La strategia europea per la Responsabilità Sociale d’Impresa e la Sostenibilità

on 1 Settembre 2023

L’Unione Europea [UE] definisce la Responsabilità Sociale d’Impresa [RSI] oppure CSR, dall’inglese Corporate Social Responsibility, come una “Consapevolezza attiva“, ovvero come una “Integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali, ecologiche e di sostenibilità delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate“.

Sarà per la speranza di un vento nuovo generalizzato, proiettato verso la salvaguardia dell’ambiente, la post Pandemia e la post Belligeranza che si vorrebbe soffiasse sull’economia, sarà perché i tempi stanno lentamente cambiando [Non molto tempo fa l’economista Edward Freeman teorizzava che “Per le imprese non è più tempo di fare solo soldi, ma anche di condividere il valore ed i valori”], eppure il tema dei comportamenti socialmente responsabili, dell’attenzione alle risorse umane e materiali, della necessità di uno sviluppo sostenibile, ha conquistato spazio non solo tra le aziende, ma anche nel non profit, nelle università e, quel che più interessa, nei Governi. Come noto il significato di Responsabilità Sociale d’Impresa è la capacità di coniugare il profitto con l’attenzione all’ambiente e al sociale. Non è un’attività tattica o residuale e non può essere considerata uno strumento per risolvere problemi contingenti. È una scelta strategica capace di incidere sui piani dell’organizzazione nel breve, medio e lungo periodo. È esattamente questo l’ambito di pertinenza della CSR – Corporate Social Responsibility aziendale, come è stata ufficialmente definita in anni lontani dalla Comunità Europea: «L’integrazione su base volontaria, da parte delle imprese, delle preoccupazioni sociali e ambientali nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate». In un mercato globale il concetto di Stakeholder è anch’esso di portata mondiale, e non c’è ambito d’impresa oggi che non debba curare la propria reputazione agli occhi dei cittadini. Soprattutto se i cittadini diventano sempre più consapevoli e sensibili al tema della sostenibilità economica ed ambientale, anche nelle proprie scelte di consumo. Le consultazioni pubbliche avviate a più riprese negli ultimi anni e orientate a ricevere stimoli per identificare il ruolo che la Commissione Europea dovrebbe avere nella promozione della CSR, ha consentito alla stessa Commissione di presentare a Bruxelles i risultati dell’indagine durante l’ultimo Multistakeholders Forum on Corporate Social Responsibility, insieme a numerosi attori impegnati sul fronte della CSR in Europa: da loro è emersa la necessità di focalizzare l’attenzione sulla finanza responsabile, di incoraggiare gli investimenti sostenibili di lungo termine e di educare i consumatori alla sostenibilità; inoltre, un accento è stato più volte posto sul bisogno di supportare la creazione di piattaforme per la condivisione delle best practices e sulla necessità di fornire alle imprese delle linee guida chiare per l’implementazione dei principi guida dell’ONU in materia di Business and Human Rights. Si è parlato, ancora una volta, di competitività, di innovazione e di sostenibilità, anche sociale nonché di partnership pubblico-privato e terzo settore, specie nell’ottica del recepimento da parte degli Stati delle Direttive appalti; di diritti umani, di public procurement e di finanza. L’85% dei rispondenti ha dichiarato che lo sviluppo della CSR può avere un impatto significativo per la sostenibilità dell’economia europea. In particolare alla domanda “Perché credi che la CSR sia importante per le imprese?” hanno detto:

  1. le imprese coinvolte in una politica di CSR di lungo periodo sono in grado di identificare meglio rischi e opportunità;
  2. le imprese che adottano linee guida trasparenti creano una vera e propria cultura al proprio interno funzionale ad attrarre e trattenere le migliori risorse professionali;
  3. le imprese che ascoltano e comprendono le aspettative dei propri stakeholders hanno maggiori possibilità di immettere sul mercato prodotti e servizi che possono contribuire alla soluzione di problemi globali;
  4. la Responsabilità sociale d’impresa RSI aiuta ad anticipare rischi ambientali e sociali;
  5. un comportamento responsabile consegna alle imprese una Licenza sociale ad operare sul mercato;
  6. la CSR aiuta a far crescere il valore dell’impresa.

Alla domanda “Perché credi che la CSR sia importante per la società?” hanno risposto:

  1. la CSR fa crescere indistintamente tutti gli stakeholders dell’impresa
  2. la CSR aiuta a ridurre le disuguaglianze e accresce il benessere collettivo
  3. la CSR crea un circolo virtuoso che attraverso una produzione sostenibile contribuisce alla crescita della società civile.

A noi il compito di dire che, poiché i comportamenti responsabili delle imprese fanno bene all’economia, all’ambiente e allo sviluppo della società, ciascun Governo è tenuto a:

  • studiare e applicare un sistema di incentivi fiscali per le imprese impegnate;
  • promuovere campagne di informazione efficaci verso i consumatori;
  • premiare gli atenei che nell’offerta didattica prevedano corsi e seminari sulla CSR intesa come strumento di crescita culturale.

Che la CSR produca vantaggi concreti è d’altra parte un fatto assodato, e anche negli ultimi Forum indetti nella materia non sono mancate molte testimonianze di buone pratiche: l’Olanda e la Danimarca [con politiche locali molto favorevoli alle imprese sostenibili]; la Bulgaria, con una sorta di rating devoluto a imprese responsabili previo controllo da parte dei sindacati, nonché un programma di formazione in materia molto esteso; l’Italia, con la piattaforma interregionale e interministeriale INAIL sulle condotte di impresa responsabile; la Polonia, con un programma di applicazione della Norma Uni En ISO 26000:2020 nella Pubblica Amministrazione; Malta, con una Piattaforma Nazionale governativa per le imprese etiche e sostenibili dal punto di vista ambientale.

L’unica certezza è che senza “responsabilità” non si può più fare business e il tema pressante del cambiamento climatico ha accelerato, per tutti, il tempo della consapevolezza e delle scelte di sostenibilità. Le nuove generazioni ci guardano e non ci sono margini d’errore, non possiamo sbagliare.

Rendicontazione della Sostenibilità

Con l’approvazione in via definitiva del CSRD [Corporate Sustainability Reporting] si segna una svolta epocale nel campo della rendicontazione di sostenibilità. L’Unione Europea ricopre un ruolo sempre più predominante nella lotta contro il cambiamento climatico e da anni è in prima linea per la formulazione di norme e l’erogazione di fondi volti alla protezione dell’ambiente e allo sviluppo sostenibile. Non sorprende quindi la proposta della Commissione europea, risalente all’ aprile 2021, sull’obbligatorietà della rendicontazione di sostenibilità. La nuova norma è stata approvata da Parlamento e Consiglio in via definitiva il 28 novembre 2022 ed è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 14 dicembre 2022. La CSRD [Corporate Sustainability Reporting Directive] rafforza la norma precedente introducendo l’obbligatorietà per tutte le grandi imprese e le PMI quotate in borsa, ad eccezione delle microimprese quotate, a rendicontare la performance di sostenibilità. Inoltre, vigerà l’obbligo anche per le società non europee che fatturano almeno 150 milioni di euro in UE. Le aziende saranno chiamate a rendicontare sulla base di standard comuni e vincolanti, gli ESRS [European Sustainability Reporting Standards] forniti dall’Unione europea. Gli standard sono stati elaborati dal gruppo di lavoro EFRAG [European Financial Reporting Advisory Group] e sono allineati con gli standard GRI, le linee guida di rendicontazione di sostenibilità più utilizzate al mondo. La CSRD entrerà in vigore in modo graduale, in particolare:

  • Dal 1° gennaio 2024 per le grandi aziende già soggette alla NFRD [con reporting entro il 2025]
  • Dal 1° gennaio 2025 per le grandi aziende che non ricadevano nella NFRD
  • Dal 1° gennaio 2026 per le PMI, le quali disporranno di un periodo transitorio fino al 2028

L’approvazione della CSRD segna una svolta nel campo della rendicontazione di sostenibilità, infatti, se precedentemente le aziende coinvolte e obbligate a produrre il bilancio di sostenibilità erano circa 11.500, con la nuova norma queste passeranno a quasi 50.000. Sarà quindi essenziale conoscere i temi e gli aspetti da riportare richiesti dalla CSRD. Innanzitutto, le aziende dovranno rendicontare non solo sui temi ambientali, ma dovranno fornire informazioni riguardo materie come i diritti umani, corruzione e riciclaggio, responsabilità sociale, inclusione e diversità e governance aziendale, inoltre dovranno essere inseriti chiarimenti riguardanti l’impatto ambientale e sociale dei propri fornitori. I dati raccolti non saranno più pubblicati in un bilancio a parte, come invece succedeva con la NFRD o per quelle aziende che rendicontavano su base volontaria, ma saranno integrati alla Relazione sulla Gestione di fine anno in modo da garantire agli investitori e agli altri stakeholder una visione complessiva e trasparente. In secondo luogo, la CSRD introduce il concetto di doppia materialità, per il quale le aziende non dovranno più limitarsi a comunicare le loro performance sui temi di sostenibilità, ma dovranno anche evidenziare i rischi legati ai cambiamenti climatici e le questioni relative ai diritti umani e altre tematiche che potrebbero impattare la loro attività.

La CSRD è solo una delle ultime norme approvate in sede europea sul tema della sostenibilità e che si inserisce nello schema più ampio del Piano d’Azione della Finanza Sostenibile. Di quest’ultimo fa parte anche la Tassonomia Europea, aggiornata a gennaio 2023, che ha l’obiettivo di definire, in base a specifici criteri, quali attività economiche si possano definire sostenibili. I criteri individuati dalla Tassonomia vengono ripresi anche dalla CSRD e nel dettaglio sarà richiesto di rendicontare su indicatori chiave di performance per stabilire in che misura le aziende sono allineate ai criteri della Tassonomia. In questo contesto la CSRD si pone quindi come uno strumento utile per guidare gli investitori verso scelte più consapevoli e sostenibili.

E’ il caso di  ricordare, in chiusura, che i padri costituenti italiani ritenevano così importante il tema da averlo inserito in un apposito articolo che recita “L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.” [Art.41 della Costituzione]

gianni-milanese

Settembre 2023 – Fonte AI

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La ragionevole durata dei Processi

on 1 Settembre 2023

Come è noto, è stato pubblicato sulla Gazzetta n. 243 del 17 ottobre 2022 [suppl. ord. n. 38/L] il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del Processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.

Il cambiamento operato dalla Riforma promette, prima facie, di essere molto più di un mero ritocco dei riti processuali anche se, tuttavia, ad un attento esame del nuovo articolato normativo predisposto, le novità introdotte paiono operare una sorta di mero “restyle” delle norme del Codice di rito, senza alcuna incisione sulla durata dei procedimenti.

In Italia servono circa quattrocento giorni per concludere il primo grado di un processo civile, quasi mille giorni per il secondo grado e circa millecinquecento giorni per il terzo grado.

Come è noto la riforma della Giustizia e con essa la durata dei Processi, legata alla diversa visione delle forze politiche sulla Prescrizione delle pene, è giunta alla conclusione. Ma nel programma del Governo, su richiesta anche dell’Unione Europea, vi sarà un ulteriore approfondimento normativo, finalizzato a renderla più efficiente ed efficace.

La Riforma della Giustizia

Tra i provvedimenti che compongono la riforma vi sono quelli per garantire tempi certi dei processi penali, in particolare due anni per quello d’Appello e un anno per quello di Cassazione, che si aggiungono alla conferma dello stop alla Prescrizione dopo la sentenza di primo grado, sia di colpevolezza sia di assoluzione.

La durata del Processo penale

Per sfoltire la lista d’attesa dei processi il Pubblico Ministero potrà chiedere il rinvio a giudizio solo in caso di ragionevole previsione di condanna. Per i reati particolarmente gravi, come quelli legati alla mafia e al terrorismo, si segue un regime diverso: il procedimento va avanti ma le proroghe devono essere motivate dal Giudice. Inoltre per i primi tre anni, 2022-2023-2024, la Riforma della giustizia prevede che i tempi restino: quattro anni in Appello e due in Cassazione per tutti i processi in via ordinaria. Questi provvedimenti dovrebbero portare ad una riduzione dei tempi di durata del processo penale, che nelle intenzioni dell’esecutivo tra tutti i tre gradi dovrebbero scendere a circa cinque anni.

Gli obiettivi del PNRR

Entro giugno 2023, andranno adottati tutti i decreti attuativi ed eventuali regolamenti, mentre nel giugno 2026 dovranno essere raggiunti degli obiettivi quantitativi in termini di risultato: per quanto riguarda i procedimenti civili, viene prescritta la riduzione almeno “del 40 per cento dei tempi di trattazione dei procedimenti dei contenziosi sia civili che penali”.

Per raggiungere gli obiettivi del PNRR entro il 2026, non si farà leva solamente sulla maggiore efficacia degli uffici giudiziari ma anche sulle risorse messe in campo dal PNRR stesso. In particolare, verranno investiti 2,26 miliardi di euro in assunzioni a tempo determinato di figure professionali e staff tecnico-amministrativo per supportare i giudici nell’evasione di pratiche pendenti. L’obiettivo di questo ingente investimento è quello di rafforzare l’Ufficio del Processo e superare le disparità tra tribunali. Questo aumento di capitale umano negli uffici giudiziari potrebbe essere infatti determinante non solo per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR in sé, ma soprattutto per colmare le evidenti disparità territoriali nei tempi di smaltimento dei Tribunali. Va però detto che le assunzioni, da effettuarsi entro giugno 2024, sono a carattere temporaneo; il che comporta che lo sforzo iniziale dovrà servire per migliorare strutturalmente l’efficienza della gestione complessiva.

gianni-milanese

 Settembre 2023 – Fonte AI

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adminLa ragionevole durata dei Processi

Superbonus: Le scadenze autunnali e cosa cambia dal 2024

on 1 Settembre 2023

Le prossime scadenze autunnali per il Superbonus: il calendario del nuovo superbonus con le ultime novità normative. Il prossimo autunno vede in arrivo delle importanti scadenze per il superbonus frutto delle recenti novità e modifiche normative che hanno notevolmente cambiato la vecchia detrazione sulle ristrutturazioni edilizie.

  • nel 2023 il Superbonus spetta al 90 per cento con la possibilità per i proprietari di immobili unifamiliari di accedere solo in caso di reddito familiare entro i 15.000 e purché si tratti di prima casa;
  • si è eliminato lo sconto in fattura e cessione del credito per i lavori per i quali non è stata presentata la CILAS prima del 17 febbraio 2023, tranne gli interventi di ricostruzione nelle zone sismiche e per gli immobili danneggiati dagli eventi del 2022 nella regione Marche.
  • per gli immobili unifamiliari che al 30 settembre 2022 avevano realizzato almeno il 30% del progetto la possibilità di accedere al Superbonus con aliquota al 110% fino al 30 settembre 2023. 
  • si è prevista la remissione in bonis per le omesse comunicazioni di cessione del credito con termine, a certe condizioni, al 30 novembre.

1) Superbonus: il nuovo calendario

Per condomini, edifici con fino a quattro unità immobiliari per uso residenziale di un unico proprietario o in comproprietà, appartamenti all’interno di condomini vincolati per i quali non è possibile effettuare la coibentazione, il Superbonus si presenta con queste aliquote e queste scadenze:

  • 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 in caso di approvazione della delibera che dà il via ai lavori entro il 24 novembre 2022 e CILAS presentata entro il 25 novembre;  stessa aliquota in caso di  delibera approvata entro il 18 novembre e CILAS presentata entro il 31 dicembre 2022;
  • 90% per le spese sostenute nell’anno 2023;
  • 70% per le spese sostenute nell’anno 2024;
  • 65% per le spese sostenute nell’anno 2025; 

Per gli immobili unifamiliari e unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendente con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici con più unità immobiliari:

  • 30 settembre 2023 aliquota al 110% per le spese sostenute fino al 30 settembre 2023 a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo;
  • aliquota al 110% per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali al 31 dicembre 2022 sia stata presentata la domanda per l’acquisizione del titolo abilitativo.

2) Superbonus 2023: le scadenze autunnali

In merito alle prossime scadenze autunnali, è bene sottolineare che a fine settembre scade il termine che riguarda le villette e le abitazioni unifamiliari, che hanno ancora a disposizione il superbonus al 110%.

Nel dettaglio, il Decreto n. 11/2023 ha concesso altri sei mesi di tempo ai proprietari delle villette per usufruire del Superbonus al 110 per cento a patto di aver effettuato almeno il 30 per cento dei lavori a progetto al 30 settembre scorso. 

Il termine per completare i lavori passa infatti dal 31 marzo al 30 settembre 2023.

E’ bene evidenziare che, le modalità per attestare il raggiungimento della quota del 30 per cento dei lavori necessaria per poter usufruire del Superbonus con la più lunga durata, sono indicate dall’ENEA in una nota ufficiale pubblicata sul sito istituzionale dell’istituto.

In particolare ai fini di questa possibilità occorre acquisire e inviare all’ENEA al termine dell’intervento:

  • dichiarazione del direttore dei lavori, basata su idonea documentazione probatoria [Libretto delle Misure, Stato d’Avanzamento Lavori, copia di bolle e/o fatture ecc.], che attesti lo stato del cantiere;
  • rilievo fotografico della consistenza dei lavori;
  • copia dell’invio della documentazione al committente e all’impresa tramite raccomandata o PEC al fine di ottenere l’attestazione della data certa sulla documentazione stessa e in particolare su quella fotografica.

Inoltre, dopo il 30 settembre, c’è da tenere a mente la data del 30 novembre introdotta dalla Legge di conversione del decreto Cessioni che ha previsto la possibilità di effettuare la comunicazione di cessione del credito e sconto in fattura, con la “remissione in bonis”, nel caso in cui il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 31 marzo 2023. 

Con questa sanatoria, si può arrivare a fine novembre a condizione però che la cessione sia eseguita a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’art 106 del testo unico in materia bancaria e creditizia e alla data del 31 marzo ci fosse già un accordo.

gianni-milaneseSettembre 2023 – Fonte AI

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Le novità per il Decreto legislativo 231/2001

on 1 Settembre 2023

Nel corso dell’ultimo biennio sono intervenute novità legislative a modificare il dettato normativo del D. Lgs. n. 231/2001, modificando ed allargando le maglie di alcune fattispecie incluse nel catalogo dei reati presupposto. In questo contesto, di particolare interesse risultano essere le previsioni di cui alla Legge n. 238/2021 recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea – Legge Europea 2019-2020” [Legge Europea 2019-2020], nonché quelle introdotte dal D.lg. 25 febbraio 2022, n. 13 recante “Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti utilizzanti fonti rinnovabili”, che, introducendo nuove disposizioni in tema di abusi e reati riconnessi alla concessione del Superbonus 110%, ha impattato su alcuni reati presupposto della responsabilità delle persone giuridiche. La Camera dei deputati sempre nel 2022 ha approvato in via definitiva il disegno di legge che modifica il Codice penale, inasprendo le sanzioni per i reati contro il Paesaggio e i Beni culturali, ora espressamente richiamati anche dal D. Lgs. 231/2001. Le modifiche apportate al Codice penale dalla Riforma della Giustizia che andranno ad interessare il D.Lgs. 231/01 riguarderanno l’Art.640 C.p. inserito nell’Art. 24 “Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un Ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture e l’Art. 640-ter C.p. che oltre ad interessare l’Art. 24 riguarda anche l’Art.24-bis “Frode informatica” e nell’Art. 25-octies-1Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti”.

Le sanzioni previste per l’Ente sono sia pecuniarie che interdittive: da 300 a 800 quote per il delitto di cui all’art. 493-ter e fino a 500 quote per i delitti di cui all’art. 493-quater. In caso di condanna dell’ente per uno di tali delitti, le sanzioni interdittive applicabili sono quelle indicate nell’art. 9, c. 2 D.Lgs. 231/2001, ossia: interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; divieto di contrattare con la Pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Il D. Lgs. 184/2021 ha anche modificato il testo del delitto di “Frode informatica, prevista all’art. 640-ter e rientrante nel novero dei reati presupposto della responsabilità degli enti [ex art. 24 D. Lgs. 231/2001], il quale ora prevede una nuova circostanza aggravante nel caso in cui dalla alterazione del sistema informatico derivi un “Trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale”.

Sempre nel 2022 è entrato in vigore il D. Lgs. 195/2021 – attuativo della Direttiva UE 2018/1673 in materia di lotta al riciclaggio mediante il diritto penale – che è intervenuto sulle fattispecie incriminatrici di ricettazione, riciclaggio, reimpiego ed autoriciclaggio, di cui agli articoli 648 c.p., 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 c.p., già incluse nel Catalogo dei reati presupposto all’art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001. La rilevante novità, anche con riferimento al tema della responsabilità dell’Ente collettivo, risiede nell’ampliamento dell’ambito di applicazione dei suddetti delitti ai proventi indistintamente derivanti da qualsiasi tipologia di reato, con la conseguenza che il denaro, i beni o le altre utilità non dovranno più conseguire esclusivamente da “delitti” [dolosi o colposi] ma potranno derivare anche da contravvenzioni.

Confindustria sta predisponendo  l’aggiornamento delle proprie “Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

gianni-milanese

Settembre 2023 – Fonte Web

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adminLe novità per il Decreto legislativo 231/2001

Next Generation Italia per l’Economia Circolare

on 1 Settembre 2023

In questa fase critica di post Pandemia, di belligeranza in corso, di crisi economico-sociale è stata portata in grande evidenza l’Economia circolare. Come noto, l’Economia circolare è un modello di produzione e consumo che implica condivisione, prestito, riutilizzo, riparazione, ricondizionamento e riciclo dei materiali e prodotti esistenti il più a lungo possibile. In questo modo si estende il ciclo di vita dei prodotti, contribuendo a ridurre i rifiuti al minimo. Una volta che il prodotto ha terminato la sua funzione, i materiali di cui è composto vengono infatti reintrodotti, laddove possibile, nel ciclo economico. Così si possono continuamente riutilizzare all’interno del ciclo produttivo generando ulteriore valore. I principi dell’economia circolare contrastano con il tradizionale modello economico lineare, fondato invece sul tipico schema “estrarre, produrre, utilizzare e gettare”. Questo tipo di approccio lineare si basa sull’estrazione di materie prime, sulla produzione ed il consumo di massa e sullo smaltimento degli scarti una volta raggiunta la fine della vita del prodotto. Il modello economico tradizionale dipende dalla disponibilità di grandi quantità di materiali ed energia facilmente reperibili e a basso prezzo.

I benefici dell’Economia Circolare

Nell’Unione Europea si producono ogni anno più di 2,5 miliardi di tonnellate di rifiuti. L’UE sta aggiornando la legislazione sulla gestione dei rifiuti per promuovere la transizione verso un’economia circolare, in alternativa all’attuale modello economico lineare. La transizione verso un’economia più circolare può portare numerosi benefici, tra cui:

  • Riduzione delle emissioni nocive disperse nell’ambiente
  • Una maggiore disponibilità di materie prime
  • Diminuzione di materiali di scarto
  • Aumento della competitività all’interno del mercato
  • Possibilità di crescita economica [un aumento del PIL dello 0,5%]
  • Aumento posti di lavoro. Si stima che nell’UE grazie all’economia circolare potrebbero esserci 700.000 nuovi posti di lavoro entro il 2030.

Esempi di Economia Circolare

  • Produrre tessuti con gli scarti di lavorazione delle arance
  • Realizzare una centrale a biogas partendo dai propri residui di produzione agroalimentare
  • Riciclare gli pneumatici fuori uso attraverso l’utilizzo delle microonde
  • Riuso in cui le materie prime vengono dalla riconsegna di mobili o vestiti usati
  • Riciclare la plastica per la realizzazione di nuovi materiali

Sono questi solo alcuni esempi di prodotti realizzati da aziende virtuose che hanno applicato i principi dell’economia circolare. Alcune di queste testimonianze sono raccolte all’interno del primo Atlante Italiano dell’Economia Circolare, una piattaforma web con cento casi in Italia di realtà ed esperienze di green economy, tra raccolta differenziata, consumo responsabile e recupero dei materiali.

Il Pnrr Italia e l’Economia Circolare

Il Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza [Pnrr] considera l’economia circolare non un settore a sé, ma la integra insieme all’agricoltura sostenibile e all’impresa verde. In questo modo i fondi garantiti sono in totale 6,3 miliardi di euro, in aumento rispetto alle bozze che erano circolate negli scorsi giorni. Come si legge nel documento, si “punta da un lato a conseguire una filiera agroalimentare sostenibile, migliorando la logistica e competitività delle aziende agricole e le loro prestazioni climatico-ambientali, dall’altro allo sviluppo di impianti di produzione di materie prime secondarie e all’ammodernamento e alla realizzazione di nuovi impianti, in particolare nelle grandi aree metropolitane del Centro e Sud Italia, per la valorizzazione dei rifiuti in linea col Piano d’azione europeo per l’economia circolare”.

Nello specifico, 1,8 miliardi andranno a non meglio precisati progetti per l’agricoltura sostenibile, mentre i restanti 4,5 miliardi andranno così suddivisi:

  • 1,5 miliardi per la “realizzazione di nuovi impianti e ammodernamento degli impianti esistenti per il riciclo”
  • 800 milioni per la “transizione ecologica”, con progetti però ancora “da individuare”
  • 2,2, miliardi per “progetti a bando di economia circolare per riconversione di processi industriali”

Le Priorità

La “novità” è costituita dalla definizione di fondi specifici per il ciclo dei rifiuti. Gli investimenti aggiuntivi di questa linea saranno pari a 1,5 miliardi, si punterà all’adeguamento degli impianti esistenti e alla realizzazione di nuovi impianti per la chiusura del ciclo dei rifiuti con la produzione di materie prime secondarie. Gli investimenti saranno anche finalizzati a potenziare la raccolta differenziata con investimenti su mezzi di nuova generazione e implementando la logistica per particolari frazioni di rifiuti. Gli interventi previsti sono volti in particolare ad affrontare situazioni critiche nella gestione dei rifiuti nelle grandi aree metropolitane del Centro e Sud Italia [ad esempio Città metropolitane di Roma Capitale, Napoli, Bari, Reggio Calabria e Palermo]. Si attueranno azioni comunicative per incrementare la raccolta differenziata e promozione dei centri di raccolta e riuso. Si punta dunque a migliorare decisamente l’esistente e a superare le enormi e ataviche difficoltà che gli addetti ai lavori e i cittadini riscontrano da molto tempo, fra cui l’incremento della raccolta e del recupero dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche [RAEE]; la chiusura del ciclo di gestione dei fanghi di depurazione prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane; la creazione di poli di trattamento per il recupero dei rifiuti prodotti da grandi utenze [porti, aeroporti, ospedali, plessi scolastici]. L’obiettivo è di superare dunque le criticità soprattutto dei grandi centri urbani, con un orizzonte temporale al 2026, mirando soprattutto a una corretta ed efficace chiusura del ciclo dei rifiuti. Col rischio però che la mancata definizione di come si intende agire possa far rispuntare dalla finestra ciò che l’Europa ha tenuto chiuso dalla porta, ovvero tecnologie obsolete e impattanti come impianti di trattamento meccanico biologico e inceneritori. Zero spazio, infatti, viene dedicato alla prevenzione della produzione di rifiuti e a un concetto fondamentale dell’economia circolare, quello per cui “il miglior rifiuto è quello che non si produce”.

Le Strategie

La strategia nazionale in materia di economia circolare si baserà su un intervento di riforma normativa, denominato Circolarità e tracciabilità volto a promuovere la semplificazione amministrativa in materia di economia circolare e l’attuazione del piano d’azione europeo per l’economia circolare. Quest’ultimo punterà a migliorare l’organizzazione e il funzionamento del sistema di controllo e tracciabilità dei rifiuti, per rafforzare l’ecodesign e la simbiosi industriale, riducendo a monte la produzione di rifiuti e per rafforzare la posizione dell’Italia come paese con i più alti tassi di riuso circolare in Europa”. La strategia sull’economia circolare è però tutta da disegnare, anche se il fatto che venga prevista già nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza fa ben sperare gli operatori. Per il governo, in ogni caso, la strategia sarà “finalizzata a ridurre l’uso delle materie prime naturali, di cui il pianeta si va progressivamente impoverendo, utilizzando ‘materie prime secondarie’, prodotte da scarti/residui/rifiuti. Per incrementare il tasso di circolarità in Italia vengono proposti interventi per la realizzazione di impianti di trasformazione dei rifiuti finalizzata al loro recupero, partendo in particolare dai rifiuti da raccolta differenziata. La strategia sull’economia circolare interviene su un processo lungo e complesso teso a rendere l’Italia meno dipendente dall’approvvigionamento di materie prime e conseguentemente più forte e competitiva sui mercati internazionali. Per potenziare gli interventi verrà costituito un Fondo operativo per far leva sulle risorse del PNRR destinato a favorire lo sviluppo dell’Economia circolare”.

gianni-milaneseSettembre 2023 – Fonte AI

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adminNext Generation Italia per l’Economia Circolare

I limiti per l’obbligo di nomina dell’Organo di controllo delle Società

on 1 Settembre 2023

I limiti per la nomina dell’Organo di controllo

Come è noto il D. Lgs. 14/2019 era intervenuto a modificare le disposizioni che regolamentano la disciplina concorsuale, con decorrenza dal 15 agosto 2020. Per alcune previsioni è stata però introdotta una efficacia anticipata fissata allo scorso 16 marzo 2019. Tra queste va segnalata la modifica dell’art. 2477 C.c. operata dall’art. 379, D. Lgs. 14/2019.

La nomina dell’Organo di controllo o del Revisore è obbligatoria se la Società è tenuta alla redazione del Bilancio consolidato ovvero controlla una Società obbligata alla Revisione legale dei conti; tale nomina è altresì obbligatoria quando dovessero essere superati determinati parametri dimensionali. Con riferimento proprio a tali parametri, in precedenza l’obbligo di nomina si innescava al superamento dei limiti previsti dall’Articolo 2435-bis [quelli che comportano l’obbligo di redazione del Bilancio in forma ordinaria], oggi invece nell’articolo 2477 sono stabilite regole specifiche.

Il D.L. 14/2019 aveva introdotto parametri oltremodo ridotti: tali limiti erano stati portati a 2 milioni per attivo e ricavi; il terzo parametro riguarda i dipendenti mediamente impiegati, il cui limite era posto pari a 10.

Il D.L. 55/2019 [L.55/2019] interviene raddoppiando tali limiti: 4 milioni tanto per i ricavi, quanto per l’attivo patrimoniale, mentre il numero dei dipendenti è stato posto pari a 20.

Limiti Limite aggiornato al D.L. 14/2019
Attivo 4.000.000 euro
Ricavi 4.000.000 euro
N. medio dipendenti  20
Regola di “innesco” 1 su 3 per 2 anni consecutivi

La nomina dell’Organo di controllo o del Revisore si innesca a seguito del superamento anche solo di uno di questi limiti: tale regola, introdotta dal D.L. 14/2019, non è stata modificata dal D.L. 32/2019.

Resta, altresì, inalterato l’articolo 2477, comma 3, Cod. civ., secondo il quale l’obbligo di nomina in questione cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.

Non sono stati modificati i riferimenti temporali: con riferimento alle società aventi l’esercizio coincidente con l’anno solare, in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni, per la verifica del superamento delle soglie si dovrà avere riguardo agli esercizi 2021 e 2022.

Le nuove regole per la nomina del sindaco o del revisore nelle società a responsabilità limitata sono state recentemente prorogate di un ulteriore anno: sarà infatti in sede di approvazione del bilancio 2022 che le società dovranno valutare il superamento dei limiti previsti dall’articolo 2477, Cod. civ.

La decorrenza

L’articolo 379 del Codice della crisi [D.Lgs. 14/2019], dopo alcune modifiche attuate con alcuni interventi correttivi nel corso degli ultimi due anni, ha formulato l’attuale versione dell’articolo 2477, Cod. civ. riguardante la nomina dell’organo di controllo. L’attuale versione, in particolare, prevede dei limiti dimensionali ridotti rispetto al passato. La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; tale nomina è altresì obbligatoria quando dovessero essere superati determinati parametri dimensionali. La nomina dell’organo di controllo o del revisore si innesca a seguito del superamento anche solo di uno di questi limiti, per due anni consecutivi:

  • 4 milioni di euro del totale dell’attivo di bilancio;
  • 4 milioni di euro delle vendite e delle prestazioni;
  • 20 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.

L’efficacia di tali limiti era stata ancorata all’approvazione del bilancio 2021; entro tale data le società si sarebbero dovute preoccupare di tale obbligo di nomina. Con l’articolo 1-bis, D.L. 118/2021, introdotto in sede di conversione avvenuta con la L. 147/2021, è stata disposto un ulteriore rinvio e, a seguito di tale modifica, la nomina dell’organo di controllo sulla base dei nuovi parametri diverrà obbligatoria in sede di approvazione del Bilancio 2022 [quindi, nei fatti, nella primavera del 2023]. Tale differimento deve essere letto in maniera coordinata con i rinvii già disposti dall’articolo 1, D.L. 118/2021 relativamente alle altre previsioni contenute nel codice della crisi, in particolare della procedura di allerta [attualmente posticipata alla fine del 2023]. Quindi, a seguito dell’approvazione del Bilancio 2022, potrebbe verificarsi l’obbligo di nomina dell’Organo di controllo; al riguardo va rammentato che in sede di prima applicazione, il comma 3 dell’articolo 379, D.L. 14/2019 ha previsto 9 mesi a favore delle società per adeguarsi alle nuove previsioni dell’articolo 2477, Cod. civ. Pertanto le società dovranno verificare la necessità di una eventuale nomina dell’Organo di controllo o del Revisore.

Il nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza dell’impresa, che ha modificato l’Art. 2086 C. c, introduce importanti modifiche sugli assetti organizzativi dell’impresa, con riferimento all’organizzazione delle società commerciali, alla responsabilità degli amministratori, alla nomina degli organi di controllo nelle società a responsabilità limitata, alle cause di scioglimento delle Società per azioni e alla disciplina dell’insolvenza delle Società cooperative.

Con l’approvazione del Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2022, le “SRL” saranno obbligate alla nomina dell’organo di controllo [Collegio Sindacale o Sindaco Unico o Revisore].

L’argomento recentemente si è arricchito della circostanza che il MEF ha recentemente avviato l’iter per dare attuazione al controllo di qualità sulla revisione, che presumibilmente verrà attuato nel 2024. Questo controllo avrà la finalità di:

  • verificare la reale indipendenza del revisore;
  • controllare il puntuale rispetto dei principi di revisione [ISA Italia] e relative carte di lavoro;
  • verificare complessivamente la qualità del lavoro svolto.

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adminI limiti per l’obbligo di nomina dell’Organo di controllo delle Società

Etica delle TIC Industrie delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione

on 1 Settembre 2023

Come è noto, ormai da alcuni anni ed a maggior ragione in questa fase critica della nostra società e dell’economia, l’Etica è divenuta una sfida globale sia per le Industrie ICT/TIC [Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione] che la teorizzano sia per le aziende che l’applicano.

La Norma europea [EN] 16234-1. La norma fornisce un quadro per classificare le competenze digitali, facendo riferimento a un elenco di 41 competenze, molte trasversali come l’accessibilità, richieste nell’ambiente di lavoro professionale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione [ICT], utilizzando un linguaggio comune per competenze, abilità e livelli di competenza che può essere compreso in tutta Europa .

Le definizioni presentate nel Documento sono progettate per essere applicate a tutti gli attori coinvolti nel settore dell’ICT, come società e professionisti dei servizi ICT, dirigenti e dipartimenti delle risorse umane [HR], istituti di istruzione e formazione professionale, associazioni professionali, accreditamento, convalida e organismi di valutazione, analisti di mercato e responsabili politici, fornendo loro una misura comunemente riconosciuta del talento ICT.

Il Quadro Europeo di Competenza Elettronica [e-CF] fornisce un riferimento a 41 ‘Competenze’ applicate sul posto di lavoro delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione [TIC], utilizzando una lingua comune per competenze e conoscenze che possono essere compresi in tutta Europa. L’e-CF si adatta all’applicazione da parte di organizzazioni di servizi TIC, utenti e forniture, Multinazionali e PMI, per manager ICT, dipartimenti e individui delle risorse umane, Istituti di istruzione, compresi Fornitori di istruzione superiore e certificazione privata, parti sociali, analisti di mercato, responsabili politici e altre organizzazioni nel settore pubblico e privato.

L’obiettivo del Progetto messo a punto dalla UE è di giungere alla pubblicazione di una specifica tecnica CEN  [CEN/TS] quale parte integrante del “Quadro Europeo di Etica professionale per la Professione di ICT” che includa una metodologia ed una Guida alla sua applicazione. Esso mira a rafforzare la professione ICT in Europa e prenderà in considerazione prospettive sfaccettate degli stakeholder da parte degli organismi nazionali: dell’Organizzazione professionale ICT, dei professionisti delle TIC e delle loro prospettive educative. La deontologia è una componente essenziale di qualsiasi attività professionale. Esempi di spicco si trovano nel Diritto e nella Medicina, dove la comprensione reciproca porta a risultati migliori e differenzia le professioni dei posti di lavoro. Una forza lavoro professionale nel settore delle TIC in tutta la società e nell’industria europea sosterrà e migliorerà lo scambio di risorse e servizi ICT nel Mercato Unico Europeo.

Tra gli aspetti affini all’etica delle ITC vi è il Risparmio energetico. Sono circa 20  anni  che le tecnologie dell’ICT permettono un migliore controllo dei processi in settori quali: edilizia, trasporti, industria e distribuzione dell’energia elettrica, ma l’idea di individuare nelle tecnologie dell’ICT un’opportunità per favorire l’incremento dell’efficienza energetica [di grande attualità in questo periodo] è un fatto relativamente nuovo, che potrebbe permettere di risolvere l’incoerenza tra il modello tradizionale di sviluppo economico e la necessità di un continuo incremento dei consumi energetici.

gianni-milanese

Settembre 2023  – Fonte AI

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adminEtica delle TIC Industrie delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione

Libri sociali facoltativi e obbligatori

on 1 Settembre 2023

Come è noto, lo scopo del Legislatore è stato a suo tempo, finalizzato principalmente a rendere gli aspetti burocratici per le imprese meno pesanti. Nelle Società a responsabilità limitata Srl il Libro soci è stato abrogato dall’art.16, Legge 2/09 [Legge di conversione del DL 185/08]. Tuttavia, come è stato sottolineato dalle Massime n. 115 del Notariato di Milano ed una analoga del Notariato del Triveneto, l’abolizione dell’obbligo di tenuta del Libro soci non si traduce automaticamente in un divieto assoluto riguardo alla sua conservazione in uso, per le Srl già esistenti, oppure alla sua adozione facoltativa per scelta statutaria. Ciò può essere utile per assicurare, da parte degli amministratori, un’ordinata gestione delle vicende societarie legate alla posizione dei soci. Il tema controverso è se l’autonomia statutaria possa spingersi sino ad inserire nel testo dello Statuto di Srl una clausola che subordina l’efficacia del trasferimento delle quote sociali nei confronti della società, e di conseguenza anche la legittimazione all’esercizio dei diritti sociali, all’iscrizione del socio nel Libro soci.

Un orientamento negativo, poco dopo l’entrata in vigore della norma che aveva abrogato il Libro soci nella Srl, era stato espresso dal Giudice del Registro delle imprese del Tribunale di Verona che, con la sentenza n.1289/09 del 14 settembre 2009, aveva giudicato come non consentita un altro utilizzo del Libro soci, neppure per scelta volontaria. L’orientamento del Notariato è invece diretto a ritenere che le clausole statutarie relative al Libro dei soci, sarebbero:

  • Fonte informativa del domicilio dei soci nei loro rapporti con la società;
  • Strumento organizzativo per l’acquisto della legittimazione all’esercizio dei diritti sociali;
  • Strumento di efficacia della cessione della partecipazione nei confronti della società.

Secondo questo filone interpretativo sarebbe quindi inefficace nei confronti della società la cessione della partecipazione sociale avvenuta in violazione di tali limiti statutari; di conseguenza, l’iscrizione nel Registro imprese di un atto di cessione di quote affetto da tali vizi, non sarebbe comunque idonea a sanarli, con l’effetto di rendere la cessione non opponibile alla società, od ai terzi, nei limiti e secondo le regole che attengono a ciascuno. Il Tribunale di Roma è intervenuto su questo tema con l’ordinanza n.72180/2014 del 15 gennaio 2015 in cui ha dichiarato illegittima la clausola statutaria che fa dipendere dall’iscrizione nel Libro soci, volontariamente tenuto dalla Srl, l’efficacia verso la società del trasferimento delle quote sociali. Secondo il Tribunale di Roma l’art.2470 C.c. sarebbe una norma cogente ed imperativa, inderogabile dall’autonomia contrattuale delle parti. Secondo i Giudici romani, quindi, nulla osta al fatto che nello statuto della Srl possa essere ancora prevista la tenuta facoltativa del Libro soci, mentre non sarebbe legittimo il fatto che all’annotazione nel Libro soci possa essere subordinata l’efficacia del trasferimento delle quote sociali. Per la sentenza citata, ammettendo tale possibilità, di fatto si rimetterebbe alla volontà dei soci una sorta di potere di abrogazione degli effetti della legge.

Seppure la materia, come emerge dalla sentenza in commento, sia piuttosto controversa, a nostro avviso resta comunque consigliabile consentire, in via statutaria e facoltativa, la tenuta del Libro soci demandandone la decisione agli amministratori della società.

In conclusione, ecco quali sono i libri sociali obbligatori per ogni tipo di società:

Libri sociali obbligatori
Tipo di società S.r.l. S.r.l.s. S.r.l.u. s.p.a.
01. Libro Giornale Si Si Si Si
02. Libro degli Inventari Si Si Si Si
03. Libro dei soci No No No Si
04. Libro delle obbligazioni No No No Si
05. Libro delle Assemblee dei soci Si Si  Si Si
06. Libro delle deliberazioni del Cda Si  Si  Si  Si
07. Libro del Collegio sindacale Si  Si  Si  Si
08. Libro delle decisioni Comitato esecutivo No  No  No  Si
[se esiste]
09. Libro Assemblee degli Obbligazionisti No  No  No  Si
[se emesse]
10. Libro dei prodotti finanziari No No  No  Si

LIBRI CONTABILI OBBLIGATORI

Nello svolgimento dell’attività imprenditoriale non si devono sottovalutare obblighi e adempimenti, che variano in base al tipo di contabilità adottata. Tra gli obblighi c’è la tenuta dei libri contabili [detti appunto obbligatori] e dei registri. Mentre in regime forfettario non esistono condizioni, in regime ordinario e semplificato le imprese sono obbligate a tenere una serie di libri e registri ai fini della normativa civile e fiscale. Questo perché le imprese, soprattutto quelle in regime ordinario, sono tenute a rendere nota la gestione che interessa l’attività commerciale svolta e questo avviene attraverso la tenuta di libri e registri. L’esercizio di attività d’impresa oppure di lavoro autonomo comporta, infatti, l’obbligo di tenuta di libri e registri contabili come previsto dal Codice civile e/o dalle norme tributarie, tra cui il DPR n. 600/73 e il DPR n. 633/72. L’obbligo di tenuta delle scritture contabili [registri e libri] ricade, nella maggior parte dei casi, sul commercialista e sul consulente fiscale che tiene aggiornati i documenti per conto dell’imprenditore o professionista. Alcuni libri però sono ad esclusiva tenuta dell’impresa e devono essere non solo conservati in azienda ma anche redatti dall’imprenditore. A tal proposito è importante approfondire quali sono gli obblighi che ricadono sul professionista o sull’imprenditore al fine di evitare errori che compromettano la tenuta contabile dell’impresa.

Anche se l’onere della compilazione e tenuta delle scritture contabili ricade principalmente sul commercialista o sul consulente ci sono degli adempimenti che l’imprenditore deve comunque fare in prima persona:

Bollatura e vidimazione – Ordinarie e semplificate devono tenere il libro giornale e il libro degli inventari. Questi vengono redatti e compilati dal commercialista, ma devono essere conservati presso la sede dell’attività. L’art. 8 della legge n. 383 del 18/10/2001, ha soppresso l’obbligo della bollatura di questi libri, fermo restando l’obbligo della numerazione progressiva delle pagine. A questi registri deve però essere apposta, obbligatoriamente, una marca da bollo [ogni 100 pagine] che varia da 16 euro [per società di capitali che versano in misura forfettaria la tassa di concessione governativa] a 32 euro [per tutti gli altri soggetti]. Le marche da bollo vanno acquistate entro il 31 dicembre per l’anno precedente. In caso di dimenticanza, possono anche essere acquistati successivamente facendo un “ravvedimento”, pagando cioè una mora sui 16 euro.

Tassa annuale di vidimazione libri sociali

Le società di capitali, ogni anno devono ricordarsi di pagare, all’Agenzia delle Entrate, la tassa per adempiere alla numerazione e bollatura dei libri sociali. Il pagamento va adempiuto entro il 16 marzo, attraverso modello F24, unicamente con modalità online, indicando il codice tributo 7085. Qui trovi un esempio di compilazione modello F24 per il pagamento della tassa.

La tassa da versare è pari a:

  • 309,87 euro, se la società ha un capitale fino a 516.456,90 euro;
  • 516,46 euro, se la società ha un capitale oltre il suddetto limite.

Il capitale sociale di riferimento per il calcolo è quello esistente al 1° gennaio dell’anno in cui viene versato. La scadenza per il pagamento è fissata al 16 marzo di ogni anno. Le imprese di nuova costituzione possono versare la tassa anche utilizzando un bollettino postale intestato all’Agenzia delle Entrate. Il pagamento non si calcola in base al numero di libri detenuti, quindi l’importo da pagare è quello in base al proprio Capitale sociale.

Ravvedimento tassa

Come tutte le tasse, anche la tassa per bollatura e vidimazione è obbligatoria e in caso di omissione, c’è una multa da pagare. In caso di mancato pagamento della tassa, la sanzione prevista va dal 100 al 200% della tassa evasa, con un minimo di 103 euro. Se dimentichi di pagare la tassa, puoi metterti in regola avvalendoti del ravvedimento operoso, ossia una possibilità concessa dall’Agenzia delle Entrate con cui tu stesso dichiari apertamente di aver dimenticato di pagare la tassa, provvedi al pagamento e, da parte sua, l’Agenzia delle Entrate ti applica una sanzione ridotta. Maggiore è il tempo trascorso dalla scadenza [che ricordiamo, è entro il 16 marzo di ogni anno], maggiore è la sanzione da pagare. Viceversa, meno è il tempo trascorso, minore è l’importo della sanzione. Nello specifico:

  • 0,1% per ogni giornata di ritardo quando il pagamento avviene entro 14 giorni dalla scadenza
  • 1,5% fissa senza contare i giorni di ritardo per versamenti effettuati entro 30 giorni dalla scadenza
  • 1/18 della sanzione al 30% quando il pagamento è effettuato entro 90 giorni dalla scadenza
  • 1/8 della sanzione del 30% entro un anno dalla scadenza
  • 1/7 della sanzione pari al 30% per versamenti avvenuti entro due anni dalla scadenza
  • 1/6 della sanzione minima del 30% se il pagamento è stato effettuato dopo due anni dalla scadenza

Il versamento della tassa deve essere effettuato utilizzando il modello F24 – codice tributo 7085, mentre la sanzione andrà versata con modello F23 riportando il codice tributo 678T.

Conservazione dei registri contabili

può essere cartacea oppure elettronica [circolare 36/e/06 Agenzia delle Entrate]. Il commercialista compila i registri e invia i Pdf al professionista o all’impresa, che può stamparli oppure conservarli in formato elettronico, ma pur sempre tenendoli in sede in caso di eventuali accertamenti della Guardia di Finanza. Si tratta dei registri IVA [Acquisti, Vendite, Corrispettivi e annotazioni revers], Situazione contabile, Schede contabili, Partitari clienti e fornitori e Beni Strumentali]. L’articolo 2220, comma 1 e 2, dispone che questi documenti debbano essere conservati per dieci anni dalla data dell’ultima registrazione. Libri sociali. Come detto riguardano le società di capitali, per azioni e cooperative: libro dei soci [o dei consorziati], libro decisioni degli amministratori, libro decisioni del Cda [o libro assemblee]. La gestione di questi libri è a carico esclusivo della società. Questi libri infatti devono essere acquistati, vidimati e compilati dall’azienda e rimangono in sede. I libri sociali possono essere acquistati presso i negozi di cartoleria da ufficio oppure possono essere richiesti al proprio commercialista in formato digitale da stampare. In entrambi i casi dovranno essere vidimati presso gli uffici del Registro delle Imprese di competenza.

gianni-milanese

Settembre 2023 – Fonte AI

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adminLibri sociali facoltativi e obbligatori

Decreto Milleproroghe 2023

on 1 Settembre 2023

Com’è noto, il Decreto Milleproroghe 2023 è intervenuto su scadenze e date di entrata in vigore imminenti in diversi ambiti. Il Decreto Legge redatto in 24 articoli, interviene in particolare in materia di Pubbliche Amministrazioni, scadenze IMU, sulla fatturazione elettronica, sui termini per i concorsi per le PA e per il personale di scuola e università. Le novità introdotte dal Decreto Milleproroghe.

1) PROROGA TERMINI ASSUNZIONI E STABILIZZAZIONI PERSONALE NELLE PA

Al via la proroga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023, alla luce delle posizioni autorizzate, dei termini per assumere personale a tempo indeterminato e procedere alle stabilizzazioni nella Pubblica Amministrazione, compresi i Comuni, e presso i Ministeri della Difesa, Interno, MIMIT, Giustizia e MEF. Il testo prevede anche la proroga di un anno per le assunzioni nella PA finalizzate al monitoraggio del PNRR. Confermate per il 2023, poi, le stabilizzazione degli assistenti sociali nei Comuni che potranno arrivare per chi ha maturato 3 anni di servizio negli ultimi 8 anni, fino al 31 dicembre 2023.

2) ASSUNZIONI PER POLIZIA, VIGILI DEL FUOCO E SICUREZZA FINO AL 2023

Prorogati fino a fine 2023, anche i termini per le assunzioni nel comparto sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico. Stesso discorso per i corpi di polizia, la Guardia di Finanza, le agenzie, incluse le agenzie fiscali, l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, gli enti pubblici non economici e altri Enti locali.

3) PROROGA CONVENZIONI CON LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI

Le convenzioni stipulate per l’utilizzazione di lavoratori socialmente utili sono prorogate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il testo, inoltre, prevede fino al 30 giugno 2023 per le Amministrazioni Pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili la possibilità di assumere tali unità a tempo indeterminato. Possono assumerli anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché mediante altre tipologie contrattuali, in qualità di lavoratori sovrannumerari.

4) ASSUNZIONI NELLE SCUOLE E UNIVERSITÀ FINO AL 2023

Il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’università e della ricerca possono bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, da concludere entro il 31 dicembre 2023, a valere sulle facoltà assunzionali pregresse, il cui utilizzo è stato già autorizzato. Inoltre, il Decreto:

  • proroga all’anno accademico 2023-2024 la validità delle graduatorie nazionali utili per il conferimento di incarichi di docenza a tempo indeterminato e determinato nel comparto AFAM;
  • rinvia all’anno accademico 2023-2024 l’entrata in vigore del regolamento per il reclutamento del personale docente e amministrativo del comparto;
  • proroga per l’anno scolastico 2023-2024, la possibilità di conferire incarichi temporanei nelle scuole dell’infanzia paritarie attingendo anche alle graduatorie degli educatori per l’infanzia in possesso di titolo idoneo;
  • proroga di 180 giorni il periodo previsto che consente alle università, ad alcune istituzioni che rilasciano diploma di perfezionamento scientifico e agli Enti pubblici di ricerca, di indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca.
5) PROROGA TERMINI CONCORSO INSEGNANTI DI RELIGIONE

Nuova proroga per il concorso per insegnanti di religione, da indire entro l’anno 2023 per gli anni scolastici dal 2024-2025

6) NOVITÀ SUL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA

Il Decreto Milleproroghe prevede anche per il 2023 che l’alternanza scuola-lavoro non sarà requisito per l’ammissione agli Esami di Stato. A proposito di funzionamento della scuola, inoltre, il testo:

  • deroga alle regole sul dimensionamento scolastico per i Comuni colpiti dal sisma del Centro Italia e anche per quelli di Ischia, recentemente danneggiati dalla frana;
  • allunga al 31 dicembre 2023 il termine per l’erogazione dei mutui per l’edilizia residenziale universitaria da parte di Cassa depositi e prestiti alle Università interessate;
  • concede ulteriori 2 mesi agli enti locali per l’aggiudicazione dei lavori e il conseguimento degli obiettivi del PNRR, nel rispetto dell’Appuntamento fondamentale fissato per il 30 giugno 2023. In particolare, l’intervento si riferisce all’aggiudicazione dei lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e a scuole dell’infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia.
7) CONCORSO MINISTERO DELL’INTERNO FINO AL 2023

Il Decreto Milleproroghe 2023 autorizza il Ministero dell’Interno a bandire entro il 31 dicembre 2023 le procedure concorsuali già autorizzate per il triennio 2018-2020, per il triennio 2019-2021 e per il triennio 2020-2022. La scadenza precedente era fissata al 31 dicembre 2022.

8) PROROGA CONCORSO MINISTERO POLITICHE AGRICOLE

La norma proroga al 31 dicembre 2023 anche la possibilità per il Ministero delle Politiche agricole di bandire i concorsi già previsti dagli articoli 6 e 7 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 agosto 2019 per figure sia dirigenziali che non.

9) SLITTA L’ENTRATA IN VIGORE DELLA RIFORMA DELLO SPORT

La riforma dello sport prevista dal Decreto Legislativo n. 36 del 2021, entra in vigore dal 1° luglio 2023. L’entrata in vigore era inizialmente prevista per il 1° gennaio 2023.

10) PROROGA COLLABORATORI MINISTERO CULTURA

Il Decreto allunga fino al 31 dicembre 2023 la durata degli incarichi di collaborazione previsti nel Ministero della Cultura. Lo slittamento riguarda gli incarichi già autorizzati alla data di entrata in vigore del Milleproroghe 2023, ai sensi dell’articolo 24, comma 1, primo periodo, del Decreto Agosto convertito in legge ma che siano di durata inferiore a 15 mesi complessivi.

11) RISORSE PER I PROPRIETARI DI CASE OCCUPATE

Il Milleproroghe 2023 proroga fino al 31 dicembre 2023 l’utilizzo delle risorse destinate ai proprietari di case occupate. La proroga vale solo per le case a destinazione residenziale non utilizzabili per effetto della denuncia all’autorità giudiziaria del reato di cui all’articolo 614, secondo comma, e articolo 633 del Codice Penale. Le risorse non utilizzate nell’anno 2022, possono essere utilizzate per l’anno 2023. Per conoscere le novità introdotte su questo tema dalla Legge di Bilancio 2023, vi consigliamo di leggere la nostra guida sull’esenzione IMU case occupate.

12) PROROGA PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE IMU E TARI 2021

Il termine per la presentazione della dichiarazione sull’Imposta Municipale Unica [IMU] relativa all’anno di imposta 2021, previsto per il 31 dicembre 2022 dal Decreto Semplificazioni convertito in Legge, è prorogato al 30 giugno 2023. Si tratta della stessa data da rispettare per l’inoltro della dichiarazione IMU relativa al 2022 e, perciò, con l’ok al Milleproroghe 2023 si parla di “doppia dichiarazione”. Vale per gli Enti, sia pubblici che privati, non commerciali [assistenziali, previdenziali, sanitari, ricerca scientifica, culturali, ricreativi, sportivi, religiosi, trust, oicr].

Viene prorogato di ulteriori sei mesi anche il termine per fare la dichiarazione TARI relativa all’anno 2021. La scadenza slitta al 30 giugno 2023. Il Decreto Milleproroghe 2023 estende, infine, l’esenzione dall’imposta di bollo fino al 31 dicembre 2023 per i certificati anagrafici acquisiti tramite l’Anagrafe Nazionale Popolazione Residente [ANPR].

13) SLITTA OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER I SANITARI

Anche per il 2023, il testo approvato dal Consiglio dei Ministri, prevede l’esonero di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie. Gli operatori sanitari, quindi, non dovranno preoccuparsi di questo adempimento fino al 31 dicembre 2023.

14) TRANSIZIONE 4.0 PER TUTTO IL 2023

In materia di credito d’imposta, considerate le difficoltà di approvvigionamento delle materie prime, Il Decreto proroga al 31 dicembre 2023 il termine per la consegna dei beni strumentali materiali acquistati entro il 31 dicembre 2022. Parliamo della misura “Transizione 4.0”, valida sempre a condizione che l’ordine risulti accettato dal venditore e che sia avvenuto il pagamento di un acconto non inferiore al 20% del corrispettivo pattuito.

15) PROROGA BONUS RICARICA VEICOLI ELETTRICI

La norma estende al 2023 la durata dello stanziamento di 40 milioni di euro per l’erogazione dei contributi per l’installazione delle “colonnine” per la ricarica dei veicoli elettrici. 

16) NOVITÀ PER IL CONTRATTO DI ESPANSIONE

La norma proroga fino al 2025 il contratto di espansione a sostegno delle imprese in crisi finanziaria. In sostanza, per gli accordi stipulati dal 1° gennaio 2023, si amplia la platea delle imprese ammesse al contratto di espansione e si riduce da 1.000 a 500 la soglia occupazionale necessaria la maggior riduzione dei versamenti a carico del datore in caso di incremento delle assunzioni. Qualora il datore di lavoro effettui almeno una assunzione per ogni 3 lavoratori che abbiano prestato il consenso alla stipula del contratto di espansione, la riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro, opererà per ulteriori 12 mesi. Nel caso in cui almeno il 50% dei lavoratori così assunti non abbia compiuto il 35°anno di età, l’ulteriore riduzione opererà per ulteriori 24 mesi. Il Decreto proroga anche l’intervento che prevede la riduzione oraria e l’integrazione salariale per determinate categorie di lavoratori, anche per gli anni 2024 e 2025, in favore delle aziende che occupano oltre 50 dipendenti, per un periodo non superiore a 18 mesi, anche non continuativi.

17) PROROGA AIUTI IMPRESE CONNESSE ALL’UCRAINA

Vengono prorogati per il 2023 gli aiuti destinati alle imprese private che esportano, hanno filiali o partecipate in Ucraina, nella Federazione Russa o in Bielorussia. L’ok agli aiuti dipende dal nullaosta della Commissione Europea. Il Decreto Aiuti convertito in Legge aveva approvato questa misura per la prima volta e ora, sarà confermata anche per il 2023. 

18) CONTRATTI PERSONALE SANITARIO COVID FINO AL 2023

Il Milleproroghe estende a tutto il 2023 le assunzioni di personale sanitario, socio-sanitario nonché specializzandi, reclutati per far fronte all’emergenza Covid. Il Decreto proroga, poi, fino al 30 giugno 2023 il funzionamento dell’unità vaccini. Parliamo della struttura che coordina la campagna vaccinale e le misure in contrasto alla pandemia da Covid 19.

19) SALTANO LE NUOVE RISORSE VEICOLI ELETTRICI

La norma prevedeva nella bozza preliminare la ridistribuzione di 5 milioni delle risorse per moto e ciclomotori elettrici. Cioè, si era proposto di ridurre gli importi previsti per quelli inferiori a Euro 5. La misura, però, è saltata in Consiglio dei Ministri e, perciò, i fondi non saranno riorganizzati. 

20) RINVIATO IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE VEICOLIPER GLI EURO 2

Si rinvia al 1° gennaio 2024 il divieto di circolazione per i veicoli a motore delle categorie M2 e M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 2. Il Decreto Milleproroghe, poi, estende fino al 31 dicembre 2023 la validità dei titoli abilitativi alla guida rilasciati dal Regno Unito ai residenti in Italia.

21) RICETTA ELETTRONICA PER TUTTO IL 2023

Nel Decreto Milleproroghe, il Governo ha inserito anche la proroga di un anno, fino alla fine del 2023, per la possibilità di ricevere le ricette mediche in formato elettronico. La scadenza per l’inoltro di questo formato era prevista per il 31 dicembre 2022.

22) PROROGA TERMINI INVIO DATI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA

Slitta al 1° gennaio 2024 il termine per i soggetti tenuti all’invio dei dati al sistema Tessera Sanitaria. L’entrata in vigore del Sistema TS come canale esclusivo per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi giornalieri, con l’adeguamento del Registratore Telematico, era previsto dal 1° gennaio 2023.

gianni-milanese

 

Settembre 2023 – Fonte AI

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adminDecreto Milleproroghe 2023

Crollo dei noli marittimi durante il 2022

on 5 Gennaio 2023

A fine dicembre 2022 sono quasi cinquanta le settimane consecutive di calo dei noli marittimi come rilevato dal Drewry’s World Container Index. Possiamo vedere nel dettaglio come, ad esempio, il costo di trasporto di un container da 40’ da Shangai a Genova, nel giro di un anno, sia passato da circa 13.000$ a circa 3.000$. 

Le cause di questo andamento sono molteplici. Innanzitutto attualmente stiamo assistendo ad una riduzione della domanda di trasporto legata al rallentamento della crescita economica ad al trend dell’inflazione più alta mai vista da alcuni decenni a questa parte. 

Dietro a questo fenomeno c’è una seconda spiegazione che è possibile apprezzare analizzando i dati su un orizzonte di tempo più ampio. I livelli di costo raggiunti nel biennio 21-22 sono stati di gran lunga i più elevati mai raggiunti in passato a causa della pandemia da Covid-19 e le successive ripercussioni in ambito produttivo-logistico. Durante il biennio 21-22, rispetto ai valori pre-crisi, gli aumenti non erano più quantificabili in termini % bensì si esprimevano in x5 o x6 intese come di quante volte era aumentato il valore di un determinato trasporto rispetto al periodo del 19-20. 

Molti addetti ai lavori avevano infatti previsto un “naturale” ritorno alla normalità dei noli in concomitanza con lo stabilizzarsi della situazione sanitaria. 

La domanda ora è per quanto continueranno a scendere. Ma nessuno può ancora rispondere con precisione. Secondo la società di analisi Xeneta, la tendenza proseguirà, con “piccole riduzioni”, anche nelle prossime settimane. Xeneta, da parte sua, non indica una data di possibile arresto del declino delle tariffe dei contratti, ma spiega di prevedere ulteriori diminuzioni con l’arrivo del nuovo anno, anche in considerazione del fatto che i suoi analisti per il 2023 stimano una riduzione del 2,5% dei volumi trasportati complessivamente.

Gli aumenti del costo del trasporto marittimo negli ultimi due anni hanno contribuito notevolmente all’aumento dei prezzi dei beni, siano essi materie prime o prodotti finiti. In maniera eccessivamente semplicistica potremmo pensare che essi siano stati semplicemente “ribaltati” sui costi dei beni tangibili contribuendo in tal modo all’innalzamento del tasso di inflazione. In realtà si tratta di una visione parziale. Le conseguenze vanno analizzate su una prospettiva più ampia. A fianco degli aspetti economici vanno sottolineati anche gli aspetti legati al crollo dell’affidabilità (intesa come puntualità) del servizio di trasporto marittimo. Come possiamo vedere il dato di affidabilità è passato da valori attorno all’80% dell’anno 2019 al 30-40% dell’anno 2021. I ritardi medi sono raddoppiati da circa 4 giorni a 8. 

In conclusione, l’instabilità generata dalla pandemia sanitaria ha generato ben più di un proporzionale aumento dei prezzi causato da un aumento dei costi di trasporto; in alcuni casi ha comportato la necessità di aumentare oltremisura le scorte per garantire una continuità produttiva e di servizio. Dove questo non è stato possibile, ha causato delle vere proprie interruzioni delle catene di fornitura e conseguenti disservizi. In altri casi, ove economicamente sostenibile, degli shift modali a favore di modalità di trasporto più affidabili e costose. 

Anche da questo punto di vista la situazione durante il 2022 sembra essersi avviata con un trend positivo verso i valori del 18-19. Questo fatto, oltre che giovare alla continuità delle forniture delle nostre aziende, potrebbe anche parzialmente far riguadagnare parte della domanda di trasporto marittimo temporaneamente migrata verso altre modalità. 

Autore: Stefano Milanese

Ingegnere Gestionale, da una decina d’anni si occupa di formazione dopo aver maturato una più che decennale esperienza con ruoli di responsabilità nelle aree Supply Chain e Logistica presso multinazionali leader nei settori consumer goods e fashion.

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Stefano MIlaneseCrollo dei noli marittimi durante il 2022