Dalla CSR alla Sostenibilità Regolata

on 13 Maggio 2026

Dalla CSR alla Sostenibilità Regolata

La Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI), o CSR, non è più una “consapevolezza attiva” né un’integrazione volontaria nelle strategie aziendali. Nel 2026 l’Unione Europea ha completato la transizione verso un modello in cui la sostenibilità è un obbligo giuridico, non un’opzione reputazionale. Il paradigma è cambiato: non è più tempo di “fare solo soldi”, come provocatoriamente sintetizzava Edward Freeman. Oggi creare valore significa condividere valore e valori, perché la sostenibilità è diventata la condizione per restare sul mercato.

La Svolta: dalla CSR alla Due Diligence Obbligatoria

Per anni la CSR è stata una scelta strategica, spesso confinata a progetti sociali o ambientali a latere del business. Con l’arrivo delle nuove direttive europee, questo approccio non è più sufficiente.

La grande novità del 2026 è la piena operatività della CSDDD – Corporate Sustainability Due Diligence Directive. Questa norma introduce un vero e proprio Dovere di Diligenza: le grandi imprese devono identificare, prevenire, mitigare e rendicontare gli impatti negativi non solo delle proprie attività, ma anche di quelli generati lungo l’intera catena del valore.

Non basta più essere “responsabili” in casa propria: occorre garantire che lo siano anche fornitori, subfornitori e partner commerciali, ovunque nel mondo.

Perché la RSI è vitale oggi

Le consultazioni pubbliche e i più recenti Multistakeholder Forum confermano un dato inequivocabile: l’85% degli attori economici considera la sostenibilità un fattore essenziale per la stabilità dell’Eurozona. Non è un tema etico: è un tema di competitività sistemica.

Vantaggi per le imprese

  • Gestione dei rischi: individuazione precoce di criticità ambientali, sociali e reputazionali.
  • Attrattività del talento: le migliori risorse scelgono aziende con scopi chiari e coerenti.
  • Licenza sociale e finanziaria: banche e investitori ESG premiano chi dimostra sostenibilità reale con condizioni di credito migliori.
  • Rating ESG: un punteggio elevato è ormai un requisito per partecipare ad appalti pubblici e bandi europei.

Impatto sulla società

  • Riduzione delle disuguaglianze e tutela dei diritti lungo tutta la filiera.
  • Contributo concreto agli obiettivi del Green Deal e alla neutralità climatica entro il 2050.

La Rendicontazione di Sostenibilità: la CSRD è pienamente operativa

Siamo nel cuore del calendario di applicazione della CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive. Ad aprile 2026 la situazione è la seguente:

  • Grandi imprese già soggette alla NFRD: hanno pubblicato nel 2025 il primo bilancio integrato sui dati 2024.
  • Altre grandi imprese: stanno pubblicando ora (2026) la rendicontazione sui dati 2025.
  • PMI quotate: dal 1° gennaio 2026 sono entrate nell’obbligo di rendicontazione, con standard ESRS semplificati.

La novità più rilevante è l’integrazione: i dati di sostenibilità non sono più un documento separato, ma parte integrante della Relazione sulla Gestione, redatti secondo gli ESRS. Questo garantisce confrontabilità, verificabilità e trasparenza a livello europeo.

Doppia Materialità e Carbon Footprint: il cuore del nuovo reporting

La CSRD introduce la Doppia Materialità, oggi il criterio cardine della rendicontazione:

  • Impact Materiality: come l’azienda influenza ambiente, persone e diritti.
  • Financial Materiality: come i rischi ambientali e sociali influenzano la performance economico-finanziaria.

In questo quadro, la Carbon Footprint rimane l’indicatore principe. Misurata in tonnellate di CO₂ equivalente, è il parametro che consente di valutare la credibilità della strategia di decarbonizzazione. Dal 2026 questi dati sono pubblici e accessibili tramite l’ESAP – European Single Access Point, l’archivio unico europeo.

Buone pratiche e ruolo dei governi

L’Italia sta avanzando con iniziative come il portale INAIL sulle condotte responsabili e con un crescente impegno del mondo accademico. La sfida principale resta il supporto alle PMI, che devono adeguarsi agli standard richiesti dai grandi committenti.

Per questo il Governo è chiamato a potenziare strumenti come il Credito d’Imposta per la Certificazione ESG, essenziale per sostenere la transizione delle imprese più piccole.

Conclusione: il richiamo della Costituzione

In un contesto di trasformazione climatica, tecnologica e geopolitica, risuona più attuale che mai l’Articolo 41 della Costituzione:

“L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.”

Oggi l’utilità sociale coincide con sostenibilità, trasparenza e responsabilità lungo tutta la catena del valore. Non c’è più margine di errore: la responsabilità sociale non è un’opzione, è l’unica via per un’impresa che voglia avere un futuro.

gianni-milaneseMaggio 2026

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adminDalla CSR alla Sostenibilità Regolata

Pivacy-Aggiornamento GDPR 2026

on 13 Maggio 2026

Il General Data Protection Regulation [GDPR] è stato un punto di svolta nella gestione dei dati personali in Europa. Entrato in vigore nel maggio 2018, il GDPR ha introdotto nuove norme rigide per la protezione dei dati personali, imponendo ai responsabili del trattamento dati [data controller] e ai responsabili del trattamento [data processor] di adottare misure adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni personali.

Con il 2026, è fondamentale comprendere come queste normative si sono evolute e quali sfide emergono per le aziende e i cittadini. In questo articolo approfondito, esploreremo le modifiche previste dal GDPR nel 2026, le implicazioni per le organizzazioni e i cittadini, nonché le migliori pratiche per garantire la conformità e la sicurezza dei dati personali.

Il Contesto del GDPR

Prima di entrare nei dettagli specifici dell’aggiornamento del 2026, è utile fare una breve panoramica del contesto in cui il GDPR è nato. L’aumento esponenziale della raccolta e del trattamento dei dati personali negli ultimi decenni ha sollevato preoccupazioni significative riguardanti la privacy e la sicurezza. I casi di violazione dei dati e abusi da parte di grandi aziende tecnologiche hanno portato all’esigenza di regolamenti più severi.

Il GDPR è stato progettato per affrontare queste problematiche, stabilendo principi chiari e obblighi rigorosi per la gestione dei dati personali. Tra questi principi ci sono:

  • Licitudine, correttezza e trasparenza: Le persone devono essere informate chiaramente su come i loro dati vengono raccolti e utilizzati.
  • Limitazione della finalità: I dati possono essere raccolti solo per scopi specifici e legittimi.
  • Minimizzazione dei dati: Solo i dati strettamente necessari devono essere raccolti e trattati.
  • Esattezza: I dati devono essere accurati e aggiornati.
  • Limitazione della conservazione: I dati non vanno conservati più a lungo del necessario.
  • Integrità e riservatezza: I dati devono essere protetti contro accessi non autorizzati e perdite accidentali.

Questi principi sono stati fondamentali per garantire che i cittadini europei avessero maggiore controllo sui propri dati personali e che le aziende fossero tenute a rispettare std elevati di sicurezza.

Evoluzione del GDPR: Cosa Cambia nel 2026?

Il 2026 segna un importante passaggio nell’evoluzione del GDPR, con diverse modifiche e aggiornamenti previsti. Questi cambiamenti riflettono l’evoluzione continua del panorama digitale e delle minacce alla sicurezza dei dati.

  1. Maggiore Focus sulla Sicurezza dei Dati

Uno dei temi centrali dell’aggiornamento del 2065 sarà un maggiore focus sulla sicurezza dei dati. Con l’aumento delle minacce cyber e degli attacchi ransomware, le organizzazioni dovranno adottare misure ancora più robuste per proteggere i dati personali.

Le modifiche previste includono:

  • Requisiti di crittografia avanzata : Le aziende saranno tenute a implementare metodi di crittografia più avanzati per proteggere i dati durante la trasmissione e la memorizzazione.
  • Monitoraggio continuo delle vulnerabilità : Le organizzazioni dovranno adottare sistemi di monitoraggio automatico per identificare e mitigare potenziali vulnerabilità.
  • Piani di risposta agli incidenti: Sarà richiesto un piano di risposta agli incidenti più dettagliato e strutturato, con tempi di reazione più rapidi.
  1. Espansione delle Competenze delle Autorità di Controllo

Un altro aspetto significativo dell’aggiornamento del 2025 sarà l’espansione delle competenze delle Autorità Nazionali di Protezione Dati [DPA]. Queste agenzie avranno maggiori poteri di supervisione e sanzioni, con l’intento di garantire una maggiore conformità alle normative. Le modifiche:

  • Maggiori multe per le violazioni: Le sanzioni per le violazioni del GDPR potrebbero aumentare significativamente, raggiungendo fino al 6% del fatturato annuo globale delle aziende.
  • Audit più frequenti: Le DPAs potranno condurre audit più frequenti e approfonditi sulle pratiche di gestione dei dati delle organizzazioni.
  • Collaborazione internazionale: Le DPAs avranno maggiore facilità nel collaborare tra loro, specialmente nelle indagini transfrontaliere.
  1. Maggiore Trasparenza per i Cittadini

Un altro tema chiave dell’aggiornamento del 2025 sarà la maggiore trasparenza per i cittadini. I consumatori avranno diritti ampliati per quanto riguarda l’accesso e il controllo dei propri dati personali. Le modifiche previste includono:

  • Diritto all’oblio rafforzato: I cittadini avranno diritto a richiedere la cancellazione dei propri dati personali in modo più rapido e semplice.
  • Accesso ai dati migliorato: Le aziende saranno tenute a fornire ai cittadini un accesso più facile e completo ai propri dati personali.
  • Notifiche tempestive: Le organizzazioni dovranno notificare immediatamente i cittadini in caso di violazione dei dati che possano comportare un rischio significativo per i loro diritti e libertà.
  1. Adattamento alle Nuove Tecnologie

L’aggiornamento del 2026 terrà conto delle nuove tecnologie emergenti, come l’intelligenza artificiale [AI], il machine learning e l’Internet delle Cose [IoT]. Queste tecnologie presentano nuove sfide per la protezione dei dati, ma anche opportunità per migliorare la sicurezza.

Le modifiche previste includono:

  • Regole specifiche per l’AI: Saranno introdotte regole specifiche per l’utilizzo dell’AI nel trattamento dei dati personali, con particolare attenzione alla trasparenza e alla spiegabilità delle decisioni automatizzate.
  • Sicurezza IoT: Le aziende che sviluppano dispositivi IoT saranno tenute a implementare misure di sicurezza più robuste per proteggere i dati raccolti dai dispositivi.
  • Privacy by Design e Privacy by Default: Le aziende saranno incoraggiate a adottare un approccio “privacy by design” e “privacy by default”, integrando la protezione dei dati fin dall’inizio dello sviluppo dei prodotti e dei servizi.

Implicazioni per le Organizzazioni

Le modifiche previste dal GDPR nel 2026 avranno importanti implicazioni per le organizzazioni. Le aziende dovranno adottare strategie investendo in tecnologie/formazione per garantire la conformità.

  1. Miglioramento delle Pratiche di Gestione dei Dati

Una delle principali sfide per le organizzazioni sarà migliorare le proprie pratiche di gestione dei dati. Ciò richiederà una revisione completa dei processi esistenti e l’adozione di nuove tecniche e strumenti per garantire la sicurezza e la conformità.

Le organizzazioni dovrebbero considerare:

  • Implementazione di sistemi di gestione dei dati: Investire in piattaforme e strumenti per la gestione efficace dei dati personali, garantendo che i dati siano raccolti, trattati e conservati in modo conforme alle normative.
  • Formazione del personale: Fornire formazione regolare al personale per garantire che tutti siano consapevoli delle normative e delle best practice per la protezione dei dati.
  • Audit interni: Condurre audit interni regolari per identificare eventuali vulnerabilità e assicurarsi che tutte le misure di sicurezza siano efficaci.
  1. Incremento degli Investimenti in Sicurezza

Un’altra sfida importante sarà l’incremento degli investimenti in sicurezza. Le aziende dovranno dedicare risorse significative per garantire che i propri sistemi siano protetti contro le minacce cyber e che i dati personali siano sicuri.

Le organizzazioni dovrebbero considerare:

  • Investimento in tecnologie di sicurezza: Acquistare e implementare tecnologie avanzate per la sicurezza dei dati, come sistemi di rilevamento delle intrusioni, firewall di nuova generazione e soluzioni di criptazione avanzate.
  • Assunzione di esperti in sicurezza : Assumere esperti in sicurezza dei dati per guidare gli sforzi di protezione e garantire che tutte le misure siano all’altezza degli standard più elevati.
  • Piani di continuità operativa : Sviluppare piani di continuità operativa per garantire che le operazioni possano continuare senza interruzioni in caso di violazione dei dati o altre emergenze.
  1. Miglioramento della Comunicazione con i Clienti

Infine, le organizzazioni dovranno migliorare la propria comunicazione con i clienti per garantire la trasparenza e costruire fiducia. I cittadini avranno sempre maggiore interesse e preoccupazione per la sicurezza dei propri dati, e le aziende dovranno dimostrare di prendere seriamente queste questioni. Le organizzazioni dovrebbero considerare:

  • Comunicazione chiara e trasparente : Comunicare chiaramente ai clienti come i loro dati vengono raccolti, trattati e utilizzati, e fornire informazioni aggiornate sugli sforzi di sicurezza.
  • Canali di supporto efficienti: Fornire canali di supporto efficienti per rispondere alle domande e alle preoccupazioni dei clienti in merito alla protezione dei dati.
  • Programmi di sensibilizzazione: Lanciare programmi per educare i clienti sui rischi associati alla condivisione dei dati personali e sulle misure che possono prendere per proteggersi.

Implicazioni per i Cittadini

Le modifiche previste dal GDPR nel 2026 avranno anche importanti implicazioni per i cittadini. I consumatori avranno maggiore controllo sui propri dati personali e più strumenti a disposizione per proteggere la propria privacy.

  1. Maggiore Controllo sui Dati Personali

I cittadini avranno diritti ampliati per quanto riguarda il controllo dei propri dati personali. Sarà più facile accedere, modificare e cancellare i propri dati, e le aziende saranno tenute a rispondere in modo tempestivo alle richieste. I cittadini dovrebbero considerare:

  • Utilizzo dei diritti GDPR: Familiarizzare con i propri diritti sotto il GDPR e utilizzarli per ottenere maggiore controllo sui propri dati personali.
  • Richiesta di trasparenza: Chiedere alle aziende di fornire informazioni chiare e trasparenti su come i loro dati vengono raccolti e utilizzati.
  • Rapporto di violazioni: Segnalare immediatamente qualsiasi violazione dei dati osservata e richiedere azioni correttive.
  1. Educazione e Formazione

Un’altra sfida importante per i cittadini sarà l’educazione e la formazione. Con l’aumento delle minacce cyber e la complessità delle tecnologie digitali, è essenziale che i consumatori siano informati e preparati per proteggere i propri dati.

I cittadini dovrebbero considerare:

  • Partecipazione a corsi di formazione: Partecipare a corsi di formazione e webinar per apprendere le migliori pratiche per la protezione dei dati personali.
  • Letture informative: Leggere articoli e pubblicazioni informative per rimanere aggiornati sugli sviluppi più recenti nel campo della sicurezza dei dati.
  • Utilizzo di strumenti di sicurezza: Utilizzare strumenti di sicurezza come password manager, software antivirus e browser sicuri per proteggere i propri dati online.
  1. Responsabilità Personale

Infine, i cittadini dovranno assumersi una maggiore responsabilità personale per la protezione dei propri dati. Anche se le aziende hanno un ruolo fondamentale nella sicurezza dei dati, i consumatori devono fare la propria parte per minimizzare i rischi.

I cittadini dovrebbero considerare:

  • Gestione sicura delle credenziali: Utilizzare password forti e uniche per ogni account, e attivare l’autenticazione a due fattori [2FA] per ulteriore sicurezza.
  • Attenzione agli scambi di dati : Essere cauti quando si condividono dati personali online, specialmente su piattaforme social e siti web poco affidabili.
  • Report di attività sospette: Rapportare immediatamente qualsiasi attività sospetta o tentativo di phishing per prevenire danni futuri.

Il GDPR ha rappresentato un passo cruciale verso la protezione dei dati personali in Europa, e le modifiche previste per il 2026 ne rafforzeranno ulteriormente l’impatto. Le organizzazioni dovranno adottare nuove strategie e investire in tecnologie e formazione per garantire la conformità, mentre i cittadini avranno maggiore controllo e responsabilità per la protezione dei propri dati. È chiaro che la sicurezza dei dati è un tema complesso e dinamico, che richiede una costante attenzione e adattamento. Tuttavia, attraverso la collaborazione tra governi, aziende e cittadini, è possibile creare un ambiente digitale più sicuro e protetto per tutti. In conclusione, il GDPR del 2026 offre un’opportunità per migliorare ulteriormente la sicurezza dei dati personali e garantire che i diritti dei cittadini siano rispettati. È ora di prepararsi per queste nuove sfide e cogliere le opportunità che esse offrono.

gianni-milaneseMaggio 2026

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adminPivacy-Aggiornamento GDPR 2026

Le Certificazioni ESG della sostenibilità 2026

on 13 Maggio 2026

Le certificazioni e i rating ESG [Environmental, Social e Governance] nel 2026 sono diventati i parametri definitivi per valutare la solidità di un’azienda. Non si tratta più solo di “ispirarsi” a standard operativi, ma di integrare la sostenibilità nel DNA strategico per garantire l’accesso ai capitali, la partecipazione agli appalti e la stabilità della catena di fornitura.

Le tre dimensioni della sostenibilità nel 2026

L’acronimo ESG definisce oggi la “pagella” globale di un’organizzazione:

  • Environmental [E]: Focus sulla decarbonizzazione, l’economia circolare e la gestione delle risorse idriche. Nel 2026, il peso della biodiversità è diventato centrale.
  • Social [S]: Valutazione dei diritti umani, della parità di genere [Gender Equality], della sicurezza sul lavoro e, soprattutto, dell’etica lungo tutta la filiera [Supply Chain].
  • Governance [G]: Riguarda la trasparenza dei board, la lotta alla corruzione, l’etica nelle retribuzioni e la protezione dei dati [Cyber-resilience].

Come ottenere la certificazione o il rating ESG?

Oggi il processo è molto più tecnico e basato sui dati [data-driven] rispetto al passato.

  1. Comprendere gli standard prevalenti

Non c’è più confusione: l’Europa ha imposto gli ESRS [European Sustainability Reporting Standards] come linguaggio comune. Restano riferimenti globali il GRI [per l’impatto] e l’IFRS/ISSB [per il valore finanziario].

  1. Valutazione interna e GAP Analysis

Le aziende utilizzano oggi software di intelligenza artificiale per condurre una valutazione interna, confrontando le proprie performance con i requisiti della direttiva CSRD.

  1. Implementazione e “Doppia Materialità”

La strategia non può prescindere dalla Doppia Materialità: capire come l’azienda impatta il mondo e come i cambiamenti del mondo [es. crisi climatica] impattano il bilancio aziendale.

Chi rilascia certificazioni e Rating?

È fondamentale distinguere tra Rating [valutazione del rischio] e Certificazioni [conformità a uno standard]:

  • B Corp: Rimane lo standard più elevato per le aziende che vogliono certificare il loro impatto positivo globale.
  • Certificazioni ISO: La ISO 14001 [Ambiente], la ISO 45001 [Sicurezza] e la ISO 37001 [Anticorruzione] sono oggi i mattoni fondamentali su cui si costruisce un punteggio ESG.
  • Certificazione della Parità di Genere [UNI/PdR 125:2022]: In Italia è diventata un pilastro della sfera “Social”, garantendo sgravi contributivi e premialità nei bandi.
  • Agenzie di Rating: Moody’s, S&P Global, MSCI e specialisti come EcoVadis [per la filiera] sono gli arbitri che decidono il “voto” ESG dell’azienda.

Costi e benefici della certificazione

Nel 2026, la certificazione non è più vista come un costo, ma come un investimento per la continuità aziendale.

  1. Tariffe di Valutazione: Variano in base alla dimensione [dalle poche migliaia di euro per una PMI a cifre importanti per le Corporate].
  2. Costi di Adeguamento: Investire in macchinari meno inquinanti o software di tracciabilità.
  3. Il beneficio del “Green Premium”: Le aziende certificate accedono a finanziamenti agevolati e pagano meno interessi sul debito [Sustainability-Linked Loans].

Chi ha l’obbligo del Bilancio di Sostenibilità nel 2026?

Qui c’è stata la svolta maggiore. Non è più una scelta volontaria per molti:

  • Grandi Imprese: Tutte le aziende con oltre 250 dipendenti e fatturati rilevanti hanno l’obbligo di redigere il report di sostenibilità secondo la direttiva CSRD.
  • PMI Quotate: Dal 1° gennaio 2026 hanno l’obbligo di rendicontazione [seppur semplificata].
  • PMI non quotate [Effetto Cascata]: Sebbene non obbligate per legge, le PMI devono fornire dati ESG per poter lavorare come fornitori delle grandi aziende o per ottenere prestiti in banca. Di fatto, l’obbligo è diventato commerciale e finanziario.

Il consiglio dello Studio: Nel 2026, ignorare i criteri ESG significa rischiare l’esclusione dal mercato. Iniziare con un’analisi di pre-assessment è il primo passo per trasformare un obbligo burocratico in un vantaggio competitivo reale.

gianni-milaneseMaggio 2026

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adminLe Certificazioni ESG della sostenibilità 2026

Il nuovo Codice deontologico forense

on 13 Maggio 2026

Le nuove regole deontologiche del C.N.Forense

Con la delibera n. 636, il Consiglio Nazionale Forense ha introdotto un intervento organico sul Codice deontologico forense, modificando gli artt. 48, 50, 51, 56, 61, 62 e 62-bis e ridefinendo la titolazione del Titolo IV, ora dedicato ai “Doveri dell’avvocato nel processo e nei procedimenti di risoluzione alternativa e complementare delle controversie”. Si tratta di un aggiornamento strutturale che recepisce l’evoluzione della professione, il crescente ricorso alle ADR e l’esigenza di rafforzare riservatezza, indipendenza e lealtà professionale.

  1. Riservatezza e rapporti tra colleghi: un rafforzamento necessario

Le modifiche agli artt. 48, 50 e 51 consolidano il principio di correttezza nei rapporti interni alla categoria e nella gestione del cliente.

  • Corrispondenza riservata

È confermato il divieto di consegnare direttamente al cliente comunicazioni riservate: tali atti possono essere trasmessi solo al collega subentrante, che rimane vincolato agli stessi obblighi di riservatezza.

  • Trasparenza nelle istanze

L’avvocato deve dichiarare l’esistenza di precedenti provvedimenti, anche di rigetto, quando presenta nuove istanze. Una misura che rafforza la lealtà processuale e previene comportamenti elusivi.

  • Divieto di testimoniare su colloqui riservati

Viene ampliato il divieto di rendere testimonianza su colloqui confidenziali, proposte transattive o comunicazioni tra colleghi, a tutela della fiducia reciproca e dell’integrità del contraddittorio.

  1. Ascolto del minore e indipendenza nell’arbitrato: nuove garanzie

Due interventi particolarmente significativi riguardano gli artt. 56 e 61.

Ascolto del minore [art. 56]

La norma viene riscritta per garantire un approccio più rigoroso e rispettoso:

  • l’ascolto è possibile solo con il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale,
  • salvo situazioni di conflitto di interessi,
  • e deve avvenire con modalità idonee a tutelare il preminente interesse del minore.

Si tratta di un allineamento alle migliori prassi psicoforensi e ai principi della Convenzione di Strasburgo.

Indipendenza nell’arbitrato [art. 61]

L’articolo amplia i casi di incompatibilità:

  • l’avvocato non può assumere incarichi arbitrali se ha rapporti professionali, diretti o indiretti, con i difensori delle parti;
  • l’incompatibilità si estende a soci, associati e collaboratori abituali;
  • è introdotto l’obbligo di comunicare per iscritto ogni circostanza potenzialmente idonea a incidere sull’indipendenza;
  • la prosecuzione dell’incarico è subordinata al consenso espresso delle parti.

Un rafforzamento che mira a prevenire conflitti di interesse e a garantire la terzietà dell’arbitro.

  1. ADR e negoziazione assistita: un Titolo IV completamente rinnovato

La novità più rilevante è l’introduzione dell’art. 62-bis, dedicato alla negoziazione assistita.

Obblighi e divieti specifici

L’avvocato deve rispettare:

  • obblighi di lealtà, riservatezza e correttezza durante l’intero procedimento;
  • divieto di impugnare accordi cui abbia contribuito, salvo fatti sopravvenuti;
  • divieto di influenzare indebitamente testimoni o parti;
  • obbligo di mantenere un comportamento collaborativo e non dilatorio.

Sanzioni graduate

  • Violazione di lealtà e correttezza → censura
  • Violazione della riservatezza → sospensione da 2 a 6 mesi

Il nuovo Titolo IV estende formalmente i doveri dell’avvocato anche ai procedimenti di risoluzione alternativa e complementare delle controversie, riconoscendo il ruolo ormai centrale delle ADR nel sistema giustizia.

  1. Considerazioni conclusive

La delibera n. 636 rappresenta un passo evolutivo della deontologia forense, che si adegua alle trasformazioni della professione e alle esigenze di un sistema giudiziario sempre più orientato alla composizione stragiudiziale dei conflitti.

Le modifiche:

  • rafforzano la riservatezza come valore fondante della professione;
  • tutelano l’indipendenza dell’avvocato, soprattutto nei ruoli di terzietà;
  • proteggono il superiore interesse del minore;
  • riconoscono il ruolo dell’avvocato come garante di correttezza anche nelle ADR;
  • aggiornano il Codice a prassi ormai consolidate nella realtà professionale.

L’avvocato del 2026 è chiamato a essere non solo difensore in giudizio, ma custode di lealtà, trasparenza e integrità in ogni percorso di gestione del conflitto.

gianni-milaneseMaggio 2026

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adminIl nuovo Codice deontologico forense

Le novità per il Decreto legislativo 231/2001

on 13 Maggio 2026

Il Decreto-legge n. 113 del 2024 – convertito con modificazioni dalla Legge 143 del 7 ottobre 2024 – introduce importanti aggiornamenti per le responsabilità amministrative delle imprese, modificando il D. Lgs. 231/01 con nuovi obblighi in materia di segnalazione dei reati, in particolare per quanto riguarda il trattamento illecito dei dati. Questi cambiamenti richiedono alle aziende di aggiornare i Modelli Organizzativi 231 per allinearsi alle nuove normative. Scopriamo come adattarsi alle modifiche e perché questo è cruciale per le imprese.

Nuovi Obblighi di Segnalazione con la Legge 143/2024: Cosa Cambia per il D.Lgs. 231/01? Con l’introduzione della Legge 143/2024, le aziende che operano in settori regolamentati o che trattano dati personali devono rispettare obblighi di segnalazione in caso di condotte illecite. La mancata segnalazione costituisce ora un reato punibile con la reclusione fino a un anno, come previsto dall’articolo 24-bis del D.Lgs. 231/01. Questo innalza l’attenzione sul ruolo dei responsabili della compliance aziendale.

Adeguare il Modello Organizzativo 231 alle Nuove Norme: le Azioni Necessarie L’aggiornamento del Modello Organizzativo 231 è fondamentale per evitare il rischio di sanzioni derivanti dalle nuove disposizioni della Legge 143/2024. Le aziende devono integrare procedure di monitoraggio per identificare e segnalare tempestivamente attività a rischio. Formazione del personale, politiche di segnalazione interna e strumenti di whistleblowing rappresentano aspetti essenziali per garantire una piena aderenza alla normativa.

L’importanza della Formazione e del Monitoraggio Interno. La Legge 143/2024 richiede un potenziamento delle funzioni di compliance e audit. I responsabili dell’audit devono assicurarsi che ogni segnalazione venga gestita in modo rapido e che le procedure siano costantemente allineate ai requisiti del D. Lgs. 231/01. Dotarsi di registri accurati e sistemi di monitoraggio continuo riduce il rischio di omissioni che potrebbero portare a sanzioni.

Benefici di un Sistema di Compliance Rafforzato. Adeguarsi alle nuove disposizioni comporta vantaggi per l’azienda, tra cui miglioramento della reputazione, riduzione del rischio di sanzioni e creazione di un ambiente di lavoro trasparente. Un sistema di compliance solido rende l’impresa più affidabile e aumenta la fiducia degli stakeholder e delle autorità di controllo.

FAQ sulla Legge 143/2024 e il D. Lgs. 231/01

  • Quali sono gli obblighi di segnalazione previsti dalla Legge 143/2024? Le aziende devono segnalare tempestivamente condotte illecite, in particolare nel trattamento dei dati.
  • Come posso adeguare il mio Modello Organizzativo 231 alle nuove normative? È necessario rivedere il modello integrando procedure specifiche per monitorare/segnalare i reati informatici.
  • Quali sanzioni si applicano alle imprese che non rispettano la Legge 113/2024? La mancata segnalazione di attività illecite è punibile con la reclusione fino a un anno.

Il 19 giugno 2024, il Senato della Repubblica ha approvato la nuova legge in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici il cui testo è di seguito scaricabile.

Ecco una sintesi dei punti salienti:

  1. Obblighi di Notifica di Incidenti: Le pubbliche amministrazioni e altre entità specifiche devono segnalare e notificare incidenti informatici entro 24 ore e fornire una notifica completa entro 72 ore. In caso di inosservanza, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie.
  2. Adozione di Interventi Risolutivi: I soggetti segnalati dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale devono adottare interventi risolutivi entro 15 giorni. La mancata adozione comporta sanzioni.
  3. Modifiche al Codice Penale: Sono state inasprite le pene per vari reati informatici, inclusi accesso abusivo a sistemi informatici, detenzione e diffusione di codici di accesso e danneggiamento di sistemi informatici di pubblico interesse e sono state introdotte le fattispecie di detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico [ 635-quater.1 C.p.] e danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse [art. 635-qui. C.p.].
  4. Coordinamento Operativo: È previsto un maggiore coordinamento tra i servizi di informazione per la sicurezza e l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, con possibilità di differimento di attività di resilienza in casi specifici.
  5. Personale Specializzato: Regole stringenti per il personale dell’Agenzia e degli organismi di informazione per la sicurezza che partecipano a percorsi formativi di specializzazione, con divieto di assumere incarichi presso soggetti privati per un determinato periodo.
  6. Contratti Pubblici: Nuove disposizioni per i contratti pubblici di beni e servizi informatici, con criteri di premialità per l’uso di tecnologie di cybersicurezza italiane o di Paesi UE/NATO.

Modifiche al D.lgs. 231/01

La nuova legge apporta alcune modifiche al D.lgs. 231/01 riguardano l’introduzione di nuove sanzioni e l’estensione delle responsabilità amministrative degli Enti:

  1. Aumento delle Sanzioni Pecuniarie: Per reati informatici, le sanzioni pecuniarie sono aumentate da duecento a settecento quote. In caso di estorsione informatica, si applica una sanzione da trecento a ottocento quote.
  2. Reati Informatici Specifici: L’articolo 24-bis è stato modificato per includere nuovi reati informatici, come il danneggiamento di sistemi informatici di pubblico interesse, con sanzioni che vanno fino a quattrocento quote.
  3. Sanzioni Interdittive: In caso di condanna per estorsione informatica, sono previste sanzioni interdittive per una durata non inferiore a due anni.
  4. Responsabilità degli Enti: Gli enti possono essere ritenuti responsabili per una serie di nuovi reati informatici, aumentando così la necessità di adottare modelli organizzativi adeguati per prevenire tali reati.

PROVVEDIMENTI APPORTATI DALLA LEGGE N. 6 DEL 22 GENNAIO 2024

Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518 duodecies, 635 e 639 del Codice penale. “Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpa-mento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici” facente parte della fattispecie dei reati previsti dall’Art. 25-septesdecies [Delitti contro il patrimonio culturale] del D.lgs. 231/01.

Nuova aggiunta al catalogo 231 in seguito al recepimento sul piano interno della Direttiva [UE] 2019/2021, recante la nuova disciplina delle operazioni transfrontaliere, per tramite del D.lgs. 2 marzo 2023, n. 19. La novella impatta anche sul “sistema 231”, introducendo un nuovo reato presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti, dimostrando un approccio sanzionatorio a tutto tondo.

PROVVEDIMENTI APPORTATI DALLA LEX N.206 DEL 27 DICEMBRE 2023

Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy.

  • Modifica del testo dell’Art. 517 c.p. [Vendita di prodotti alimentari con segni mendaci] che ha interessato sia l’Art.25-bis.1 [Delitti contro l’industria ed il commercio] del D.Lgs231/01 sia la fattispecie della Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato [Art. 12, L. n. 9/2013] facente parte del Modello 231.

PROVVEDIMENTI APPORTATI CON D.LGS. N. 24 DEL 10 MARZO 2023

Attuazione della Direttiva [UE] 2019/1937 [whistleblowing] del Parla-mento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

  • Estensione a tutti i datori di lavoro del settore pubblico e privato, a prescindere dall’adozione del modello organizzativo 231, quanto già stabilito nel decreto attuativo della direttiva europea n. 1937 del 2019 sul whistleblowing in merito a violazioni, comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o integrità dell’Amminis-trazione pubblica o dell’ente privato
  • Gestione dei canali interni di segnalazione ad una singola persona, ad un ufficio interno autonomo, di un soggetto esterno autonomo o al responsabile della prevenzione della corruzione nel settore pubblico ove è prevista tale figura, come pure nella ipotesi di condivisione del canale e della sua gestione tra comuni diversi dai capoluoghi di provincia
  • Aggiunta di un canale di segnalazione esterna alle modalità di segnalazione interna già prevista per le organizzazioni che adottano un Modello 231 attivato dall’ANAC a cui ricorrere quando non è stata previsto, attivato o non conforme  un canale di segnalazione interna, oppure il segnalante non ha avuto seguito alla sua segnalazione o ha motivi di ritenere che la sua segnalazione possa  determinare rischio di ritorsione o che  la violazione
  • La divulgazione pubblica [a determinate condizioni] con l’uso di supporti di stampa, della televisione, della radio, dell’uso di Internet

Nel corso dell’ultimo biennio sono intervenute novità legislative a modificare il dettato normativo del D. Lgs. n. 231/2001, modificando ed allargando le maglie di alcune fattispecie incluse nel catalogo dei reati presupposto. In questo contesto, di particolare interesse risultano essere le previsioni di cui alla Legge n. 238/2021 recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea – Legge Europea 2019-2020” [Legge Europea 2019-2020], nonché quelle introdotte dal D.lg. 25 febbraio 2022, n. 13 recante “Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti utilizzanti fonti rinnovabili”, che, introducendo nuove disposizioni in tema di abusi e reati connessi alla concessione del Superbonus 110%, ha impattato su alcuni reati presupposto della responsabilità delle persone giuridiche. La Camera dei deputati sempre nel 2022 ha approvato in via definitiva il disegno di legge che modifica il Codice penale, inasprendo le sanzioni per i reati contro il Paesaggio e i Beni culturali, ora espressamente richiamati anche dal D. Lgs. 231/2001. Le modifiche apportate al Codice penale dalla Riforma della Giustizia che andranno ad interessare il D.lgs. 231/01 riguarderanno l’Art.640 C.p. inserito nell’Art. 24 “Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un Ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture e l’Art. 640-ter C.p. che oltre ad interessare l’Art. 24 riguarda anche l’Art.24-bis “Frode informatica” e nell’Art. 25-octies-1Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti”.

Le sanzioni previste per l’Ente sono sia pecuniarie che interdittive: da 300 a 800 quote per il delitto di cui all’art. 493-ter e fino a 500 quote per i delitti di cui all’art. 493-quater. In caso di condanna dell’ente per uno di tali delitti, le sanzioni interdittive applicabili sono quelle indicate nell’art. 9, c. 2 D.lgs. 231/2001, ossia: interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; divieto di contrattare con la Pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Il D. Lgs. 184/2021 ha anche modificato il testo del delitto di “Frode informatica, prevista all’art. 640-ter e rientrante nel novero dei reati presupposto della responsabilità degli enti [ex art. 24 D. lgs. 231/2001], il quale ora prevede una nuova circostanza aggravante nel caso in cui dalla alterazione del sistema informatico derivi un “Trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale”.

Sempre nel 2022 è entrato in vigore il D.lgs. 195/2021 – attuativo della Direttiva UE 2018/1673 in materia di lotta al riciclaggio mediante il diritto penale – che è intervenuto sulle fattispecie incriminatrici di ricettazione, riciclaggio, reimpiego ed autoriciclaggio, di cui agli articoli 648 c.p., 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 c.p., già incluse nel Catalogo dei reati presupposto all’art. 25-octies del D.lgs. 231/2001. La rilevante novità, anche con riferimento al tema della responsabilità dell’Ente collettivo, risiede nell’ampliamento dell’ambito di applicazione dei suddetti delitti ai proventi indistintamente derivanti da qualsiasi tipologia di reato, con la conseguenza che il denaro, i beni o le altre utilità non dovranno più conseguire esclusivamente da “delitti” [dolosi o colposi] ma potranno derivare anche da contravvenzioni.

Il 19 giugno 2024, il Senato della Repubblica ha approvato la nuova legge in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici il cui testo è di seguito scaricabile.

Ecco una sintesi dei punti salienti:

  1. Obblighi di Notifica di Incidenti: Le pubbliche amministrazioni e altre entità specifiche devono segnalare e notificare incidenti informatici entro 24 ore e fornire una notifica completa entro 72 ore. In caso di inosservanza, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie.
  2. Adozione di Interventi Risolutivi: I soggetti segnalati dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale devono adottare interventi risolutivi entro 15 giorni. La mancata adozione comporta sanzioni.
  3. Modifiche al Codice Penale: Sono state inasprite le pene per vari reati informatici, inclusi accesso abusivo a sistemi informatici, detenzione e diffusione di codici di accesso e danneggiamento di sistemi informatici di pubblico interesse e sono state introdotte le fattispecie di detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico [635-quater.1 c.p.] e danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse [art. 635-quinquies c.p.].
  4. Coordinamento Operativo: È previsto un maggiore coordinamento tra i servizi di informazione per la sicurezza e l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, con possibilità di differimento di attività di resilienza in casi specifici.
  5. Personale Specializzato: Regole stringenti per il personale dell’Agenzia e degli organismi di informazione per la sicurezza che partecipano a percorsi formativi di specializzazione, con divieto di assumere incarichi presso soggetti privati per un determinato periodo.
  6. Contratti Pubblici: Nuove disposizioni per i contratti pubblici di beni e servizi informatici, con criteri di premialità per l’uso di tecnologie di cybersicurezza italiane o di Paesi UE/NATO.
  7. Modifiche al D.lgs. 231/01

La nuova legge apporta alcune modifiche al D.lgs. 231/01 riguardano l’introduzione di nuove sanzioni e l’estensione delle responsabilità amministrative degli enti:

  1. Aumento delle Sanzioni Pecuniarie: Per reati informatici, le sanzioni pecuniarie sono aumentate da duecento a settecento quote. In caso di estorsione informatica, si applica una sanzione da trecento a ottocento quote.
  2. Reati Informatici Specifici: L’articolo 24-bis è stato modificato per includere nuovi reati informatici, come il danneggiamento di sistemi informatici di pubblico interesse, con sanzioni che vanno fino a quattrocento quote.
  3. Sanzioni Interdittive: In caso di condanna per estorsione informatica, sono previste sanzioni interdittive per una durata non inferiore a due anni.
  4. Responsabilità degli Enti: Gli enti possono essere ritenuti responsabili per una serie di nuovi reati informatici, aumentando così la necessità di adottare modelli organizzativi adeguati a prevenire tali reati.

gianni-milanese

Maggio 2026

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adminLe novità per il Decreto legislativo 231/2001

I limiti per l’obbligo di nomina dell’Organo di controllo delle Società

on 13 Maggio 2026

Nomina dell’Organo di Controllo nelle S.r.l.: regole aggiornate 2024–2026

La riforma introdotta dal D.Lgs. 14/2019 [Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza] ha modificato in modo significativo l’art. 2477 c.c., ridefinendo i casi in cui le società a responsabilità limitata sono obbligate a nominare un Organo di controllo [Collegio sindacale o sindaco unico] oppure un Revisore legale.

Sebbene il Codice della crisi sia entrato in vigore in modo graduale, le disposizioni relative ai controlli societari hanno avuto un percorso applicativo complesso, caratterizzato da rinvii e proroghe. Oggi, tuttavia, il quadro è stabilizzato.

  1. Quando la nomina è obbligatoria

L’art. 2477 c.c. prevede tre casi di obbligatorietà:

  1. Obbligo “strutturale”

La nomina è sempre obbligatoria quando la società:

  • è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  • controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti.
  1. Obbligo “dimensionale”

La nomina diventa obbligatoria quando la S.r.l. supera per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:

Parametro Limite vigente
Totale attivo 4.000.000 €
Ricavi delle vendite e prestazioni 4.000.000 €
Dipendenti occupati in media 20

Questi limiti, inizialmente fissati dal D.Lgs. 14/2019 a soglie molto più basse [2 milioni e 10 dipendenti], sono stati raddoppiati dal D.L. 32/2019 e sono tuttora in vigore.

Regola di innesco

  • Superamento di 1 parametro su 3 per 2 esercizi consecutivi → obbligo di nomina.

Regola di cessazione

  • L’obbligo cessa quando per 3 esercizi consecutivi non viene superato alcun limite.
  1. Quali esercizi considerare: il calendario aggiornato

A causa dei rinvii introdotti dal legislatore [D.L. 118/2021 e successive modifiche], la piena applicazione dei nuovi limiti è stata posticipata.

Per le società con esercizio coincidente con l’anno solare:

  • la verifica dei limiti è stata effettuata sugli esercizi 2022 e 2023;
  • l’obbligo di nomina scatta in sede di approvazione del bilancio 2023 [primavera 2024].

In sede di prima applicazione, l’art. 379, comma 3, D.Lgs. 14/2019 concede 9 mesi per procedere alla nomina dell’organo di controllo o del revisore.

  1. Effetti del nuovo Codice della crisi sull’assetto societario

Il Codice della crisi ha modificato anche l’art. 2086 c.c., introducendo l’obbligo per gli amministratori di:

  • dotarsi di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati;
  • rilevare tempestivamente la crisi d’impresa;
  • attivarsi per la conservazione della continuità aziendale.

La presenza di un organo di controllo o di un revisore è parte integrante di questo sistema di prevenzione.

  1. Dal 2024: controlli di qualità sulla revisione legale

Il MEF ha avviato dal 2024 il sistema di controllo di qualità sui revisori legali, con tre obiettivi principali:

  • verificare la reale indipendenza del revisore;
  • controllare il rispetto dei principi ISA Italia e la completezza delle carte di lavoro;
  • valutare la qualità complessiva delle procedure di revisione.

Questo rafforza ulteriormente la responsabilità delle S.r.l. nella scelta di un revisore qualificato e realmente indipendente.

  1. Sintesi operativa per le S.r.l.

Una S.r.l. deve nominare l’organo di controllo o il revisore se:

  • supera almeno uno dei limiti [attivo, ricavi, dipendenti] nel 2022 e 2023;
  • oppure rientra nei casi “strutturali” [bilancio consolidato o controllo di società revisionata].

La nomina deve avvenire:

  • entro 9 mesi dall’approvazione del bilancio che certifica il superamento dei limiti;
  • quindi, per la maggior parte delle società, entro fine 2024.
  1. Considerazioni conclusive

Le nuove regole non rappresentano un mero adempimento formale: sono parte di un sistema più ampio che mira a:

  • rafforzare la governance delle S.r.l.;
  • prevenire situazioni di crisi;
  • garantire trasparenza e affidabilità dei bilanci;
  • tutelare amministratori e soci da responsabilità crescenti.

La nomina dell’organo di controllo o del revisore non è più un’opzione, ma un tassello essenziale dell’assetto organizzativo richiesto dal diritto societario contemporaneo.

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adminI limiti per l’obbligo di nomina dell’Organo di controllo delle Società

Libri sociali facoltativi e obbligatori

on 13 Maggio 2026

Come è noto, lo scopo del Legislatore è finalizzato, principalmente, a rendere gli aspetti burocratici per le imprese meno pesanti. Nelle Società a responsabilità limitata il Libro soci è stato abrogato dall’art.16, Legge 2/09 [Legge di conversione del DL 185/08]. Tuttavia, come è stato sottolineato dalle Massime n. 115 del Notariato di Milano ed una analoga del Notariato del Triveneto, l’abolizione dell’obbligo di tenuta del Libro soci non si traduce automaticamente in un divieto assoluto riguardo alla sua conservazione in uso, per le S.r.l. già esistenti, oppure alla sua adozione facoltativa per scelta statutaria. Ciò può essere utile per assicurare, da parte degli amministratori, un’ordinata gestione delle vicende societarie legate alla posizione dei soci. Il tema controverso è se l’autonomia statutaria possa spingersi sino ad inserire nel testo dello Statuto di S.r.l. una clausola che subordina l’efficacia del trasferimento delle quote sociali nei confronti della società, e di conseguenza anche la legittimazione all’esercizio dei diritti sociali, all’iscrizione del socio nel Libro soci.

Un orientamento negativo, poco dopo l’entrata in vigore della norma che aveva abrogato il Libro soci nella S.r.l., era stato espresso dal Giudice del Registro delle imprese del Tribunale di Verona che, con la sentenza n.1289/09 del 14 settembre 2009, aveva giudicato come non consentita un altro utilizzo del Libro soci, neppure per scelta volontaria. L’orientamento del Notariato è invece diretto a ritenere che le clausole statutarie relative al Libro dei soci, sarebbero:

  • Fonte informativa del domicilio dei soci nei loro rapporti con la società;
  • Strumento organizzativo per l’acquisto della legittimazione all’esercizio dei diritti sociali;
  • Strumento di efficacia della cessione della partecipazione nei confronti della società.

Secondo questo filone interpretativo sarebbe quindi inefficace nei confronti della società la cessione della partecipazione sociale avvenuta in violazione di tali limiti statutari; di conseguenza, l’iscrizione nel Registro imprese di un atto di cessione di quote affetto da tali vizi, non sarebbe comunque idonea a sanarli, con l’effetto di rendere la cessione non opponibile alla società, od ai terzi, nei limiti e secondo le regole che attengono a ciascuno. Il Tribunale di Roma è intervenuto su questo tema con l’ordinanza n.72180/2014 del 15 gennaio 2015 in cui ha dichiarato illegittima la clausola statutaria che fa dipendere dall’iscrizione nel Libro soci, volontariamente tenuto dalla S.r.l., l’efficacia verso la società del trasferimento delle quote sociali. Secondo il Tribunale di Roma l’art.2470 C.c. sarebbe una norma cogente ed imperativa, inderogabile dall’autonomia contrattuale delle parti. Secondo i Giudici romani, quindi, nulla osta al fatto che nello statuto della S.r.l. possa essere ancora prevista la tenuta facoltativa del Libro soci, mentre non sarebbe legittimo il fatto che all’annotazione nel Libro soci possa essere subordinata l’efficacia del trasferimento delle quote sociali. Per la sentenza citata, ammettendo tale possibilità, di fatto si rimetterebbe alla volontà dei soci una sorta di potere di abrogazione degli effetti della legge.

Seppure la materia, come emerge dalla sentenza in commento, sia piuttosto controversa, a nostro avviso resta comunque consigliabile consentire, in via statutaria e facoltativa, la tenuta del Libro soci demandandone la decisione agli amministratori della società.

In conclusione, ecco quali sono i libri sociali obbligatori per ogni tipo di società:

Libri sociali obbligatori
Tipo di società S.r.l. S.r.l.s. S.r.l.u. S.p.a.
01. Libro Giornale Si Si Si Si
02. Libro degli Inventari Si Si Si Si
03. Libro dei soci No No No Si
04. Libro delle obbligazioni No No No Si
05. Libro delle Assemblee dei soci Si Si  Si Si
06. Libro delle deliberazioni del Cda Si  Si  Si  Si
07. Libro del Collegio sindacale Si  Si  Si  Si
08. Libro delle decisioni Comitato esecutivo No  No  No  Si
[se esiste]
09. Libro Assemblee degli Obbligazionisti No  No  No  Si
[se emesse]
10. Libro dei prodotti finanziari No No  No  Si

LIBRI CONTABILI OBBLIGATORI

Nello svolgimento dell’attività imprenditoriale non si devono sottovalutare obblighi e adempimenti, che variano in base al tipo di contabilità adottata. Tra gli obblighi c’è la tenuta dei libri contabili [detti appunto obbligatori] e dei registri. Mentre in regime forfettario non esistono condizioni, in regime ordinario e semplificato le imprese sono obbligate a tenere una serie di libri e registri ai fini della normativa civile e fiscale. Questo perché le imprese, soprattutto quelle in regime ordinario, sono tenute a rendere nota la gestione che interessa l’attività commerciale svolta e questo avviene attraverso la tenuta di libri e registri. L’esercizio di attività d’impresa oppure di lavoro autonomo comporta, infatti, l’obbligo di tenuta di libri e registri contabili come previsto dal Codice civile e/o dalle norme tributarie, tra cui il DPR n. 600/73 e il DPR n. 633/72. L’obbligo di tenuta delle scritture contabili [registri e libri] ricade, nella maggior parte dei casi, sul commercialista e sul consulente fiscale che tiene aggiornati i documenti per conto dell’imprenditore o professionista. Alcuni libri però sono ad esclusiva tenuta dell’impresa e devono essere non solo conservati in azienda ma anche redatti dall’imprenditore. A tal proposito è importante approfondire quali sono gli obblighi che ricadono sul professionista o sull’imprenditore al fine di evitare errori che compromettano la tenuta contabile dell’impresa.

Anche se l’onere della compilazione e tenuta delle scritture contabili ricade principalmente sul commercialista o sul consulente ci sono degli adempimenti che l’imprenditore deve comunque fare in prima persona:

Bollatura e vidimazione – Ordinarie e semplificate devono tenere il libro giornale e il libro degli inventari. Questi vengono redatti e compilati dal commercialista, ma devono essere conservati presso la sede dell’attività. L’art. 8 della legge n. 383 del 18/10/2001, ha soppresso l’obbligo della bollatura di questi libri, fermo restando l’obbligo della numerazione progressiva delle pagine. A questi registri deve però essere apposta, obbligatoriamente, una marca da bollo [ogni 100 pagine] che varia da 16 euro [per società di capitali che versano in misura forfettaria la tassa di concessione governativa] a 32 euro [per tutti gli altri soggetti]. Le marche da bollo vanno acquistate entro il 31 dicembre per l’anno precedente. In caso di dimenticanza, possono anche essere acquistati successivamente facendo un “ravvedimento”, pagando cioè una mora sui 16 euro.

Tassa annuale di vidimazione libri sociali

Le società di capitali, ogni anno devono ricordarsi di pagare, all’Agenzia delle Entrate, la tassa per adempiere alla numerazione e bollatura dei libri sociali. Il pagamento va adempiuto entro il 16 marzo, attraverso modello F24, unicamente con modalità online, indicando il codice tributo 7085. Qui trovi un esempio di compilazione modello F24 per il pagamento della tassa.

La tassa da versare è pari a:

  • 309,87 euro, se la società ha un capitale fino a 516.456,90 euro;
  • 516,46 euro, se la società ha un capitale oltre il suddetto limite.

Il capitale sociale di riferimento per il calcolo è quello esistente al 1° gennaio dell’anno in cui viene versato. La scadenza per il pagamento è fissata al 16 marzo di ogni anno. Le imprese di nuova costituzione possono versare la tassa anche utilizzando un bollettino postale intestato all’Agenzia delle Entrate. Il pagamento non si calcola in base al numero di libri detenuti, quindi l’importo da pagare è quello in base al proprio Capitale sociale.

Ravvedimento tassa

Come tutte le tasse, anche la tassa per bollatura e vidimazione è obbligatoria e in caso di omissione, c’è una multa da pagare. In caso di mancato pagamento della tassa, la sanzione prevista va dal 100 al 200% della tassa evasa, con un minimo di 103 euro. Se dimentichi di pagare la tassa, puoi metterti in regola avvalendoti del ravvedimento operoso, ossia una possibilità concessa dall’Agenzia delle Entrate con cui tu stesso dichiari apertamente di aver dimenticato di pagare la tassa, provvedi al pagamento e, da parte sua, l’Agenzia delle Entrate ti applica una sanzione ridotta. Maggiore è il tempo trascorso dalla scadenza [che ricordiamo, è entro il 16 marzo di ogni anno], maggiore è la sanzione da pagare. Viceversa, meno è il tempo trascorso, minore è l’importo della sanzione. Nello specifico:

  • 0,1% per ogni giornata di ritardo quando il pagamento avviene entro 14 giorni dalla scadenza
  • 1,5% fissa senza contare i giorni di ritardo per versamenti effettuati entro 30 giorni dalla scadenza
  • 1/18 della sanzione al 30% quando il pagamento è effettuato entro 90 giorni dalla scadenza
  • 1/8 della sanzione del 30% entro un anno dalla scadenza
  • 1/7 della sanzione pari al 30% per versamenti avvenuti entro due anni dalla scadenza
  • 1/6 della sanzione minima del 30% se il pagamento è stato effettuato dopo due anni dalla scadenza

Il versamento della tassa deve essere effettuato utilizzando il modello F24 – codice tributo 7085, mentre la sanzione andrà versata con modello F23 riportando il codice tributo 678T.

Conservazione dei registri contabili

può essere cartacea oppure elettronica [circolare 36/e/06 Agenzia delle Entrate]. Il commercialista compila i registri e invia i Pdf al professionista o all’impresa, che può stamparli oppure conservarli in formato elettronico, ma pur sempre tenendoli in sede in caso di eventuali accertamenti della Guardia di Finanza. Si tratta dei registri IVA [Acquisti, Vendite, Corrispettivi e annotazioni revers], Situazione contabile, Schede contabili, Partitari clienti e fornitori e Beni Strumentali]. L’articolo 2220, comma 1 e 2, dispone che questi documenti debbano essere conservati per dieci anni dalla data dell’ultima registrazione. Come detto riguardano le società di capitali, per azioni e cooperative: libro dei soci [o dei consorziati], libro decisioni degli amministratori, libro decisioni del Cda [o libro assemblee]. La gestione di questi libri è a carico esclusivo della società. Questi libri infatti devono essere acquistati, vidimati e compilati dall’azienda e rimangono in sede. I libri sociali possono essere acquistati presso i negozi di cartoleria da ufficio oppure possono essere richiesti al proprio commercialista in formato digitale da stampare. In entrambi i casi dovranno essere vidimati presso gli uffici del Registro delle Imprese di competenza.

gianni-milanese

Maggio 2026

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adminLibri sociali facoltativi e obbligatori

Il Revisore della sostenibilità

on 13 Maggio 2026

La Rendicontazione di sostenibilità: fino al 31.12.2025, i revisori legali che effettuano i controlli della qualità sono esentati dall’obbligo di possedere un’esperienza specifica

In Gu del 10 settembre 2024 n. 212 il D. Lgs. 125/2024 recepisce in Italia la Direttiva [UE] 2022/2464, Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD

Il citato Decreto individua e disciplina le regole per l’abilitazione e la formazione annuale del Revisore legale e attestatore della dichiarazione di sostenibilità, prevedendo una finestra temporale fino al 1° gennaio 2026 per i revisori legali già iscritti al registro del MEF.

Fino al 31 dicembre 2025, i revisori legali che effettuano i controlli della qualità sono esentati dall’obbligo di possedere un’esperienza specifica in materia di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità o di altri servizi correlati alla sostenibilità in deroga all’applicazione dell’art. 24, D. Lgs 39/2010.

Nel proseguo si illustrano le principali modifiche al “Decreto” al D. Lgs 39/2010.

01. Il Revisore della sostenibilità: abilitazione, condizioni di tirocinio, esame di idoneità

L’esercizio della revisione legale e lo svolgimento degli incarichi finalizzati all’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità sono riservati ai soggetti iscritti nel Registro tenuto dal MEF.

Ai fini dell’abilitazione del revisore legale dei conti all’attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità devono essere soddisfatte le condizioni dello svolgimento del tirocinio per l’esercizio dell’attività di revisione legale e, eventualmente, per lo svolgimento dell’incarico finalizzato al rilascio di un’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità: 

  1. Durata almeno triennale, di cui almeno otto mesi relativi all’acquisizione delle conoscenze teorico pratiche sulla revisione e attestazione della rendicontazione di sostenibilità;
  2. il periodo di tirocinio, di almeno otto mesi, può essere svolto anche disgiuntamente al periodo di tirocinio necessario al conseguimento dell’abilitazione alla revisione legale che ha durata almeno triennale;
  • il tirocinio comporta ai fini dell’abilitazione del revisore allo svolgimento di incarichi finalizzati al rilascio di un’attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità, l’obbligo di collaborare nel periodo di almeno otto mesi allo svolgimento di incarichi di attestazione della conformità della rendicontazione annuale e consolidata di sostenibilità o ad altri servizi relativi alla sostenibilità;
  1. entro sessanta giorni dal termine di ciascun anno di tirocinio, il tirocinante redige una relazione sull’attività svolta, specificando gli atti e i compiti relativi ad attività di revisione legale alla cui predisposizione e svolgimento ha partecipato, con indicazione del relativo oggetto e delle prestazioni tecnico-pratiche rilevanti alla cui trattazione ha assistito o collaborato. La relazione, unitamente alla dichiarazione del revisore legale o della società di revisione legale presso cui è stato svolto il tirocinio che attesta la veridicità delle indicazioni ivi contenute, è trasmessa al soggetto incaricato della tenuta del registro del tirocinio.

La relazione attestante lo svolgimento delle attività di tirocinio deve essere redatta entro sessanta giorni dal termine del periodo di tirocinio, anche se separata dalla relazione annuale per l’abilitazione alla revisione legale del Bilancio d’esercizio.  

In caso di dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni di cui all’articolo 24, D. Lgs39/2010, a carico del tirocinante e del revisore legale o della società di revisione legale presso cui è stato svolto il tirocinio.

L’esame di idoneità ai fini dell’abilitazione del revisore legale dei conti anche all’attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, deve avere per oggetto le seguenti ulteriori materie:

  1. obblighi legali e principi concernenti la redazione della rendicontazione annuale e consolidata di sostenibilità; 
  2. analisi della sostenibilità;
  3. procedure di dovuta diligenza in relazione alle questioni di sostenibilità;
  4. obblighi legali e principi di attestazione della conformità per la rendicontazione di sostenibilità.
  5. Il revisore della sostenibilità: l’aggiornamento annuale in conformità al programma del MEF

I revisori abilitati al rilascio all’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità devono acquisire almeno venticinque crediti formativi ogni anno solare, di cui almeno dieci caratterizzanti la revisione legale dei conti e almeno dieci caratterizzanti la sostenibilità.

L’attività di formazione effettuata dai revisori legali e dai revisori della sostenibilità, prevista dagli Albi professionali di appartenenza e da coloro che collaborano all’attività di revisione legale o di attestazione della sostenibilità o sono responsabili della revisione o dell’attestazione della sostenibilità all’interno di società di revisione che erogano formazione, viene riconosciuta equivalente se dichiarata conforme dal Ministero dell’economia e delle finanze, MEF, al programma annuale di aggiornamento professionale.

02. Il revisore della sostenibilità: semplificazioni per gli iscritti, finestra temporale entro il 1° gennaio 2026

Gli iscritti al Registro della revisione legale dei conti, entro la data del 1° gennaio 2026, sono considerati abilitati e possono rilasciare le attestazioni di conformità della rendicontazione di sostenibilità senza che siano osservati gli obblighi del tirocinio e dell’esame di idoneità, purché abbiano maturato almeno cinque crediti formativi annuali:

  • nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità ai sensi dell’articolo 5 del citato Decreto legislativo n. 39 del 2010; e
  • producano la domanda di “iscrizione” [ai sensi dell’articolo 6, comma 1-bis, del Decreto legislativo n. 39 del 2010] secondo le modalità di presentazione della domanda che verranno definiti dal MEF di concerto con il Ministero della Giustizia, sentita la Consob.

Nuovo comma 1-bis, art. 6, D. Lgs 39/2010] Il Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, sentita la Consob, definisce, con decreto, il contenuto e le modalità di presentazione della domanda di abilitazione dei Revisori e delle Società di revisione allo svolgimento dell’attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, nonché il contenuto, le modalità e i termini di trasmissione delle informazioni e dei loro aggiornamenti da parte degli iscritti nel Registro.»

03. Il Revisore della sostenibilità: revisore unico o revisore ed attestatore ad hoc

Il Revisore e attestatore della dichiarazione di sostenibilità può coincidere con la figura del soggetto preposto alla revisione legale del bilancio d’esercizio se:

  • il soggetto predisposto è abilitato in quanto ha osservato le condizioni di abilitazione e formazione successiva, o ha usufruito delle semplificazioni per gli iscritti al registro [si rinvia punto precedente], e
  • nell’incarico ai sensi del nuovo art.14-bis, Relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, Dlgs 39/2010 e modifiche successive [del “Decreto” che recepisce la Direttiva [UE] 2022/2464] è specificata la finalità dell’incarico dell’attestazione della dichiarazione di sostenibilità.
  • 04. Glossario sostenibilità. Principali definizioni

Rendicontare la sostenibilità

Includere in un’apposita sezione della relazione sulla gestione societaria le informazioni necessarie alla comprensione dell’impatto dell’impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché le informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull’andamento dell’impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione.

Il revisore della sostenibilità

Soggetto abilitato alla revisione legale della sostenibilità al quale viene conferito l’incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità e che firma la relazione di attestazione

Pubblicità

La rendicontazione individuale e consolidata di sostenibilità inclusa nella relazione sulla gestione e la relazione di attestazione della conformità sono pubblicate con le modalità e i termini previsti dagli articoli 2429 e 2435 del Codice civile e sul sito internet della società.

Se non dispone di un sito internet, la società rende disponibile una copia cartacea dei medesimi documenti per chiunque ne faccia richiesta.

L’attestazione di conformità

 

Aggiunto articolo 14-bis, decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39

ll Revisore della rendicontazione di sostenibilità o la società di revisione legale, abilitati e appositamente incaricati, esprimono con apposita relazione di attestazione le proprie conclusioni circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità alla Direttiva [UE] 2022/2464, e conformità all’obbligo di marcatura della rendicontazione di sostenibilità.

La relazione di attestazione

 

Modificato articolo 11, D. Lgs 39/2010, «Principi di revisione e di attestazione della conformità»

La revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione internazionali adottati dalla Commissione europea.

È costituita da:

1.    un paragrafo introduttivo che identifica la rendicontazione di sostenibilità sottoposta ad attestazione, la data e il periodo cui si riferisce, nonché il quadro normativo di riferimento;

2.    una descrizione della portata delle attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità che indica almeno i principi di attestazione in base ai quali tali attività sono state svolte;

3.    le conclusioni

Fino all’adozione dei principi [nuovo comma 1-bis art. 11, D Lgs 39/2010 – principi di revisione e attestazione sostenibilità] da parte della Commissione europea, l’attività di attestazione è svolta in conformità ai principi di attestazione elaborati, tenendo conto dei principi di attestazione internazionali, da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell’economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Consob, sulla base delle medesime convenzioni di cui all’ultimo periodo del comma precedente.

gianni-milanese

Maggio 2026 

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adminIl Revisore della sostenibilità

La ragionevole durata dei Processi

on 13 Maggio 2026

Dalla Riforma Cartabia agli sviluppi del 2026:

Il tema della giustizia continua a essere centrale nel dibattito pubblico. Nonostante gli interventi degli ultimi anni, i tempi dei processi in Italia restano tra i più lunghi d’Europa e gli arretrati continuano a pesare sull’efficienza del sistema. La Riforma Cartabia, avviata nel 2021 e attuata tramite decreti legislativi, ha rappresentato il tentativo più organico degli ultimi decenni di intervenire sulla durata dei procedimenti, in particolare nel processo penale.

L’obiettivo dichiarato – ridurre del 25% la durata dei processi penali – era ambizioso e non immediatamente raggiungibile. La riforma, infatti, ha introdotto un insieme di misure strutturali che richiedono tempo per produrre effetti concreti.

  1. Durata delle indagini preliminari: tempi certi e maggiore trasparenza

La riforma ha ridefinito i termini massimi delle indagini preliminari:

  • 6 mesi per le contravvenzioni
  • 1 anno per i delitti
  • 1 anno e 6 mesi per i delitti più gravi

È prevista una sola proroga di 6 mesi, motivata dalla complessità del caso.

Se il pubblico ministero supera il termine massimo:

  • deve revocare il segreto investigativo;
  • indagato e persona offesa possono accedere agli atti;
  • le parti possono sollecitare il GIP a imporre al PM una decisione (archiviazione o rinvio a giudizio).

Non si tratta di una riduzione diretta dei tempi, ma di un meccanismo che evita stalli procedurali e aumenta la responsabilità dell’ufficio del PM.

  1. Priorità ai reati più gravi

La riforma ha introdotto una corsia preferenziale per reati come:

  • associazione mafiosa
  • terrorismo
  • violenza sessuale
  • traffico internazionale di stupefacenti

Le procure devono garantire un esercizio tempestivo dell’azione penale. Questa scelta, pur comprensibile sul piano della sicurezza, ha sollevato critiche per il rischio di creare vittime di “serie A” e “serie B”, con procedimenti meno gravi che rischiano ulteriori rallentamenti.

  1. Riti alternativi: leva strategica per ridurre i tempi

Per alleggerire il carico dei tribunali, la riforma ha potenziato i riti alternativi:

Patteggiamento

  • esteso alle pene accessorie e alla confisca facoltativa
  • riduzione degli effetti extra-penali
  • per le contravvenzioni, riduzione della pena fino alla metà

Giudizio abbreviato

  • ulteriore riduzione di un sesto della pena se l’imputato rinuncia all’appello

Messa alla prova

  • estesa ai reati puniti fino a sei anni

L’obiettivo è incentivare la definizione anticipata dei procedimenti, riducendo il numero di processi ordinari.

  1. Più reati a citazione diretta e più procedibilità a querela

Per snellire il sistema:

  • è stato ampliato il catalogo dei reati a citazione diretta davanti al tribunale monocratico (fino a 6 anni di pena massima)
  • è aumentato il numero dei reati procedibili a querela, così da celebrare processi solo quando la vittima ha un reale interesse
  1. Particolare tenuità del fatto

La riforma ha esteso l’istituto dell’art. 131-bis c.p.:

  • esclusione della punibilità per reati con pena minima non superiore a due anni

Questo consente di definire rapidamente procedimenti di scarsa offensività, liberando risorse per i casi più rilevanti.

  1. Prescrizione processuale: il nodo più discusso

Dal 2020 la prescrizione del reato si blocca dopo la sentenza di primo grado. Per evitare processi infiniti, la Riforma Cartabia ha introdotto termini massimi di durata del giudizio:

  • 3 anni per il primo grado
  • 2 anni per l’appello (prorogabili a 3 nei casi complessi)
  • 1 anno per la Cassazione (prorogabili a 18 mesi)

Se i termini non vengono rispettati, il processo diventa improcedibile.

Per i reati più gravi sono previste ulteriori proroghe, su richiesta del giudice.

  1. Quanto durano oggi i processi in Italia

I dati più recenti mostrano che i tempi restano elevati:

  • Processi civili: circa 8 anni per i tre gradi
  • Processi penali: circa 3 anni e 9 mesi
  • Processi amministrativi: oltre 5 anni

La riforma ha iniziato a produrre effetti, ma la riduzione strutturale richiede interventi organizzativi e risorse.

Gli sviluppi 2024–2026: un cantiere ancora aperto

Negli ultimi due anni il legislatore è tornato a intervenire con nuove misure, segno che il percorso di riforma è ancora in evoluzione.

Decreto Giustizia 2025

  • potenziamento degli organici
  • ampliamento delle udienze da remoto
  • riforma della legge Pinto sugli indennizzi per irragionevole durata

Separazione delle carriere

La riforma costituzionale è in fase avanzata e prevede:

  • distinzione netta tra giudici e pubblici ministeri
  • istituzione di una Alta Corte disciplinare
  • riorganizzazione del CSM

Riorganizzazione delle circoscrizioni giudiziarie

  • razionalizzazione delle sedi
  • accorpamenti mirati
  • obiettivo: ridurre tempi e dispersione di risorse

Sistema penitenziario

  • nuovo Piano Carceri
  • interventi su sovraffollamento, edilizia penitenziaria e percorsi di reinserimento

Obiettivi e criticità

Gli obiettivi fissati dal PNRR e dalle riforme sono chiari:

  • –40% durata dei processi civili entro il 2026
  • –25% durata dei processi penali entro il 2026

Tuttavia, i dati mostrano che:

  • i tempi si stanno riducendo, ma non in modo uniforme
  • permangono differenze territoriali significative
  • l’impatto delle riforme dipende molto dall’organizzazione degli uffici e dalle risorse disponibili

La sfida, dunque, non è solo normativa ma strutturale: digitalizzazione, personale, gestione dei flussi, specializzazione degli uffici.

Conclusione

La Riforma Cartabia ha segnato un cambio di paradigma, introducendo tempi certi, incentivi ai riti alternativi e un nuovo equilibrio tra efficienza e garanzie. Gli interventi successivi del 2024–2026 confermano che la giustizia italiana è ancora un cantiere aperto, ma con una direzione chiara: ridurre i tempi, aumentare la prevedibilità delle decisioni e rendere il sistema più vicino ai cittadini.

gianni-milanese

Maggio 2026

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adminLa ragionevole durata dei Processi

Etica delle TIC Industrie delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione

on 13 Maggio 2026

Anche per il 2025 l’Etica nella gestione dell’impresa consoliderà il proprio ruolo. Com’ è noto, ormai da alcuni anni ed a maggior ragione in questa fase critica della nostra società e dell’economia, l’Etica è divenuta una sfida globale sia per le Industrie ICT/TIC [Tecnologie della Informazione e della Comunicazione] che la teorizzano sia per le aziende che l’applicano.

La Norma europea [EN] 16234-1. La norma fornisce un quadro per classificare le competenze digitali, facendo riferimento a un elenco di 41 competenze, molte trasversali come l’accessibilità, richieste nell’ambiente di lavoro professionale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione [ICT], utilizzando un linguaggio comune per competenze, abilità e livelli di competenza che può essere compreso in tutta Europa .

Le definizioni presentate nel Documento sono progettate per essere applicate a tutti gli attori coinvolti nel settore dell’ICT, come società e professionisti dei servizi ICT, dirigenti e dipartimenti delle risorse umane [HR], istituti di istruzione e formazione professionale, associazioni professionali, accreditamento, convalida e organismi di valutazione, analisti di mercato e responsabili politici, fornendo loro una misura comunemente riconosciuta del talento ICT.

Il Quadro Europeo di Competenza Elettronica [e-CF] fornisce un riferimento a 41 ‘Competenze’ applicate sul posto di lavoro delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione [TIC], utilizzando una lingua comune per competenze e conoscenze che possono essere compresi in tutta Europa. L’e-CF si adatta all’applicazione da parte di organizzazioni di servizi TIC, utenti e forniture, Multinazionali e PMI, per manager ICT, dipartimenti e individui delle risorse umane, Istituti di istruzione, compresi Fornitori di istruzione superiore e certificazione privata, parti sociali, analisti di mercato, responsabili politici e altre organizzazioni nel settore pubblico e privato.

L’obiettivo del Progetto messo a punto dalla UE è di giungere alla pubblicazione di una specifica tecnica CEN  [CEN/TS] quale parte integrante del “Quadro Europeo di Etica professionale per la Professione di ICT” che includa una metodologia ed una Guida alla sua applicazione. Esso mira a rafforzare la professione ICT in Europa e prenderà in considerazione prospettive sfaccettate degli stakeholder da parte degli organismi nazionali: dell’Organizzazione professionale ICT, dei professionisti delle TIC e delle loro prospettive educative. La deontologia è una componente essenziale di qualsiasi attività professionale. Esempi di spicco si trovano nel Diritto e nella Medicina, dove la comprensione reciproca porta a risultati migliori e differenzia le professioni dei posti di lavoro. Una forza lavoro professionale nel settore delle TIC in tutta la società e nell’industria europea sosterrà e migliorerà lo scambio di risorse e servizi ICT nel Mercato Unico Europeo.

Tra gli aspetti affini all’etica delle ITC vi è il Risparmio energetico. Sono circa 20  anni  che le tecnologie dell’ICT permettono un migliore controllo dei processi in settori quali: edilizia, trasporti, industria e distribuzione dell’energia elettrica, ma l’idea di individuare nelle tecnologie dell’ICT un’opportunità per favorire l’incremento dell’efficienza energetica [di grande attualità in questo periodo] è un fatto relativamente nuovo, che potrebbe permettere di risolvere l’incoerenza tra il modello tradizionale di sviluppo economico e la necessità di un continuo incremento dei consumi energetici.

gianni-milanese

Maggio 2026

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adminEtica delle TIC Industrie delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione