Le prossime scadenze autunnali per il Superbonus: il calendario del nuovo superbonus con le ultime novità normative. I prossimi mesi vedranno in arrivo delle importanti scadenze per il superbonus frutto delle recenti novità e modifiche normative che hanno notevolmente cambiato la vecchia detrazione sulle ristrutturazioni edilizie.
Come è noto partire dal 1° gennaio 2024 il superbonus ha subito una ulteriore riduzione dell’aliquota, attualmente al 90% per le spese sostenute fino al 31 dicembre, passando al 70% per certe categorie. L’esecutivo intende progressivamente smantellare la misura agevolativa eliminando i meccanismi di cessione e sconto in fattura che l’hanno caratterizzata. Dalle anticipazioni e indiscrezioni delle ultime settimane, si apprende che il Superbonus 2024 dovrebbe essere all’insegna del PNRR. Tramite i fondi del PNRR e il Piano Nazionale integrato energia e clima, intende prevedere aiuti per i condomini e le famiglie più abbienti ai fini di rendere più efficienti gli immobili. A beneficio di tali scopi dovrebbero essere spesi circa 1,3 miliardi di euro ma il governo, entro l’autunno 2024, dovrà prevedere le regole di funzionamento della nuova misura agevolativa per le ristrutturazioni e l’efficienza energetica. Restano altri bonus edilizi per il 2024:
- L’Ecobonus, con detrazioni che variano dal 50% al 75% a seconda degli interventi effettuati e dell’immobile coinvolto;
- Bonus ristrutturazioni, la cui agevolazione è pari al 50%.
Superbonus: le aliquote valide fino al 31.12. 2023 e le variazioni dal 2024
Come anche evidenziato dagli ultimi chiarimenti a tema superbonus pubblicati con la Circolare n 13/2023, il comma 1, lettere a) e b), dell’articolo 9 del Decreto Aiuti-quater, recante «Modifiche agli incentivi per l’efficientamento energetico», ha modificato il comma 8-bis1 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio e introdotto il comma 8-bis.1.
Per effetto di tali modifiche, il Superbonus si applica:
- Nella misura del 110 per cento alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023:
- dai condomìni e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche [comma 9, lettera a, dell’articolo 119] e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale [comma 9, lettera d-bis, dell’articolo 119]; la detrazione spetta ai medesimi soggetti:
- Nella misura del 90 per cento per le spese sostenute nell’anno 2023,
- Del 70% per quelle sostenute nell’anno 2024,
- Del 65% per quelle sostenute nell’anno 2025.
- Nella misura del 110 per cento per le spese sostenute entro il 30 settembre 2023 per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni [comma 9, lettera b, dell’articolo 119], a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo; per tali interventi, avviati a partire dal 1° gennaio 2023, la detrazione spetta nella misura del 90 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del co. 8-bis.1 dell’art. 119;
- Nella misura del 110 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 per gli interventi effettuati dagli Istituti Autonomi Case Popolari [IACP] comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di «in house providing» per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica [comma 9, lettera c, dell’articolo 119], compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio, e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci [comma 9, lettera d, dell’articolo 119], per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo.
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L’Eurostat l’istituto europeo di statistica ha stabilito che il Superbonus dopo la riforma del marzo scorso debba «essere registrato nei conti pubblici come credito d’imposta non pagabile nel 2024». Resta invariata la regola per gli anni scorsi, fino al 2023, con il Superbonus classificato come “credito di imposta dovuto”.
Significa che da quest’anno l’impatto dell’agevolazione al 110% sul deficit torna a essere diluita nel tempo. Si tratta di un bel sospiro di sollievo, perché la classificazione prevista negli anni scorsi da Eurostat ha appesantito parecchio il disavanzo, togliendo margini di manovra alle ultime manovre economiche e creando non pochi grattacapi al ministro dell’Economia.
Marcia indietro rispetto alle precedenti regole
Nel febbraio del 2024 l’Istituto Europeo di Statistica aveva classificato il credito d’imposta Superbonus come pagabile. La conseguenza è l’intera contabilizzazione su un unico anno fiscale. Il Governo invece contava sulla possibilità di poter continuare a suddividere l’impatto su più annualità, come per altre agevolazioni fiscali.
Come conseguenza della regola europea, l’Italia ha introdotto una serie di misure che hanno rappresentato una stretta sul Superbonus, non solo riducendo l’aliquota ma anche fermando il mercato delle cessioni del credito. E questo evidentemente è stato apprezzato da Eurostat, che ora ritiene possibile considerare questi crediti non pagabili nel 2024. Quindi, appunto, spalmabili sui dieci anni previsti dalle quote annuali del credito d’imposta edilizio. La svolta è stata determinata dal Decreto Superbonus del marzo scorso, dl 39/2024, che ha allungato a dieci rate l’agevolazione sui lavori edilizi, ed eliminato le ultime fattispecie di possibili cessioni del credito.
L’impatto sulla Legge di Bilancio 2025
Fra i primi effetti positivi, c’è il fatto che prevedibilmente il Governo avrà uno spazio di manovra più ampio del previsto nel predisporre la Legge di Bilancio 2025. Il che è particolarmente positivo in considerazione del fatto che l’Italia è sotto osservazione per deficit eccessivo. La procedura prevede che venga concordato con Bruxelles un piano per ridurre progressivamente il deficit, continuando peraltro a contenere anche il debito che come noto è fra i più alti d’Europa. Questo comunque comporterà la necessità di uniformare le prossime manovre economiche al criterio della prudenza, ma non dover anche contabilizzare per intero il peso del Superbonus sul 2024 è senz’altro una boccata d’ossigeno.
- dai condomìni e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche [comma 9, lettera a, dell’articolo 119] e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale [comma 9, lettera d-bis, dell’articolo 119]; la detrazione spetta ai medesimi soggetti:
Settembre 2024 – Fonte AI
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