali: dell’Organizzazione professionale ICT, dei professionisti delle TIC e delle loro prospettive educative. La deontologia è una componente essenziale di qualsiasi attività professionale. Esempi di spicco si trovano nel Diritto e nella Medicina, dove la comprensione reciproca porta a risultati migliori e differenzia le professioni dei posti di lavoro. Una forza lavoro professionale nel settore delle TIC in tutta la società e nell’industria europea sosterrà e migliorerà lo scambio di risorse e servizi ICT nel Mercato Unico Europeo.

Tra gli aspetti affini all’etica delle ITC vi è il Risparmio energetico. Sono circa 20  anni  che le tecnologie dell’ICT permettono un migliore controllo dei processi in settori quali: edilizia, trasporti, industria e distribuzione dell’energia elettrica, ma l’idea di individuare nelle tecnologie dell’ICT un’opportunità per favorire l’incremento dell’efficienza energetica [di grande attualità in questo periodo] è un fatto relativamente nuovo, che potrebbe permettere di risolvere l’incoerenza tra il modello tradizionale di sviluppo economico e la necessità di un continuo incremento dei consumi energetici.

gianni-milanese

Luglio 2026

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adminEtica delle TIC Industrie delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione