Andamento dei noli marittimi durante il 2025

on 3 Settembre 2026

[Container, Bulk, Tanker – trend globali e regionali]

Il 2025 è stato un anno di marcata normalizzazione dei noli marittimi, dopo la forte volatilità legata al Mar Rosso e alla ripresa post-pandemia. Le dinamiche principali sono state: domanda debole, sovracapacità, deviazioni delle rotte, instabilità geopolitica e politiche tariffarie USA.

Di seguito i principali trend.

1. Container: forte calo dei noli nella seconda metà del 2025

Trend generali

  • I noli oceanici hanno registrato riduzioni superiori al 50% su base annua nelle principali rotte Asia–Europa e Transpacifiche nel Q4 2025, tornando vicini ai livelli pre-2020.
  • Trasporto marittimo in fase di raffreddamento, con domanda stagnante in Europa e debole in Asia; migliore tenuta del mercato nordamericano.

Esempi di noli spot [Drewry / Xeneta / Logistica News]

  • Shanghai → Rotterdam: 1.735 USD/FEU, minimo da dicembre 2023.
  • Shanghai → Los Angeles: 2.311 USD/FEU [minimo da fine 2023].
  • Far East → Mediterraneo: -11% a luglio 2025, 3.662 USD/FEU.
  • US West Coast: 2.264 USD/FEU [-59% dal picco del 5 giugno].

Cause principali

  • Sovracapacità: flotta +9% YoY, ordini pari al 30% della capacità esistente.
  • Rotte modificate dal Mar Rosso, ma effetti in esaurimento entro metà 2025.
  • Domanda debole causa rallentamento economico in Europa e Asia.
  • Competizione elevata tra vettori: difficoltà a mantenere GRIs stabili.

2. Rotte e geopolitica: impatti differenziati

Mar Rosso e Canale di Suez

  • Ancora deviazioni via Capo di Buona Speranza per MSC, Maersk e altri, con brusca riduzione dei transiti nel Canale di Suez:
    17 transiti il 21/9/2025 contro 47/giorno nel 2023.

Effetti sulle tariffe

  • Picchi di rialzo in alcuni periodi del 2025, seguiti da rapide correzioni.
  • Le deviazioni hanno aumentato percorrenze e costi, ma il rallentamento della domanda ha prevalso, comprimendo i noli entro fine anno.

3. Bulk [Dry]: rallentamento nel 2025

Secondo UNCTAD, nel 2024 il dry bulk aveva avuto un boom per carbone, fertilizzanti e grano, ma:

  • Inizio 2025: rallentamento dovuto a attività industriale debole e crescita della flotta.

Il Baltic Dry Index ha mostrato volatilità, con punte stagionali ma tendenza al ridimensionamento.

4. Tanker: forte sensibilità alle tensioni geopolitiche

  • Le tariffe tanker hanno avuto picchi a giugno 2025 a causa delle tensioni nello Stretto di Hormuz.
  • Il comparto rimane il più “geopolitical-sensitive” dell’intero settore.

5. Altre osservazioni significative per il 2025

Bunker fuel in calo

  • Prezzi del bunker in riduzione a doppia cifra, contribuendo a contenere i costi operativi.

Volatilità continua

  • UNCTAD evidenzia come nel 2025 la volatilità dei noli sia “la nuova normalità”, causata da tensioni geopolitiche, dazi USA, regolazioni ambientali e squilibri domanda/offerta.

Port congestion e supply chain

  • Nel 2025 congestionamento meno grave rispetto al 2021–2022, ma ancora irregolare.
  • Alcuni porti asiatici ed europei hanno avuto congestioni locali per meteo e scioperi.

Sintesi finale

Nel 2025 i noli marittimi hanno mostrato:

Segmento Trend 2025 Driver principali
Container 📉 Forte calo dei noli nel secondo semestre Sovracapacità, domanda debole, riduzione deviazioni sul Capo
Dry Bulk 📉 Leggera contrazione Industria debole, aumento flotta
Tanker 📈 Picchi di aumento [giugno] Tensioni in Medio Oriente
Port congestion ⚖️ In calo ma variabile Meteo, scioperi, logistica
Costi bunker 📉 In diminuzione Prezzo petrolio in calo

Conclusione:
Il 2025 è stato un anno di netta correzione dei noli, con ritorno verso livelli pre-pandemici, dominato da sovracapacità navale e domanda globale fragile. Un contesto in cui le tensioni geopolitiche hanno prodotto solo rialzi temporanei.

Autore: Stefano Milanese Settembre 2026

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Stefano MIlaneseAndamento dei noli marittimi durante il 2025

Delivering Happiness

on 3 Settembre 2026

Riflessioni aggiornate su profitto, passione e purpose

“Deliberino happiness”. Ho trascorso gran parte della mia vita professionale convivendo felicemente con il verbo deliver, quasi sempre legato a elementi materiali, processi, risultati. Mai avrei immaginato di incontrarlo accostato alla parola happiness. È stato proprio questo abbinamento inatteso – più ancora della conoscenza del “caso Zappos”, a convincermi a leggere il libro di Tony Hsieh. Forse mi ha colpito la tensione tra un verbo operativo, concreto, e uno stato d’animo sfuggente. O forse la capacità dell’autore di sintetizzare in modo sorprendentemente semplice la missione di un’azienda: “a path to profits, passion and purpose”. Tre elementi che non si compensano tra loro: se manca uno, l’impresa resta incompiuta. Lo stesso Hsieh lo aveva sperimentato con la sua precedente avventura imprenditoriale, LinkExchange: profitto abbondante, ma poca passione e nessun vero purpose. Da quella insoddisfazione – e da una lunga serie di tentativi giovanili, creativi e talvolta bizzarri – nasce la filosofia che ha reso Zappos un caso di studio globale.

Una cultura che nasce dal basso

Lo stile di Hsieh è diretto, autentico, quasi disarmante. Dalle sue parole emerge un’idea di imprenditoria come progetto di vita, non come semplice attività economica. Il desiderio di sperimentare, creare, condividere: con dipendenti, clienti, fornitori, partner. Alla base c’è un concetto semplice e rivoluzionario: la cultura aziendale non si impone, si costruisce insieme. Mentre la maggior parte delle aziende definisce i valori in modo top-down, Zappos ha scelto un percorso opposto: un processo bottom-up, lungo, partecipato, a tratti persino divertente. Il famoso Culture Book non è un manifesto scritto dal CEO, ma un documento vivo, aggiornato ogni anno, alimentato dai contributi dei collaboratori. Senza filtri, senza censure, almeno nelle intenzioni.

Quanti CEO conoscete che dedicano tempo a discutere con i propri team quali valori meritano di entrare nella “short list” dell’azienda? In Zappos questo non è un esercizio di stile, ma il cuore del modello.

Il lungo periodo come bussola

Ciò che colpisce, leggendo Hsieh, è la sua ossessione per il lungo periodo. Nonostante crisi, difficoltà finanziarie e momenti di incertezza, l’obiettivo non è mai cambiato: lavorare in modo trasparente, offrire un servizio eccellente, costruire relazioni autentiche.

È l’opposto di ciò che spesso accade nel mercato:

  • aziende che comprimono i costi sacrificando il servizio;
  • aziende con prodotti eccellenti ma incapaci di offrire un’esperienza coerente con il proprio posizionamento;
  • aziende che inseguono il breve periodo e perdono di vista il senso del proprio lavoro.

Zappos ha dimostrato che un altro approccio è possibile.

Le lezioni che funzionano davvero

Non esiste una ricetta universale, ma alcuni principi emergono con chiarezza:

  • Decidi chi vuoi essere: un’azienda che dura o un’azienda che “spreme e scappa”.
  • Definisci i valori: personali e aziendali devono essere allineati, altrimenti la cultura non regge.
  • Sii trasparente: autenticità come vantaggio competitivo.
  • Insegui una visione, non il denaro: il denaro arriva come conseguenza.
  • Crea relazioni: essere interessati è più potente che essere interessanti.
  • Forma la tua squadra: assumere lentamente, licenziare velocemente, crescere insieme.
  • Pensa al lungo periodo: e nel frattempo rendi felici i tuoi clienti.

Le aziende esistono per generare profitto, ma sopravvivono solo se sanno generare felicità, prima internamente, poi verso l’esterno. Non è un concetto romantico: è un modello operativo.

Non solo Zappos: il caso Southwest Airlines

Il principio vale anche in settori lontanissimi dall’e-commerce. Southwest Airlines, leader dei voli low cost, ha costruito il proprio vantaggio competitivo non sulle tariffe, ma sul servizio. E il servizio nasce dalle persone. Il loro motto lo riassume perfettamente: “Without a heart, it’s just a machine.”

Il punto di arrivo [e di partenza]

Fare impresa significa costruire un percorso – a path – fatto di valori condivisi, relazioni autentiche, visione di lungo periodo. Zappos lo ha fatto attraverso un modello culturale partecipato, vivo, imperfetto ma coerente. La domanda finale, allora, resta la stessa: quali sono i vostri valori? E soprattutto: li state vivendo davvero?

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misurarsi-per-migliorare-06Autore: Stefano Milanese

Ingegnere Gestionale, si occupa di consulenza e formazione dopo aver maturato una più che decennale esperienza con ruoli di responsabilità nelle aree Supply Chain e Logistica presso multinazionali leader nei settori consumer goods e fashion.

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Stefano MIlaneseDelivering Happiness

L’incertezza nella Supply Chain 2010 – 2025

on 3 Settembre 2026

L’incertezza nella supply chain è un tema cruciale, specialmente in periodi di crisi. Questa incertezza può derivare da vari fattori, tra cui:

  1. Interruzioni nella produzione: Le chiusure di fabbriche e le restrizioni di movimento hanno causato ritardi nella produzione e nella consegna dei materiali.
  2. Carenze di materiali: La difficoltà nel reperire materie prime essenziali ha portato a ritardi e aumenti dei costi.
  3. Volatilità della domanda: Le fluttuazioni nella domanda dei consumatori rendono difficile prevedere le necessità future e pianificare di conseguenza2.
  4. Problemi logistici: Blocchi nei porti e ritardi nei trasporti hanno ulteriormente complicato la gestione della supply chain2.

Per affrontare queste sfide, le aziende possono adottare diverse strategie, come migliorare la pianificazione della domanda, diversificare i fornitori, e investire in tecnologie per una maggiore visibilità e flessibilità della supply chain

Instabilità, incertezza, ritardi delle forniture, rincari delle materie prime sono termini a cui, anche i non addetti ai lavori, negli ultimi anni si sono abituati. D’altronde le conseguenze di questi fenomeni si fanno sentire anche nella vita privata di tutti noi. La loro entità, per il passato, è ben sintetizzata dal report sottostante di JP Morgan.

AnnoPMI New Orders (gialla)PMI Delivery Times (verde, invertito)PMI Input Prices (azzurra)Commento sintetico
201052,349,858,5Ripresa post-crisi, ordini in crescita
201151,750,262,0Pressioni sui costi energetici
201249,550,156,8Rallentamento globale
201350,850,555,2Stabilizzazione
201452,150,754,9Espansione moderata
201551,950,853,7Equilibrio nelle supply chain
201651,350,652,8Crescita contenuta
201753,050,956,0Ripresa manifatturiera
201852,750,459,1Aumento costi materie prime
201950,549,957,0Rallentamento pre-pandemia
202042,845,070,5Shock COVID‑19
202154,247,285,0Ripresa con forti ritardi
202251,848,572,3Normalizzazione parziale
202350,949,265,8Stabilità
202451,549,068,0Tensioni geopolitiche
202552,048,870,2Lieve risalita dei prezzi e dei tempi di consegna

Analizzando l’andamento degli ultimi vent’anni ed a voler essere critici, si potrebbe affermare che, seppur con motivazioni ed entità differenti, questi fenomeni non siano del tutto nuovi. Ciononostante, è indubbio che attualmente la maggior parte delle aziende si sia fatta trovare impreparata e stia attraversando un periodo di crisi. Non dimentichiamo che “crisi” (dal greco krisis) ha anche il significato di scelta o cambiamento. Quindi vediamo come le aziende stanno affrontando questa crisi, quali azioni stanno attuando per tentare di minimizzare gli effetti negativi di questa situazione.

Innanzitutto, analizzando la curva gialla del suddetto grafico si evince anche un apparente lato positivo, ossia l’aumento dell’ordinato da parte delle aziende, che potrebbe far pensare ad una domanda in crescita. In realtà questo dato spiega la principale misura con cui le aziende stanno fronteggiando questa crisi, ossia l’aumento delle scorte (o il tentativo di aumentarle) soprattutto sui prodotti con un lungo ciclo di approvvigionamento. Questa conclusione è deducibile anche dal grafico sottostante che mostra l’aumento del livello di scorte (di sicurezza) da parte delle aziende nel passato.

Possiamo considerare questa risposta da parte delle aziende come assolutamente comprensibile. Nel breve periodo, derogare ai principi lean di gestione dei magazzini, consente (nel momento in cui lo stock si sarà costituito) di migliorare la capacità di reazione in caso di necessità.

Tale azione, tuttavia, non è esente da insidie. Innanzitutto, il rischio principale è che, considerato l’elevato backlog manifatturiero-logistico, lo stock si costituisca solo nel momento in cui questo non sia più strettamente necessario. Inoltre, se all’aumento delle scorte sommiamo anche il succitato aumento dei prezzi risulta immediato il potenziale rischio a livello finanziario da parte delle aziende. Infatti, pur immaginando un conseguente rincaro dei prezzi finali, rimane insoluto il problema legato ad un ciclo monetario sbilanciato. In ultima analisi l’aumento degli ordinativi nel tentativo di aumentare le scorte di sicurezza si potrebbe considerare anche come un’alterazione fittizia della reale domanda di mercato che sappiamo genera complessivamente un ulteriore peggioramento della reattività della supply chain. Analoghe riflessioni si potrebbero fare relativamente alle misure attuate dal governo italiano (Superbonus) ad (apparente) sostegno del settore edilizio. Aumento incontrollato dei prezzi (a scapito della comunità) ed impossibilità di reperire sufficiente manodopera da parte di chi realmente necessità di opere edilizie sono le vere dirette conseguenze che queste manovre, a mio personale avviso, hanno portato. 

Altre attività che potrebbero agevolare in questo momento sono proprio le basi che stanno dietro al concetto di Supply Chain. Ricordiamo che il termine non è nato semplicemente come una traduzione anglofona di logistica, bensì per ribadire l’importanza di integrazione e collaborazione tra le aziende all’interno della stessa filiera. Condividere i rischi di fornitura e gestire previsioni collaborative di medio-lungo termine con i fornitori oggi è più che mai è importante in quanto è dimostrato che si tratta di attività che permettono di mitigare l’instabilità lungo la supply chain. Altra attività di contenimento dei rischi è sicuramente l’inserimento in fase contrattuale di clausole di indicizzazione dei prezzi di acquisto al fine di avere un controllo analitico e meno isterico dell’andamento dei prezzi di acquisto e mettersi al sicuro dai rischi di mancate forniture. Per quanto riguarda la negoziazione dei contratti di trasporto, ricordiamo che l’indicizzazione dei prezzi sulla base delle quotazioni del carburante risulta attività obbligatoria per legge.

Altre leve che alcune aziende da tempo stanno tentando di attivare sono quelle di accorciare la supply chain e il reshoring. Si tratta di un fenomeno opposto alla globalizzazione delle forniture.

Al pari della precedente, la diversificazione delle fonti di fornitura rappresenta forse la più classica strategia di minimizzazione del rischio, almeno nei casi di quelle forniture che non necessitino di elevati costi di set up.  

Ovviamente, prima di avvicinare la produzione alla regione della domanda, è necessario anche in questo caso interrogarsi sulla sostenibilità finanziaria di questa delocalizzazione.

Un esempio che possiamo citare in questo senso è quello di Ikea che negli ultimi mesi ha sia attuato un riposizionamento di parte della produzione di mobili dall’Asia all’Europa sia ha messo in partica saltuariamente la strategia di noleggiare direttamente alcune navi portacontainer per avere un maggior controllo su una fase estremamente critica della supply chain. Tale attività ovviamente può risultare attuabile, seppur saltuariamente, da gruppi delle dimensioni di Ikea e non dalla maggior parte delle aziende. Tuttavia, ritengo che per la maggior parte delle aziende, tanto più in periodo in cui l’affidabilità del trasporto marittimo è ai minimi storici, la scelta del partner logistico sia fondamentale. Se analizziamo il grafico sottostante, si evince come, seppur globalmente le performance di puntualità siano negative per tutti, esistono compagnie marittime che performano nettamente meglio di altre.

Autore: Stefano Milanese

Ingegnere Gestionale, da una decina d’anni si occupa di formazione dopo aver maturato una più che decennale esperienza con ruoli di responsabilità nelle aree Supply Chain e Logistica presso multinazionali leader nei settori consumer goods e fashion.

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Stefano MIlaneseL’incertezza nella Supply Chain 2010 – 2025

Corporate e Personal Storytelling

on 3 Settembre 2026

Raccontare per capire: riflessioni sui libri di Andrea Bettini e sullo storytelling nel 2026

Nel corso dell’ultimo anno ho avuto il piacere di approfondire due testi dedicati allo storytelling firmati da Andrea Bettini:

  • Non siamo mica la Coca‑Cola ma abbiamo una bella storia da raccontare
  • Personal Storytelling – costruire narrazioni di sé efficaci (scritto con Andrea Gavatorta)

Sono due libri che potremmo definire “manuali pratici”, o – come probabilmente li descriverebbe l’autore – due manuali pop: accessibili, scorrevoli, poco accademici nel tono ma ricchi di spunti, esempi e riflessioni che parlano direttamente al lettore.

Corporate Storytelling: non serve essere una multinazionale per avere una storia

Il primo volume affronta il tema del Corporate Storytelling, che Bettini definisce come:

l’applicazione della tecnica narrativa alle diverse funzioni aziendali: Risorse Umane, Prodotto, Marketing Strategico e Comunicazione.

L’idea più originale del libro è semplice ma rivoluzionaria: lo storytelling non è un privilegio delle grandi aziende, ma uno strumento potentissimo anche per realtà piccole, medie o addirittura individuali.

L’autore insiste su un punto spesso trascurato: prima di raccontare, bisogna progettare. Serve una strategia, un’inventio ciceroniana che chiarisca:

  • cosa vogliamo dire
  • perché lo vogliamo dire
  • a chi ci stiamo rivolgendo

I casi citati – molti dei quali provenienti da imprese artigiane, PMI o vere e proprie one‑man company – dimostrano che la forza di una storia non dipende dalla dimensione dell’azienda, ma dalla sua autenticità. Il caso di Solo Surfboards, ad esempio, è uno di quelli che più colpiscono per la capacità di trasformare un mestiere in un racconto identitario.

Uno dei temi ricorrenti è il rapporto tra impresa e territorio:

la contaminazione positiva tra aziende e territorio, una volta avviata, si autoalimenta, si diffonde e si amplifica.

Il libro alterna narrazione e analisi, mostrando come le tecniche dello storytelling possano diventare strumenti concreti di comunicazione e posizionamento.

Personal Storytelling: raccontare sé stessi è ormai inevitabile

Il secondo testo porta lo stesso approccio nel campo del Personal Storytelling. A prima vista potrebbe sembrare un tema per biografi, consulenti d’immagine o professionisti della comunicazione. In realtà riguarda tutti noi.

Nel 2026, ogni volta che:

  • pubblichiamo un contenuto sui social
  • scriviamo un Curriculum Vitae
  • affrontiamo un colloquio
  • presentiamo un progetto
  • costruiamo la nostra reputazione digitale

stiamo facendo Personal Storytelling.

Il libro mostra come costruire una narrazione di sé coerente, credibile e soprattutto utile, senza scivolare nell’autopromozione vuota o nella retorica motivazionale.

Due libri che parlano al presente

Sono testi che mi sento di consigliare non solo per la qualità dei contenuti, ma anche per lo stile – una vera elocutio ciceroniana moderna, piacevole e mai artificiosa.

In un’epoca in cui le aziende cercano autenticità e le persone cercano senso, lo storytelling non è più un esercizio creativo: è una competenza professionale e umana.

Conclusione

Ora, come suggerisce Bettini, il punto non è più capire se abbiamo una storia da raccontare, ma come decidiamo di raccontarla. Perché – parafrasando l’autore – Le storie funzionano solo quando siamo noi i primi a crederci.

Le storie non si concludono con un punto

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misurarsi-per-migliorare-06Autore: Stefano Milanese

Ingegnere Gestionale, si occupa di consulenza e formazione dopo aver maturato una più che decennale esperienza con ruoli di responsabilità nelle aree Supply Chain e Logistica presso multinazionali leader nei settori consumer goods e fashion.

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Stefano MIlaneseCorporate e Personal Storytelling

Dalla prima partenza, riapre la via della seta

on 3 Settembre 2026

Dalla prima partenza del 2017 ai corridoi euro‑asiatici del 2026: l’evoluzione del treno merci Italia‑Cina

Il 28 novembre 2017 è partito dall’interporto di Mortara [Pavia] il primo treno merci diretto Italia‑Cina, riaprendo simbolicamente la Via della Seta ferroviaria. Il convoglio, composto da 17 vagoni e 34 container da 40’, ha percorso 10.800 km attraversando Polonia, Bielorussia, Russia e Kazakistan, raggiungendo Chengdu in circa 18 giorni: un tempo record rispetto ai circa 40 giorni del trasporto marittimo.

Quella partenza rappresentò un momento storico: per la prima volta l’Italia entrava stabilmente nei corridoi ferroviari euro‑asiatici, offrendo alle imprese una nuova opzione logistica più rapida e competitiva.

Dal 2018 al 2020: crescita dei volumi e diversificazione dei settori

Nei primi anni il servizio ha registrato:

  • un aumento delle frequenze [fino a 2–3 treni a settimana];
  • l’ingresso di nuovi settori oltre a meccanica, automotive, ceramica e arredo;
  • l’interesse crescente di moda, agroalimentare, vino e prodotti ad alto valore aggiunto.

La ferrovia si è affermata come soluzione intermedia tra nave e aereo: più veloce della prima, molto meno costosa del secondo.

2020–2022: Pandemia, congestione portuale e boom della ferrovia

Durante la pandemia:

  • i porti asiatici ed europei hanno subito congestioni senza precedenti;
  • i noli marittimi sono aumentati fino a 10 volte;
  • molte aziende hanno scelto la ferrovia per garantire continuità alle supply chain.

Il traffico ferroviario euro‑asiatico ha toccato i massimi storici, con oltre 15.000 treni all’anno lungo la “New Silk Railway”.

2022–2024: guerra in Ucraina e riposizionamento dei corridoi

L’invasione russa dell’Ucraina ha modificato profondamente le rotte:

  • il corridoio tradizionale via Bielorussia–Russia è diventato più complesso per ragioni geopolitiche e assicurative;
  • sono cresciute le alternative sud‑caucasiche (Georgia–Azerbaijan–Kazakhstan) e centrasiatiche;
  • l’Italia ha puntato su collegamenti più stabili via Trieste, Duisburg e Budapest.

Il servizio Mortara–Chengdu ha subito rallentamenti e riorganizzazioni, ma non è stato abbandonato: si è trasformato.

2025–2026: una nuova fase della logistica euro‑asiatica

Nel 2026 il quadro è molto diverso rispetto al 2017:

  1. Corridoi più diversificati

Le aziende italiane utilizzano oggi:

  • il Middle Corridor (Turchia–Georgia–Caspio–Kazakhstan), più stabile dal punto di vista geopolitico;
  • i collegamenti ferroviari misti mare+treno via Pireo, Istanbul e Baku;
  • i servizi diretti da Trieste e Verona verso hub logistici cinesi.
  1. Tempi di transito più competitivi

Grazie a investimenti tecnologici e doganali:

  • i transit time sono scesi a 15–18 giorni sulle tratte più efficienti;
  • i servizi premium arrivano a 12–14 giorni.
  1. Settori coinvolti sempre più ampi

Oltre ai comparti storici, oggi utilizzano la ferrovia:

  • moda e lusso (per collezioni stagionali e capsule)
  • elettronica e componentistica
  • food & beverage premium
  • farmaceutico e biomedicale
  • e‑commerce B2B
  1. Italia più integrata nei corridoi europei

Trieste, Verona, Piacenza e Bologna sono diventati nodi strategici per i flussi ferroviari verso la Cina.

Perché la ferrovia resta competitiva nel 2026

I vantaggi sono ancora evidenti:

  • Velocità: 15–18 giorni contro i 35–45 del mare
  • Affidabilità: minore variabilità dei tempi rispetto al trasporto marittimo
  • Sostenibilità: riduzione delle emissioni fino al 70% rispetto all’aereo
  • Costi intermedi: più economica dell’aereo, più veloce della nave
  • Maggiore sicurezza: tracking continuo e minori rischi di congestione portuale

Conclusione: dal primo treno del 2017 a una nuova geografia logistica

Il primo treno Mortara–Chengdu del 2017 è stato più di un evento simbolico: ha aperto la strada a un nuovo modo di concepire la logistica tra Italia e Cina. Oggi, nel 2026, i collegamenti ferroviari euro‑asiatici sono maturati, si sono adattati alle crisi geopolitiche e rappresentano una leva strategica per le supply chain italiane, soprattutto per i settori ad alto valore aggiunto.

La “nuova Via della Seta” non è più un progetto: è una rete logistica in continua evoluzione, nella quale l’Italia può giocare un ruolo sempre più centrale.

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Ingegnere Gestionale, si occupa di consulenza e formazione dopo aver maturato una più che decennale esperienza con ruoli di responsabilità nelle aree Supply Chain e Logistica presso multinazionali leader nei settori consumer goods e fashion.

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Stefano MIlaneseDalla prima partenza, riapre la via della seta

Le novità per il Decreto legislativo 231/2001

on 3 Settembre 2026

Impatto delle recenti riforme legislative su Modelli 231, responsabilità degli enti e sistemi di controllo interno

  1. Premessa

Nel biennio 2023–2025 il quadro normativo di riferimento per la responsabilità amministrativa degli enti ha subito un’evoluzione significativa. Numerosi interventi legislativi, tra cui Legge 143/2024, Legge 6/2024, D.Lgs. 24/2023, Legge 238/2021, D.Lgs. 13/2022, D.Lgs. 195/2021, hanno ampliato il catalogo dei reati presupposto, inasprito le sanzioni e introdotto nuovi obblighi organizzativi per imprese ed enti pubblici. Questi cambiamenti rendono necessario un aggiornamento strutturale dei Modelli Organizzativi 231, dei sistemi di whistleblowing e delle procedure di controllo interno.

  1. Legge 143/2024 e D.L. 113/2024: nuovi obblighi di segnalazione e reati informatici

Il Decreto-legge 113/2024, convertito con modificazioni dalla Legge 143/2024, introduce un rafforzamento delle misure di prevenzione dei reati informatici e del trattamento illecito dei dati.

2.1 Obblighi di segnalazione

Dal documento emerge chiaramente che:

“Le aziende devono segnalare tempestivamente condotte illecite, in particolare nel trattamento dei dati.” “La mancata segnalazione costituisce ora un reato punibile con la reclusione fino a un anno.”

L’obbligo riguarda in particolare:

  • imprese che trattano dati personali;
  • soggetti operanti in settori regolamentati;
  • enti dotati di sistemi di whistleblowing.

2.2 Impatti sull’art. 24-bis D.Lgs. 231/01

La norma amplia il perimetro dei reati informatici, includendo:

  • trattamento illecito dei dati;
  • omissione di segnalazione di condotte illecite;
  • nuove fattispecie di danneggiamento di sistemi informatici di pubblico interesse.
  1. Rafforzamento della cybersicurezza nazionale [Legge 19 giugno 2024]

La nuova legge introduce:

“Obblighi di notifica di incidenti entro 24 ore e notifica completa entro 72 ore.” “Adozione di interventi risolutivi entro 15 giorni.”

3.1 Nuove responsabilità per gli enti

  • obbligo di gestione strutturata degli incidenti informatici;
  • obbligo di cooperazione con l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale;
  • inasprimento delle pene per accesso abusivo, diffusione di codici, danneggiamento di sistemi informatici.

3.2 Impatti sul Modello 231

  • aggiornamento del Sistema di Gestione degli Incidenti;
  • revisione delle procedure IT e dei protocolli di sicurezza;
  • integrazione di KPI e registri di monitoraggio.
  1. Modifiche al D.Lgs. 231/01: ampliamento del catalogo reati presupposto

Il documento elenca numerosi interventi che impattano direttamente sul catalogo 231.

4.1 Aumento delle sanzioni pecuniarie

“Per reati informatici, le sanzioni pecuniarie sono aumentate da duecento a settecento quote.” “In caso di estorsione informatica, si applica una sanzione da trecento a ottocento quote.”

4.2 Nuovi reati informatici [art. 24-bis]

  • danneggiamento di sistemi informatici di pubblico interesse;
  • installazione abusiva di dispositivi o programmi diretti a danneggiare sistemi informatici;
  • aggravante per trasferimento di denaro o valuta virtuale tramite alterazione del sistema.

4.3 Reati contro il patrimonio culturale [Legge 6/2024]

Il documento ricorda che:

“Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici” sono ora inclusi nell’art. 25-septiesdecies.

4.4 Reati contro l’industria e il commercio [Lex 206/2023]

Modifica dell’art. 517 c.p. con impatto su:

  • 25-bis.1 D.Lgs. 231/01;
  • responsabilità degli enti ex L. 9/2013.

4.5 Reati in materia edilizia e Superbonus [D.Lgs. 13/2022]

Nuove fattispecie di frodi e abusi legati agli incentivi edilizi entrano nel catalogo 231.

4.6 Riciclaggio e autoriciclaggio [D.Lgs. 195/2021]

Il documento evidenzia che:

“La rilevante novità risiede nell’ampliamento dell’ambito di applicazione ai proventi derivanti da qualsiasi tipologia di reato, anche contravvenzioni.”

  1. Whistleblowing [D.Lgs. 24/2023]

Il Decreto recepisce la Direttiva UE 2019/1937 e introduce:

obbligo di canali interni per tutti i datori di lavoro pubblici e privati;

possibilità di segnalazione esterna all’ANAC;

tutela rafforzata del segnalante;

gestione del canale anche tramite soggetti esterni.

  1. Impatti operativi sui Modelli Organizzativi 231

Alla luce delle novità, gli enti devono aggiornare:

6.1 Parte Generale

  • mappatura dei nuovi reati presupposto;
  • aggiornamento del sistema disciplinare;
  • revisione del risk assessment.

6.2 Parti Speciali

  • reati informatici [art. 24-bis];
  • reati contro il patrimonio culturale;
  • reati contro industria e commercio;
  • riciclaggio e autoriciclaggio;
  • reati legati al Superbonus.

6.3 Procedure e protocolli

  • gestione incidenti informatici;
  • segnalazioni interne ed esterne (whistleblowing);
  • monitoraggio IT e cybersecurity;
  • controlli su appalti e contratti pubblici.

6.4 Formazione

Il documento sottolinea:

“La formazione del personale e il monitoraggio interno rappresentano aspetti essenziali per garantire aderenza alla normativa.”

  1. Conclusioni

Le modifiche normative 2023–2026 rafforzano il ruolo del Modello 231 come strumento di prevenzione e gestione del rischio. Gli enti devono procedere a un aggiornamento strutturale del proprio sistema di controllo interno, con particolare attenzione a:

  • cybersecurity;
  • whistleblowing;
  • reati informatici;
  • reati contro il patrimonio culturale;
  • riciclaggio e frodi.

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Settembre 2026

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adminLe novità per il Decreto legislativo 231/2001

Incentivi per il trasporto intermodale

on 3 Settembre 2026

Negli ultimi anni il tema degli incentivi all’intermodalità è tornato al centro del dibattito europeo. Dopo le polemiche e i blocchi comunitari che avevano frenato analoghi tentativi in passato, l’Italia ha scelto di confermare una strategia di sostegno economico stabile e pluriennale, ritenendo l’intermodalità un tassello essenziale per la competitività logistica e per la transizione ambientale.

La Legge di Stabilità 2016 aveva introdotto due misure cardine:

  • Marebonus, dedicato al trasporto combinato strada–mare;
  • Ferrobonus, rivolto al trasporto combinato strada–ferrovia.

Questi strumenti sono stati progressivamente rinnovati e rifinanziati. Gli stanziamenti oggi previsti ammontano a:

  • 45 milioni per il marebonus e 20 milioni per il ferrobonus nel 2016;
  • 44 milioni e 20 milioni nel 2026;
  • 48 milioni e 20 milioni nel 2027.

Si tratta di risorse significative, che confermano la volontà di sostenere modalità di trasporto a minor impatto ambientale e di favorire un riequilibrio modale coerente con gli obiettivi europei di decarbonizzazione.

La fine della sperimentazione e la stabilizzazione delle deroghe

Con il calendario dei divieti al traffico pesante 2016 è terminato il periodo sperimentale della deroga per i trasporti combinati. La deroga è ora strutturale, riconoscendo formalmente il ruolo dell’intermodalità come componente stabile dell’ecosistema logistico nazionale.

Obiettivi dichiarati e interrogativi aperti

Le due misure perseguono un obiettivo chiaro: sviluppare un’offerta di trasporto merci più sostenibile, più efficiente e più competitiva, sia in termini di rese operative sia di costi complessivi.

Tuttavia, un’analisi critica impone una domanda che il Consiglio europeo ha già affrontato negli anni scorsi: è davvero possibile rendere competitiva l’alternativa intermodale senza un sostegno economico pubblico? La risposta, finora, è stata prudente. L’intermodalità è considerata strategica, ma ancora non pienamente in grado di competere con la flessibilità del trasporto stradale senza un adeguato sistema di incentivi.

La domanda che conta davvero

A mio avviso, la vera domanda da porsi è un’altra: quando parliamo di intermodalità, la consideriamo solo uno strumento tecnico per rendere più efficienti i nostri trasporti, oppure la guardiamo come un investimento sul futuro e sulla salute dei nostri figli?

Perché la scelta non riguarda soltanto la logistica: riguarda il modello di sviluppo che vogliamo sostenere, la qualità dell’aria che respiriamo, la sicurezza delle infrastrutture e la responsabilità che abbiamo verso le generazioni che verranno.

misurarsi-per-migliorare-05

misurarsi-per-migliorare-06Autore: Stefano Milanese

Ingegnere Gestionale, si occupa di consulenza e formazione dopo aver maturato una più che decennale esperienza con ruoli di responsabilità nelle aree Supply Chain e Logistica presso multinazionali leader nei settori consumer goods e fashion.

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adminIncentivi per il trasporto intermodale

La ragionevole durata dei Processi

on 3 Settembre 2026

Dalla Riforma Cartabia agli sviluppi del 2026:

Il tema della giustizia continua a essere centrale nel dibattito pubblico. Nonostante gli interventi degli ultimi anni, i tempi dei processi in Italia restano tra i più lunghi d’Europa e gli arretrati continuano a pesare sull’efficienza del sistema. La Riforma Cartabia, avviata nel 2021 e attuata tramite decreti legislativi, ha rappresentato il tentativo più organico degli ultimi decenni di intervenire sulla durata dei procedimenti, in particolare nel processo penale.

L’obiettivo dichiarato – ridurre del 25% la durata dei processi penali – era ambizioso e non immediatamente raggiungibile. La riforma, infatti, ha introdotto un insieme di misure strutturali che richiedono tempo per produrre effetti concreti.

  1. Durata delle indagini preliminari: tempi certi e maggiore trasparenza

La riforma ha ridefinito i termini massimi delle indagini preliminari:

  • 6 mesi per le contravvenzioni
  • 1 anno per i delitti
  • 1 anno e 6 mesi per i delitti più gravi

È prevista una sola proroga di 6 mesi, motivata dalla complessità del caso.

Se il pubblico ministero supera il termine massimo:

  • deve revocare il segreto investigativo;
  • indagato e persona offesa possono accedere agli atti;
  • le parti possono sollecitare il GIP a imporre al PM una decisione (archiviazione o rinvio a giudizio).

Non si tratta di una riduzione diretta dei tempi, ma di un meccanismo che evita stalli procedurali e aumenta la responsabilità dell’ufficio del PM.

  1. Priorità ai reati più gravi

La riforma ha introdotto una corsia preferenziale per reati come:

  • associazione mafiosa
  • terrorismo
  • violenza sessuale
  • traffico internazionale di stupefacenti

Le procure devono garantire un esercizio tempestivo dell’azione penale. Questa scelta, pur comprensibile sul piano della sicurezza, ha sollevato critiche per il rischio di creare vittime di “serie A” e “serie B”, con procedimenti meno gravi che rischiano ulteriori rallentamenti.

  1. Riti alternativi: leva strategica per ridurre i tempi

Per alleggerire il carico dei tribunali, la riforma ha potenziato i riti alternativi:

Patteggiamento

  • esteso alle pene accessorie e alla confisca facoltativa
  • riduzione degli effetti extra-penali
  • per le contravvenzioni, riduzione della pena fino alla metà

Giudizio abbreviato

  • ulteriore riduzione di un sesto della pena se l’imputato rinuncia all’appello

Messa alla prova

  • estesa ai reati puniti fino a sei anni

L’obiettivo è incentivare la definizione anticipata dei procedimenti, riducendo il numero di processi ordinari.

  1. Più reati a citazione diretta e più procedibilità a querela

Per snellire il sistema:

  • è stato ampliato il catalogo dei reati a citazione diretta davanti al tribunale monocratico (fino a 6 anni di pena massima)
  • è aumentato il numero dei reati procedibili a querela, così da celebrare processi solo quando la vittima ha un reale interesse
  1. Particolare tenuità del fatto

La riforma ha esteso l’istituto dell’art. 131-bis c.p.:

  • esclusione della punibilità per reati con pena minima non superiore a due anni

Questo consente di definire rapidamente procedimenti di scarsa offensività, liberando risorse per i casi più rilevanti.

  1. Prescrizione processuale: il nodo più discusso

Dal 2020 la prescrizione del reato si blocca dopo la sentenza di primo grado. Per evitare processi infiniti, la Riforma Cartabia ha introdotto termini massimi di durata del giudizio:

  • 3 anni per il primo grado
  • 2 anni per l’appello (prorogabili a 3 nei casi complessi)
  • 1 anno per la Cassazione (prorogabili a 18 mesi)

Se i termini non vengono rispettati, il processo diventa improcedibile.

Per i reati più gravi sono previste ulteriori proroghe, su richiesta del giudice.

  1. Quanto durano oggi i processi in Italia

I dati più recenti mostrano che i tempi restano elevati:

  • Processi civili: circa 8 anni per i tre gradi
  • Processi penali: circa 3 anni e 9 mesi
  • Processi amministrativi: oltre 5 anni

La riforma ha iniziato a produrre effetti, ma la riduzione strutturale richiede interventi organizzativi e risorse.

Gli sviluppi 2024–2026: un cantiere ancora aperto

Negli ultimi due anni il legislatore è tornato a intervenire con nuove misure, segno che il percorso di riforma è ancora in evoluzione.

Decreto Giustizia 2025

  • potenziamento degli organici
  • ampliamento delle udienze da remoto
  • riforma della legge Pinto sugli indennizzi per irragionevole durata

Separazione delle carriere

La riforma costituzionale è in fase avanzata e prevede:

  • distinzione netta tra giudici e pubblici ministeri
  • istituzione di una Alta Corte disciplinare
  • riorganizzazione del CSM

Riorganizzazione delle circoscrizioni giudiziarie

  • razionalizzazione delle sedi
  • accorpamenti mirati
  • obiettivo: ridurre tempi e dispersione di risorse

Sistema penitenziario

  • nuovo Piano Carceri
  • interventi su sovraffollamento, edilizia penitenziaria e percorsi di reinserimento

Obiettivi e criticità

Gli obiettivi fissati dal PNRR e dalle riforme sono chiari:

  • –40% durata dei processi civili entro il 2026
  • –25% durata dei processi penali entro il 2026

Tuttavia, i dati mostrano che:

  • i tempi si stanno riducendo, ma non in modo uniforme
  • permangono differenze territoriali significative
  • l’impatto delle riforme dipende molto dall’organizzazione degli uffici e dalle risorse disponibili

La sfida, dunque, non è solo normativa ma strutturale: digitalizzazione, personale, gestione dei flussi, specializzazione degli uffici.

Conclusione

La Riforma Cartabia ha segnato un cambio di paradigma, introducendo tempi certi, incentivi ai riti alternativi e un nuovo equilibrio tra efficienza e garanzie. Gli interventi successivi del 2024–2026 confermano che la giustizia italiana è ancora un cantiere aperto, ma con una direzione chiara: ridurre i tempi, aumentare la prevedibilità delle decisioni e rendere il sistema più vicino ai cittadini.

gianni-milanese

Settembre 2026

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adminLa ragionevole durata dei Processi

Il Revisore della sostenibilità

on 3 Settembre 2026

La Rendicontazione di sostenibilità: fino al 31.12.2025, i revisori legali che effettuano i controlli della qualità sono esentati dall’obbligo di possedere un’esperienza specifica

In Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2024 n. 212 il D. Lgs. 125/2024 recepisce in Italia la Direttiva [UE] 2022/2464, Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD

Il citato Decreto individua e disciplina le regole per l’abilitazione e la formazione annuale del Revisore legale e attestatore della dichiarazione di sostenibilità, prevedendo una finestra temporale fino al 1° gennaio 2026 per i revisori legali già iscritti al registro del MEF.

Fino al 31 dicembre 2025, i revisori legali che effettuano i controlli della qualità sono esentati dall’obbligo di possedere un’esperienza specifica in materia di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità o di altri servizi correlati alla sostenibilità in deroga all’applicazione dell’art. 24, D. Lgs 39/2010.

Nel proseguo si illustrano le principali modifiche al “Decreto” al D. Lgs 39/2010.

01. Il Revisore della sostenibilità: abilitazione, condizioni di tirocinio, esame di idoneità

L’esercizio della revisione legale e lo svolgimento degli incarichi finalizzati all’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità sono riservati ai soggetti iscritti nel Registro tenuto dal MEF.

Ai fini dell’abilitazione del revisore legale dei conti all’attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità devono essere soddisfatte le condizioni dello svolgimento del tirocinio per l’esercizio dell’attività di revisione legale e, eventualmente, per lo svolgimento dell’incarico finalizzato al rilascio di un’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità: 

  1. Durata almeno triennale, di cui almeno otto mesi relativi all’acquisizione delle conoscenze teorico pratiche sulla revisione e attestazione della rendicontazione di sostenibilità;
  2. il periodo di tirocinio, di almeno otto mesi, può essere svolto anche disgiuntamente al periodo di tirocinio necessario al conseguimento dell’abilitazione alla revisione legale che ha durata almeno triennale;
  • il tirocinio comporta ai fini dell’abilitazione del revisore allo svolgimento di incarichi finalizzati al rilascio di un’attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità, l’obbligo di collaborare nel periodo di almeno otto mesi allo svolgimento di incarichi di attestazione della conformità della rendicontazione annuale e consolidata di sostenibilità o ad altri servizi relativi alla sostenibilità;
  1. entro sessanta giorni dal termine di ciascun anno di tirocinio, il tirocinante redige una relazione sull’attività svolta, specificando gli atti e i compiti relativi ad attività di revisione legale alla cui predisposizione e svolgimento ha partecipato, con indicazione del relativo oggetto e delle prestazioni tecnico-pratiche rilevanti alla cui trattazione ha assistito o collaborato. La relazione, unitamente alla dichiarazione del revisore legale o della società di revisione legale presso cui è stato svolto il tirocinio che attesta la veridicità delle indicazioni ivi contenute, è trasmessa al soggetto incaricato della tenuta del registro del tirocinio.

La relazione attestante lo svolgimento delle attività di tirocinio deve essere redatta entro sessanta giorni dal termine del periodo di tirocinio, anche se separata dalla relazione annuale per l’abilitazione alla revisione legale del Bilancio d’esercizio.  

In caso di dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni di cui all’articolo 24, D. Lgs39/2010, a carico del tirocinante e del revisore legale o della società di revisione legale presso cui è stato svolto il tirocinio.

L’esame di idoneità ai fini dell’abilitazione del revisore legale dei conti anche all’attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, deve avere per oggetto le seguenti ulteriori materie:

  1. obblighi legali e principi concernenti la redazione della rendicontazione annuale e consolidata di sostenibilità; 
  2. analisi della sostenibilità;
  3. procedure di dovuta diligenza in relazione alle questioni di sostenibilità;
  4. obblighi legali e principi di attestazione della conformità per la rendicontazione di sostenibilità.
  5. Il revisore della sostenibilità: l’aggiornamento annuale in conformità al programma del MEF

I revisori abilitati al rilascio all’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità devono acquisire almeno venticinque crediti formativi ogni anno solare, di cui almeno dieci caratterizzanti la revisione legale dei conti e almeno dieci caratterizzanti la sostenibilità.

L’attività di formazione effettuata dai revisori legali e dai revisori della sostenibilità, prevista dagli Albi professionali di appartenenza e da coloro che collaborano all’attività di revisione legale o di attestazione della sostenibilità o sono responsabili della revisione o dell’attestazione della sostenibilità all’interno di società di revisione che erogano formazione, viene riconosciuta equivalente se dichiarata conforme dal Ministero dell’economia e delle finanze, MEF, al programma annuale di aggiornamento professionale.

02. Il revisore della sostenibilità: semplificazioni per gli iscritti, finestra temporale entro il 1° gennaio 2026

Gli iscritti al Registro della revisione legale dei conti, entro la data del 1° gennaio 2026, sono considerati abilitati e possono rilasciare le attestazioni di conformità della rendicontazione di sostenibilità senza che siano osservati gli obblighi del tirocinio e dell’esame di idoneità, purché abbiano maturato almeno cinque crediti formativi annuali:

  • nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità ai sensi dell’articolo 5 del citato Decreto legislativo n. 39 del 2010; e
  • producano la domanda di “iscrizione” [ai sensi dell’articolo 6, comma 1-bis, del Decreto legislativo n. 39 del 2010] secondo le modalità di presentazione della domanda che verranno definiti dal MEF di concerto con il Ministero della Giustizia, sentita la Consob.

Nuovo comma 1-bis, art. 6, D. Lgs 39/2010] Il Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, sentita la Consob, definisce, con decreto, il contenuto e le modalità di presentazione della domanda di abilitazione dei Revisori e delle Società di revisione allo svolgimento dell’attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, nonché il contenuto, le modalità e i termini di trasmissione delle informazioni e dei loro aggiornamenti da parte degli iscritti nel Registro.»

03. Il Revisore della sostenibilità: revisore unico o revisore ed attestatore ad hoc

Il Revisore e attestatore della dichiarazione di sostenibilità può coincidere con la figura del soggetto preposto alla revisione legale del bilancio d’esercizio se:

  • il soggetto predisposto è abilitato in quanto ha osservato le condizioni di abilitazione e formazione successiva, o ha usufruito delle semplificazioni per gli iscritti al registro [si rinvia punto precedente], e
  • nell’incarico ai sensi del nuovo art.14-bis, Relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, Dlgs 39/2010 e modifiche successive [del “Decreto” che recepisce la Direttiva [UE] 2022/2464] è specificata la finalità dell’incarico dell’attestazione della dichiarazione di sostenibilità.
  • 04. Glossario sostenibilità. Principali definizioni

Rendicontare la sostenibilità

Includere in un’apposita sezione della relazione sulla gestione societaria le informazioni necessarie alla comprensione dell’impatto dell’impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché le informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull’andamento dell’impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione.

Il revisore della sostenibilità

Soggetto abilitato alla revisione legale della sostenibilità al quale viene conferito l’incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità e che firma la relazione di attestazione

Pubblicità

La rendicontazione individuale e consolidata di sostenibilità inclusa nella relazione sulla gestione e la relazione di attestazione della conformità sono pubblicate con le modalità e i termini previsti dagli articoli 2429 e 2435 del Codice civile e sul sito internet della società.

Se non dispone di un sito internet, la società rende disponibile una copia cartacea dei medesimi documenti per chiunque ne faccia richiesta.

L’attestazione di conformità

 

Aggiunto articolo 14-bis, decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39

ll Revisore della rendicontazione di sostenibilità o la società di revisione legale, abilitati e appositamente incaricati, esprimono con apposita relazione di attestazione le proprie conclusioni circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità alla Direttiva [UE] 2022/2464, e conformità all’obbligo di marcatura della rendicontazione di sostenibilità.

La relazione di attestazione

 

Modificato articolo 11, D. Lgs 39/2010, «Principi di revisione e di attestazione della conformità»

La revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione internazionali adottati dalla Commissione europea.

È costituita da:

1.    un paragrafo introduttivo che identifica la rendicontazione di sostenibilità sottoposta ad attestazione, la data e il periodo cui si riferisce, nonché il quadro normativo di riferimento;

2.    una descrizione della portata delle attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità che indica almeno i principi di attestazione in base ai quali tali attività sono state svolte;

3.    le conclusioni

Fino all’adozione dei principi [nuovo comma 1-bis art. 11, D Lgs 39/2010 – principi di revisione e attestazione sostenibilità] da parte della Commissione europea, l’attività di attestazione è svolta in conformità ai principi di attestazione elaborati, tenendo conto dei principi di attestazione internazionali, da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell’economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Consob, sulla base delle medesime convenzioni di cui all’ultimo periodo del comma precedente.

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Settembre 2026 

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adminIl Revisore della sostenibilità

Libri sociali facoltativi e obbligatori

on 3 Settembre 2026

Come è noto, lo scopo del Legislatore è finalizzato, principalmente, a rendere gli aspetti burocratici per le imprese meno pesanti. Nelle Società a responsabilità limitata il Libro soci è stato abrogato dall’art.16, Legge 2/09 [Legge di conversione del DL 185/08]. Tuttavia, come è stato sottolineato dalle Massime n. 115 del Notariato di Milano ed una analoga del Notariato del Triveneto, l’abolizione dell’obbligo di tenuta del Libro soci non si traduce automaticamente in un divieto assoluto riguardo alla sua conservazione in uso, per le S.r.l. già esistenti, oppure alla sua adozione facoltativa per scelta statutaria. Ciò può essere utile per assicurare, da parte degli amministratori, un’ordinata gestione delle vicende societarie legate alla posizione dei soci. Il tema controverso è se l’autonomia statutaria possa spingersi sino ad inserire nel testo dello Statuto di S.r.l. una clausola che subordina l’efficacia del trasferimento delle quote sociali nei confronti della società, e di conseguenza anche la legittimazione all’esercizio dei diritti sociali, all’iscrizione del socio nel Libro soci.

Un orientamento negativo, poco dopo l’entrata in vigore della norma che aveva abrogato il Libro soci nella S.r.l., era stato espresso dal Giudice del Registro delle imprese del Tribunale di Verona che, con la sentenza n.1289/09 del 14 settembre 2009, aveva giudicato come non consentita un altro utilizzo del Libro soci, neppure per scelta volontaria. L’orientamento del Notariato è invece diretto a ritenere che le clausole statutarie relative al Libro dei soci, sarebbero:

  • Fonte informativa del domicilio dei soci nei loro rapporti con la società;
  • Strumento organizzativo per l’acquisto della legittimazione all’esercizio dei diritti sociali;
  • Strumento di efficacia della cessione della partecipazione nei confronti della società.

Secondo questo filone interpretativo sarebbe quindi inefficace nei confronti della società la cessione della partecipazione sociale avvenuta in violazione di tali limiti statutari; di conseguenza, l’iscrizione nel Registro imprese di un atto di cessione di quote affetto da tali vizi, non sarebbe comunque idonea a sanarli, con l’effetto di rendere la cessione non opponibile alla società, od ai terzi, nei limiti e secondo le regole che attengono a ciascuno. Il Tribunale di Roma è intervenuto su questo tema con l’ordinanza n.72180/2014 del 15 gennaio 2015 in cui ha dichiarato illegittima la clausola statutaria che fa dipendere dall’iscrizione nel Libro soci, volontariamente tenuto dalla S.r.l., l’efficacia verso la società del trasferimento delle quote sociali. Secondo il Tribunale di Roma l’art.2470 C.c. sarebbe una norma cogente ed imperativa, inderogabile dall’autonomia contrattuale delle parti. Secondo i Giudici romani, quindi, nulla osta al fatto che nello statuto della S.r.l. possa essere ancora prevista la tenuta facoltativa del Libro soci, mentre non sarebbe legittimo il fatto che all’annotazione nel Libro soci possa essere subordinata l’efficacia del trasferimento delle quote sociali. Per la sentenza citata, ammettendo tale possibilità, di fatto si rimetterebbe alla volontà dei soci una sorta di potere di abrogazione degli effetti della legge.

Seppure la materia, come emerge dalla sentenza in commento, sia piuttosto controversa, a nostro avviso resta comunque consigliabile consentire, in via statutaria e facoltativa, la tenuta del Libro soci demandandone la decisione agli amministratori della società.

In conclusione, ecco quali sono i libri sociali obbligatori per ogni tipo di società:

Libri sociali obbligatori
Tipo di società S.r.l. S.r.l.s. S.r.l.u. S.p.a.
01. Libro Giornale Si Si Si Si
02. Libro degli Inventari Si Si Si Si
03. Libro dei soci No No No Si
04. Libro delle obbligazioni No No No Si
05. Libro delle Assemblee dei soci Si Si  Si Si
06. Libro delle deliberazioni del Cda Si  Si  Si  Si
07. Libro del Collegio sindacale Si  Si  Si  Si
08. Libro delle decisioni Comitato esecutivo No  No  No  Si
[se esiste]
09. Libro Assemblee degli Obbligazionisti No  No  No  Si
[se emesse]
10. Libro dei prodotti finanziari No No  No  Si

LIBRI CONTABILI OBBLIGATORI

Nello svolgimento dell’attività imprenditoriale non si devono sottovalutare obblighi e adempimenti, che variano in base al tipo di contabilità adottata. Tra gli obblighi c’è la tenuta dei libri contabili [detti appunto obbligatori] e dei registri. Mentre in regime forfettario non esistono condizioni, in regime ordinario e semplificato le imprese sono obbligate a tenere una serie di libri e registri ai fini della normativa civile e fiscale. Questo perché le imprese, soprattutto quelle in regime ordinario, sono tenute a rendere nota la gestione che interessa l’attività commerciale svolta e questo avviene attraverso la tenuta di libri e registri. L’esercizio di attività d’impresa oppure di lavoro autonomo comporta, infatti, l’obbligo di tenuta di libri e registri contabili come previsto dal Codice civile e/o dalle norme tributarie, tra cui il DPR n. 600/73 e il DPR n. 633/72. L’obbligo di tenuta delle scritture contabili [registri e libri] ricade, nella maggior parte dei casi, sul commercialista e sul consulente fiscale che tiene aggiornati i documenti per conto dell’imprenditore o professionista. Alcuni libri però sono ad esclusiva tenuta dell’impresa e devono essere non solo conservati in azienda ma anche redatti dall’imprenditore. A tal proposito è importante approfondire quali sono gli obblighi che ricadono sul professionista o sull’imprenditore al fine di evitare errori che compromettano la tenuta contabile dell’impresa.

Anche se l’onere della compilazione e tenuta delle scritture contabili ricade principalmente sul commercialista o sul consulente ci sono degli adempimenti che l’imprenditore deve comunque fare in prima persona:

Bollatura e vidimazione – Ordinarie e semplificate devono tenere il libro giornale e il libro degli inventari. Questi vengono redatti e compilati dal commercialista, ma devono essere conservati presso la sede dell’attività. L’art. 8 della legge n. 383 del 18/10/2001, ha soppresso l’obbligo della bollatura di questi libri, fermo restando l’obbligo della numerazione progressiva delle pagine. A questi registri deve però essere apposta, obbligatoriamente, una marca da bollo [ogni 100 pagine] che varia da 16 euro [per società di capitali che versano in misura forfettaria la tassa di concessione governativa] a 32 euro [per tutti gli altri soggetti]. Le marche da bollo vanno acquistate entro il 31 dicembre per l’anno precedente. In caso di dimenticanza, possono anche essere acquistati successivamente facendo un “ravvedimento”, pagando cioè una mora sui 16 euro.

Tassa annuale di vidimazione libri sociali

Le società di capitali, ogni anno devono ricordarsi di pagare, all’Agenzia delle Entrate, la tassa per adempiere alla numerazione e bollatura dei libri sociali. Il pagamento va adempiuto entro il 16 marzo, attraverso modello F24, unicamente con modalità online, indicando il codice tributo 7085. Qui trovi un esempio di compilazione modello F24 per il pagamento della tassa.

La tassa da versare è pari a:

  • 309,87 euro, se la società ha un capitale fino a 516.456,90 euro;
  • 516,46 euro, se la società ha un capitale oltre il suddetto limite.

Il capitale sociale di riferimento per il calcolo è quello esistente al 1° gennaio dell’anno in cui viene versato. La scadenza per il pagamento è fissata al 16 marzo di ogni anno. Le imprese di nuova costituzione possono versare la tassa anche utilizzando un bollettino postale intestato all’Agenzia delle Entrate. Il pagamento non si calcola in base al numero di libri detenuti, quindi l’importo da pagare è quello in base al proprio Capitale sociale.

Ravvedimento tassa

Come tutte le tasse, anche la tassa per bollatura e vidimazione è obbligatoria e in caso di omissione, c’è una multa da pagare. In caso di mancato pagamento della tassa, la sanzione prevista va dal 100 al 200% della tassa evasa, con un minimo di 103 euro. Se dimentichi di pagare la tassa, puoi metterti in regola avvalendoti del ravvedimento operoso, ossia una possibilità concessa dall’Agenzia delle Entrate con cui tu stesso dichiari apertamente di aver dimenticato di pagare la tassa, provvedi al pagamento e, da parte sua, l’Agenzia delle Entrate ti applica una sanzione ridotta. Maggiore è il tempo trascorso dalla scadenza [che ricordiamo, è entro il 16 marzo di ogni anno], maggiore è la sanzione da pagare. Viceversa, meno è il tempo trascorso, minore è l’importo della sanzione. Nello specifico:

  • 0,1% per ogni giornata di ritardo quando il pagamento avviene entro 14 giorni dalla scadenza
  • 1,5% fissa senza contare i giorni di ritardo per versamenti effettuati entro 30 giorni dalla scadenza
  • 1/18 della sanzione al 30% quando il pagamento è effettuato entro 90 giorni dalla scadenza
  • 1/8 della sanzione del 30% entro un anno dalla scadenza
  • 1/7 della sanzione pari al 30% per versamenti avvenuti entro due anni dalla scadenza
  • 1/6 della sanzione minima del 30% se il pagamento è stato effettuato dopo due anni dalla scadenza

Il versamento della tassa deve essere effettuato utilizzando il modello F24 – codice tributo 7085, mentre la sanzione andrà versata con modello F23 riportando il codice tributo 678T.

Conservazione dei registri contabili

può essere cartacea oppure elettronica [circolare 36/e/06 Agenzia delle Entrate]. Il commercialista compila i registri e invia i Pdf al professionista o all’impresa, che può stamparli oppure conservarli in formato elettronico, ma pur sempre tenendoli in sede in caso di eventuali accertamenti della Guardia di Finanza. Si tratta dei registri IVA [Acquisti, Vendite, Corrispettivi e annotazioni revers], Situazione contabile, Schede contabili, Partitari clienti e fornitori e Beni Strumentali]. L’articolo 2220, comma 1 e 2, dispone che questi documenti debbano essere conservati per dieci anni dalla data dell’ultima registrazione. Come detto riguardano le società di capitali, per azioni e cooperative: libro dei soci [o dei consorziati], libro decisioni degli amministratori, libro decisioni del Cda [o libro assemblee]. La gestione di questi libri è a carico esclusivo della società. Questi libri infatti devono essere acquistati, vidimati e compilati dall’azienda e rimangono in sede. I libri sociali possono essere acquistati presso i negozi di cartoleria da ufficio oppure possono essere richiesti al proprio commercialista in formato digitale da stampare. In entrambi i casi dovranno essere vidimati presso gli uffici del Registro delle Imprese di competenza.

gianni-milanese

Settembre 2026

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adminLibri sociali facoltativi e obbligatori