Le Certificazioni ESG della sostenibilità 2026

on 9 Giugno 2026

Le certificazioni e i rating ESG [Environmental, Social e Governance] nel 2026 sono diventati i parametri definitivi per valutare la solidità di un’azienda. Non si tratta più solo di “ispirarsi” a standard operativi, ma di integrare la sostenibilità nel DNA strategico per garantire l’accesso ai capitali, la partecipazione agli appalti e la stabilità della catena di fornitura.

Le tre dimensioni della sostenibilità nel 2026

L’acronimo ESG definisce oggi la “pagella” globale di un’organizzazione:

  • Environmental [E]: Focus sulla decarbonizzazione, l’economia circolare e la gestione delle risorse idriche. Nel 2026, il peso della biodiversità è diventato centrale.
  • Social [S]: Valutazione dei diritti umani, della parità di genere [Gender Equality], della sicurezza sul lavoro e, soprattutto, dell’etica lungo tutta la filiera [Supply Chain].
  • Governance [G]: Riguarda la trasparenza dei board, la lotta alla corruzione, l’etica nelle retribuzioni e la protezione dei dati [Cyber-resilience].

Come ottenere la certificazione o il rating ESG?

Oggi il processo è molto più tecnico e basato sui dati [data-driven] rispetto al passato.

  1. Comprendere gli standard prevalenti

Non c’è più confusione: l’Europa ha imposto gli ESRS [European Sustainability Reporting Standards] come linguaggio comune. Restano riferimenti globali il GRI [per l’impatto] e l’IFRS/ISSB [per il valore finanziario].

  1. Valutazione interna e GAP Analysis

Le aziende utilizzano oggi software di intelligenza artificiale per condurre una valutazione interna, confrontando le proprie performance con i requisiti della direttiva CSRD.

  1. Implementazione e “Doppia Materialità”

La strategia non può prescindere dalla Doppia Materialità: capire come l’azienda impatta il mondo e come i cambiamenti del mondo [es. crisi climatica] impattano il bilancio aziendale.

Chi rilascia certificazioni e Rating?

È fondamentale distinguere tra Rating [valutazione del rischio] e Certificazioni [conformità a uno standard]:

  • B Corp: Rimane lo standard più elevato per le aziende che vogliono certificare il loro impatto positivo globale.
  • Certificazioni ISO: La ISO 14001 [Ambiente], la ISO 45001 [Sicurezza] e la ISO 37001 [Anticorruzione] sono oggi i mattoni fondamentali su cui si costruisce un punteggio ESG.
  • Certificazione della Parità di Genere [UNI/PdR 125:2022]: In Italia è diventata un pilastro della sfera “Social”, garantendo sgravi contributivi e premialità nei bandi.
  • Agenzie di Rating: Moody’s, S&P Global, MSCI e specialisti come EcoVadis [per la filiera] sono gli arbitri che decidono il “voto” ESG dell’azienda.

Costi e benefici della certificazione

Nel 2026, la certificazione non è più vista come un costo, ma come un investimento per la continuità aziendale.

  1. Tariffe di Valutazione: Variano in base alla dimensione [dalle poche migliaia di euro per una PMI a cifre importanti per le Corporate].
  2. Costi di Adeguamento: Investire in macchinari meno inquinanti o software di tracciabilità.
  3. Il beneficio del “Green Premium”: Le aziende certificate accedono a finanziamenti agevolati e pagano meno interessi sul debito [Sustainability-Linked Loans].

Chi ha l’obbligo del Bilancio di Sostenibilità nel 2026?

Qui c’è stata la svolta maggiore. Non è più una scelta volontaria per molti:

  • Grandi Imprese: Tutte le aziende con oltre 250 dipendenti e fatturati rilevanti hanno l’obbligo di redigere il report di sostenibilità secondo la direttiva CSRD.
  • PMI Quotate: Dal 1° gennaio 2026 hanno l’obbligo di rendicontazione [seppur semplificata].
  • PMI non quotate [Effetto Cascata]: Sebbene non obbligate per legge, le PMI devono fornire dati ESG per poter lavorare come fornitori delle grandi aziende o per ottenere prestiti in banca. Di fatto, l’obbligo è diventato commerciale e finanziario.

Il consiglio dello Studio: Nel 2026, ignorare i criteri ESG significa rischiare l’esclusione dal mercato. Iniziare con un’analisi di pre-assessment è il primo passo per trasformare un obbligo burocratico in un vantaggio competitivo reale.

gianni-milaneseGiugno 2026

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adminLe Certificazioni ESG della sostenibilità 2026

Le novità per il Decreto legislativo 231/2001

on 9 Giugno 2026

Impatto delle recenti riforme legislative su Modelli 231, responsabilità degli enti e sistemi di controllo interno

  1. Premessa

Nel biennio 2023–2025 il quadro normativo di riferimento per la responsabilità amministrativa degli enti ha subito un’evoluzione significativa. Numerosi interventi legislativi, tra cui Legge 143/2024, Legge 6/2024, D.Lgs. 24/2023, Legge 238/2021, D.Lgs. 13/2022, D.Lgs. 195/2021, hanno ampliato il catalogo dei reati presupposto, inasprito le sanzioni e introdotto nuovi obblighi organizzativi per imprese ed enti pubblici. Questi cambiamenti rendono necessario un aggiornamento strutturale dei Modelli Organizzativi 231, dei sistemi di whistleblowing e delle procedure di controllo interno.

  1. Legge 143/2024 e D.L. 113/2024: nuovi obblighi di segnalazione e reati informatici

Il Decreto-legge 113/2024, convertito con modificazioni dalla Legge 143/2024, introduce un rafforzamento delle misure di prevenzione dei reati informatici e del trattamento illecito dei dati.

2.1 Obblighi di segnalazione

Dal documento emerge chiaramente che:

“Le aziende devono segnalare tempestivamente condotte illecite, in particolare nel trattamento dei dati.” “La mancata segnalazione costituisce ora un reato punibile con la reclusione fino a un anno.”

L’obbligo riguarda in particolare:

  • imprese che trattano dati personali;
  • soggetti operanti in settori regolamentati;
  • enti dotati di sistemi di whistleblowing.

2.2 Impatti sull’art. 24-bis D.Lgs. 231/01

La norma amplia il perimetro dei reati informatici, includendo:

  • trattamento illecito dei dati;
  • omissione di segnalazione di condotte illecite;
  • nuove fattispecie di danneggiamento di sistemi informatici di pubblico interesse.
  1. Rafforzamento della cybersicurezza nazionale [Legge 19 giugno 2024]

La nuova legge introduce:

“Obblighi di notifica di incidenti entro 24 ore e notifica completa entro 72 ore.” “Adozione di interventi risolutivi entro 15 giorni.”

3.1 Nuove responsabilità per gli enti

  • obbligo di gestione strutturata degli incidenti informatici;
  • obbligo di cooperazione con l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale;
  • inasprimento delle pene per accesso abusivo, diffusione di codici, danneggiamento di sistemi informatici.

3.2 Impatti sul Modello 231

  • aggiornamento del Sistema di Gestione degli Incidenti;
  • revisione delle procedure IT e dei protocolli di sicurezza;
  • integrazione di KPI e registri di monitoraggio.
  1. Modifiche al D.Lgs. 231/01: ampliamento del catalogo reati presupposto

Il documento elenca numerosi interventi che impattano direttamente sul catalogo 231.

4.1 Aumento delle sanzioni pecuniarie

“Per reati informatici, le sanzioni pecuniarie sono aumentate da duecento a settecento quote.” “In caso di estorsione informatica, si applica una sanzione da trecento a ottocento quote.”

4.2 Nuovi reati informatici [art. 24-bis]

  • danneggiamento di sistemi informatici di pubblico interesse;
  • installazione abusiva di dispositivi o programmi diretti a danneggiare sistemi informatici;
  • aggravante per trasferimento di denaro o valuta virtuale tramite alterazione del sistema.

4.3 Reati contro il patrimonio culturale [Legge 6/2024]

Il documento ricorda che:

“Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici” sono ora inclusi nell’art. 25-septiesdecies.

4.4 Reati contro l’industria e il commercio [Lex 206/2023]

Modifica dell’art. 517 c.p. con impatto su:

  • 25-bis.1 D.Lgs. 231/01;
  • responsabilità degli enti ex L. 9/2013.

4.5 Reati in materia edilizia e Superbonus [D.Lgs. 13/2022]

Nuove fattispecie di frodi e abusi legati agli incentivi edilizi entrano nel catalogo 231.

4.6 Riciclaggio e autoriciclaggio [D.Lgs. 195/2021]

Il documento evidenzia che:

“La rilevante novità risiede nell’ampliamento dell’ambito di applicazione ai proventi derivanti da qualsiasi tipologia di reato, anche contravvenzioni.”

  1. Whistleblowing [D.Lgs. 24/2023]

Il Decreto recepisce la Direttiva UE 2019/1937 e introduce:

obbligo di canali interni per tutti i datori di lavoro pubblici e privati;

possibilità di segnalazione esterna all’ANAC;

tutela rafforzata del segnalante;

gestione del canale anche tramite soggetti esterni.

  1. Impatti operativi sui Modelli Organizzativi 231

Alla luce delle novità, gli enti devono aggiornare:

6.1 Parte Generale

  • mappatura dei nuovi reati presupposto;
  • aggiornamento del sistema disciplinare;
  • revisione del risk assessment.

6.2 Parti Speciali

  • reati informatici [art. 24-bis];
  • reati contro il patrimonio culturale;
  • reati contro industria e commercio;
  • riciclaggio e autoriciclaggio;
  • reati legati al Superbonus.

6.3 Procedure e protocolli

  • gestione incidenti informatici;
  • segnalazioni interne ed esterne (whistleblowing);
  • monitoraggio IT e cybersecurity;
  • controlli su appalti e contratti pubblici.

6.4 Formazione

Il documento sottolinea:

“La formazione del personale e il monitoraggio interno rappresentano aspetti essenziali per garantire aderenza alla normativa.”

  1. Conclusioni

Le modifiche normative 2023–2026 rafforzano il ruolo del Modello 231 come strumento di prevenzione e gestione del rischio. Gli enti devono procedere a un aggiornamento strutturale del proprio sistema di controllo interno, con particolare attenzione a:

  • cybersecurity;
  • whistleblowing;
  • reati informatici;
  • reati contro il patrimonio culturale;
  • riciclaggio e frodi.

gianni-milanese

Giugno 2026

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adminLe novità per il Decreto legislativo 231/2001

Il Revisore della sostenibilità

on 9 Giugno 2026

La Rendicontazione di sostenibilità: fino al 31.12.2025, i revisori legali che effettuano i controlli della qualità sono esentati dall’obbligo di possedere un’esperienza specifica

In Gu del 10 settembre 2024 n. 212 il D. Lgs. 125/2024 recepisce in Italia la Direttiva [UE] 2022/2464, Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD

Il citato Decreto individua e disciplina le regole per l’abilitazione e la formazione annuale del Revisore legale e attestatore della dichiarazione di sostenibilità, prevedendo una finestra temporale fino al 1° gennaio 2026 per i revisori legali già iscritti al registro del MEF.

Fino al 31 dicembre 2025, i revisori legali che effettuano i controlli della qualità sono esentati dall’obbligo di possedere un’esperienza specifica in materia di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità o di altri servizi correlati alla sostenibilità in deroga all’applicazione dell’art. 24, D. Lgs 39/2010.

Nel proseguo si illustrano le principali modifiche al “Decreto” al D. Lgs 39/2010.

01. Il Revisore della sostenibilità: abilitazione, condizioni di tirocinio, esame di idoneità

L’esercizio della revisione legale e lo svolgimento degli incarichi finalizzati all’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità sono riservati ai soggetti iscritti nel Registro tenuto dal MEF.

Ai fini dell’abilitazione del revisore legale dei conti all’attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità devono essere soddisfatte le condizioni dello svolgimento del tirocinio per l’esercizio dell’attività di revisione legale e, eventualmente, per lo svolgimento dell’incarico finalizzato al rilascio di un’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità: 

  1. Durata almeno triennale, di cui almeno otto mesi relativi all’acquisizione delle conoscenze teorico pratiche sulla revisione e attestazione della rendicontazione di sostenibilità;
  2. il periodo di tirocinio, di almeno otto mesi, può essere svolto anche disgiuntamente al periodo di tirocinio necessario al conseguimento dell’abilitazione alla revisione legale che ha durata almeno triennale;
  • il tirocinio comporta ai fini dell’abilitazione del revisore allo svolgimento di incarichi finalizzati al rilascio di un’attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità, l’obbligo di collaborare nel periodo di almeno otto mesi allo svolgimento di incarichi di attestazione della conformità della rendicontazione annuale e consolidata di sostenibilità o ad altri servizi relativi alla sostenibilità;
  1. entro sessanta giorni dal termine di ciascun anno di tirocinio, il tirocinante redige una relazione sull’attività svolta, specificando gli atti e i compiti relativi ad attività di revisione legale alla cui predisposizione e svolgimento ha partecipato, con indicazione del relativo oggetto e delle prestazioni tecnico-pratiche rilevanti alla cui trattazione ha assistito o collaborato. La relazione, unitamente alla dichiarazione del revisore legale o della società di revisione legale presso cui è stato svolto il tirocinio che attesta la veridicità delle indicazioni ivi contenute, è trasmessa al soggetto incaricato della tenuta del registro del tirocinio.

La relazione attestante lo svolgimento delle attività di tirocinio deve essere redatta entro sessanta giorni dal termine del periodo di tirocinio, anche se separata dalla relazione annuale per l’abilitazione alla revisione legale del Bilancio d’esercizio.  

In caso di dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni di cui all’articolo 24, D. Lgs39/2010, a carico del tirocinante e del revisore legale o della società di revisione legale presso cui è stato svolto il tirocinio.

L’esame di idoneità ai fini dell’abilitazione del revisore legale dei conti anche all’attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, deve avere per oggetto le seguenti ulteriori materie:

  1. obblighi legali e principi concernenti la redazione della rendicontazione annuale e consolidata di sostenibilità; 
  2. analisi della sostenibilità;
  3. procedure di dovuta diligenza in relazione alle questioni di sostenibilità;
  4. obblighi legali e principi di attestazione della conformità per la rendicontazione di sostenibilità.
  5. Il revisore della sostenibilità: l’aggiornamento annuale in conformità al programma del MEF

I revisori abilitati al rilascio all’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità devono acquisire almeno venticinque crediti formativi ogni anno solare, di cui almeno dieci caratterizzanti la revisione legale dei conti e almeno dieci caratterizzanti la sostenibilità.

L’attività di formazione effettuata dai revisori legali e dai revisori della sostenibilità, prevista dagli Albi professionali di appartenenza e da coloro che collaborano all’attività di revisione legale o di attestazione della sostenibilità o sono responsabili della revisione o dell’attestazione della sostenibilità all’interno di società di revisione che erogano formazione, viene riconosciuta equivalente se dichiarata conforme dal Ministero dell’economia e delle finanze, MEF, al programma annuale di aggiornamento professionale.

02. Il revisore della sostenibilità: semplificazioni per gli iscritti, finestra temporale entro il 1° gennaio 2026

Gli iscritti al Registro della revisione legale dei conti, entro la data del 1° gennaio 2026, sono considerati abilitati e possono rilasciare le attestazioni di conformità della rendicontazione di sostenibilità senza che siano osservati gli obblighi del tirocinio e dell’esame di idoneità, purché abbiano maturato almeno cinque crediti formativi annuali:

  • nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità ai sensi dell’articolo 5 del citato Decreto legislativo n. 39 del 2010; e
  • producano la domanda di “iscrizione” [ai sensi dell’articolo 6, comma 1-bis, del Decreto legislativo n. 39 del 2010] secondo le modalità di presentazione della domanda che verranno definiti dal MEF di concerto con il Ministero della Giustizia, sentita la Consob.

Nuovo comma 1-bis, art. 6, D. Lgs 39/2010] Il Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, sentita la Consob, definisce, con decreto, il contenuto e le modalità di presentazione della domanda di abilitazione dei Revisori e delle Società di revisione allo svolgimento dell’attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, nonché il contenuto, le modalità e i termini di trasmissione delle informazioni e dei loro aggiornamenti da parte degli iscritti nel Registro.»

03. Il Revisore della sostenibilità: revisore unico o revisore ed attestatore ad hoc

Il Revisore e attestatore della dichiarazione di sostenibilità può coincidere con la figura del soggetto preposto alla revisione legale del bilancio d’esercizio se:

  • il soggetto predisposto è abilitato in quanto ha osservato le condizioni di abilitazione e formazione successiva, o ha usufruito delle semplificazioni per gli iscritti al registro [si rinvia punto precedente], e
  • nell’incarico ai sensi del nuovo art.14-bis, Relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, Dlgs 39/2010 e modifiche successive [del “Decreto” che recepisce la Direttiva [UE] 2022/2464] è specificata la finalità dell’incarico dell’attestazione della dichiarazione di sostenibilità.
  • 04. Glossario sostenibilità. Principali definizioni

Rendicontare la sostenibilità

Includere in un’apposita sezione della relazione sulla gestione societaria le informazioni necessarie alla comprensione dell’impatto dell’impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché le informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull’andamento dell’impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione.

Il revisore della sostenibilità

Soggetto abilitato alla revisione legale della sostenibilità al quale viene conferito l’incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità e che firma la relazione di attestazione

Pubblicità

La rendicontazione individuale e consolidata di sostenibilità inclusa nella relazione sulla gestione e la relazione di attestazione della conformità sono pubblicate con le modalità e i termini previsti dagli articoli 2429 e 2435 del Codice civile e sul sito internet della società.

Se non dispone di un sito internet, la società rende disponibile una copia cartacea dei medesimi documenti per chiunque ne faccia richiesta.

L’attestazione di conformità

 

Aggiunto articolo 14-bis, decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39

ll Revisore della rendicontazione di sostenibilità o la società di revisione legale, abilitati e appositamente incaricati, esprimono con apposita relazione di attestazione le proprie conclusioni circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità alla Direttiva [UE] 2022/2464, e conformità all’obbligo di marcatura della rendicontazione di sostenibilità.

La relazione di attestazione

 

Modificato articolo 11, D. Lgs 39/2010, «Principi di revisione e di attestazione della conformità»

La revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione internazionali adottati dalla Commissione europea.

È costituita da:

1.    un paragrafo introduttivo che identifica la rendicontazione di sostenibilità sottoposta ad attestazione, la data e il periodo cui si riferisce, nonché il quadro normativo di riferimento;

2.    una descrizione della portata delle attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità che indica almeno i principi di attestazione in base ai quali tali attività sono state svolte;

3.    le conclusioni

Fino all’adozione dei principi [nuovo comma 1-bis art. 11, D Lgs 39/2010 – principi di revisione e attestazione sostenibilità] da parte della Commissione europea, l’attività di attestazione è svolta in conformità ai principi di attestazione elaborati, tenendo conto dei principi di attestazione internazionali, da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell’economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Consob, sulla base delle medesime convenzioni di cui all’ultimo periodo del comma precedente.

gianni-milanese

Giugno 2026 

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adminIl Revisore della sostenibilità

Next Generation Italia per l’Economia Circolare

on 9 Giugno 2026

L’Economia circolare anche per il 2025 rimarrà in grande evidenza seppur in secondo piano rispetto a tematiche strategiche attualmente incombenti come i Tassi all’export, il Cambiamento climatico e le Belligeranze in corso. Come è noto, l’Economia circolare è un modello di produzione e consumo che implica condivisione, prestito, riutilizzo, riparazione, ricondizionamento e riciclo dei materiali e prodotti esistenti il più a lungo possibile. In questo modo si estende il Ciclo di vita dei prodotti, contribuendo a ridurre i rifiuti al minimo. Una volta che il prodotto ha terminato la sua funzione, i materiali di cui è composto vengono infatti reintrodotti, laddove possibile, nel ciclo economico. Così si possono continuamente riutilizzare all’interno del ciclo produttivo generando ulteriore valore. I principi dell’economia circolare contrastano con il tradizionale modello economico lineare, fondato invece sul tipico schema “estrarre, produrre, utilizzare e gettare”. Questo tipo di approccio lineare si basa sull’estrazione di materie prime, sulla produzione ed il consumo di massa e sullo smaltimento degli scarti una volta raggiunta la fine della vita del prodotto. Il modello economico tradizionale dipende dalla disponibilità di grandi quantità di materiali ed energia facilmente reperibili e a basso prezzo.

I benefici dell’Economia Circolare

Nell’Unione Europea si producono ogni anno più di 2,5 miliardi di tonnellate di rifiuti. L’UE sta aggiornando la legislazione sulla gestione dei rifiuti per promuovere la transizione verso un’economia circolare, in alternativa all’attuale modello economico lineare. La transizione verso un’economia più circolare può portare numerosi benefici, tra cui:

  • Riduzione delle emissioni nocive disperse nell’ambiente
  • Una maggiore disponibilità di materie prime
  • Diminuzione di materiali di scarto
  • Aumento della competitività all’interno del mercato
  • Possibilità di crescita economica [un aumento del PIL dello 0,5%]
  • Aumento posti di lavoro. Si stima che nell’UE grazie all’economia circolare potrebbero esserci 700.000 nuovi posti di lavoro entro il 2030.

Esempi di Economia Circolare

  • Produrre tessuti con gli scarti di lavorazione delle arance
  • Realizzare una centrale a biogas partendo dai propri residui di produzione agroalimentare
  • Riciclare gli pneumatici fuori uso attraverso l’utilizzo delle microonde
  • Riuso in cui le materie prime vengono dalla riconsegna di mobili o vestiti usati
  • Riciclare la plastica per la realizzazione di nuovi materiali

Sono questi solo alcuni esempi di prodotti realizzati da aziende virtuose che hanno applicato i principi dell’economia circolare. Alcune di queste testimonianze sono raccolte all’interno del primo Atlante Italiano dell’Economia Circolare, una piattaforma web con cento casi in Italia di realtà ed esperienze di green economy, tra raccolta differenziata, consumo responsabile e recupero dei materiali.

Il PNRR Italia e l’Economia Circolare

Il Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza [Pnrr] considera l’economia circolare non un settore a sé, ma la integra insieme all’agricoltura sostenibile e all’impresa verde. In questo modo i fondi garantiti sono in totale 6,3 miliardi di euro, in aumento rispetto alle bozze che erano circolate negli scorsi giorni. Come si legge nel documento, si “punta da un lato a conseguire una filiera agroalimentare sostenibile, migliorando la logistica e competitività delle aziende agricole e le loro prestazioni climatico-ambientali, dall’altro allo sviluppo di impianti di produzione di materie prime secondarie e all’ammodernamento e alla realizzazione di nuovi impianti, in particolare nelle grandi aree metropolitane del Centro e Sud Italia, per la valorizzazione dei rifiuti in linea col Piano d’azione europeo per l’economia circolare”.

Nello specifico, 1,8 miliardi andranno a non meglio precisati progetti per l’agricoltura sostenibile, mentre i restanti 4,5 miliardi andranno così suddivisi:

  • 1,5 miliardi per la “realizzazione di nuovi impianti e ammodernamento degli impianti esistenti per il riciclo”
  • 800 milioni per la “transizione ecologica”, con progetti però ancora “da individuare”
  • 2,2, miliardi per “progetti a bando di economia circolare per riconversione di processi industriali”

Le Priorità

La “novità” è costituita dalla definizione di fondi specifici per il ciclo dei rifiuti. Gli investimenti aggiuntivi di questa linea saranno pari a 1,5 miliardi, si punterà all’adeguamento degli impianti esistenti e alla realizzazione di nuovi impianti per la chiusura del ciclo dei rifiuti con la produzione di materie prime secondarie. Gli investimenti saranno anche finalizzati a potenziare la raccolta differenziata con investimenti su mezzi di nuova generazione e implementando la logistica per particolari frazioni di rifiuti. Gli interventi previsti sono volti in particolare ad affrontare situazioni critiche nella gestione dei rifiuti nelle grandi aree metropolitane del Centro e Sud Italia [ad esempio Città metropolitane di Roma Capitale, Napoli, Bari, Reggio Calabria e Palermo]. Si attueranno azioni comunicative per incrementare la raccolta differenziata e promozione dei centri di raccolta e riuso. Si punta dunque a migliorare decisamente l’esistente e a superare le enormi e ataviche difficoltà che gli addetti ai lavori e i cittadini riscontrano da molto tempo, fra cui l’incremento della raccolta e del recupero dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche [RAEE]; la chiusura del ciclo di gestione dei fanghi di depurazione prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane; la creazione di poli di trattamento per il recupero dei rifiuti prodotti da grandi utenze [porti, aeroporti, ospedali, plessi scolastici]. L’obiettivo è di superare dunque le criticità soprattutto dei grandi centri urbani, con un orizzonte temporale al 2026, mirando soprattutto a una corretta ed efficace chiusura del ciclo dei rifiuti. Col rischio però che la mancata definizione di come si intende agire possa far rispuntare dalla finestra ciò che l’Europa ha tenuto chiuso dalla porta, ovvero tecnologie obsolete e impattanti come impianti di trattamento meccanico biologico e inceneritori. Zero spazio, infatti, viene dedicato alla prevenzione della produzione di rifiuti e a un concetto fondamentale dell’economia circolare, quello per cui “il miglior rifiuto è quello che non si produce”.

Le Strategie

La strategia nazionale in materia di economia circolare si baserà su un intervento di riforma normativa, denominato Circolarità e tracciabilità volto a promuovere la semplificazione amministrativa in materia di economia circolare e l’attuazione del piano d’azione europeo per l’economia circolare. Quest’ultimo punterà a migliorare l’organizzazione e il funzionamento del sistema di controllo e tracciabilità dei rifiuti, per rafforzare l’ecodesign e la simbiosi industriale, riducendo a monte la produzione di rifiuti e per rafforzare la posizione dell’Italia come paese con i più alti tassi di riuso circolare in Europa”. La strategia sull’economia circolare è però tutta da disegnare, anche se il fatto che venga prevista già nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza fa ben sperare gli operatori. Per il governo, in ogni caso, la strategia sarà “finalizzata a ridurre l’uso delle materie prime naturali, di cui il pianeta si va progressivamente impoverendo, utilizzando ‘materie prime secondarie’, prodotte da scarti/residui/rifiuti. Per incrementare il tasso di circolarità in Italia vengono proposti interventi per la realizzazione di impianti di trasformazione dei rifiuti finalizzata al loro recupero, partendo in particolare dai rifiuti da raccolta differenziata. La strategia sull’economia circolare interviene su un processo lungo e complesso teso a rendere l’Italia meno dipendente dall’approvvigionamento di materie prime e conseguentemente più forte e competitiva sui mercati internazionali. Per potenziare gli interventi verrà costituito un Fondo operativo per far leva sulle risorse del PNRR destinato a favorire lo sviluppo dell’Economia circolare”.

gianni-milaneseGiugno 2026

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adminNext Generation Italia per l’Economia Circolare

Dalla CSR alla Sostenibilità Regolata

on 9 Giugno 2026

Dalla CSR alla Sostenibilità Regolata

La Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI), o CSR, non è più una “consapevolezza attiva” né un’integrazione volontaria nelle strategie aziendali. Nel 2026 l’Unione Europea ha completato la transizione verso un modello in cui la sostenibilità è un obbligo giuridico, non un’opzione reputazionale. Il paradigma è cambiato: non è più tempo di “fare solo soldi”, come provocatoriamente sintetizzava Edward Freeman. Oggi creare valore significa condividere valore e valori, perché la sostenibilità è diventata la condizione per restare sul mercato.

La Svolta: dalla CSR alla Due Diligence Obbligatoria

Per anni la CSR è stata una scelta strategica, spesso confinata a progetti sociali o ambientali a latere del business. Con l’arrivo delle nuove direttive europee, questo approccio non è più sufficiente.

La grande novità del 2026 è la piena operatività della CSDDD – Corporate Sustainability Due Diligence Directive. Questa norma introduce un vero e proprio Dovere di Diligenza: le grandi imprese devono identificare, prevenire, mitigare e rendicontare gli impatti negativi non solo delle proprie attività, ma anche di quelli generati lungo l’intera catena del valore.

Non basta più essere “responsabili” in casa propria: occorre garantire che lo siano anche fornitori, subfornitori e partner commerciali, ovunque nel mondo.

Perché la RSI è vitale oggi

Le consultazioni pubbliche e i più recenti Multistakeholder Forum confermano un dato inequivocabile: l’85% degli attori economici considera la sostenibilità un fattore essenziale per la stabilità dell’Eurozona. Non è un tema etico: è un tema di competitività sistemica.

Vantaggi per le imprese

  • Gestione dei rischi: individuazione precoce di criticità ambientali, sociali e reputazionali.
  • Attrattività del talento: le migliori risorse scelgono aziende con scopi chiari e coerenti.
  • Licenza sociale e finanziaria: banche e investitori ESG premiano chi dimostra sostenibilità reale con condizioni di credito migliori.
  • Rating ESG: un punteggio elevato è ormai un requisito per partecipare ad appalti pubblici e bandi europei.

Impatto sulla società

  • Riduzione delle disuguaglianze e tutela dei diritti lungo tutta la filiera.
  • Contributo concreto agli obiettivi del Green Deal e alla neutralità climatica entro il 2050.

La Rendicontazione di Sostenibilità: la CSRD è pienamente operativa

Siamo nel cuore del calendario di applicazione della CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive. Ad aprile 2026 la situazione è la seguente:

  • Grandi imprese già soggette alla NFRD: hanno pubblicato nel 2025 il primo bilancio integrato sui dati 2024.
  • Altre grandi imprese: stanno pubblicando ora (2026) la rendicontazione sui dati 2025.
  • PMI quotate: dal 1° gennaio 2026 sono entrate nell’obbligo di rendicontazione, con standard ESRS semplificati.

La novità più rilevante è l’integrazione: i dati di sostenibilità non sono più un documento separato, ma parte integrante della Relazione sulla Gestione, redatti secondo gli ESRS. Questo garantisce confrontabilità, verificabilità e trasparenza a livello europeo.

Doppia Materialità e Carbon Footprint: il cuore del nuovo reporting

La CSRD introduce la Doppia Materialità, oggi il criterio cardine della rendicontazione:

  • Impact Materiality: come l’azienda influenza ambiente, persone e diritti.
  • Financial Materiality: come i rischi ambientali e sociali influenzano la performance economico-finanziaria.

In questo quadro, la Carbon Footprint rimane l’indicatore principe. Misurata in tonnellate di CO₂ equivalente, è il parametro che consente di valutare la credibilità della strategia di decarbonizzazione. Dal 2026 questi dati sono pubblici e accessibili tramite l’ESAP – European Single Access Point, l’archivio unico europeo.

Buone pratiche e ruolo dei governi

L’Italia sta avanzando con iniziative come il portale INAIL sulle condotte responsabili e con un crescente impegno del mondo accademico. La sfida principale resta il supporto alle PMI, che devono adeguarsi agli standard richiesti dai grandi committenti.

Per questo il Governo è chiamato a potenziare strumenti come il Credito d’Imposta per la Certificazione ESG, essenziale per sostenere la transizione delle imprese più piccole.

Conclusione: il richiamo della Costituzione

In un contesto di trasformazione climatica, tecnologica e geopolitica, risuona più attuale che mai l’Articolo 41 della Costituzione:

“L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.”

Oggi l’utilità sociale coincide con sostenibilità, trasparenza e responsabilità lungo tutta la catena del valore. Non c’è più margine di errore: la responsabilità sociale non è un’opzione, è l’unica via per un’impresa che voglia avere un futuro.

gianni-milaneseGiugno 2026

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adminDalla CSR alla Sostenibilità Regolata