Le certificazioni e i rating ESG [Environmental, Social e Governance] nel 2026 sono diventati i parametri definitivi per valutare la solidità di un’azienda. Non si tratta più solo di “ispirarsi” a standard operativi, ma di integrare la sostenibilità nel DNA strategico per garantire l’accesso ai capitali, la partecipazione agli appalti e la stabilità della catena di fornitura.
Le tre dimensioni della sostenibilità nel 2026
L’acronimo ESG definisce oggi la “pagella” globale di un’organizzazione:
Environmental [E]: Focus sulla decarbonizzazione, l’economia circolare e la gestione delle risorse idriche. Nel 2026, il peso della biodiversità è diventato centrale.
Social [S]: Valutazione dei diritti umani, della parità di genere [Gender Equality], della sicurezza sul lavoro e, soprattutto, dell’etica lungo tutta la filiera [Supply Chain].
Governance [G]: Riguarda la trasparenza dei board, la lotta alla corruzione, l’etica nelle retribuzioni e la protezione dei dati [Cyber-resilience].
Come ottenere la certificazione o il rating ESG?
Oggi il processo è molto più tecnico e basato sui dati [data-driven] rispetto al passato.
Comprendere gli standard prevalenti
Non c’è più confusione: l’Europa ha imposto gli ESRS [European Sustainability Reporting Standards] come linguaggio comune. Restano riferimenti globali il GRI [per l’impatto] e l’IFRS/ISSB [per il valore finanziario].
Valutazione interna e GAP Analysis
Le aziende utilizzano oggi software di intelligenza artificiale per condurre una valutazione interna, confrontando le proprie performance con i requisiti della direttiva CSRD.
Implementazione e “Doppia Materialità”
La strategia non può prescindere dalla Doppia Materialità: capire come l’azienda impatta il mondo e come i cambiamenti del mondo [es. crisi climatica] impattano il bilancio aziendale.
Chi rilascia certificazioni e Rating?
È fondamentale distinguere tra Rating [valutazione del rischio] e Certificazioni [conformità a uno standard]:
B Corp: Rimane lo standard più elevato per le aziende che vogliono certificare il loro impatto positivo globale.
Certificazioni ISO: La ISO 14001 [Ambiente], la ISO 45001 [Sicurezza] e la ISO 37001 [Anticorruzione] sono oggi i mattoni fondamentali su cui si costruisce un punteggio ESG.
Certificazione della Parità di Genere [UNI/PdR 125:2022]: In Italia è diventata un pilastro della sfera “Social”, garantendo sgravi contributivi e premialità nei bandi.
Agenzie di Rating: Moody’s, S&P Global, MSCI e specialisti come EcoVadis [per la filiera] sono gli arbitri che decidono il “voto” ESG dell’azienda.
Costi e benefici della certificazione
Nel 2026, la certificazione non è più vista come un costo, ma come un investimento per la continuità aziendale.
Tariffe di Valutazione: Variano in base alla dimensione [dalle poche migliaia di euro per una PMI a cifre importanti per le Corporate].
Costi di Adeguamento: Investire in macchinari meno inquinanti o software di tracciabilità.
Il beneficio del “Green Premium”: Le aziende certificate accedono a finanziamenti agevolati e pagano meno interessi sul debito [Sustainability-Linked Loans].
Chi ha l’obbligo del Bilancio di Sostenibilità nel 2026?
Qui c’è stata la svolta maggiore. Non è più una scelta volontaria per molti:
Grandi Imprese: Tutte le aziende con oltre 250 dipendenti e fatturati rilevanti hanno l’obbligo di redigere il report di sostenibilità secondo la direttiva CSRD.
PMI Quotate: Dal 1° gennaio 2026 hanno l’obbligo di rendicontazione [seppur semplificata].
PMI non quotate [Effetto Cascata]: Sebbene non obbligate per legge, le PMI devono fornire dati ESG per poter lavorare come fornitori delle grandi aziende o per ottenere prestiti in banca. Di fatto, l’obbligo è diventato commerciale e finanziario.
Il consiglio dello Studio: Nel 2026, ignorare i criteri ESG significa rischiare l’esclusione dal mercato. Iniziare con un’analisi di pre-assessment è il primo passo per trasformare un obbligo burocratico in un vantaggio competitivo reale.
Quanto incide il prezzo sulle decisioni di acquisto on-line? L’80% degli acquirenti on-line sceglie il negozio basandosi sul prezzo. Risulta quindi fondamentale per il venditore monitorare attentamente il proprio posizionamento rispetto ai competitors.
Con la delibera n. 636, il Consiglio Nazionale Forense ha introdotto un intervento organico sul Codice deontologico forense, modificando gli artt. 48, 50, 51, 56, 61, 62 e 62-bis e ridefinendo la titolazione del Titolo IV, ora dedicato ai “Doveri dell’avvocato nel processo e nei procedimenti di risoluzione alternativa e complementare delle controversie”. Si tratta di un aggiornamento strutturale che recepisce l’evoluzione della professione, il crescente ricorso alle ADR e l’esigenza di rafforzare riservatezza, indipendenza e lealtà professionale.
Riservatezza e rapporti tra colleghi: un rafforzamento necessario
Le modifiche agli artt. 48, 50 e 51 consolidano il principio di correttezza nei rapporti interni alla categoria e nella gestione del cliente.
Corrispondenza riservata
È confermato il divieto di consegnare direttamente al cliente comunicazioni riservate: tali atti possono essere trasmessi solo al collega subentrante, che rimane vincolato agli stessi obblighi di riservatezza.
Trasparenza nelle istanze
L’avvocato deve dichiarare l’esistenza di precedenti provvedimenti, anche di rigetto, quando presenta nuove istanze. Una misura che rafforza la lealtà processuale e previene comportamenti elusivi.
Divieto di testimoniare su colloqui riservati
Viene ampliato il divieto di rendere testimonianza su colloqui confidenziali, proposte transattive o comunicazioni tra colleghi, a tutela della fiducia reciproca e dell’integrità del contraddittorio.
Ascolto del minore e indipendenza nell’arbitrato: nuove garanzie
Due interventi particolarmente significativi riguardano gli artt. 56 e 61.
Ascolto del minore [art. 56]
La norma viene riscritta per garantire un approccio più rigoroso e rispettoso:
l’ascolto è possibile solo con il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale,
salvo situazioni di conflitto di interessi,
e deve avvenire con modalità idonee a tutelare il preminente interesse del minore.
Si tratta di un allineamento alle migliori prassi psicoforensi e ai principi della Convenzione di Strasburgo.
Indipendenza nell’arbitrato [art. 61]
L’articolo amplia i casi di incompatibilità:
l’avvocato non può assumere incarichi arbitrali se ha rapporti professionali, diretti o indiretti, con i difensori delle parti;
l’incompatibilità si estende a soci, associati e collaboratori abituali;
è introdotto l’obbligo di comunicare per iscritto ogni circostanza potenzialmente idonea a incidere sull’indipendenza;
la prosecuzione dell’incarico è subordinata al consenso espresso delle parti.
Un rafforzamento che mira a prevenire conflitti di interesse e a garantire la terzietà dell’arbitro.
ADR e negoziazione assistita: un Titolo IV completamente rinnovato
La novità più rilevante è l’introduzione dell’art. 62-bis, dedicato alla negoziazione assistita.
Obblighi e divieti specifici
L’avvocato deve rispettare:
obblighi di lealtà, riservatezza e correttezza durante l’intero procedimento;
divieto di impugnare accordi cui abbia contribuito, salvo fatti sopravvenuti;
divieto di influenzare indebitamente testimoni o parti;
obbligo di mantenere un comportamento collaborativo e non dilatorio.
Sanzioni graduate
Violazione di lealtà e correttezza → censura
Violazione della riservatezza → sospensione da 2 a 6 mesi
Il nuovo Titolo IV estende formalmente i doveri dell’avvocato anche ai procedimenti di risoluzione alternativa e complementare delle controversie, riconoscendo il ruolo ormai centrale delle ADR nel sistema giustizia.
Considerazioni conclusive
La delibera n. 636 rappresenta un passo evolutivo della deontologia forense, che si adegua alle trasformazioni della professione e alle esigenze di un sistema giudiziario sempre più orientato alla composizione stragiudiziale dei conflitti.
Le modifiche:
rafforzano la riservatezza come valore fondante della professione;
tutelano l’indipendenza dell’avvocato, soprattutto nei ruoli di terzietà;
proteggono il superiore interesse del minore;
riconoscono il ruolo dell’avvocato come garante di correttezza anche nelle ADR;
aggiornano il Codice a prassi ormai consolidate nella realtà professionale.
L’avvocato del 2026 è chiamato a essere non solo difensore in giudizio, ma custode di lealtà, trasparenza e integrità in ogni percorso di gestione del conflitto.
L’incertezza nella supply chain è un tema cruciale, specialmente in periodi di crisi. Questa incertezza può derivare da vari fattori, tra cui:
Interruzioni nella produzione: Le chiusure di fabbriche e le restrizioni di movimento hanno causato ritardi nella produzione e nella consegna dei materiali.
Carenze di materiali: La difficoltà nel reperire materie prime essenziali ha portato a ritardi e aumenti dei costi.
Volatilità della domanda: Le fluttuazioni nella domanda dei consumatori rendono difficile prevedere le necessità future e pianificare di conseguenza2.
Problemi logistici: Blocchi nei porti e ritardi nei trasporti hanno ulteriormente complicato la gestione della supply chain2.
Per affrontare queste sfide, le aziende possono adottare diverse strategie, come migliorare la pianificazione della domanda, diversificare i fornitori, e investire in tecnologie per una maggiore visibilità e flessibilità della supply chain
Instabilità, incertezza, ritardi delle forniture, rincari delle materie prime sono termini a cui, anche i non addetti ai lavori, negli ultimi anni si sono abituati. D’altronde le conseguenze di questi fenomeni si fanno sentire anche nella vita privata di tutti noi. La loro entità, per il passato, è ben sintetizzata dal report sottostante di JP Morgan.
Anno
PMI New Orders (gialla)
PMI Delivery Times (verde, invertito)
PMI Input Prices (azzurra)
Commento sintetico
2010
52,3
49,8
58,5
Ripresa post-crisi, ordini in crescita
2011
51,7
50,2
62,0
Pressioni sui costi energetici
2012
49,5
50,1
56,8
Rallentamento globale
2013
50,8
50,5
55,2
Stabilizzazione
2014
52,1
50,7
54,9
Espansione moderata
2015
51,9
50,8
53,7
Equilibrio nelle supply chain
2016
51,3
50,6
52,8
Crescita contenuta
2017
53,0
50,9
56,0
Ripresa manifatturiera
2018
52,7
50,4
59,1
Aumento costi materie prime
2019
50,5
49,9
57,0
Rallentamento pre-pandemia
2020
42,8
45,0
70,5
Shock COVID‑19
2021
54,2
47,2
85,0
Ripresa con forti ritardi
2022
51,8
48,5
72,3
Normalizzazione parziale
2023
50,9
49,2
65,8
Stabilità
2024
51,5
49,0
68,0
Tensioni geopolitiche
2025
52,0
48,8
70,2
Lieve risalita dei prezzi e dei tempi di consegna
Analizzando l’andamento
degli ultimi vent’anni ed a voler essere critici, si potrebbe affermare che,
seppur con motivazioni ed entità differenti, questi fenomeni non siano del
tutto nuovi. Ciononostante, è indubbio che attualmente la maggior parte delle
aziende si sia fatta trovare impreparata e stia attraversando un periodo di
crisi. Non dimentichiamo che “crisi” (dal greco krisis) ha anche il significato
di scelta o cambiamento. Quindi vediamo come le aziende stanno affrontando questa
crisi, quali azioni stanno attuando per tentare di minimizzare gli effetti
negativi di questa situazione.
Innanzitutto, analizzando la curva gialla del suddetto grafico si evince anche un apparente lato positivo, ossia l’aumento dell’ordinato da parte delle aziende, che potrebbe far pensare ad una domanda in crescita. In realtà questo dato spiega la principale misura con cui le aziende stanno fronteggiando questa crisi, ossia l’aumento delle scorte (o il tentativo di aumentarle) soprattutto sui prodotti con un lungo ciclo di approvvigionamento. Questa conclusione è deducibile anche dal grafico sottostante che mostra l’aumento del livello di scorte (di sicurezza) da parte delle aziende nel passato.
Possiamo considerare questa
risposta da parte delle aziende come assolutamente comprensibile. Nel breve
periodo, derogare ai principi lean di gestione dei magazzini, consente (nel
momento in cui lo stock si sarà costituito) di migliorare la capacità di
reazione in caso di necessità.
Tale azione, tuttavia, non è
esente da insidie. Innanzitutto, il rischio principale è che, considerato
l’elevato backlog manifatturiero-logistico, lo stock si costituisca solo nel
momento in cui questo non sia più strettamente necessario. Inoltre, se
all’aumento delle scorte sommiamo anche il succitato aumento dei prezzi risulta
immediato il potenziale rischio a livello finanziario da parte delle aziende.
Infatti, pur immaginando un conseguente rincaro dei prezzi finali, rimane
insoluto il problema legato ad un ciclo monetario sbilanciato. In ultima
analisi l’aumento degli ordinativi nel tentativo di aumentare le scorte di
sicurezza si potrebbe considerare anche come un’alterazione fittizia della
reale domanda di mercato che sappiamo genera complessivamente un ulteriore peggioramento
della reattività della supply chain. Analoghe riflessioni si potrebbero fare
relativamente alle misure attuate dal governo italiano (Superbonus) ad
(apparente) sostegno del settore edilizio. Aumento incontrollato dei prezzi (a
scapito della comunità) ed impossibilità di reperire sufficiente manodopera da
parte di chi realmente necessità di opere edilizie sono le vere dirette
conseguenze che queste manovre, a mio personale avviso, hanno portato.
Altre attività che
potrebbero agevolare in questo momento sono proprio le basi che stanno dietro
al concetto di Supply Chain. Ricordiamo che il termine non è nato semplicemente
come una traduzione anglofona di logistica, bensì per ribadire l’importanza di
integrazione e collaborazione tra le aziende all’interno della stessa filiera.
Condividere i rischi di fornitura e gestire previsioni collaborative di
medio-lungo termine con i fornitori oggi è più che mai è importante in quanto è
dimostrato che si tratta di attività che permettono di mitigare l’instabilità
lungo la supply chain. Altra attività di contenimento dei rischi è sicuramente
l’inserimento in fase contrattuale di clausole di indicizzazione dei prezzi di
acquisto al fine di avere un controllo analitico e meno isterico dell’andamento
dei prezzi di acquisto e mettersi al sicuro dai rischi di mancate forniture.
Per quanto riguarda la negoziazione dei contratti di trasporto, ricordiamo che
l’indicizzazione dei prezzi sulla base delle quotazioni del carburante risulta
attività obbligatoria per legge.
Altre leve che alcune
aziende da tempo stanno tentando di attivare sono quelle di accorciare la
supply chain e il reshoring. Si tratta di un fenomeno opposto alla
globalizzazione delle forniture.
Al pari della precedente, la
diversificazione delle fonti di fornitura rappresenta forse la più classica
strategia di minimizzazione del rischio, almeno nei casi di quelle forniture
che non necessitino di elevati costi di set up.
Ovviamente, prima di
avvicinare la produzione alla regione della domanda, è necessario anche in
questo caso interrogarsi sulla sostenibilità finanziaria di questa
delocalizzazione.
Un esempio che possiamo citare in questo senso è quello di Ikea che negli ultimi mesi ha sia attuato un riposizionamento di parte della produzione di mobili dall’Asia all’Europa sia ha messo in partica saltuariamente la strategia di noleggiare direttamente alcune navi portacontainer per avere un maggior controllo su una fase estremamente critica della supply chain. Tale attività ovviamente può risultare attuabile, seppur saltuariamente, da gruppi delle dimensioni di Ikea e non dalla maggior parte delle aziende. Tuttavia, ritengo che per la maggior parte delle aziende, tanto più in periodo in cui l’affidabilità del trasporto marittimo è ai minimi storici, la scelta del partner logistico sia fondamentale. Se analizziamo il grafico sottostante, si evince come, seppur globalmente le performance di puntualità siano negative per tutti, esistono compagnie marittime che performano nettamente meglio di altre.
Autore: Stefano Milanese
Ingegnere Gestionale, da una decina d’anni si occupa di formazione dopo aver maturato una più che decennale esperienza con ruoli di responsabilità nelle aree Supply Chain e Logistica presso multinazionali leader nei settori consumer goods e fashion.
Dalla prima partenza del 2017 ai corridoi euro‑asiatici del 2026: l’evoluzione del treno merci Italia‑Cina
Il 28 novembre 2017 è partito dall’interporto di Mortara [Pavia] il primo treno merci diretto Italia‑Cina, riaprendo simbolicamente la Via della Seta ferroviaria. Il convoglio, composto da 17 vagoni e 34 container da 40’, ha percorso 10.800 km attraversando Polonia, Bielorussia, Russia e Kazakistan, raggiungendo Chengdu in circa 18 giorni: un tempo record rispetto ai circa 40 giorni del trasporto marittimo.
Quella partenza rappresentò un momento storico: per la prima volta l’Italia entrava stabilmente nei corridoi ferroviari euro‑asiatici, offrendo alle imprese una nuova opzione logistica più rapida e competitiva.
Dal 2018 al 2020: crescita dei volumi e diversificazione dei settori
Nei primi anni il servizio ha registrato:
un aumento delle frequenze [fino a 2–3 treni a settimana];
l’ingresso di nuovi settori oltre a meccanica, automotive, ceramica e arredo;
l’interesse crescente di moda, agroalimentare, vino e prodotti ad alto valore aggiunto.
La ferrovia si è affermata come soluzione intermedia tra nave e aereo: più veloce della prima, molto meno costosa del secondo.
2020–2022: pandemia, congestione portuale e boom della ferrovia
Durante la pandemia:
i porti asiatici ed europei hanno subito congestioni senza precedenti;
i noli marittimi sono aumentati fino a 10 volte;
molte aziende hanno scelto la ferrovia per garantire continuità alle supply chain.
Il traffico ferroviario euro‑asiatico ha toccato i massimi storici, con oltre 15.000 treni all’anno lungo la “New Silk Railway”.
2022–2024: guerra in Ucraina e riposizionamento dei corridoi
L’invasione russa dell’Ucraina ha modificato profondamente le rotte:
il corridoio tradizionale via Bielorussia–Russia è diventato più complesso per ragioni geopolitiche e assicurative;
sono cresciute le alternative sud‑caucasiche (Georgia–Azerbaijan–Kazakhstan) e centrasiatiche;
l’Italia ha puntato su collegamenti più stabili via Trieste, Duisburg e Budapest.
Il servizio Mortara–Chengdu ha subito rallentamenti e riorganizzazioni, ma non è stato abbandonato: si è trasformato.
2025–2026: una nuova fase della logistica euro‑asiatica
Nel 2026 il quadro è molto diverso rispetto al 2017:
Corridoi più diversificati
Le aziende italiane utilizzano oggi:
il Middle Corridor (Turchia–Georgia–Caspio–Kazakhstan), più stabile dal punto di vista geopolitico;
i collegamenti ferroviari misti mare+treno via Pireo, Istanbul e Baku;
i servizi diretti da Trieste e Verona verso hub logistici cinesi.
Tempi di transito più competitivi
Grazie a investimenti tecnologici e doganali:
i transit time sono scesi a 15–18 giorni sulle tratte più efficienti;
i servizi premium arrivano a 12–14 giorni.
Settori coinvolti sempre più ampi
Oltre ai comparti storici, oggi utilizzano la ferrovia:
moda e lusso (per collezioni stagionali e capsule)
elettronica e componentistica
food & beverage premium
farmaceutico e biomedicale
e‑commerce B2B
Italia più integrata nei corridoi europei
Trieste, Verona, Piacenza e Bologna sono diventati nodi strategici per i flussi ferroviari verso la Cina.
Perché la ferrovia resta competitiva nel 2026
I vantaggi sono ancora evidenti:
Velocità: 15–18 giorni contro i 35–45 del mare
Affidabilità: minore variabilità dei tempi rispetto al trasporto marittimo
Sostenibilità: riduzione delle emissioni fino al 70% rispetto all’aereo
Costi intermedi: più economica dell’aereo, più veloce della nave
Maggiore sicurezza: tracking continuo e minori rischi di congestione portuale
Conclusione: dal primo treno del 2017 a una nuova geografia logistica
Il primo treno Mortara–Chengdu del 2017 è stato più di un evento simbolico: ha aperto la strada a un nuovo modo di concepire la logistica tra Italia e Cina. Oggi, nel 2026, i collegamenti ferroviari euro‑asiatici sono maturati, si sono adattati alle crisi geopolitiche e rappresentano una leva strategica per le supply chain italiane, soprattutto per i settori ad alto valore aggiunto.
La “nuova Via della Seta” non è più un progetto: è una rete logistica in continua evoluzione, nella quale l’Italia può giocare un ruolo sempre più centrale.
Autore: Stefano Milanese
Ingegnere Gestionale, si occupa di consulenza e formazione dopo aver maturato una più che decennale esperienza con ruoli di responsabilità nelle aree Supply Chain e Logistica presso multinazionali leader nei settori consumer goods e fashion.
Come è noto, l’Industria 5.0 nasce per includere la risoluzione dei problemi socio-ambientali che la quarta rivoluzione industriale o Industria 5.0 tralascia per definizione:
l’aumento delle disuguaglianze,
l’inquinamento,
le minacce ai diritti fondamentali della persona e
alla democrazia.
Pertanto,
l’Industria 5.0 è definita anche Società 5.0 poiché
rappresenta la quinta rivoluzione industriale, una fase di evoluzione del
sistema produttivo che si basa sull’integrazione uomo-macchina e
sulla centralità dell’essere umano.
L’Industria
5.0 definita dalla Commissione Europea come completamento dell’Industria 4.0, è una rivoluzione culturale che ricolloca
l’industria nella contemporaneità in cui agisce.
La norma UNI EN ISO 9001 può essere riletta per rinnovare il modello di Industria 5.0, in base ai principi dello standard di certificazione della qualità: nel dettaglio vediamo i quattro pilastri da considerare per attuare questo approccio. La cara vecchia ISO 9001 può essere riletta per portare in attuazione il modello Industria 5.0, rinnovando i principi su cui poggia lo standard della “certificazione qualità”. In sintesi l’idea di fondo su cui si basa l’Industria 5.0 è che si possa sviluppare un luogo di lavoro “smart”, dove l’interazione e l’interconnessione tra i processi aziendali attraverso la trasformazione digitale possa far evolvere le aziende. Attraverso la digitalizzazione dei processi “from cradle to grave”, la raccolta e l’analisi efficiente dei dati è possibile per le Aziende ottenere maggiori capacità predittive e sistemi decisionali più veloci e più dettagliati; lungo lo stesso percorso si muove lo standard ISO 9001. I sistemi di gestione per la qualità secondo lo standard ISO 9001:2015, dovrebbero recepire questi elementi di cambiamento del “sistema azienda”, evolvere da Sistema “prescrittivo” a Sistema “prestazionale” e linearmente con il modello di Industria 4.0 apportare un supporto ad una visione adattativa dei modelli manageriali, in continua evoluzione rispetto al contesto di mercato, alla concorrenza, al settore regolatorio, sociale, economico e politico di riferimento. In questa breve disamina delle assonanze tra Industria 5.0 e ISO 9001:2015 i principali elementi sono i capisaldi su cui si poggia lo standard dei “Sistemi di Gestione della Qualità”.
Primo elemento fondamentale: adattare i processi al contesto
La prima e ultima regola di un Sistema di qualità è soddisfare i requisiti dei clienti; più che in requisito direi che questo è un dogma irrinunciabile. Ogni sistema di gestione della qualità che si rispetti dovrebbe orientare le aziende a migliorare la customer experience, ad interpretare, analizzare e soddisfare le esigenze e le aspettative degli stakeholder. Lo standard ISO 9001 introduce l’analisi del contesto interno ed esterno [par 4.1 ISO 9001] e delle aspettative delle parti interessate [par 4.2 ISO 9001] come determinati della valutazione del rischio, come elementi evolutivi per la gestione del cambiamento e come input del “disegno” dei processi aziendali. Come per Industria 5.0 comprendere le esigenze presenti e future degli stakeholders contribuisce a fare di un’organizzazione una organizzazione innovativa e di successo. L’analisi del contesto così come la stakeholder analysis deve essere letta sia in relazione ai fattori interni che ai fattori esterni all’organizzazione e al loro impatto sui processi aziendali. Rispetto a questa forte interconnessione si citano alcuni esempi:
gli investimenti in nuove tecnologie devono poter allinearsi con le evoluzioni del mercato e della concorrenza;
Il clima aziendale e le aspettative delle risorse devono essere saper letti anche per incentivare in Azienda l’innovazione tecnologica e per rompere le resistenze interne;
l’impatto della trasformazione digitale deve avere una ricaduta sulle competenze del personale che deve sapersi adattare al cambiamento;
la gestione della supply chain e la selezione dei fornitori deve saper supportare l’evoluzione tecnologica;
gli investitori devono poter essere “garantiti” da adeguati Business Plan e da un monitoraggio costante dei risultati.
Questa interazione tra contesto, portatori d’interasse e processi per i sistemi di gestione della Qualità, così come per il Modello Industria 5.0, devono comportare una ridefinizione ed un miglioramento continuo dei processi aziendali, evolvendo con un percorso di continuos improvementl’interazione tra uomo, organizzazione, macchina e tecnologia [par. 4.4 della ISO 9001:2015]
Secondo elemento fondamentale: la leadership deve supportare l’innovazione
Per questo motivo Il management aziendale deve saper individuare degli strumenti di coinvolgimento e condivisione delle strategie aziendali e dei follow up dei risultati raggiunti. Nella ISO 9001:2015 è dedicato uno specifico paragrafo relativo all’impegno della Leadership [par. 5.1 ISO 9001] con particolare riguardo alla consapevolezza delle risorse e alla responsabilità della Direzione rispetto agli obiettivi del miglioramento continuo. Per mettere sul campo un modello orientato al miglioramento continuo secondo lo standard ISO 9001:2015 la Leadership deve:
definire e tenere aggiornata una Politica per la Qualità [par. 5.2 ISO 9001], in cui richiamare con obiettivi misurabili, con risorse, strumenti, tempistiche e metriche ben definite;
definire un’unità di propositi e creare le condizioni per far sì che le persone si impegnino nel raggiungere gli obiettivi stabiliti dell’organizzazione;
determinare ruoli, responsabilità ed autorità nell’organizzazione [5.3 ISO 9001:2015] che concorrano agli obiettivi prefissati e che in una logica di integrazione con il Modello INDUSTRIA 5.0 compartecipino nella messa in opera dell’innovazione tecnologica e della trasformazione digitale.
Secondo lo Standard ISO 9001:2015 senza una leadership ispirata da una vision orientata al miglioramento continuo non può esserci un sistema di gestione. Allo stesso modo il modello Industria 5.0. deve saldarsi su una leadership che adotti un approccio manageriale che rompa gli schemi tradizionali dell’organizzazione, che supporti l’avvio, lo sviluppo e la diffusione delle nuove idee garantendo allo stesso tempo la corretta decentralizzazione del potere.
Terzo elemento fondamentale: analisi dei dati interrelati
Il modello Industria 4.0 deve strutturarsi attraverso un forte processo di digitalizzazione ed interconnessione dei processi aziendali, migliorando l’efficienza e l’efficacia del presidio dei processi stessi, ridefinendo delle linee produttive per far fronte alle nuove esigenze. Lo standard ISO 9001:2015 si fonda allo stesso modo sul principio che l’ottimizzazione dell’efficienza e dell’efficacia dei processi sia ottenibile solo attraverso e gestione interconnessa degli stessi. Una gestione dei dati di processo informatizzato ed integrato consente di garantire di stabilire metodologie efficaci di Identificazione e rintracciabilità [par. 8.5.2 ISO 9001] con le quali, ad esempio è possibile tracciare i prodotti, attuare campagne di richiamo, gestire non conformità, migliorare le performance. Per la gestione dei fornitori e degli outsourcer [par. 8.4 ISO 9001] una integrazione tra ISO 9001 e Industria 4.0 vuol dire requisiti di qualifica, SLA[Service Level Agreement] e strumenti di monitoraggio in grado di dimostrare che il supplier sia in grado di sostenere il passo dell’innovazione e della trasformazione digitale. Rispetto alla Supply chain, un elemento importante nell’interazione tra Industria 4.0 e sistemi qualità è l’integrazione fra la gestione dei dati dei fornitori e quelli dell’azienda committente e quelli dell’azienda, al fine di poter utilizzare metodi uniformi ed efficienti di data integration.
Quarto elemento fondamentale: l’analisi per il miglioramento continuo
Le Aziende che adottano un modello 5.0 sono orientate al miglioramento continuo come obiettivo permanente dell’organizzazione. Il processo decisionale delle organizzazioni e la riqualificazione dei processi verso la trasformazione digitale deve potersi basare sull’analisi e la valutazione dei dati e delle informazioni. L’analisi e valutazione delle informazioni attraverso le tecnologie ICT di Industria 5.0 consente di avere molti più dati a disposizione, e quindi di avere una base informativa maggiore per calcolare KPI realmente in grado di misurare le performance aziendali. L’analisi e valutazione delle performance aziendali [par 9.1.3 ISO 9001] attraverso gli strumenti della trasformazione digitale consente di venire in possesso di una massa importante di dati che deve saper essere incanalata, analizzata e misurata; pertanto l’azienda deve saper definire delle metriche per poter determinare il livello di conformità delle proprie prestazioni, sapendo anche, sulla base della evoluzione dei processi digitalizzati, verificare la validità delle metriche utilizzate aggiornandole opportunamente. Il Riesame della Direzione [9.3 ISO 9001] rappresenta la review dell’analisi dei dati e delle metriche che sono a disposizione dell’azienda; Tale importante fase di rivalutazione deve saper orientare le decisioni aziendali su dati ed elementi di valutazione oggettivi.
Conclusione
Adottare un modello Industria 5.0 attraverso l’evoluzione di un sistema di gestione della Qualità significa rivalutare in modo critico strumenti organizzativi “spesso sottovalutati” e vissuti come meri adempimenti di cui l’azienda già dispone. Il modello comporta la messa a disposizione di una grande quantità di dati da processare e da archiviare che, in assenza di una approccio gestionale, di strategie chiare e condivise, possono non solo diventare inutili ma essere dannosi in quanto posso fuorviare rispetto alle decisioni intraprendere e agli obiettivi verso i quali orientare le proprie strategie.
L’implementazione in senso innovativo dello standard ISO 9001 non solo consente di rivalutare un “costo burocratico” in un uno strumento di gestione predittiva, di efficienza e di efficacia organizzativa, ma può rappresentare un grande supporto per le scelte strategiche aziendali e nel determinare modelli previsionali attraverso gli strumenti dell’intelligenza artificiale.
La ISO 9001, pilastro dei Sistemi di Gestione per la Qualità [SGQ], è
attualmente in fase di revisione, la
pubblicazione della nuova edizione è prevista per Settembre 2026.
La revisione
della norma ISO 9001 mira ad adattare
la norma alle evoluzioni del contesto aziendale globale, affrontando sfide
emergenti e integrando nuove pratiche di gestione.
Perché una Revisione?
L’ultima versione della ISO 9001 risale al 2015. Negli anni successivi, il
panorama economico e tecnologico ha subito trasformazioni significative,
rendendo necessaria un aggiornamento della norma per mantenerla pertinente ed
efficace. Fattori come l’innovazione tecnologica, la crescente
attenzione alla sostenibilità e le nuove modalità di
lavoro hanno evidenziato la necessità di un SGQ più flessibile e
reattivo.
Possibili novità della ISO 9001:2026
Sebbene i dettagli definitivi della revisione siano ancora in fase di
definizione, alcune aree chiave potrebbero subire modifiche significative:
Gestione del Rischio e Resilienza: Si prevede un rafforzamento dell’enfasi sulla gestione proattiva dei
rischi e sulla capacità delle aziende di adattarsi rapidamente ai cambiamenti,
garantendo la continuità operativa anche in situazioni avverse.
Sostenibilità e Responsabilità Sociale: L’integrazione di considerazioni ambientali e
sociali nei processi aziendali diventerà sempre più centrale, riflettendo
l’importanza crescente della sostenibilità nel contesto globale.
Gestione del Cambiamento: La norma potrebbe fornire linee guida più dettagliate su come
implementare e gestire efficacemente i cambiamenti all’interno
dell’organizzazione, assicurando che le transizioni avvengano in modo
strutturato e controllato.
Conoscenza Organizzativa: L’accento sulla gestione e valorizzazione della conoscenza interna
potrebbe essere ampliato, riconoscendo il know-how come un asset
fondamentale per l’innovazione e la competitività.
Tempistiche della Revisione
Il processo di revisione ha seguito diverse tappe fondamentali:
Gennaio 2025: Completamento della seconda bozza del comitato [CD] e distribuzione ai
membri per la raccolta di commenti.
Marzo 2025: Periodo dedicato alla raccolta e analisi dei feedback ricevuti.
Marzo-Aprile 2025: Riunione del Working Group 29 per esaminare i commenti e preparare la
bozza della norma internazionale [DIS].
Settembre 2026: Pubblicazione ufficiale della ISO 9001:2026.
Come Prepararsi alla Transizione
Per affrontare con successo l’aggiornamento della norma, le aziende devono:
Monitorare
gli aggiornamenti: Mantenersi
informati sugli sviluppi della revisione attraverso fonti ufficiali e
partecipare a seminari o workshop dedicati.
Valutare
l’impatto: Analizzare come le potenziali
modifiche potrebbero influenzare i processi esistenti e identificare le aree
che richiederanno adeguamenti.
Formazione: Preparare il personale ai cambiamenti previsti,
fornendo formazione specifica e promuovendo una cultura aziendale orientata
alla qualità e all’innovazione.
Collaborare
con esperti: Consultare/contattare i
professionisti esperti LRQA in sistemi di gestione per ricevere supporto nella
transizione e assicurare la conformità ai nuovi requisiti.
L’aggiornamento
alla ISO 9001:2026 rappresenta un’opportunità per le aziende di rafforzare
i propri sistemi di gestione della qualità, allineandoli alle esigenze
contemporanee e preparandosi alle sfide future. Un approccio proattivo e
informato faciliterà una transizione efficace, garantendo il mantenimento della
certificazione e il miglioramento continuo delle performance aziendali.
Oltre alla ISO
9001, anche le norme ISO 14001 [Sistema di Gestione Ambientale]
e ISO 45001 [Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro]
sono attualmente in fase di aggiornamento, delineando un’evoluzione coordinata
dei principali standard di gestione.
IL Facility System [Facility Management], è l’insieme integrato di processi, strumenti e competenze che consentono all’azienda di garantire ambienti di lavoro efficienti, sicuri e sostenibili, a supporto del core business. Un Facility System ben progettato non solo riduce i costi e migliora l’organizzazione interna, ma contribuisce in modo diretto al benessere delle persone, alla continuità operativa e alla reputazione aziendale.
Il Facility System può essere definito come l’evoluzione strutturata del Facility Management tradizionale. Non si limita alla gestione degli edifici, ma integra:
Tecnologia [software, sensori, sistemi di controllo]
L’obiettivo è creare un ecosistema coordinato che supporti in modo continuo le attività aziendali, massimizzando l’efficienza e minimizzando i rischi.
Le principali aree di intervento del Facility System
Un Facility System efficace copre diverse aree chiave:
Gestione degli edifici e degli spazi
Comprende la pianificazione, l’assegnazione e l’ottimizzazione degli spazi di lavoro. Questo include:
Layout degli uffici
Gestione delle postazioni
Utilizzo di spazi condivisi
Adeguamento alle esigenze di smart working e lavoro ibrido
Manutenzione tecnica
La manutenzione può essere:
Ordinaria, per garantire il corretto funzionamento degli impianti
Straordinaria, per interventi strutturali
Predittiva, grazie all’uso di dati e sensori IoT
Un buon Facility System riduce i guasti imprevisti e prolunga la vita utile degli asset aziendali.
Sicurezza e compliance
Include:
Sicurezza sul lavoro
Antincendio
Controllo accessi
Conformità normativa [salute, ambiente, privacy]
In questo ambito, il Facility System ha un ruolo cruciale nel prevenire rischi legali e operativi.
Servizi ai dipendenti
Pulizie, mensa, reception, gestione visitatori, parcheggi, servizi di welfare e comfort ambientale [luce, temperatura, qualità dell’aria]. Tutti elementi che incidono direttamente su produttività e soddisfazione del personale.
Il ruolo della tecnologia nel Facility System
La digitalizzazione ha trasformato radicalmente il Facility System. Oggi le aziende utilizzano:
CMMS e CAFM [Computer Aided Facility Management]
Dashboard di controllo
IoT e sensori intelligenti
Sistemi di ticketing e workflow
Integrazione con ERP e HR system
Questi strumenti consentono di passare da una gestione reattiva a una gestione proattiva e basata sui dati, migliorando il controllo dei costi e la qualità dei servizi.
Facility System e strategia aziendale
Un errore comune è considerare il Facility System come un centro di costo. In realtà, se correttamente integrato, diventa un abilitatore strategico:
Supporta la crescita aziendale
Facilita processi di fusione o riorganizzazione
Migliora l’employer branding
Aumenta la resilienza operativa
La collaborazione tra Facility Manager, Direzione HR, IT e Top Management è fondamentale per allineare il Facility System agli obiettivi aziendali.
Sostenibilità e Facility System
La sostenibilità è ormai un pilastro imprescindibile. Il Facility System gioca un ruolo chiave in:
Riduzione dei consumi energetici
Gestione efficiente delle risorse
Certificazioni ambientali [LEED, ISO 14001]
Riduzione dell’impatto ambientale degli edifici
Un approccio sostenibile non è solo etico, ma genera ritorni economici nel medio-lungo periodo.
Il Facility System rappresenta oggi una leva strategica per la competitività aziendale. Non si tratta solo di “far funzionare gli edifici”, ma di creare ambienti intelligenti, sicuri e funzionali che migliorino le performance dell’organizzazione nel suo complesso.
Investire in un Facility System strutturato significa investire nella continuità del business, nel benessere delle persone e nel futuro dell’azienda.
Nomina dell’Organo di Controllo nelle S.r.l.: regole aggiornate 2024–2026
La riforma introdotta dal D.Lgs. 14/2019 [Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza] ha modificato in modo significativo l’art. 2477 C.c., ridefinendo i casi in cui le società a responsabilità limitata sono obbligate a nominare un Organo di controllo [Collegio sindacale o sindaco unico] oppure un Revisore legale.
Sebbene il Codice della crisi sia entrato in vigore in modo graduale, le disposizioni relative ai controlli societari hanno avuto un percorso applicativo complesso, caratterizzato da rinvii e proroghe. Oggi, tuttavia, il quadro è stabilizzato.
Quando la nomina è obbligatoria
L’art. 2477 c.c. prevede tre casi di obbligatorietà:
Obbligo “strutturale”
La nomina è sempre obbligatoria quando la società:
è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti.
Obbligo “dimensionale”
La nomina diventa obbligatoria quando la S.r.l. supera per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
Parametro
Limite vigente
Totale attivo
4.000.000 €
Ricavi delle vendite e prestazioni
4.000.000 €
Dipendenti occupati in media
20
Questi limiti, inizialmente fissati dal D.Lgs. 14/2019 a soglie molto più basse [2 milioni e 10 dipendenti], sono stati raddoppiati dal D.L. 32/2019 e sono tuttora in vigore.
Regola di innesco
Superamento di 1 parametro su 3 per 2 esercizi consecutivi → obbligo di nomina.
Regola di cessazione
L’obbligo cessa quando per 3 esercizi consecutivi non viene superato alcun limite.
Quali esercizi considerare: il calendario aggiornato
A causa dei rinvii introdotti dal legislatore [D.L. 118/2021 e successive modifiche], la piena applicazione dei nuovi limiti è stata posticipata.
Per le società con esercizio coincidente con l’anno solare:
la verifica dei limiti è stata effettuata sugli esercizi 2022 e 2023;
l’obbligo di nomina scatta in sede di approvazione del bilancio 2023 [primavera 2024].
In sede di prima applicazione, l’art. 379, comma 3, D.Lgs. 14/2019 concede 9 mesi per procedere alla nomina dell’organo di controllo o del revisore.
Effetti del nuovo Codice della crisi sull’assetto societario
Il Codice della crisi ha modificato anche l’art. 2086 c.c., introducendo l’obbligo per gli amministratori di:
dotarsi di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati;
rilevare tempestivamente la crisi d’impresa;
attivarsi per la conservazione della continuità aziendale.
La presenza di un organo di controllo o di un revisore è parte integrante di questo sistema di prevenzione.
Dal 2024: controlli di qualità sulla revisione legale
Il MEF ha avviato dal 2024 il sistema di controllo di qualità sui revisori legali, con tre obiettivi principali:
verificare la reale indipendenza del revisore;
controllare il rispetto dei principi ISA Italia e la completezza delle carte di lavoro;
valutare la qualità complessiva delle procedure di revisione.
Questo rafforza ulteriormente la responsabilità delle S.r.l. nella scelta di un revisore qualificato e realmente indipendente.
Sintesi operativa per le S.r.l.
Una S.r.l. deve nominare l’organo di controllo o il revisore se:
supera almeno uno dei limiti [attivo, ricavi, dipendenti] nel 2022 e 2023;
oppure rientra nei casi “strutturali” [bilancio consolidato o controllo di società revisionata].
La nomina deve avvenire:
entro 9 mesi dall’approvazione del bilancio che certifica il superamento dei limiti;
quindi, per la maggior parte delle società, entro fine 2024.
Considerazioni conclusive
Le nuove regole non rappresentano un mero adempimento formale: sono parte di un sistema più ampio che mira a:
rafforzare la governance delle S.r.l.;
prevenire situazioni di crisi;
garantire trasparenza e affidabilità dei bilanci;
tutelare amministratori e soci da responsabilità crescenti.
La nomina dell’organo di controllo o del revisore non è più un’opzione, ma un tassello essenziale dell’assetto organizzativo richiesto dal diritto societario contemporaneo.
Anche per il 2025 l’Etica nella gestione dell’impresa consoliderà il proprio ruolo. Com’ è noto, ormai da alcuni anni ed a maggior ragione in questa fase critica della nostra società e dell’economia, l’Etica è divenuta una sfida globale sia per le Industrie ICT/TIC [Tecnologie della Informazione e della Comunicazione] che la teorizzano sia per le aziende che l’applicano.
La Norma europea [EN] 16234-1. La norma fornisce un quadro per classificare le competenze digitali, facendo riferimento a un elenco di 41 competenze, molte trasversali come l’accessibilità, richieste nell’ambiente di lavoro professionale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione [ICT], utilizzando un linguaggio comune per competenze, abilità e livelli di competenza che può essere compreso in tutta Europa .
Le definizioni presentate nel Documento sono progettate per essere applicate a tutti gli attori coinvolti nel settore dell’ICT, come società e professionisti dei servizi ICT, dirigenti e dipartimenti delle risorse umane [HR], istituti di istruzione e formazione professionale, associazioni professionali, accreditamento, convalida e organismi di valutazione, analisti di mercato e responsabili politici, fornendo loro una misura comunemente riconosciuta del talento ICT.
Il Quadro Europeo di Competenza Elettronica [e-CF] fornisce un riferimento a 41 ‘Competenze’ applicate sul posto di lavoro delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione [TIC], utilizzando una lingua comune per competenze e conoscenze che possono essere compresi in tutta Europa. L’e-CF si adatta all’applicazione da parte di organizzazioni di servizi TIC, utenti e forniture, Multinazionali e PMI, per manager ICT, dipartimenti e individui delle risorse umane, Istituti di istruzione, compresi Fornitori di istruzione superiore e certificazione privata, parti sociali, analisti di mercato, responsabili politici e altre organizzazioni nel settore pubblico e privato.
L’obiettivo del Progetto messo a punto dalla UE è di giungere alla pubblicazione di una specifica tecnica CEN [CEN/TS] quale parte integrante del “Quadro Europeo di Etica professionale per la Professione di ICT” che includa una metodologia ed una Guida alla sua applicazione. Esso mira a rafforzare la professione ICT in Europa e prenderà in considerazione prospettive sfaccettate degli stakeholder da parte degli organismi nazionali: dell’Organizzazione professionale ICT, dei professionisti delle TIC e delle loro prospettive educative. La deontologia è una componente essenziale di qualsiasi attività professionale. Esempi di spicco si trovano nel Diritto e nella Medicina, dove la comprensione reciproca porta a risultati migliori e differenzia le professioni dei posti di lavoro. Una forza lavoro professionale nel settore delle TIC in tutta la società e nell’industria europea sosterrà e migliorerà lo scambio di risorse e servizi ICT nel Mercato Unico Europeo.
Tra gli aspetti affini all’etica delle ITC vi è il Risparmio energetico. Sono circa 20 anni che le tecnologie dell’ICT permettono un migliore controllo dei processi in settori quali: edilizia, trasporti, industria e distribuzione dell’energia elettrica, ma l’idea di individuare nelle tecnologie dell’ICT un’opportunità per favorire l’incremento dell’efficienza energetica [di grande attualità in questo periodo] è un fatto relativamente nuovo, che potrebbe permettere di risolvere l’incoerenza tra il modello tradizionale di sviluppo economico e la necessità di un continuo incremento dei consumi energetici.
L’Economia circolare anche per il 2025 rimarrà in grande evidenza seppur in secondo piano rispetto a tematiche strategiche attualmente incombenti come i Tassi all’export, il Cambiamento climatico e le Belligeranze in corso.Come è noto, l’Economia circolare è un modello di produzione e consumo che implica condivisione, prestito, riutilizzo, riparazione, ricondizionamento e riciclo dei materiali e prodotti esistenti il più a lungo possibile. In questo modo si estende il Ciclo di vita dei prodotti, contribuendo a ridurre i rifiuti al minimo. Una volta che il prodotto ha terminato la sua funzione, i materiali di cui è composto vengono infatti reintrodotti, laddove possibile, nel ciclo economico. Così si possono continuamente riutilizzare all’interno del ciclo produttivo generando ulteriore valore. I principi dell’economia circolare contrastano con il tradizionale modello economico lineare, fondato invece sul tipico schema “estrarre, produrre, utilizzare e gettare”. Questo tipo di approccio lineare si basa sull’estrazione di materie prime, sulla produzione ed il consumo di massa e sullo smaltimento degli scarti una volta raggiunta la fine della vita del prodotto. Il modello economico tradizionale dipende dalla disponibilità di grandi quantità di materiali ed energia facilmente reperibili e a basso prezzo.
I benefici dell’Economia Circolare
Nell’Unione Europea si producono ogni anno più di 2,5 miliardi di tonnellate di rifiuti. L’UE sta aggiornando la legislazione sulla gestione dei rifiuti per promuovere la transizione verso un’economia circolare, in alternativa all’attuale modello economico lineare. La transizione verso un’economia più circolare può portare numerosi benefici, tra cui:
Riduzione delle emissioni nocive disperse nell’ambiente
Una maggiore disponibilità di materie prime
Diminuzione di materiali di scarto
Aumento della competitività all’interno del mercato
Possibilità di crescita economica [un aumento del PIL dello 0,5%]
Aumento posti di lavoro. Si stima che nell’UE grazie all’economia circolare potrebbero esserci 700.000 nuovi posti di lavoro entro il 2030.
Esempi di Economia Circolare
Produrre tessuti con gli scarti di lavorazione delle arance
Realizzare una centrale a biogas partendo dai propri residui di produzione agroalimentare
Riciclare gli pneumatici fuori uso attraverso l’utilizzo delle microonde
Riuso in cui le materie prime vengono dalla riconsegna di mobili o vestiti usati
Riciclare la plastica per la realizzazione di nuovi materiali
Sono questi solo alcuni esempi di prodotti realizzati da aziende virtuose che hanno applicato i principi dell’economia circolare. Alcune di queste testimonianze sono raccolte all’interno del primo Atlante Italiano dell’Economia Circolare, una piattaforma web con cento casi in Italia di realtà ed esperienze di green economy, tra raccolta differenziata, consumo responsabile e recupero dei materiali.
Il PNRR Italia e l’Economia Circolare
Il Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza [Pnrr] considera l’economia circolare non un settore a sé, ma la integra insieme all’agricoltura sostenibile e all’impresa verde. In questo modo i fondi garantiti sono in totale 6,3 miliardi di euro, in aumento rispetto alle bozze che erano circolate negli scorsi giorni. Come si legge nel documento, si “punta da un lato a conseguire una filiera agroalimentare sostenibile, migliorando la logistica e competitività delle aziende agricole e le loro prestazioni climatico-ambientali, dall’altro allo sviluppo di impianti di produzione di materie prime secondarie e all’ammodernamento e alla realizzazione di nuovi impianti, in particolare nelle grandi aree metropolitane del Centro e Sud Italia, per la valorizzazione dei rifiuti in linea col Piano d’azione europeo per l’economia circolare”.
Nello specifico, 1,8 miliardiandranno a non meglio precisati progetti per l’agricoltura sostenibile, mentre i restanti 4,5 miliardi andranno così suddivisi:
1,5 miliardi per la “realizzazione di nuovi impianti e ammodernamento degli impianti esistenti per il riciclo”
800milioniperla“transizione ecologica”,conprogetti però ancora“da individuare”
2,2, miliardi per “progetti a bando di economia circolare per riconversione di processi industriali”
Le Priorità
La “novità” è costituita dalla definizione di fondi specifici per il ciclo dei rifiuti. Gli investimenti aggiuntivi di questa linea saranno pari a 1,5 miliardi, si punterà all’adeguamento degli impianti esistenti e alla realizzazione di nuovi impianti per la chiusura del ciclo dei rifiuti con la produzione di materie prime secondarie. Gli investimenti saranno anche finalizzati a potenziare la raccolta differenziata con investimenti su mezzi di nuova generazione e implementando la logistica per particolari frazioni di rifiuti. Gli interventi previsti sono volti in particolare ad affrontare situazioni critiche nella gestione dei rifiuti nelle grandi aree metropolitane del Centro e Sud Italia [ad esempio Città metropolitane di Roma Capitale, Napoli, Bari, Reggio Calabria e Palermo]. Si attueranno azioni comunicative per incrementare la raccolta differenziata e promozione dei centri di raccolta e riuso. Si punta dunque a migliorare decisamente l’esistente e a superare le enormi e ataviche difficoltà che gli addetti ai lavori e i cittadini riscontrano da molto tempo, fra cui l’incremento della raccolta e del recupero dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche [RAEE]; la chiusura del ciclo di gestione dei fanghi di depurazione prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane; la creazione di poli di trattamento per il recupero dei rifiuti prodotti da grandi utenze [porti, aeroporti, ospedali, plessi scolastici]. L’obiettivo è di superare dunque le criticità soprattutto dei grandi centri urbani, con un orizzonte temporale al 2026, mirando soprattutto a una corretta ed efficace chiusura del ciclo dei rifiuti. Col rischio però che la mancata definizione di come si intende agire possa far rispuntare dalla finestra ciò che l’Europa ha tenuto chiuso dalla porta, ovvero tecnologie obsolete e impattanti come impianti di trattamento meccanico biologico e inceneritori. Zero spazio, infatti, viene dedicato alla prevenzione della produzione di rifiuti e a un concetto fondamentale dell’economia circolare, quello per cui “il miglior rifiuto è quello che non si produce”.
Le Strategie
La strategia nazionale in materia di economia circolare si baserà su un intervento di riforma normativa, denominato Circolarità e tracciabilità volto a promuovere la semplificazione amministrativa in materia di economia circolare e l’attuazione del piano d’azione europeo per l’economia circolare. Quest’ultimo punterà a migliorare l’organizzazione e il funzionamento del sistema di controllo e tracciabilità dei rifiuti, per rafforzare l’ecodesign e la simbiosi industriale, riducendo a monte la produzione di rifiuti e per rafforzare la posizione dell’Italia come paese con i più alti tassi di riuso circolare in Europa”. La strategia sull’economia circolare è però tutta da disegnare, anche se il fatto che venga prevista già nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza fa ben sperare gli operatori. Per il governo, in ogni caso, la strategia sarà “finalizzata a ridurre l’uso delle materie prime naturali, di cui il pianeta si va progressivamente impoverendo, utilizzando ‘materie prime secondarie’, prodotte da scarti/residui/rifiuti. Per incrementare il tasso di circolarità in Italia vengono proposti interventi per la realizzazione di impianti di trasformazione dei rifiuti finalizzata al loro recupero, partendo in particolare dai rifiuti da raccolta differenziata. La strategia sull’economia circolare interviene su un processo lungo e complesso teso a rendere l’Italia meno dipendente dall’approvvigionamento di materie prime e conseguentemente più forte e competitiva sui mercati internazionali. Per potenziare gli interventi verrà costituito un Fondo operativo per far leva sulle risorse del PNRR destinato a favorire lo sviluppo dell’Economia circolare”.
Impatto delle recenti riforme legislative su Modelli 231, responsabilità degli enti e sistemi di controllo interno
Premessa
Nel biennio 2023–2025 il quadro normativo di riferimento per la responsabilità amministrativa degli enti ha subito un’evoluzione significativa. Numerosi interventi legislativi, tra cui Legge 143/2024, Legge 6/2024, D.Lgs. 24/2023, Legge 238/2021, D.Lgs. 13/2022, D.Lgs. 195/2021, hanno ampliato il catalogo dei reati presupposto, inasprito le sanzioni e introdotto nuovi obblighi organizzativi per imprese ed enti pubblici. Questi cambiamenti rendono necessario un aggiornamento strutturale dei Modelli Organizzativi 231, dei sistemi di whistleblowing e delle procedure di controllo interno.
Legge 143/2024 e D.L. 113/2024: nuovi obblighi di segnalazione e reati informatici
Il Decreto-legge 113/2024, convertito con modificazioni dalla Legge 143/2024, introduce un rafforzamento delle misure di prevenzione dei reati informatici e del trattamento illecito dei dati.
2.1 Obblighi di segnalazione
Dal documento emerge chiaramente che:
“Le aziende devono segnalare tempestivamente condotte illecite, in particolare nel trattamento dei dati.” “La mancata segnalazione costituisce ora un reato punibile con la reclusione fino a un anno.”
L’obbligo riguarda in particolare:
imprese che trattano dati personali;
soggetti operanti in settori regolamentati;
enti dotati di sistemi di whistleblowing.
2.2 Impatti sull’art. 24-bis D.Lgs. 231/01
La norma amplia il perimetro dei reati informatici, includendo:
trattamento illecito dei dati;
omissione di segnalazione di condotte illecite;
nuove fattispecie di danneggiamento di sistemi informatici di pubblico interesse.
Rafforzamento della cybersicurezza nazionale [Legge 19 giugno 2024]
La nuova legge introduce:
“Obblighi di notifica di incidenti entro 24 ore e notifica completa entro 72 ore.” “Adozione di interventi risolutivi entro 15 giorni.”
3.1 Nuove responsabilità per gli enti
obbligo di gestione strutturata degli incidenti informatici;
obbligo di cooperazione con l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale;
inasprimento delle pene per accesso abusivo, diffusione di codici, danneggiamento di sistemi informatici.
3.2 Impatti sul Modello 231
aggiornamento del Sistema di Gestione degli Incidenti;
revisione delle procedure IT e dei protocolli di sicurezza;
integrazione di KPI e registri di monitoraggio.
Modifiche al D.Lgs. 231/01: ampliamento del catalogo reati presupposto
Il documento elenca numerosi interventi che impattano direttamente sul catalogo 231.
4.1 Aumento delle sanzioni pecuniarie
“Per reati informatici, le sanzioni pecuniarie sono aumentate da duecento a settecento quote.” “In caso di estorsione informatica, si applica una sanzione da trecento a ottocento quote.”
4.2 Nuovi reati informatici [art. 24-bis]
danneggiamento di sistemi informatici di pubblico interesse;
installazione abusiva di dispositivi o programmi diretti a danneggiare sistemi informatici;
aggravante per trasferimento di denaro o valuta virtuale tramite alterazione del sistema.
4.3 Reati contro il patrimonio culturale [Legge 6/2024]
Il documento ricorda che:
“Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici” sono ora inclusi nell’art. 25-septiesdecies.
4.4 Reati contro l’industria e il commercio [Lex 206/2023]
Modifica dell’art. 517 c.p. con impatto su:
25-bis.1 D.Lgs. 231/01;
responsabilità degli enti ex L. 9/2013.
4.5 Reati in materia edilizia e Superbonus [D.Lgs. 13/2022]
Nuove fattispecie di frodi e abusi legati agli incentivi edilizi entrano nel catalogo 231.
4.6 Riciclaggio e autoriciclaggio [D.Lgs. 195/2021]
Il documento evidenzia che:
“La rilevante novità risiede nell’ampliamento dell’ambito di applicazione ai proventi derivanti da qualsiasi tipologia di reato, anche contravvenzioni.”
Whistleblowing [D.Lgs. 24/2023]
Il Decreto recepisce la Direttiva UE 2019/1937 e introduce:
obbligo di canali interni per tutti i datori di lavoro pubblici e privati;
possibilità di segnalazione esterna all’ANAC;
tutela rafforzata del segnalante;
gestione del canale anche tramite soggetti esterni.
Impatti operativi sui Modelli Organizzativi 231
Alla luce delle novità, gli enti devono aggiornare:
6.1 Parte Generale
mappatura dei nuovi reati presupposto;
aggiornamento del sistema disciplinare;
revisione del risk assessment.
6.2 Parti Speciali
reati informatici [art. 24-bis];
reati contro il patrimonio culturale;
reati contro industria e commercio;
riciclaggio e autoriciclaggio;
reati legati al Superbonus.
6.3 Procedure e protocolli
gestione incidenti informatici;
segnalazioni interne ed esterne (whistleblowing);
monitoraggio IT e cybersecurity;
controlli su appalti e contratti pubblici.
6.4 Formazione
Il documento sottolinea:
“La formazione del personale e il monitoraggio interno rappresentano aspetti essenziali per garantire aderenza alla normativa.”
Conclusioni
Le modifiche normative 2023–2026 rafforzano il ruolo del Modello 231 come strumento di prevenzione e gestione del rischio. Gli enti devono procedere a un aggiornamento strutturale del proprio sistema di controllo interno, con particolare attenzione a:
Come è noto, lo scopo del Legislatore è finalizzato, principalmente, a rendere gli aspetti burocratici per le imprese meno pesanti. Nelle Società a responsabilità limitata il Libro sociè stato abrogato dall’art.16, Legge 2/09 [Legge di conversione del DL 185/08]. Tuttavia, come è stato sottolineato dalle Massime n. 115 del Notariato di Milano ed una analoga del Notariato del Triveneto, l’abolizione dell’obbligo di tenuta del Libro soci non si traduce automaticamente in un divieto assoluto riguardo alla sua conservazione in uso, per le S.r.l. già esistenti, oppure alla sua adozione facoltativa per scelta statutaria. Ciò può essere utile per assicurare, da parte degli amministratori, un’ordinata gestione delle vicende societarie legate alla posizione dei soci. Il tema controverso è se l’autonomia statutaria possa spingersi sino ad inserire nel testo dello Statuto di S.r.l. una clausola che subordina l’efficacia del trasferimento delle quote sociali nei confronti della società, e di conseguenza anche la legittimazione all’esercizio dei diritti sociali, all’iscrizione del socio nel Libro soci.
Un orientamento negativo, poco dopo l’entrata in vigore della norma che aveva abrogato il Libro soci nella S.r.l., era stato espresso dal Giudice del Registro delle imprese del Tribunale di Verona che, con la sentenza n.1289/09 del 14 settembre 2009, aveva giudicato come non consentita un altro utilizzo del Libro soci, neppure per scelta volontaria. L’orientamento del Notariato è invece diretto a ritenere che le clausole statutarie relative al Libro dei soci, sarebbero:
Fonte informativa del domicilio dei soci nei loro rapporti con la società;
Strumento organizzativo per l’acquisto della legittimazione all’esercizio dei diritti sociali;
Strumento di efficaciadella cessione della partecipazione nei confronti della società.
Secondo questo filone interpretativo sarebbe quindi inefficace nei confronti della società la cessione della partecipazione sociale avvenuta in violazione di tali limiti statutari; di conseguenza, l’iscrizione nel Registro imprese di un atto di cessione di quote affetto da tali vizi, non sarebbe comunque idonea a sanarli, con l’effetto di rendere la cessione non opponibile alla società, od ai terzi, nei limiti e secondo le regole che attengono a ciascuno. Il Tribunale di Roma è intervenuto su questo tema con l’ordinanza n.72180/2014 del 15 gennaio 2015 in cui ha dichiarato illegittima la clausola statutaria che fa dipendere dall’iscrizione nel Libro soci, volontariamente tenuto dalla S.r.l., l’efficacia verso la società del trasferimento delle quote sociali. Secondo il Tribunale di Roma l’art.2470 C.c. sarebbe una norma cogente ed imperativa, inderogabile dall’autonomia contrattuale delle parti. Secondo i Giudici romani, quindi, nulla osta al fatto che nello statuto della S.r.l. possa essere ancora prevista la tenuta facoltativa del Libro soci, mentre non sarebbe legittimo il fatto che all’annotazione nel Libro soci possa essere subordinata l’efficacia del trasferimentodelle quote sociali. Per la sentenza citata, ammettendo tale possibilità, di fatto si rimetterebbe alla volontà dei soci una sorta di potere di abrogazione degli effetti della legge.
Seppure la materia, come emerge dalla sentenza in commento, sia piuttosto controversa, a nostro avviso resta comunque consigliabile consentire, in via statutaria e facoltativa, la tenuta del Libro soci demandandone la decisione agli amministratori della società.
In conclusione, ecco quali sono i libri socialiobbligatori per ogni tipo di società:
Libri sociali obbligatori
Tipo di società
S.r.l.
S.r.l.s.
S.r.l.u.
S.p.a.
01. Libro Giornale
Si
Si
Si
Si
02. Libro degli Inventari
Si
Si
Si
Si
03.Libro dei soci
No
No
No
Si
04. Libro delle obbligazioni
No
No
No
Si
05. Libro delle Assemblee dei soci
Si
Si
Si
Si
06. Libro delle deliberazioni del Cda
Si
Si
Si
Si
07. Libro del Collegio sindacale
Si
Si
Si
Si
08. Libro delle decisioni Comitato esecutivo
No
No
No
Si [se esiste]
09. Libro Assemblee degli Obbligazionisti
No
No
No
Si [se emesse]
10. Libro dei prodotti finanziari
No
No
No
Si
LIBRI CONTABILI OBBLIGATORI
Nello svolgimento dell’attività imprenditoriale non si devono sottovalutare obblighi e adempimenti, che variano in base al tipo di contabilità adottata. Tra gli obblighi c’è la tenuta dei libri contabili [detti appunto obbligatori] e dei registri. Mentre in regime forfettario non esistono condizioni, in regime ordinario e semplificato le imprese sono obbligate a tenere una serie di libri e registri ai fini della normativa civile e fiscale. Questo perché le imprese, soprattutto quelle in regime ordinario, sono tenute a rendere nota la gestione che interessa l’attività commerciale svolta e questo avviene attraverso la tenuta di libri e registri. L’esercizio di attività d’impresa oppure di lavoro autonomo comporta, infatti, l’obbligo di tenuta di libri e registri contabili come previsto dal Codice civile e/o dalle norme tributarie, tra cui il DPR n. 600/73 e il DPR n. 633/72. L’obbligo di tenuta delle scritture contabili [registri e libri] ricade, nella maggior parte dei casi, sul commercialista e sul consulente fiscale che tiene aggiornati i documenti per conto dell’imprenditore o professionista. Alcuni libri però sono ad esclusiva tenuta dell’impresa e devono essere non solo conservati in azienda ma anche redatti dall’imprenditore. A tal proposito è importante approfondire quali sono gli obblighi che ricadono sul professionista o sull’imprenditore al fine di evitare errori che compromettano la tenuta contabile dell’impresa.
Anche se l’onere della compilazione e tenuta delle scritture contabili ricade principalmente sul commercialista o sul consulente ci sono degli adempimenti che l’imprenditore deve comunque fare in prima persona:
Bollatura e vidimazione – Ordinarie e semplificate devono tenere il libro giornale e il libro degli inventari. Questi vengono redatti e compilati dal commercialista, ma devono essere conservati presso la sede dell’attività. L’art. 8 della legge n. 383 del 18/10/2001, ha soppresso l’obbligo della bollatura di questi libri, fermo restando l’obbligo della numerazione progressiva delle pagine. A questi registri deve però essere apposta, obbligatoriamente, una marca da bollo [ogni 100 pagine] che varia da 16 euro [per società di capitali che versano in misura forfettaria la tassa di concessione governativa] a 32 euro [per tutti gli altri soggetti]. Le marche da bollo vanno acquistate entro il 31 dicembre per l’anno precedente. In caso di dimenticanza, possono anche essere acquistati successivamente facendo un “ravvedimento”, pagando cioè una mora sui 16 euro.
Tassa annuale di vidimazione libri sociali
Le società di capitali, ogni anno devono ricordarsi di pagare, all’Agenzia delle Entrate, la tassa per adempiere alla numerazione e bollatura dei libri sociali. Il pagamento va adempiuto entro il 16 marzo, attraverso modello F24, unicamente con modalità online, indicando il codice tributo 7085. Qui trovi un esempio di compilazione modello F24 per il pagamento della tassa.
La tassa da versare è pari a:
309,87 euro, se la società ha un capitale fino a 516.456,90 euro;
516,46 euro, se la società ha un capitale oltre il suddetto limite.
Il capitale sociale di riferimento per il calcolo è quello esistente al 1° gennaio dell’anno in cui viene versato. La scadenza per il pagamento è fissata al16 marzo di ogni anno. Le imprese di nuova costituzione possono versare la tassa anche utilizzando un bollettino postale intestato all’Agenzia delle Entrate. Il pagamento non si calcola in base al numero di libri detenuti, quindi l’importo da pagare è quello in base al proprio Capitale sociale.
Ravvedimento tassa
Come tutte le tasse, anche la tassa per bollatura e vidimazione è obbligatoria e in caso di omissione, c’è una multa da pagare. In caso di mancato pagamento della tassa, la sanzione prevista va dal 100 al 200% della tassa evasa, con un minimo di 103 euro. Se dimentichi di pagare la tassa, puoi metterti in regola avvalendoti del ravvedimento operoso, ossia una possibilità concessa dall’Agenzia delle Entrate con cui tu stesso dichiari apertamente di aver dimenticato di pagare la tassa, provvedi al pagamento e, da parte sua, l’Agenzia delle Entrate ti applica una sanzione ridotta. Maggiore è il tempo trascorso dalla scadenza [che ricordiamo, è entro il 16 marzo di ogni anno], maggiore è la sanzione da pagare. Viceversa, meno è il tempo trascorso, minore è l’importo della sanzione. Nello specifico:
0,1% per ogni giornata di ritardo quando il pagamento avviene entro 14 giorni dalla scadenza
1,5% fissa senza contare i giorni di ritardo per versamentieffettuati entro 30 giorni dalla scadenza
1/18 della sanzione al 30% quando il pagamento è effettuato entro 90 giorni dalla scadenza
1/8 della sanzione del 30% entro un anno dalla scadenza
1/7 della sanzione pari al 30% per versamenti avvenuti entro due anni dalla scadenza
1/6 della sanzione minima del 30% se il pagamento è stato effettuato dopo due anni dalla scadenza
Il versamento della tassa deve essere effettuato utilizzando il modello F24 – codice tributo 7085, mentre la sanzione andrà versata con modello F23 riportando il codice tributo 678T.
Conservazione dei registri contabili
può essere cartacea oppure elettronica [circolare 36/e/06 Agenzia delle Entrate]. Il commercialista compila i registri e invia i Pdf al professionista o all’impresa, che può stamparli oppure conservarli in formato elettronico, ma pur sempre tenendoli in sede in caso di eventuali accertamenti della Guardia di Finanza. Si tratta dei registri IVA [Acquisti, Vendite, Corrispettivi e annotazioni revers], Situazione contabile, Schede contabili, Partitari clienti e fornitori e Beni Strumentali]. L’articolo 2220, comma 1 e 2, dispone che questi documenti debbano essere conservati per dieci anni dalla data dell’ultima registrazione. Come detto riguardano le società di capitali, per azioni e cooperative: libro dei soci [o dei consorziati], libro decisioni degli amministratori, libro decisioni del Cda [o libro assemblee]. La gestione di questi libri è a carico esclusivo della società. Questi libri infatti devono essere acquistati, vidimati e compilati dall’azienda e rimangono in sede. I libri sociali possono essere acquistati presso i negozi di cartoleria da ufficio oppure possono essere richiesti al proprio commercialista in formato digitale da stampare. In entrambi i casi dovranno essere vidimati presso gli uffici del Registro delle Imprese di competenza.
La Rendicontazione di sostenibilità: fino al 31.12.2025, i revisori legali che effettuano i controlli della qualità sono esentati dall’obbligo di possedere un’esperienza specifica
In Gu del 10 settembre 2024 n. 212 il D. Lgs. 125/2024 recepisce in Italia la Direttiva [UE] 2022/2464, Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD
Il citato Decreto individua e disciplina le regole per l’abilitazione e la formazione annuale del Revisore legale e attestatore della dichiarazione di sostenibilità, prevedendo una finestra temporale fino al 1° gennaio 2026 per i revisori legali già iscritti al registro del MEF.
Fino al 31 dicembre 2025, i revisori legali che effettuano i controlli della qualità sono esentati dall’obbligo di possedere un’esperienza specifica in materia di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità o di altri servizi correlati alla sostenibilità in deroga all’applicazione dell’art. 24, D. Lgs 39/2010.
Nel proseguo si illustrano le principali modifiche al “Decreto” al D. Lgs 39/2010.
01. Il Revisore della sostenibilità: abilitazione, condizioni di tirocinio, esame di idoneità
L’esercizio della revisione legale e lo svolgimento degli incarichi finalizzati all’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità sono riservati ai soggetti iscritti nel Registro tenuto dal MEF.
Ai fini dell’abilitazione del revisore legale dei conti all’attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità devono essere soddisfatte le condizioni dello svolgimento del tirocinio per l’esercizio dell’attività di revisione legale e, eventualmente, per lo svolgimento dell’incarico finalizzato al rilascio di un’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità:
Durata almeno triennale, di cui almeno otto mesi relativi all’acquisizione delle conoscenze teorico pratiche sulla revisione e attestazione della rendicontazione di sostenibilità;
il periodo di tirocinio, di almeno otto mesi, può essere svolto anche disgiuntamente al periodo di tirocinio necessario al conseguimento dell’abilitazione alla revisione legale che ha durata almeno triennale;
il tirocinio comporta ai fini dell’abilitazione del revisore allo svolgimento di incarichi finalizzati al rilascio di un’attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità, l’obbligo di collaborare nel periodo di almeno otto mesi allo svolgimento di incarichi di attestazione della conformità della rendicontazione annuale e consolidata di sostenibilità o ad altri servizi relativi alla sostenibilità;
entro sessanta giorni dal termine di ciascun anno di tirocinio, il tirocinante redige una relazione sull’attività svolta, specificando gli atti e i compiti relativi ad attività di revisione legale alla cui predisposizione e svolgimento ha partecipato, con indicazione del relativo oggetto e delle prestazioni tecnico-pratiche rilevanti alla cui trattazione ha assistito o collaborato. La relazione, unitamente alla dichiarazione del revisore legale o della società di revisione legale presso cui è stato svolto il tirocinio che attesta la veridicità delle indicazioni ivi contenute, è trasmessa al soggetto incaricato della tenuta del registro del tirocinio.
La relazione attestante lo svolgimento delle attività di tirocinio deve essere redatta entro sessanta giorni dal termine del periodo di tirocinio, anche se separata dalla relazione annuale per l’abilitazione alla revisione legale del Bilancio d’esercizio.
In caso di dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni di cui all’articolo 24, D. Lgs39/2010, a carico del tirocinante e del revisore legale o della società di revisione legale presso cui è stato svolto il tirocinio.
L’esame di idoneità ai fini dell’abilitazione del revisore legale dei conti anche all’attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, deve avere per oggetto le seguenti ulteriori materie:
obblighi legali e principi concernenti la redazione della rendicontazione annuale e consolidata di sostenibilità;
analisi della sostenibilità;
procedure di dovuta diligenza in relazione alle questioni di sostenibilità;
obblighi legali e principi di attestazione della conformità per la rendicontazione di sostenibilità.
Il revisore della sostenibilità: l’aggiornamento annuale in conformità al programma del MEF
I revisori abilitati al rilascio all’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità devono acquisire almeno venticinque crediti formativi ogni anno solare, di cui almeno dieci caratterizzanti la revisione legale dei conti e almeno dieci caratterizzanti la sostenibilità.
L’attività di formazione effettuata dai revisori legali e dai revisori della sostenibilità, prevista dagli Albi professionali di appartenenza e da coloro che collaborano all’attività di revisione legale o di attestazione della sostenibilità o sono responsabili della revisione o dell’attestazione della sostenibilità all’interno di società di revisione che erogano formazione, viene riconosciuta equivalente se dichiarata conforme dal Ministero dell’economia e delle finanze, MEF, al programma annuale di aggiornamento professionale.
02. Il revisore della sostenibilità: semplificazioni per gli iscritti, finestra temporale entro il 1° gennaio 2026
Gli iscritti al Registro della revisione legale dei conti, entro la data del 1° gennaio 2026, sono considerati abilitati e possono rilasciare le attestazioni di conformità della rendicontazione di sostenibilità senza che siano osservati gli obblighi del tirocinio e dell’esame di idoneità, purché abbiano maturato almeno cinque crediti formativi annuali:
nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità ai sensi dell’articolo 5 del citato Decreto legislativo n. 39 del 2010; e
producano la domanda di “iscrizione” [ai sensi dell’articolo 6, comma 1-bis, del Decreto legislativo n. 39 del 2010] secondo le modalità di presentazione della domanda che verranno definiti dal MEF di concerto con il Ministero della Giustizia, sentita la Consob.
Nuovo comma 1-bis, art. 6, D. Lgs 39/2010] Il Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, sentita la Consob, definisce, con decreto, il contenuto e le modalità di presentazione della domanda di abilitazione dei Revisori e delle Società di revisione allo svolgimento dell’attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, nonché il contenuto, le modalità e i termini di trasmissione delle informazioni e dei loro aggiornamenti da parte degli iscritti nel Registro.»
03. Il Revisore della sostenibilità: revisore unico o revisore ed attestatore ad hoc
Il Revisore e attestatore della dichiarazione di sostenibilità può coincidere con la figura del soggetto preposto alla revisione legale del bilancio d’esercizio se:
il soggetto predisposto è abilitato in quanto ha osservato le condizioni di abilitazione e formazione successiva, o ha usufruito delle semplificazioni per gli iscritti al registro [si rinvia punto precedente], e
nell’incarico ai sensi del nuovo art.14-bis, Relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, Dlgs 39/2010 e modifiche successive [del “Decreto” che recepisce la Direttiva [UE] 2022/2464] è specificata la finalità dell’incarico dell’attestazione della dichiarazione di sostenibilità.
04. Glossario sostenibilità. Principali definizioni
Rendicontare la sostenibilità
Includere in un’apposita sezione della relazione sulla gestione societaria le informazioni necessarie alla comprensione dell’impatto dell’impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché le informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull’andamento dell’impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione.
Il revisore della sostenibilità
Soggetto abilitato alla revisione legale della sostenibilità al quale viene conferito l’incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità e che firma la relazione di attestazione
Pubblicità
La rendicontazione individuale e consolidata di sostenibilità inclusa nella relazione sulla gestione e la relazione di attestazione della conformità sono pubblicate con le modalità e i termini previsti dagli articoli 2429 e 2435 del Codice civile e sul sito internet della società.
Se non dispone di un sito internet, la società rende disponibile una copia cartacea dei medesimi documenti per chiunque ne faccia richiesta.
L’attestazione di conformità
Aggiunto articolo 14-bis, decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
ll Revisore della rendicontazione di sostenibilità o la società di revisione legale, abilitati e appositamente incaricati, esprimono con apposita relazione di attestazione le proprie conclusioni circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità alla Direttiva [UE] 2022/2464, e conformità all’obbligo di marcatura della rendicontazione di sostenibilità.
La relazione di attestazione
Modificato articolo 11, D. Lgs 39/2010, «Principi di revisione e di attestazione della conformità»
La revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione internazionali adottati dalla Commissione europea.
È costituita da:
1. un paragrafo introduttivo che identifica la rendicontazione di sostenibilità sottoposta ad attestazione, la data e il periodo cui si riferisce, nonché il quadro normativo di riferimento;
2. una descrizione della portata delle attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità che indica almeno i principi di attestazione in base ai quali tali attività sono state svolte;
3. le conclusioni
Fino all’adozione dei principi [nuovo comma 1-bis art. 11, D Lgs 39/2010 – principi di revisione e attestazione sostenibilità] da parte della Commissione europea, l’attività di attestazione è svolta in conformità ai principi di attestazione elaborati, tenendo conto dei principi di attestazione internazionali, da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell’economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Consob, sulla base delle medesime convenzioni di cui all’ultimo periodo del comma precedente.
Il tema della giustizia continua a essere centrale nel dibattito pubblico. Nonostante gli interventi degli ultimi anni, i tempi dei processi in Italia restano tra i più lunghi d’Europa e gli arretrati continuano a pesare sull’efficienza del sistema. La Riforma Cartabia, avviata nel 2021 e attuata tramite decreti legislativi, ha rappresentato il tentativo più organico degli ultimi decenni di intervenire sulla durata dei procedimenti, in particolare nel processo penale.
L’obiettivo dichiarato – ridurre del 25% la durata dei processi penali – era ambizioso e non immediatamente raggiungibile. La riforma, infatti, ha introdotto un insieme di misure strutturali che richiedono tempo per produrre effetti concreti.
Durata delle indagini preliminari: tempi certi e maggiore trasparenza
La riforma ha ridefinito i termini massimi delle indagini preliminari:
6 mesi per le contravvenzioni
1 anno per i delitti
1 anno e 6 mesi per i delitti più gravi
È prevista una sola proroga di 6 mesi, motivata dalla complessità del caso.
Se il pubblico ministero supera il termine massimo:
deve revocare il segreto investigativo;
indagato e persona offesa possono accedere agli atti;
le parti possono sollecitare il GIP a imporre al PM una decisione (archiviazione o rinvio a giudizio).
Non si tratta di una riduzione diretta dei tempi, ma di un meccanismo che evita stalli procedurali e aumenta la responsabilità dell’ufficio del PM.
Priorità ai reati più gravi
La riforma ha introdotto una corsia preferenziale per reati come:
associazione mafiosa
terrorismo
violenza sessuale
traffico internazionale di stupefacenti
Le procure devono garantire un esercizio tempestivo dell’azione penale. Questa scelta, pur comprensibile sul piano della sicurezza, ha sollevato critiche per il rischio di creare vittime di “serie A” e “serie B”, con procedimenti meno gravi che rischiano ulteriori rallentamenti.
Riti alternativi: leva strategica per ridurre i tempi
Per alleggerire il carico dei tribunali, la riforma ha potenziato i riti alternativi:
Patteggiamento
esteso alle pene accessorie e alla confisca facoltativa
riduzione degli effetti extra-penali
per le contravvenzioni, riduzione della pena fino alla metà
Giudizio abbreviato
ulteriore riduzione di un sesto della pena se l’imputato rinuncia all’appello
Messa alla prova
estesa ai reati puniti fino a sei anni
L’obiettivo è incentivare la definizione anticipata dei procedimenti, riducendo il numero di processi ordinari.
Più reati a citazione diretta e più procedibilità a querela
Per snellire il sistema:
è stato ampliato il catalogo dei reati a citazione diretta davanti al tribunale monocratico (fino a 6 anni di pena massima)
è aumentato il numero dei reati procedibili a querela, così da celebrare processi solo quando la vittima ha un reale interesse
Particolare tenuità del fatto
La riforma ha esteso l’istituto dell’art. 131-bis c.p.:
esclusione della punibilità per reati con pena minima non superiore a due anni
Questo consente di definire rapidamente procedimenti di scarsa offensività, liberando risorse per i casi più rilevanti.
Prescrizione processuale: il nodo più discusso
Dal 2020 la prescrizione del reato si blocca dopo la sentenza di primo grado. Per evitare processi infiniti, la Riforma Cartabia ha introdotto termini massimi di durata del giudizio:
3 anni per il primo grado
2 anni per l’appello (prorogabili a 3 nei casi complessi)
1 anno per la Cassazione (prorogabili a 18 mesi)
Se i termini non vengono rispettati, il processo diventa improcedibile.
Per i reati più gravi sono previste ulteriori proroghe, su richiesta del giudice.
Quanto durano oggi i processi in Italia
I dati più recenti mostrano che i tempi restano elevati:
Processi civili: circa 8 anni per i tre gradi
Processi penali: circa 3 anni e 9 mesi
Processi amministrativi: oltre 5 anni
La riforma ha iniziato a produrre effetti, ma la riduzione strutturale richiede interventi organizzativi e risorse.
Gli sviluppi 2024–2026: un cantiere ancora aperto
Negli ultimi due anni il legislatore è tornato a intervenire con nuove misure, segno che il percorso di riforma è ancora in evoluzione.
Decreto Giustizia 2025
potenziamento degli organici
ampliamento delle udienze da remoto
riforma della legge Pinto sugli indennizzi per irragionevole durata
Separazione delle carriere
La riforma costituzionale è in fase avanzata e prevede:
distinzione netta tra giudici e pubblici ministeri
istituzione di una Alta Corte disciplinare
riorganizzazione del CSM
Riorganizzazione delle circoscrizioni giudiziarie
razionalizzazione delle sedi
accorpamenti mirati
obiettivo: ridurre tempi e dispersione di risorse
Sistema penitenziario
nuovo Piano Carceri
interventi su sovraffollamento, edilizia penitenziaria e percorsi di reinserimento
Obiettivi e criticità
Gli obiettivi fissati dal PNRR e dalle riforme sono chiari:
–40% durata dei processi civili entro il 2026
–25% durata dei processi penali entro il 2026
Tuttavia, i dati mostrano che:
i tempi si stanno riducendo, ma non in modo uniforme
permangono differenze territoriali significative
l’impatto delle riforme dipende molto dall’organizzazione degli uffici e dalle risorse disponibili
La sfida, dunque, non è solo normativa ma strutturale: digitalizzazione, personale, gestione dei flussi, specializzazione degli uffici.
Conclusione
La Riforma Cartabia ha segnato un cambio di paradigma, introducendo tempi certi, incentivi ai riti alternativi e un nuovo equilibrio tra efficienza e garanzie. Gli interventi successivi del 2024–2026 confermano che la giustizia italiana è ancora un cantiere aperto, ma con una direzione chiara: ridurre i tempi, aumentare la prevedibilità delle decisioni e rendere il sistema più vicino ai cittadini.
La Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI), o CSR, non è più una “consapevolezza attiva” né un’integrazione volontaria nelle strategie aziendali. Nel 2026 l’Unione Europea ha completato la transizione verso un modello in cui la sostenibilità è un obbligo giuridico, non un’opzione reputazionale. Il paradigma è cambiato: non è più tempo di “fare solo soldi”, come provocatoriamente sintetizzava Edward Freeman. Oggi creare valore significa condividere valore e valori, perché la sostenibilità è diventata la condizione per restare sul mercato.
La Svolta: dalla CSR alla Due Diligence Obbligatoria
Per anni la CSR è stata una scelta strategica, spesso confinata a progetti sociali o ambientali a latere del business. Con l’arrivo delle nuove direttive europee, questo approccio non è più sufficiente.
La grande novità del 2026 è la piena operatività della CSDDD – Corporate Sustainability Due Diligence Directive. Questa norma introduce un vero e proprio Dovere di Diligenza: le grandi imprese devono identificare, prevenire, mitigare e rendicontare gli impatti negativi non solo delle proprie attività, ma anche di quelli generati lungo l’intera catena del valore.
Non basta più essere “responsabili” in casa propria: occorre garantire che lo siano anche fornitori, subfornitori e partner commerciali, ovunque nel mondo.
Perché la RSI è vitale oggi
Le consultazioni pubbliche e i più recenti Multistakeholder Forum confermano un dato inequivocabile: l’85% degli attori economici considera la sostenibilità un fattore essenziale per la stabilità dell’Eurozona. Non è un tema etico: è un tema di competitività sistemica.
Vantaggi per le imprese
Gestione dei rischi: individuazione precoce di criticità ambientali, sociali e reputazionali.
Attrattività del talento: le migliori risorse scelgono aziende con scopi chiari e coerenti.
Licenza sociale e finanziaria: banche e investitori ESG premiano chi dimostra sostenibilità reale con condizioni di credito migliori.
Rating ESG: un punteggio elevato è ormai un requisito per partecipare ad appalti pubblici e bandi europei.
Impatto sulla società
Riduzione delle disuguaglianze e tutela dei diritti lungo tutta la filiera.
Contributo concreto agli obiettivi del Green Deal e alla neutralità climatica entro il 2050.
La Rendicontazione di Sostenibilità: la CSRD è pienamente operativa
Siamo nel cuore del calendario di applicazione della CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive. Ad aprile 2026 la situazione è la seguente:
Grandi imprese già soggette alla NFRD: hanno pubblicato nel 2025 il primo bilancio integrato sui dati 2024.
Altre grandi imprese: stanno pubblicando ora (2026) la rendicontazione sui dati 2025.
PMI quotate: dal 1° gennaio 2026 sono entrate nell’obbligo di rendicontazione, con standard ESRS semplificati.
La novità più rilevante è l’integrazione: i dati di sostenibilità non sono più un documento separato, ma parte integrante della Relazione sulla Gestione, redatti secondo gli ESRS. Questo garantisce confrontabilità, verificabilità e trasparenza a livello europeo.
Doppia Materialità e Carbon Footprint: il cuore del nuovo reporting
La CSRD introduce la Doppia Materialità, oggi il criterio cardine della rendicontazione:
Impact Materiality: come l’azienda influenza ambiente, persone e diritti.
Financial Materiality: come i rischi ambientali e sociali influenzano la performance economico-finanziaria.
In questo quadro, la Carbon Footprint rimane l’indicatore principe. Misurata in tonnellate di CO₂ equivalente, è il parametro che consente di valutare la credibilità della strategia di decarbonizzazione. Dal 2026 questi dati sono pubblici e accessibili tramite l’ESAP – European Single Access Point, l’archivio unico europeo.
Buone pratiche e ruolo dei governi
L’Italia sta avanzando con iniziative come il portale INAIL sulle condotte responsabili e con un crescente impegno del mondo accademico. La sfida principale resta il supporto alle PMI, che devono adeguarsi agli standard richiesti dai grandi committenti.
Per questo il Governo è chiamato a potenziare strumenti come il Credito d’Imposta per la Certificazione ESG, essenziale per sostenere la transizione delle imprese più piccole.
Conclusione: il richiamo della Costituzione
In un contesto di trasformazione climatica, tecnologica e geopolitica, risuona più attuale che mai l’Articolo 41 della Costituzione:
“L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.”
Oggi l’utilità sociale coincide con sostenibilità, trasparenza e responsabilità lungo tutta la catena del valore. Non c’è più margine di errore: la responsabilità sociale non è un’opzione, è l’unica via per un’impresa che voglia avere un futuro.
Gli Incoterms sono suddivisi in due gruppi principali:
A. Regole valide per qualsiasi modalità di trasporto
Ideali per trasporto multimodale [strada, ferrovia, nave, aereo].
EXW – Ex Works [Franco Fabbrica]
Il venditore mette la merce a disposizione nei suoi locali.
Rischi e costi quasi totalmente a carico del compratore.
FCA – Free Carrier [Franco Vettore]
Il venditore consegna la merce al vettore scelto dal compratore.
Ottimo per spedizioni containerizzate.
CPT – Carriage Paid To [Trasporto Pagato Fino a]
Il venditore paga il trasporto fino a destinazione, ma il rischio passa al compratore al momento della consegna al primo vettore.
CIP – Carriage and Insurance Paid To
Come CPT, ma il venditore deve anche fornire un’assicurazione con copertura elevata.
DAP – Delivered at Place [Reso al Luogo]
Il venditore consegna la merce pronta per lo scarico nel paese di destinazione.
Rischio e costi maggiori per il venditore.
DPU – Delivered at Place Unloaded [Reso Scaricato]
Simile al DAP, ma con carico e scarico a cura del venditore.
DDP – Delivered Duty Paid [Reso Sdoganato]
Il venditore sostiene tutti i costi e rischi fino alla destinazione finale, inclusi dazi e tasse. Massima responsabilità per il venditore.
B. Regole specifiche per il trasporto marittimo o via fiume
Usati esclusivamente per il trasporto bulk o merci non containerizzate.
FAS – Free Alongside Ship [Franco Sotto Bordo]
Il venditore consegna la merce accanto alla nave [banchina].
Rischio passa quando la merce è accanto alla nave.
FOB – Free On Board [Franco a Bordo]
Il rischio passa quando la merce è caricata a bordo della nave.
Molto usato [spesso impropriamente] anche nel container.
CFR – Cost and Freight [Costo e Nolo]
Il venditore paga il trasporto marittimo fino al porto di arrivo, ma il rischio passa quando la merce è sulla nave.
CIF – Cost, Insurance and Freight
Come CFR, ma include anche assicurazione a carico del venditore.
Gli errori più comuni nell’uso degli Incoterms
✔ Usare FOB/CIF per spedizioni containerizzate → Dovrebbero essere usati FCA/CIP.
✔ Pensare che gli Incoterms regolino proprietà della merce e pagamenti → Non lo fanno.
✔ Non indicare luogo e versione → Esempio corretto: “DAP Milano – Incoterms® 2020”.
✔ Usare Incoterms per obblighi non previsti → es. imballaggio o qualità della merce.
Come scegliere l’Incoterms giusto?
Dipende da:
capacità dell’azienda di gestire trasporto e dogane
potere negoziale tra le parti
controllo che si vuole mantenere sulla spedizione
rischi logistici del paese di destinazione
incidenza dei costi assicurativi
Una regola pratica: chi controlla la logistica controlla il margine.
Conclusione
Gli Incoterms non sono solo sigle: sono un linguaggio internazionale che riduce rischi, ottimizza i costi e migliora la trasparenza nelle operazioni globali. Comprenderli e usarli correttamente significa rendere la propria supply chain più resiliente, efficiente e competitiva. Per approfondimenti si raccomanda di fare riferimento a fonti ufficiali quali ad esempio il sito italiano della Camera di Commercio Internazionale [https://iccitalia.org/incoterms/] dal quale è anche possibile acquistare il testo completo degli Incoterms ® 2020.
Autore: Stefano Milanese
Ingegnere Gestionale, si occupa di consulenza e formazione dopo aver maturato una più che decennale esperienza con ruoli di responsabilità nelle aree Supply Chain e Logistica presso multinazionali leader nei settori consumer goods e fashion.
Parafrasando Top Peters che definiva “L’ultimo baluardo all’ingresso della concorrenza: la comune cortesia” credo che si potrebbe benissimo contestualizzare in un “buon livello di servizio”.
Le 20 migliori aziende italiane di logistica [2025]
Fonte: Zaccaria Shipping – Classifica delle 20 migliori aziende di logistica italiane. La fonte non riporta l’elenco in forma di lista numerata, ma descrive i principali operatori che dominano il mercato. Incrociando i dati con altre classifiche autorevoli [Top 10 2024] , si ottiene una ricostruzione solida delle aziende che rientrano stabilmente nella Top 20.
Top 20 Logistica & Trasporti – Italia 2025
[in ordine alfabetico, perché le fonti non forniscono un ranking numerico]
Amazon Italia Logistica
BRT – Bartolini
DHL Express Italy
FERCAM
FedEx Express Italy
Fratelli Cosulich Group
GEFCO Italia [storicamente tra i leader; citata in analisi di settore]
Gruppo Arcese [tra i principali operatori multimodali]
Gruppo Autotrasporti F.lli Di Martino [rilevante nel trasporto merci]
Gruppo Ceva Logistics [operatore globale con forte presenza italiana]
Gruppo DSV Italia [tra i top player internazionali]
Gruppo Fiege Italia [logistica integrata]
Gruppo Fisiologica / Number1 Logistics [leader nella GDO]
Gruppo GLS Italy [corriere espresso nazionale]
Gruppo JET AIR SERVICE
Gruppo SDA Express Courier
Gruppo Schenker Italiana [DB Schenker]
Italtrans [tra i più grandi operatori italiani]
Savino Del Bene – il più citato come leader assoluto
TNT/FedEx Supply Chain Italia [presenza storica nel mercato]
Autore: Stefano Milanese
Ingegnere Gestionale, si occupa di consulenza e formazione dopo aver maturato una più che decennale esperienza con ruoli di responsabilità nelle aree Supply Chain e Logistica presso multinazionali leader nei settori consumer goods e fashion.
Il General Data Protection Regulation [GDPR] è stato un punto di svolta nella gestione dei dati personali in Europa. Entrato in vigore nel maggio 2018, il GDPR ha introdotto nuove norme rigide per la protezione dei dati personali, imponendo ai responsabili del trattamento dati [data controller] e ai responsabili del trattamento [data processor] di adottare misure adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni personali.
Con il 2026, è fondamentale comprendere come queste normative si sono evolute e quali sfide emergono per le aziende e i cittadini. In questo articolo approfondito, esploreremo le modifiche previste dal GDPR nel 2026, le implicazioni per le organizzazioni e i cittadini, nonché le migliori pratiche per garantire la conformità e la sicurezza dei dati personali.
Il Contesto del GDPR
Prima di entrare nei dettagli specifici dell’aggiornamento del 2026, è utile fare una breve panoramica del contesto in cui il GDPR è nato. L’aumento esponenziale della raccolta e del trattamento dei dati personali negli ultimi decenni ha sollevato preoccupazioni significative riguardanti la privacy e la sicurezza. I casi di violazione dei dati e abusi da parte di grandi aziende tecnologiche hanno portato all’esigenza di regolamenti più severi.
Il GDPR è stato progettato per affrontare queste problematiche, stabilendo principi chiari e obblighi rigorosi per la gestione dei dati personali. Tra questi principi ci sono:
Licitudine, correttezza e trasparenza: Le persone devono essere informate chiaramente su come i loro dati vengono raccolti e utilizzati.
Limitazione della finalità: I dati possono essere raccolti solo per scopi specifici e legittimi.
Minimizzazione dei dati: Solo i dati strettamente necessari devono essere raccolti e trattati.
Esattezza: I dati devono essere accurati e aggiornati.
Limitazione della conservazione: I dati non vanno conservati più a lungo del necessario.
Integrità e riservatezza: I dati devono essere protetti contro accessi non autorizzati e perdite accidentali.
Questi principi sono stati fondamentali per garantire che i cittadini europei avessero maggiore controllo sui propri dati personali e che le aziende fossero tenute a rispettare std elevati di sicurezza.
Evoluzione del GDPR: Cosa Cambia nel 2026?
Il 2026 segna un importante passaggio nell’evoluzione del GDPR, con diverse modifiche e aggiornamenti previsti. Questi cambiamenti riflettono l’evoluzione continua del panorama digitale e delle minacce alla sicurezza dei dati.
Maggiore Focus sulla Sicurezza dei Dati
Uno dei temi centrali dell’aggiornamento del 2065 sarà un maggiore focus sulla sicurezza dei dati. Con l’aumento delle minacce cyber e degli attacchi ransomware, le organizzazioni dovranno adottare misure ancora più robuste per proteggere i dati personali.
Le modifiche previste includono:
Requisiti di crittografia avanzata : Le aziende saranno tenute a implementare metodi di crittografia più avanzati per proteggere i dati durante la trasmissione e la memorizzazione.
Monitoraggio continuo delle vulnerabilità : Le organizzazioni dovranno adottare sistemi di monitoraggio automatico per identificare e mitigare potenziali vulnerabilità.
Piani di risposta agli incidenti: Sarà richiesto un piano di risposta agli incidenti più dettagliato e strutturato, con tempi di reazione più rapidi.
Espansione delle Competenze delle Autorità di Controllo
Un altro aspetto significativo dell’aggiornamento del 2025 sarà l’espansione delle competenze delle Autorità Nazionali di Protezione Dati [DPA]. Queste agenzie avranno maggiori poteri di supervisione e sanzioni, con l’intento di garantire una maggiore conformità alle normative. Le modifiche:
Maggiori multe per le violazioni: Le sanzioni per le violazioni del GDPR potrebbero aumentare significativamente, raggiungendo fino al 6% del fatturato annuo globale delle aziende.
Audit più frequenti: Le DPAs potranno condurre audit più frequenti e approfonditi sulle pratiche di gestione dei dati delle organizzazioni.
Collaborazione internazionale: Le DPAs avranno maggiore facilità nel collaborare tra loro, specialmente nelle indagini transfrontaliere.
Maggiore Trasparenza per i Cittadini
Un altro tema chiave dell’aggiornamento del 2025 sarà la maggiore trasparenza per i cittadini. I consumatori avranno diritti ampliati per quanto riguarda l’accesso e il controllo dei propri dati personali. Le modifiche previste includono:
Diritto all’oblio rafforzato: I cittadini avranno diritto a richiedere la cancellazione dei propri dati personali in modo più rapido e semplice.
Accesso ai dati migliorato: Le aziende saranno tenute a fornire ai cittadini un accesso più facile e completo ai propri dati personali.
Notifiche tempestive: Le organizzazioni dovranno notificare immediatamente i cittadini in caso di violazione dei dati che possano comportare un rischio significativo per i loro diritti e libertà.
Adattamento alle Nuove Tecnologie
L’aggiornamento del 2026 terrà conto delle nuove tecnologie emergenti, come l’intelligenza artificiale [AI], il machine learning e l’Internet delle Cose [IoT]. Queste tecnologie presentano nuove sfide per la protezione dei dati, ma anche opportunità per migliorare la sicurezza.
Le modifiche previste includono:
Regole specifiche per l’AI: Saranno introdotte regole specifiche per l’utilizzo dell’AI nel trattamento dei dati personali, con particolare attenzione alla trasparenza e alla spiegabilità delle decisioni automatizzate.
Sicurezza IoT: Le aziende che sviluppano dispositivi IoT saranno tenute a implementare misure di sicurezza più robuste per proteggere i dati raccolti dai dispositivi.
Privacy by Design e Privacy by Default: Le aziende saranno incoraggiate a adottare un approccio “privacy by design” e “privacy by default”, integrando la protezione dei dati fin dall’inizio dello sviluppo dei prodotti e dei servizi.
Implicazioni per le Organizzazioni
Le modifiche previste dal GDPR nel 2026 avranno importanti implicazioni per le organizzazioni. Le aziende dovranno adottare strategie investendo in tecnologie/formazione per garantire la conformità.
Miglioramento delle Pratiche di Gestione dei Dati
Una delle principali sfide per le organizzazioni sarà migliorare le proprie pratiche di gestione dei dati. Ciò richiederà una revisione completa dei processi esistenti e l’adozione di nuove tecniche e strumenti per garantire la sicurezza e la conformità.
Le organizzazioni dovrebbero considerare:
Implementazione di sistemi di gestione dei dati: Investire in piattaforme e strumenti per la gestione efficace dei dati personali, garantendo che i dati siano raccolti, trattati e conservati in modo conforme alle normative.
Formazione del personale: Fornire formazione regolare al personale per garantire che tutti siano consapevoli delle normative e delle best practice per la protezione dei dati.
Audit interni: Condurre audit interni regolari per identificare eventuali vulnerabilità e assicurarsi che tutte le misure di sicurezza siano efficaci.
Incremento degli Investimenti in Sicurezza
Un’altra sfida importante sarà l’incremento degli investimenti in sicurezza. Le aziende dovranno dedicare risorse significative per garantire che i propri sistemi siano protetti contro le minacce cyber e che i dati personali siano sicuri.
Le organizzazioni dovrebbero considerare:
Investimento in tecnologie di sicurezza: Acquistare e implementare tecnologie avanzate per la sicurezza dei dati, come sistemi di rilevamento delle intrusioni, firewall di nuova generazione e soluzioni di criptazione avanzate.
Assunzione di esperti in sicurezza : Assumere esperti in sicurezza dei dati per guidare gli sforzi di protezione e garantire che tutte le misure siano all’altezza degli standard più elevati.
Piani di continuità operativa : Sviluppare piani di continuità operativa per garantire che le operazioni possano continuare senza interruzioni in caso di violazione dei dati o altre emergenze.
Miglioramento della Comunicazione con i Clienti
Infine, le organizzazioni dovranno migliorare la propria comunicazione con i clienti per garantire la trasparenza e costruire fiducia. I cittadini avranno sempre maggiore interesse e preoccupazione per la sicurezza dei propri dati, e le aziende dovranno dimostrare di prendere seriamente queste questioni. Le organizzazioni dovrebbero considerare:
Comunicazione chiara e trasparente : Comunicare chiaramente ai clienti come i loro dati vengono raccolti, trattati e utilizzati, e fornire informazioni aggiornate sugli sforzi di sicurezza.
Canali di supporto efficienti: Fornire canali di supporto efficienti per rispondere alle domande e alle preoccupazioni dei clienti in merito alla protezione dei dati.
Programmi di sensibilizzazione: Lanciare programmi per educare i clienti sui rischi associati alla condivisione dei dati personali e sulle misure che possono prendere per proteggersi.
Implicazioni per i Cittadini
Le modifiche previste dal GDPR nel 2026 avranno anche importanti implicazioni per i cittadini. I consumatori avranno maggiore controllo sui propri dati personali e più strumenti a disposizione per proteggere la propria privacy.
Maggiore Controllo sui Dati Personali
I cittadini avranno diritti ampliati per quanto riguarda il controllo dei propri dati personali. Sarà più facile accedere, modificare e cancellare i propri dati, e le aziende saranno tenute a rispondere in modo tempestivo alle richieste. I cittadini dovrebbero considerare:
Utilizzo dei diritti GDPR: Familiarizzare con i propri diritti sotto il GDPR e utilizzarli per ottenere maggiore controllo sui propri dati personali.
Richiesta di trasparenza: Chiedere alle aziende di fornire informazioni chiare e trasparenti su come i loro dati vengono raccolti e utilizzati.
Rapporto di violazioni: Segnalare immediatamente qualsiasi violazione dei dati osservata e richiedere azioni correttive.
Educazione e Formazione
Un’altra sfida importante per i cittadini sarà l’educazione e la formazione. Con l’aumento delle minacce cyber e la complessità delle tecnologie digitali, è essenziale che i consumatori siano informati e preparati per proteggere i propri dati.
I cittadini dovrebbero considerare:
Partecipazione a corsi di formazione: Partecipare a corsi di formazione e webinar per apprendere le migliori pratiche per la protezione dei dati personali.
Letture informative: Leggere articoli e pubblicazioni informative per rimanere aggiornati sugli sviluppi più recenti nel campo della sicurezza dei dati.
Utilizzo di strumenti di sicurezza: Utilizzare strumenti di sicurezza come password manager, software antivirus e browser sicuri per proteggere i propri dati online.
Responsabilità Personale
Infine, i cittadini dovranno assumersi una maggiore responsabilità personale per la protezione dei propri dati. Anche se le aziende hanno un ruolo fondamentale nella sicurezza dei dati, i consumatori devono fare la propria parte per minimizzare i rischi.
I cittadini dovrebbero considerare:
Gestione sicura delle credenziali: Utilizzare password forti e uniche per ogni account, e attivare l’autenticazione a due fattori [2FA] per ulteriore sicurezza.
Attenzione agli scambi di dati : Essere cauti quando si condividono dati personali online, specialmente su piattaforme social e siti web poco affidabili.
Report di attività sospette: Rapportare immediatamente qualsiasi attività sospetta o tentativo di phishing per prevenire danni futuri.
Il GDPR ha rappresentato un passo cruciale verso la protezione dei dati personali in Europa, e le modifiche previste per il 2026 ne rafforzeranno ulteriormente l’impatto. Le organizzazioni dovranno adottare nuove strategie e investire in tecnologie e formazione per garantire la conformità, mentre i cittadini avranno maggiore controllo e responsabilità per la protezione dei propri dati. È chiaro che la sicurezza dei dati è un tema complesso e dinamico, che richiede una costante attenzione e adattamento. Tuttavia, attraverso la collaborazione tra governi, aziende e cittadini, è possibile creare un ambiente digitale più sicuro e protetto per tutti. In conclusione, il GDPR del 2026 offre un’opportunità per migliorare ulteriormente la sicurezza dei dati personali e garantire che i diritti dei cittadini siano rispettati. È ora di prepararsi per queste nuove sfide e cogliere le opportunità che esse offrono.
[Container, Bulk, Tanker – trend globali e regionali]
Il 2025 è stato un anno di marcata normalizzazione
dei noli marittimi, dopo la forte volatilità legata al Mar Rosso e alla ripresa
post-pandemia. Le dinamiche principali sono state: domanda debole, sovracapacità,
deviazioni delle rotte, instabilità geopolitica e politiche
tariffarie USA.
Di seguito i principali trend.
1. Container: forte calo dei noli nella seconda
metà del 2025
▶ Trend generali
I noli oceanici hanno registrato riduzioni
superiori al 50% su base annua nelle principali rotte Asia–Europa e Transpacifiche
nel Q4 2025, tornando vicini ai livelli pre-2020.
Trasporto marittimo in fase di raffreddamento,
con domanda stagnante in Europa e debole in Asia; migliore tenuta del mercato
nordamericano.
Shanghai →
Rotterdam: 1.735 USD/FEU, minimo da
dicembre 2023.
Shanghai → Los
Angeles: 2.311 USD/FEU [minimo da fine
2023].
Far East →
Mediterraneo: -11% a
luglio 2025, 3.662 USD/FEU.
US West Coast: 2.264 USD/FEU [-59% dal picco del 5 giugno].
▶ Cause principali
Sovracapacità: flotta +9% YoY, ordini pari al 30% della capacità esistente.
Rotte modificate dal Mar Rosso, ma effetti in esaurimento entro
metà 2025.
Domanda debole causa rallentamento economico in Europa e Asia.
Competizione elevata tra vettori: difficoltà a mantenere GRIs
stabili.
2. Rotte e geopolitica: impatti differenziati
▶ Mar Rosso e Canale di Suez
Ancora deviazioni via Capo di Buona Speranza
per MSC, Maersk e altri, con brusca riduzione dei transiti nel Canale di Suez: 17 transiti il 21/9/2025 contro 47/giorno nel 2023.
▶ Effetti sulle tariffe
Picchi di rialzo in alcuni periodi del 2025,
seguiti da rapide correzioni.
Le deviazioni hanno aumentato percorrenze e
costi, ma il rallentamento della domanda ha prevalso, comprimendo i noli entro
fine anno.
3. Bulk [Dry]: rallentamento nel 2025
Secondo UNCTAD, nel 2024 il dry bulk aveva avuto
un boom per carbone, fertilizzanti e grano, ma:
Inizio 2025: rallentamento dovuto a attività industriale debole e crescita
della flotta.
Il Baltic Dry Index ha mostrato volatilità, con
punte stagionali ma tendenza al ridimensionamento.
4. Tanker: forte sensibilità alle tensioni
geopolitiche
Le tariffe tanker hanno avuto picchi a giugno
2025 a causa delle tensioni nello Stretto di Hormuz.
Il comparto rimane il più
“geopolitical-sensitive” dell’intero settore.
5. Altre osservazioni significative per il 2025
▶ Bunker fuel in calo
Prezzi del bunker in riduzione a doppia cifra,
contribuendo a contenere i costi operativi.
▶ Volatilità continua
UNCTAD
evidenzia come nel 2025 la volatilità dei noli sia “la nuova normalità”,
causata da tensioni geopolitiche, dazi USA, regolazioni ambientali e squilibri
domanda/offerta.
▶ Port congestion e supply chain
Nel 2025 congestionamento meno grave rispetto al
2021–2022, ma ancora irregolare.
Alcuni porti asiatici ed europei hanno avuto
congestioni locali per meteo e scioperi.
Sintesi finale
Nel 2025 i noli marittimi hanno mostrato:
Segmento
Trend 2025
Driver
principali
Container
📉 Forte calo
dei noli nel secondo semestre
Sovracapacità, domanda debole, riduzione deviazioni sul Capo
Dry Bulk
📉 Leggera
contrazione
Industria debole, aumento flotta
Tanker
📈 Picchi di
aumento [giugno]
Tensioni in Medio Oriente
Port
congestion
⚖️ In calo ma
variabile
Meteo, scioperi, logistica
Costi bunker
📉 In
diminuzione
Prezzo petrolio in calo
Conclusione: Il 2025 è stato un anno di netta correzione dei noli, con ritorno verso livelli pre-pandemici, dominato da sovracapacità navale e domanda globale fragile.Un contesto in cui le tensioni geopolitiche hanno prodotto solo rialzi temporanei.
Raccontare per capire: riflessioni sui libri di Andrea Bettini e sullo storytelling nel 2026
Nel corso dell’ultimo anno ho avuto il piacere di approfondire due testi dedicati allo storytelling firmati da Andrea Bettini:
Non siamo mica la Coca‑Cola ma abbiamo una bella storia da raccontare
Personal Storytelling – costruire narrazioni di sé efficaci (scritto con Andrea Gavatorta)
Sono due libri che potremmo definire “manuali pratici”, o – come probabilmente li descriverebbe l’autore – due manuali pop: accessibili, scorrevoli, poco accademici nel tono ma ricchi di spunti, esempi e riflessioni che parlano direttamente al lettore.
Corporate Storytelling: non serve essere una multinazionale per avere una storia
Il primo volume affronta il tema del Corporate Storytelling, che Bettini definisce come:
l’applicazione della tecnica narrativa alle diverse funzioni aziendali: Risorse Umane, Prodotto, Marketing Strategico e Comunicazione.
L’idea più originale del libro è semplice ma rivoluzionaria: lo storytelling non è un privilegio delle grandi aziende, ma uno strumento potentissimo anche per realtà piccole, medie o addirittura individuali.
L’autore insiste su un punto spesso trascurato: prima di raccontare, bisogna progettare. Serve una strategia, un’inventio ciceroniana che chiarisca:
cosa vogliamo dire
perché lo vogliamo dire
a chi ci stiamo rivolgendo
I casi citati – molti dei quali provenienti da imprese artigiane, PMI o vere e proprie one‑man company – dimostrano che la forza di una storia non dipende dalla dimensione dell’azienda, ma dalla sua autenticità. Il caso di Solo Surfboards, ad esempio, è uno di quelli che più colpiscono per la capacità di trasformare un mestiere in un racconto identitario.
Uno dei temi ricorrenti è il rapporto tra impresa e territorio:
la contaminazione positiva tra aziende e territorio, una volta avviata, si autoalimenta, si diffonde e si amplifica.
Il libro alterna narrazione e analisi, mostrando come le tecniche dello storytelling possano diventare strumenti concreti di comunicazione e posizionamento.
Personal Storytelling: raccontare sé stessi è ormai inevitabile
Il secondo testo porta lo stesso approccio nel campo del Personal Storytelling. A prima vista potrebbe sembrare un tema per biografi, consulenti d’immagine o professionisti della comunicazione. In realtà riguarda tutti noi.
Nel 2026, ogni volta che:
pubblichiamo un contenuto sui social
scriviamo un Curriculum Vitae
affrontiamo un colloquio
presentiamo un progetto
costruiamo la nostra reputazione digitale
stiamo facendo Personal Storytelling.
Il libro mostra come costruire una narrazione di sé coerente, credibile e soprattutto utile, senza scivolare nell’autopromozione vuota o nella retorica motivazionale.
Due libri che parlano al presente
Sono testi che mi sento di consigliare non solo per la qualità dei contenuti, ma anche per lo stile – una vera elocutio ciceroniana moderna, piacevole e mai artificiosa.
In un’epoca in cui le aziende cercano autenticità e le persone cercano senso, lo storytelling non è più un esercizio creativo: è una competenza professionale e umana.
Conclusione
Ora, come suggerisce Bettini, il punto non è più capire se abbiamo una storia da raccontare, ma come decidiamo di raccontarla. Perché – parafrasando l’autore – Le storie funzionano solo quando siamo noi i primi a crederci.
Le storie non si concludono con un punto
Autore: Stefano Milanese
Ingegnere Gestionale, si occupa di consulenza e formazione dopo aver maturato una più che decennale esperienza con ruoli di responsabilità nelle aree Supply Chain e Logistica presso multinazionali leader nei settori consumer goods e fashion.
Trasporto transfrontaliero: perché la Svizzera continua a essere un modello [e cosa stanno facendo gli altri Paesi] – Aggiornamento 2026
Circa il 70% del traffico merci transfrontaliero attraverso la Svizzera viaggia su ferrovia. Un dato impressionante, soprattutto se confrontato con i Paesi confinanti, Italia compresa, che non riescono nemmeno ad avvicinarsi a queste percentuali. Come è possibile mantenere risultati così elevati in un contesto europeo caratterizzato da congestione, aumento dei costi energetici e pressioni ambientali? La risposta sta in scelte politiche coerenti, investimenti pluridecennali e un sistema di incentivi/disincentivi stabile nel tempo.
Le politiche svizzere: continuità, infrastrutture e disincentivo alla gomma
1.1 Le grandi opere: San Gottardo, Ceneri e la rete AlpTransit
Negli ultimi anni la Svizzera ha completato il più grande progetto ferroviario europeo:
Galleria di base del San Gottardo [57 km]
Galleria di base del Monte Ceneri
Potenziamento dei corridoi di accesso nord e sud
Queste opere consentono oggi [2026]:
fino a 260 treni merci/giorno
sagoma P400 su tutto il corridoio
riduzione dei tempi di transito e maggiore affidabilità
interoperabilità con i corridoi TEN‑T Reno‑Alpi
La Svizzera ha fatto ciò che molti Paesi annunciano ma raramente completano: ha costruito prima l’infrastruttura, poi ha chiesto alle imprese di usarla.
1.2 La leva fiscale: TTPCP sempre più incisiva
La Tassa sul Traffico Pesante commisurata alle Prestazioni [TTPCP] resta il pilastro della politica svizzera. Dal 2017 in poi la Svizzera ha:
aumentato progressivamente le aliquote per i veicoli più inquinanti
eliminato agevolazioni per gli Euro VI
introdotto nel 2024–2025 ulteriori adeguamenti legati alle emissioni reali [misurazioni RDE]
collegato la tassa agli obiettivi climatici 2030
Il messaggio è chiaro: chi usa la strada paga il costo reale esterno che genera.
E gli altri Paesi alpini? Italia, Austria, Francia [2020–2026]
2.1 Italia: incentivi sì, ma infrastrutture lente
Nel 2016 l’Italia aveva introdotto contributi per:
veicoli a basso impatto ambientale
rottamazione e acquisto Euro VI
semirimorchi intermodali
casse mobili e attrezzature per il combinato
Dal 2020 al 2026 questi strumenti sono stati rinnovati e ampliati:
Ferrobonus [rifinanziato più volte]
Marebonus
incentivi per semirimorchi P400
contributi per digitalizzazione e e‑CMR
sostegno ai terminal intermodali
Tuttavia, il limite resta sempre lo stesso: la lentezza infrastrutturale. Il Terzo Valico e il potenziamento del nodo di Genova avanzano, ma non con la velocità necessaria per competere con la Svizzera.
2.2 Austria: pedaggi elevati e politica coerente
L’Austria ha continuato a:
aumentare i pedaggi autostradali per i mezzi pesanti
investire nel tunnel di base del Brennero [BBT], in apertura prevista nel 2032
introdurre limiti ambientali e divieti settoriali nel Tirolo
È il Paese che più si avvicina alla logica svizzera.
2.3 Francia: focus su porti e autostrade ferroviarie
La Francia ha puntato su:
sviluppo delle autostrade ferroviarie [Calais–Le Boulou, Aiton–Orbassano]
investimenti nei porti [Le Havre, Marsiglia]
incentivi per il trasporto combinato
Risultati positivi, ma ancora lontani dagli standard elvetici.
Perché la Svizzera continua a vincere?
Per tre motivi:
3.1 Coerenza politica
La Svizzera non cambia direzione a ogni legislatura. La strategia è la stessa dagli anni ’90: meno camion, più treni.
3.2 Infrastrutture completate, non solo annunciate
La Svizzera ha costruito ciò che altri Paesi stanno ancora progettando.
3.3 Disincentivi reali alla strada
La TTPCP è un meccanismo semplice: più pesi, più inquini, più paghi.
Conclusione: la lezione del 2026
Il 70% del traffico merci transalpino su ferrovia non è un miracolo svizzero: è il risultato di scelte coerenti, investimenti costanti e politiche integrate.
Gli altri Paesi stanno recuperando terreno, ma con velocità diverse:
Italia: incentivi utili, infrastrutture lente
Austria: politiche restrittive e investimenti forti
Francia: sviluppo intermodale in crescita
Svizzera: modello consolidato
La domanda per il futuro è semplice: vogliamo seguire il modello svizzero o continuare a rincorrerlo?
Autore: Stefano Milanese
Ingegnere Gestionale, si occupa di consulenza e formazione dopo aver maturato una più che decennale esperienza con ruoli di responsabilità nelle aree Supply Chain e Logistica presso multinazionali leader nei settori consumer goods e fashion.
Nell’attuale contesto economico, le imprese si trovano ad operare in mercati competitivi e dinamici, caratterizzati da fenomeni di turbolenza ambientale difficilmente prevedibili, di rapida manifestazione e di elevata intensità.
Da sempre mi ha appassionato l’attività di formazione, credo sia un’attività importante per ciascuno di noi dato che in un modo o nell’altro ci accompagna da bambini fino all’età adulta. Da alcuni anni me ne occupo direttamente sia in ambito professionale sia in ambito personale [leggasi “figli”].
Riflessioni aggiornate su profitto, passione e purpose
“Deliberino happiness”. Ho trascorso gran parte della mia vita professionale convivendo felicemente con il verbo deliver, quasi sempre legato a elementi materiali, processi, risultati. Mai avrei immaginato di incontrarlo accostato alla parola happiness. È stato proprio questo abbinamento inatteso – più ancora della conoscenza del “caso Zappos”, a convincermi a leggere il libro di Tony Hsieh. Forse mi ha colpito la tensione tra un verbo operativo, concreto, e uno stato d’animo sfuggente. O forse la capacità dell’autore di sintetizzare in modo sorprendentemente semplice la missione di un’azienda: “a path to profits, passion and purpose”. Tre elementi che non si compensano tra loro: se manca uno, l’impresa resta incompiuta. Lo stesso Hsieh lo aveva sperimentato con la sua precedente avventura imprenditoriale, LinkExchange: profitto abbondante, ma poca passione e nessun vero purpose. Da quella insoddisfazione – e da una lunga serie di tentativi giovanili, creativi e talvolta bizzarri – nasce la filosofia che ha reso Zappos un caso di studio globale.
Una cultura che nasce dal basso
Lo stile di Hsieh è diretto, autentico, quasi disarmante. Dalle sue parole emerge un’idea di imprenditoria come progetto di vita, non come semplice attività economica. Il desiderio di sperimentare, creare, condividere: con dipendenti, clienti, fornitori, partner. Alla base c’è un concetto semplice e rivoluzionario: la cultura aziendale non si impone, si costruisce insieme. Mentre la maggior parte delle aziende definisce i valori in modo top-down, Zappos ha scelto un percorso opposto: un processo bottom-up, lungo, partecipato, a tratti persino divertente. Il famoso Culture Book non è un manifesto scritto dal CEO, ma un documento vivo, aggiornato ogni anno, alimentato dai contributi dei collaboratori. Senza filtri, senza censure, almeno nelle intenzioni.
Quanti CEO conoscete che dedicano tempo a discutere con i propri team quali valori meritano di entrare nella “short list” dell’azienda? In Zappos questo non è un esercizio di stile, ma il cuore del modello.
Il lungo periodo come bussola
Ciò che colpisce, leggendo Hsieh, è la sua ossessione per il lungo periodo. Nonostante crisi, difficoltà finanziarie e momenti di incertezza, l’obiettivo non è mai cambiato: lavorare in modo trasparente, offrire un servizio eccellente, costruire relazioni autentiche.
È l’opposto di ciò che spesso accade nel mercato:
aziende che comprimono i costi sacrificando il servizio;
aziende con prodotti eccellenti ma incapaci di offrire un’esperienza coerente con il proprio posizionamento;
aziende che inseguono il breve periodo e perdono di vista il senso del proprio lavoro.
Zappos ha dimostrato che un altro approccio è possibile.
Le lezioni che funzionano davvero
Non esiste una ricetta universale, ma alcuni principi emergono con chiarezza:
Decidi chi vuoi essere: un’azienda che dura o un’azienda che “spreme e scappa”.
Definisci i valori: personali e aziendali devono essere allineati, altrimenti la cultura non regge.
Sii trasparente: autenticità come vantaggio competitivo.
Insegui una visione, non il denaro: il denaro arriva come conseguenza.
Crea relazioni: essere interessati è più potente che essere interessanti.
Forma la tua squadra: assumere lentamente, licenziare velocemente, crescere insieme.
Pensa al lungo periodo: e nel frattempo rendi felici i tuoi clienti.
Le aziende esistono per generare profitto, ma sopravvivono solo se sanno generare felicità, prima internamente, poi verso l’esterno. Non è un concetto romantico: è un modello operativo.
Non solo Zappos: il caso Southwest Airlines
Il principio vale anche in settori lontanissimi dall’e-commerce. Southwest Airlines, leader dei voli low cost, ha costruito il proprio vantaggio competitivo non sulle tariffe, ma sul servizio. E il servizio nasce dalle persone. Il loro motto lo riassume perfettamente: “Without a heart, it’s just a machine.”
Il punto di arrivo [e di partenza]
Fare impresa significa costruire un percorso – a path – fatto di valori condivisi, relazioni autentiche, visione di lungo periodo. Zappos lo ha fatto attraverso un modello culturale partecipato, vivo, imperfetto ma coerente. La domanda finale, allora, resta la stessa: quali sono i vostri valori? E soprattutto: li state vivendo davvero?
Autore: Stefano Milanese
Ingegnere Gestionale, si occupa di consulenza e formazione dopo aver maturato una più che decennale esperienza con ruoli di responsabilità nelle aree Supply Chain e Logistica presso multinazionali leader nei settori consumer goods e fashion.
Dopo le polemiche e i blocchi europei ad analoghi tentativi avvenuti negli anni scorsi, quest’anno la Legge di Stabilità 2016 ha previsto e confermato importanti incentivi all’intermodalità con stanziamenti nel 2016 di 45 milioni per il marebonus [trasporto combinato strada-mare] e 20 milioni per il ferrobonus (trasporto combinato strada-ferrovia), per il 2026 di 44 e 20 milioni e per il 2027 di 48 e 20 milioni.
Utilizziamo i cookie per personalizzare la tua esperienza utente e per studiare come viene utilizzato il nostro sito web. Acconsenti ai nostri cookie, se continui ad utilizzare questo sito web.AccettaLeggi tutto
Privacy & Cookies Policy
Privacy Overview
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.