Novità per il Superbonus in edilizia

on 1 Giugno 2023

Nonostante il cambio di governo anche nel 2023 è disponibile un ampio menu di bonus edilizi. Ma il quadro ha subito delle modifiche sostanziali: l’uscita di scena del bonus facciate, la riduzione, tranne che per alcune eccezioni, dell’aliquota agevolativa del superbonus al 90%, il nuovo tetto di spesa per il bonus mobili, sceso a 8.000 euro contro i 10.000 euro del 2022. Un’altra novità scattata con il 2023 è l’obbligo di affidare l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro a imprese che al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto sono in possesso della certificazione SOA.

Ecco il testo del Decreto-legge n. 11/2023 che pone fine allo sconto in fattura e alla cessione dei crediti edilizi, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 16.02.2023 n. 40. Il testo è composto da soli 3 articoli:

  • 1. Modifiche alla disciplina relativa alla cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
  • 2. Modifiche in materia di cessione dei crediti fiscali
  • 3. Entrata in vigore

Come è noto a partire dal 17 febbraio 2023 non è più possibile utilizzare le forme alternative alla detrazione fiscale per gli interventi edilizi indicati all’art. 121, comma 2 del Decreto Rilancio [n. 34/2020], ovvero in relazione a interventi di:

  • Recupero del patrimonio edilizio;
  • Efficienza energetica;
  • Adozione di misure antisismiche;
  • Recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti;
  • Installazione di impianti fotovoltaici;
  • Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;
  • Superamento ed eliminazione di barriere architettoniche.

Con alcune esclusioni. Eccezioni

Per quanto riguarda queste ultime, si stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1 articolo 2 del presente decreto, non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all’articolo 119 del Decreto Rilancio [n. 34/2020], ovvero:

  • per gli interventi, diversi da quelli effettuati dai condomìni, per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023 risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata [CILA];
  • per gli interventi effettuati dai condomìni, per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023 risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata [CILA];
  • per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023 risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Il comma 3 inoltre stabilisce che, le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi diversi da quelli di cui all’articolo 119 del Decreto Rilancio [n. 34/2020], per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023:

  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  • per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori;
  • risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell’immobile nel caso di acquisto di unità immobiliari ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o ai sensi dell’articolo 16, co. 1-septies, del Decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

Tra le novità introdotte: L’agevolazione per molti scenderà dal 110% al 90% e ci saranno alcune nuove regole. Il Governo precedente ha lavorato per cambiare il contributo per i lavori di efficientamento energetico nelle abitazioni, tentando di risparmiare alcuni miliardi di euro nei prossimi anni. Contemporaneamente, tra decreto Aiuti quater e legge di Bilancio, si è tentato di sbloccare il caos sulla cessione del credito, aiutando imprese edilizie e banche, ma anche di introdurre ulteriori strette per limitare le frodi. Il prossimo anno, quindi, questo bonus rimarrà ancora uno tra i più onerosi per le casse dello Stato, ma anche tra i più vantaggiosi per i cittadini, ma bisognerà stare attenti ai nuovi limiti e requisiti. Vediamo nel dettaglio tutte le regole per il 2023.

Superbonus 2023, chi lo riceverà al 90% e chi al 110%

Nel 2023 l’aliquota del Superbonus scenderà al 90%. Riguarderà tutte le spese, ma non quelle per i lavori nei condomini per cui è stata depositata la Cilas [Comunicazione di inizio lavori asseverata superbonus] entro la fine del 2022. Le scadenze, in realtà, sono state due: entro il 25 novembre o entro il 31 dicembre, per le delibere già approvate entro il 18 novembre. In questo caso è obbligatoria un’autocertificazione dell’amministratore dei condominio sulla data dell’assemblea in cui è arrivata la delibera. In caso di falsa dichiarazione scattano le sanzioni, anche penali. Tutto ciò vale anche per i cosiddetti condomini «familiari» [immobili di un unico proprietario o in comproprietà con massimo quattro unità immobiliari per uso residenziale e accatastate in modo distinto]. Lo sconto fiscale al 110% vale infine per interventi di demolizione e ricostruzione se si è fatta domanda al Comune entro il 31 dicembre 2022.

Superbonus, cosa cambia per le villette

Per chi ha realizzato almeno il 30% dei lavori entro il 30 settembre vale il Superbonus 110% fino al 31 marzo 2023, poi scende al 90%. Per chi non ha avviato i lavori entro quella data ci saranno nuove regole per villette e immobili autonomi: potranno usufruire dello sconto solo coloro che usano quella come abitazione principale e che hanno un reddito di riferimento entro i 15mila euro annui, sommando i redditi della famiglia e dividendoli per i nuovi quozienti familiari. In questo caso non viene riconosciuta l’agevolazione al familiare convivente del proprietario.

I lavori ammessi

Per avere lo sconto bisogna realizzare almeno uno tra i lavori trainanti, a cui si possono aggiungere altri interventi [i cosiddetti trainati].

I primi sono: cappotto termico o interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria.

I secondi: il montaggio di pannelli solari; il montaggio di accumulatori di energia collegati ai pannelli solari; gli interventi previsti dal vecchio ecobonus; la realizzazione delle colonnine per caricare le batterie delle auto elettriche.

I limiti di spesa e le regole nel 2023

Dal 1° gennaio ci si potrà rivolgere solo a imprese edili che posseggono o hanno chiesto la certificazione Soa per appalti che valgono oltre 516 mila euro. Questa attestazione garantisce che l’impresa abbia la competenza necessaria e gli adeguati mezzi economici per portare a termine i lavori: un modo per evitare alcune truffe degli ultimi due anni, con soldi rubati allo Stato e lavori fantasma. Come nel 2022 i limiti di spesa per il cappotto termico vanno dai 30mila ai 50mila euro a seconda del tipo di abitazione, mentre gli interventi sulle parti comuni degli edifici hanno soglie di spesa tra i 15mila e i 30mila euro.

Le scadenze del Superbonus

Queste le nuove scadenze del Superbonus:

  • edifici unifamiliari [le villette, immobili residenziali funzionalmente indipendenti]: la scadenza per lo sconto al 110% è stato il 31 dicembre 2022 se entro il 30 settembre è risultato effettuato almeno il 30% dei lavori, altrimenti lo sconto è sceso al 90% per chi ha un reddito entro i 15mila euro;
  • edifici di Iacp ed enti assimilati: 31 dicembre 2023 a condizione che entro il 30 giugno 2023 sia effettuato il 60% dei lavori, con sconto al 110% o al 90% a seconda di quando è stata depositata la Cilas;
  • condomini ed edifici a proprietà unica e con un numero di abitazioni da 2 a 4: la scadenza è il 31 dicembre 2023, con sconto al 110% o al 90% sempre a seconda di quando è stata depositata la Cilas;

Cosa cambia su cessione del credito e sconto in fattura

Per usufruire del credito d’imposta maturato, al 110% o al 90%, si potrà ancora: portare in detrazione il credito nella dichiarazione dei redditi; cedere il credito d’imposta alle banche; ottenere uno sconto in fattura dall’impresa edile. Le novità del 2023 consistono in un ampliamento delle cessioni che possono essere fatte nel sistema bancario, per consentire agli istituti di cedere i crediti in pancia e acquistarne di nuovi. La prima cessione può essere fatta a chiunque, le altre sono valide solo se ci si rivolge al sistema finanziario regolamentato per legge. Si possono fare fino a tre cessioni e le banche possono poi dare i loro crediti a correntisti con partita Iva in ogni momento. Infine chi ha acquistato crediti fino al 31 ottobre 2023 può utilizzarli in un arco di tempo più lungo, cioè fino a 10 rate e le imprese in difficoltà che non riescono a cederli possono chiedere prestiti ponte con garanzia statale fornita da Sace [Assicurazione al Credito].

gianni-milaneseGiugno 2023 – Fonti Web

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adminNovità per il Superbonus in edilizia

Decreto Milleproroghe 2023

on 1 Giugno 2023

Com’è noto, il testo del Decreto Milleproroghe 2023 è arrivato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.303. La norma interviene su scadenze e date di entrata in vigore imminenti in diversi ambiti. Il Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, redatto in 24 articoli, interviene in particolare in materia di Pubbliche Amministrazioni, scadenze IMU, sulla fatturazione elettronica, sui termini per i concorsi per le PA e per il personale di scuola e università. Vediamo, per punti, quali sono le novità introdotte dal Decreto Milleproroghe, in attesa dell’ufficialità che arriverà solo con la pubblicazione del testo definitivo in Gazzetta Ufficiale.

1) PROROGA TERMINI ASSUNZIONI E STABILIZZAZIONI PERSONALE NELLE PA

Al via la proroga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023, alla luce delle posizioni autorizzate, dei termini per assumere personale a tempo indeterminato e procedere alle stabilizzazioni nella Pubblica Amministrazione, compresi i Comuni, e presso i Ministeri della Difesa, Interno, MIMIT, Giustizia e MEF. Il testo prevede anche la proroga di un anno per le assunzioni nella PA finalizzate al monitoraggio del PNRR. Confermate per il 2023, poi, le stabilizzazione degli assistenti sociali nei Comuni che potranno arrivare per chi ha maturato 3 anni di servizio negli ultimi 8 anni, fino al 31 dicembre 2023.

2) ASSUNZIONI PER POLIZIA, VIGILI DEL FUOCO E SICUREZZA FINO AL 2023

Prorogati fino a fine 2023, anche i termini per le assunzioni nel comparto sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico. Stesso discorso per i corpi di polizia, la Guardia di Finanza, le agenzie, incluse le agenzie fiscali, l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, gli enti pubblici non economici e altri Enti locali.

3) PROROGA CONVENZIONI CON LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI

Le convenzioni stipulate per l’utilizzazione di lavoratori socialmente utili sono prorogate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il testo, inoltre, prevede fino al 30 giugno 2023 per le Amministrazioni Pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili la possibilità di assumere tali unità a tempo indeterminato. Possono assumerli anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché mediante altre tipologie contrattuali, in qualità di lavoratori sovrannumerari.

4) ASSUNZIONI NELLE SCUOLE E UNIVERSITÀ FINO AL 2023

Il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’università e della ricerca possono bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, da concludere entro il 31 dicembre 2023, a valere sulle facoltà assunzionali pregresse, il cui utilizzo è stato già autorizzato. Inoltre, il Decreto:

  • proroga all’anno accademico 2023-2024 la validità delle graduatorie nazionali utili per il conferimento di incarichi di docenza a tempo indeterminato e determinato nel comparto AFAM;
  • rinvia all’anno accademico 2023-2024 l’entrata in vigore del regolamento per il reclutamento del personale docente e amministrativo del comparto;
  • proroga per l’anno scolastico 2023-2024, la possibilità di conferire incarichi temporanei nelle scuole dell’infanzia paritarie attingendo anche alle graduatorie degli educatori per l’infanzia in possesso di titolo idoneo;
  • proroga di 180 giorni il periodo previsto che consente alle università, ad alcune istituzioni che rilasciano diploma di perfezionamento scientifico e agli Enti pubblici di ricerca, di indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca.
5) PROROGA TERMINI CONCORSO INSEGNANTI DI RELIGIONE

Nuova proroga per il concorso per insegnanti di religione, da indire entro l’anno 2023 per gli anni scolastici dal 2024-2025. 

6) NOVITÀ SUL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA

Il Decreto Milleproroghe prevede anche per il 2023 che l’alternanza scuola-lavoro non sarà requisito per l’ammissione agli Esami di Stato. A proposito di funzionamento della scuola, inoltre, il testo:

  • deroga alle regole sul dimensionamento scolastico per i Comuni colpiti dal sisma del Centro Italia e anche per quelli di Ischia, recentemente danneggiati dalla frana;
  • allunga al 31 dicembre 2023 il termine per l’erogazione dei mutui per l’edilizia residenziale universitaria da parte di Cassa depositi e prestiti alle Università interessate;
  • concede ulteriori 2 mesi agli enti locali per l’aggiudicazione dei lavori e il conseguimento degli obiettivi del PNRR, nel rispetto dell’Appuntamento fondamentale fissato per il 30 giugno 2023. In particolare, l’intervento si riferisce all’aggiudicazione dei lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e a scuole dell’infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia.
7) CONCORSO MINISTERO DELL’INTERNO FINO AL 2023

Il Decreto Milleproroghe 2023 autorizza il Ministero dell’Interno a bandire entro il 31 dicembre 2023 le procedure concorsuali già autorizzate per il triennio 2018-2020, per il triennio 2019-2021 e per il triennio 2020-2022. La scadenza precedente era fissata al 31 dicembre 2022.

8) PROROGA CONCORSO MINISTERO POLITICHE AGRICOLE

La norma proroga al 31 dicembre 2023 anche la possibilità per il Ministero delle Politiche agricole di bandire i concorsi già previsti dagli articoli 6 e 7 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 agosto 2019 per figure sia dirigenziali che non.

9) SLITTA L’ENTRATA IN VIGORE DELLA RIFORMA DELLO SPORT

La riforma dello sport prevista dal Decreto Legislativo n. 36 del 2021, entra in vigore dal 1° luglio 2023. L’entrata in vigore era inizialmente prevista per il 1° gennaio 2023.

10) PROROGA COLLABORATORI MINISTERO CULTURA

Il Decreto allunga fino al 31 dicembre 2023 la durata degli incarichi di collaborazione previsti nel Ministero della Cultura. Lo slittamento riguarda gli incarichi già autorizzati alla data di entrata in vigore del Milleproroghe 2023, ai sensi dell’articolo 24, comma 1, primo periodo, del Decreto Agosto convertito in legge ma che siano di durata inferiore a 15 mesi complessivi.

11) RISORSE PER I PROPRIETARI DI CASE OCCUPATE

Il Milleproroghe 2023 proroga fino al 31 dicembre 2023 l’utilizzo delle risorse destinate ai proprietari di case occupate. La proroga vale solo per le case a destinazione residenziale non utilizzabili per effetto della denuncia all’autorità giudiziaria del reato di cui all’articolo 614, secondo comma, e articolo 633 del Codice Penale. Le risorse non utilizzate nell’anno 2022, possono essere utilizzate per l’anno 2023. Per conoscere le novità introdotte su questo tema dalla Legge di Bilancio 2023, vi consigliamo di leggere la nostra guida sull’esenzione IMU case occupate.

12) PROROGA PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE IMU E TARI 2021

Il termine per la presentazione della dichiarazione sull’Imposta Municipale Unica [IMU] relativa all’anno di imposta 2021, previsto per il 31 dicembre 2022 dal Decreto Semplificazioni convertito in Legge, è prorogato al 30 giugno 2023. Si tratta della stessa data da rispettare per l’inoltro della dichiarazione IMU relativa al 2022 e, perciò, con l’ok al Milleproroghe 2023 si parla di “doppia dichiarazione”. Vale per gli Enti, sia pubblici che privati, non commerciali [assistenziali, previdenziali, sanitari, ricerca scientifica, culturali, ricreativi, sportivi, religiosi, trust, oicr].

Viene prorogato di ulteriori sei mesi anche il termine per fare la dichiarazione TARI relativa all’anno 2021. La scadenza slitta al 30 giugno 2023. Il Decreto Milleproroghe 2023 estende, infine, l’esenzione dall’imposta di bollo fino al 31 dicembre 2023 per i certificati anagrafici acquisiti tramite l’Anagrafe Nazionale Popolazione Residente [ANPR].

13) SLITTA OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER I SANITARI

Anche per il 2023, il testo approvato dal Consiglio dei Ministri, prevede l’esonero di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie. Gli operatori sanitari, quindi, non dovranno preoccuparsi di questo adempimento fino al 31 dicembre 2023.

14) TRANSIZIONE 4.0 PER TUTTO IL 2023

In materia di credito d’imposta, considerate le difficoltà di approvvigionamento delle materie prime, Il Decreto proroga al 31 dicembre 2023 il termine per la consegna dei beni strumentali materiali acquistati entro il 31 dicembre 2022. Parliamo della misura “Transizione 4.0”, valida sempre a condizione che l’ordine risulti accettato dal venditore e che sia avvenuto il pagamento di un acconto non inferiore al 20% del corrispettivo pattuito.

15) PROROGA BONUS RICARICA VEICOLI ELETTRICI

La norma estende al 2023 la durata dello stanziamento di 40 milioni di euro per l’erogazione dei contributi per l’installazione delle “colonnine” per la ricarica dei veicoli elettrici. 

16) NOVITÀ PER IL CONTRATTO DI ESPANSIONE

La norma proroga fino al 2025 il contratto di espansione a sostegno delle imprese in crisi finanziaria. In sostanza, per gli accordi stipulati dal 1° gennaio 2023, si amplia la platea delle imprese ammesse al contratto di espansione e si riduce da 1.000 a 500 la soglia occupazionale necessaria la maggior riduzione dei versamenti a carico del datore in caso di incremento delle assunzioni. Qualora il datore di lavoro effettui almeno una assunzione per ogni 3 lavoratori che abbiano prestato il consenso alla stipula del contratto di espansione, la riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro, opererà per ulteriori 12 mesi. Nel caso in cui almeno il 50% dei lavoratori così assunti non abbia compiuto il 35°anno di età, l’ulteriore riduzione opererà per ulteriori 24 mesi. Il Decreto proroga anche l’intervento che prevede la riduzione oraria e l’integrazione salariale per determinate categorie di lavoratori, anche per gli anni 2024 e 2025, in favore delle aziende che occupano oltre 50 dipendenti, per un periodo non superiore a 18 mesi, anche non continuativi.

17) PROROGA AIUTI IMPRESE CONNESSE ALL’UCRAINA

Vengono prorogati per il 2023 gli aiuti destinati alle imprese private che esportano, hanno filiali o partecipate in Ucraina, nella Federazione Russa o in Bielorussia. L’ok agli aiuti dipende dal nullaosta della Commissione Europea. Il Decreto Aiuti convertito in Legge aveva approvato questa misura per la prima volta e ora, sarà confermata anche per il 2023. 

18) CONTRATTI PERSONALE SANITARIO COVID FINO AL 2023

Il Milleproroghe estende a tutto il 2023 le assunzioni di personale sanitario, socio-sanitario nonché specializzandi, reclutati per far fronte all’emergenza Covid. Il Decreto proroga, poi, fino al 30 giugno 2023 il funzionamento dell’unità vaccini. Parliamo della struttura che coordina la campagna vaccinale e le misure in contrasto alla pandemia da Covid 19.

19) SALTANO LE NUOVE RISORSE VEICOLI ELETTRICI

La norma prevedeva nella bozza preliminare la ridistribuzione di 5 milioni delle risorse per moto e ciclomotori elettrici. Cioè, si era proposto di ridurre gli importi previsti per quelli inferiori a Euro 5. La misura, però, è saltata in Consiglio dei Ministri e, perciò, i fondi non saranno riorganizzati. 

20) RINVIATO IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE VEICOLIPER GLI EURO 2

Si rinvia al 1° gennaio 2024 il divieto di circolazione per i veicoli a motore delle categorie M2 e M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 2. Il Decreto Milleproroghe, poi, estende fino al 31 dicembre 2023 la validità dei titoli abilitativi alla guida rilasciati dal Regno Unito ai residenti in Italia.

21) RICETTA ELETTRONICA PER TUTTO IL 2023

Nel Decreto Milleproroghe, il Governo ha inserito anche la proroga di un anno, fino alla fine del 2023, per la possibilità di ricevere le ricette mediche in formato elettronico. La scadenza per l’inoltro di questo formato era prevista per il 31 dicembre 2022.

22) PROROGA TERMINI INVIO DATI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA

Slitta al 1° gennaio 2024 il termine per i soggetti tenuti all’invio dei dati al sistema Tessera Sanitaria. L’entrata in vigore del Sistema TS come canale esclusivo per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi giornalieri, con l’adeguamento del Registratore Telematico, era previsto dal 1° gennaio 2023.

gianni-milanese

 

Giugno 2023 – Fonte Web

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adminDecreto Milleproroghe 2023

I limiti per l’obbligo di nomina dell’Organo di controllo delle Società

on 1 Giugno 2023

I limiti per la nomina dell’Organo di controllo

Come è noto il D. Lgs. 14/2019 era intervenuto a modificare le disposizioni che regolamentano la disciplina concorsuale, con decorrenza dal 15 agosto 2020. Per alcune previsioni è stata però introdotta una efficacia anticipata fissata allo scorso 16 marzo 2019. Tra queste va segnalata la modifica dell’art. 2477 C.c. operata dall’art. 379, D. Lgs. 14/2019.

La nomina dell’Organo di controllo o del Revisore è obbligatoria se la Società è tenuta alla redazione del Bilancio consolidato ovvero controlla una Società obbligata alla Revisione legale dei conti; tale nomina è altresì obbligatoria quando dovessero essere superati determinati parametri dimensionali. Con riferimento proprio a tali parametri, in precedenza l’obbligo di nomina si innescava al superamento dei limiti previsti dall’Articolo 2435-bis [quelli che comportano l’obbligo di redazione del Bilancio in forma ordinaria], oggi invece nell’articolo 2477 sono stabilite regole specifiche.

Il D.L. 14/2019 aveva introdotto parametri oltremodo ridotti: tali limiti erano stati portati a 2 milioni per attivo e ricavi; il terzo parametro riguarda i dipendenti mediamente impiegati, il cui limite era posto pari a 10.

Il D.L. 55/2019 [L.55/2019] interviene raddoppiando tali limiti: 4 milioni tanto per i ricavi, quanto per l’attivo patrimoniale, mentre il numero dei dipendenti è stato posto pari a 20.

Limiti Limite aggiornato al D.L. 14/2019
Attivo 4.000.000 euro
Ricavi 4.000.000 euro
N. medio dipendenti  20
Regola di “innesco” 1 su 3 per 2 anni consecutivi

La nomina dell’Organo di controllo o del Revisore si innesca a seguito del superamento anche solo di uno di questi limiti: tale regola, introdotta dal D.L. 14/2019, non è stata modificata dal D.L. 32/2019.

Resta, altresì, inalterato l’articolo 2477, comma 3, Cod. civ., secondo il quale l’obbligo di nomina in questione cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.

Non sono stati modificati i riferimenti temporali: con riferimento alle società aventi l’esercizio coincidente con l’anno solare, in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni, per la verifica del superamento delle soglie si dovrà avere riguardo agli esercizi 2021 e 2022.

Le nuove regole per la nomina del sindaco o del revisore nelle società a responsabilità limitata sono state recentemente prorogate di un ulteriore anno: sarà infatti in sede di approvazione del bilancio 2022 che le società dovranno valutare il superamento dei limiti previsti dall’articolo 2477, Cod. civ.

La decorrenza

L’articolo 379 del Codice della crisi [D.Lgs. 14/2019], dopo alcune modifiche attuate con alcuni interventi correttivi nel corso degli ultimi due anni, ha formulato l’attuale versione dell’articolo 2477, Cod. civ. riguardante la nomina dell’organo di controllo. L’attuale versione, in particolare, prevede dei limiti dimensionali ridotti rispetto al passato. La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; tale nomina è altresì obbligatoria quando dovessero essere superati determinati parametri dimensionali. La nomina dell’organo di controllo o del revisore si innesca a seguito del superamento anche solo di uno di questi limiti, per due anni consecutivi:

  • 4 milioni di euro del totale dell’attivo di bilancio;
  • 4 milioni di euro delle vendite e delle prestazioni;
  • 20 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.

L’efficacia di tali limiti era stata ancorata all’approvazione del bilancio 2021; entro tale data le società si sarebbero dovute preoccupare di tale obbligo di nomina. Con l’articolo 1-bis, D.L. 118/2021, introdotto in sede di conversione avvenuta con la L. 147/2021, è stata disposto un ulteriore rinvio e, a seguito di tale modifica, la nomina dell’organo di controllo sulla base dei nuovi parametri diverrà obbligatoria in sede di approvazione del Bilancio 2022 [quindi, nei fatti, nella primavera del 2023]. Tale differimento deve essere letto in maniera coordinata con i rinvii già disposti dall’articolo 1, D.L. 118/2021 relativamente alle altre previsioni contenute nel codice della crisi, in particolare della procedura di allerta [attualmente posticipata alla fine del 2023]. Quindi, a seguito dell’approvazione del Bilancio 2022, potrebbe verificarsi l’obbligo di nomina dell’Organo di controllo; al riguardo va rammentato che in sede di prima applicazione, il comma 3 dell’articolo 379, D.L. 14/2019 ha previsto 9 mesi a favore delle società per adeguarsi alle nuove previsioni dell’articolo 2477, Cod. civ. Pertanto le società dovranno verificare la necessità di una eventuale nomina dell’Organo di controllo o del Revisore.

Il nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza dell’impresa, che ha modificato l’Art. 2086 C. c, introduce importanti modifiche sugli assetti organizzativi dell’impresa, con riferimento all’organizzazione delle società commerciali, alla responsabilità degli amministratori, alla nomina degli organi di controllo nelle società a responsabilità limitata, alle cause di scioglimento delle Società per azioni e alla disciplina dell’insolvenza delle Società cooperative.

Con l’approvazione del Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2022, le “SRL” saranno obbligate alla nomina dell’organo di controllo [Collegio Sindacale o Sindaco Unico o Revisore].

L’argomento recentemente si è arricchito della circostanza che il MEF ha recentemente avviato l’iter per dare attuazione al controllo di qualità sulla revisione, che presumibilmente verrà attuato nel 2024. Questo controllo avrà la finalità di:

  • verificare la reale indipendenza del revisore;
  • controllare il puntuale rispetto dei principi di revisione [ISA Italia] e relative carte di lavoro;
  • verificare complessivamente la qualità del lavoro svolto.

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adminI limiti per l’obbligo di nomina dell’Organo di controllo delle Società

Libri sociali facoltativi e obbligatori

on 1 Giugno 2023

Come è noto, lo scopo del Legislatore è stato a suo tempo, finalizzato principalmente a rendere gli aspetti burocratici per le imprese meno pesanti. Nelle Società a responsabilità limitata Srl il Libro soci è stato abrogato dall’art.16, Legge 2/09 [Legge di conversione del DL 185/08]. Tuttavia, come è stato sottolineato dalle Massime n. 115 del Notariato di Milano ed una analoga del Notariato del Triveneto, l’abolizione dell’obbligo di tenuta del Libro soci non si traduce automaticamente in un divieto assoluto riguardo alla sua conservazione in uso, per le Srl già esistenti, oppure alla sua adozione facoltativa per scelta statutaria. Ciò può essere utile per assicurare, da parte degli amministratori, un’ordinata gestione delle vicende societarie legate alla posizione dei soci.

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adminLibri sociali facoltativi e obbligatori

La ragionevole durata dei Processi

on 1 Giugno 2023

Come è noto, è stato pubblicato sulla Gazzetta n. 243 del 17 ottobre 2022 [suppl. ord. n. 38/L] il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del Processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.

Il cambiamento operato dalla Riforma promette, prima facie, di essere molto più di un mero ritocco dei riti processuali anche se, tuttavia, ad un attento esame del nuovo articolato normativo predisposto, le novità introdotte paiono operare una sorta di mero “restyle” delle norme del Codice di rito, senza alcuna incisione sulla durata dei procedimenti.

In Italia servono circa quattrocento giorni per concludere il primo grado di un processo civile, quasi mille giorni per il secondo grado e circa millecinquecento giorni per il terzo grado.

Come è noto la riforma della Giustizia e con essa la durata dei Processi, legata alla diversa visione delle forze politiche sulla Prescrizione delle pene, è giunta alla conclusione. Ma nel programma del Governo, su richiesta anche dell’Unione Europea, vi sarà un ulteriore approfondimento normativo, finalizzato a renderla più efficiente ed efficace.

La Riforma della Giustizia

Tra i provvedimenti che compongono la riforma vi sono quelli per garantire tempi certi dei processi penali, in particolare due anni per quello d’Appello e un anno per quello di Cassazione, che si aggiungono alla conferma dello stop alla Prescrizione dopo la sentenza di primo grado, sia di colpevolezza sia di assoluzione.

La durata del Processo penale

Per sfoltire la lista d’attesa dei processi il Pubblico Ministero potrà chiedere il rinvio a giudizio solo in caso di ragionevole previsione di condanna. Per i reati particolarmente gravi, come quelli legati alla mafia e al terrorismo, si segue un regime diverso: il procedimento va avanti ma le proroghe devono essere motivate dal Giudice. Inoltre per i primi tre anni, 2022-2023-2024, la Riforma della giustizia prevede che i tempi restino: quattro anni in Appello e due in Cassazione per tutti i processi in via ordinaria. Questi provvedimenti dovrebbero portare ad una riduzione dei tempi di durata del processo penale, che nelle intenzioni dell’esecutivo tra tutti i tre gradi dovrebbero scendere a circa cinque anni.

Gli obiettivi del PNRR

Entro giugno 2023, andranno adottati tutti i decreti attuativi ed eventuali regolamenti, mentre nel giugno 2026 dovranno essere raggiunti degli obiettivi quantitativi in termini di risultato: per quanto riguarda i procedimenti civili, viene prescritta la riduzione almeno “del 40 per cento dei tempi di trattazione dei procedimenti dei contenziosi sia civili che penali”.

Per raggiungere gli obiettivi del PNRR entro il 2026, non si farà leva solamente sulla maggiore efficacia degli uffici giudiziari ma anche sulle risorse messe in campo dal PNRR stesso. In particolare, verranno investiti 2,26 miliardi di euro in assunzioni a tempo determinato di figure professionali e staff tecnico-amministrativo per supportare i giudici nell’evasione di pratiche pendenti. L’obiettivo di questo ingente investimento è quello di rafforzare l’Ufficio del Processo e superare le disparità tra tribunali. Questo aumento di capitale umano negli uffici giudiziari potrebbe essere infatti determinante non solo per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR in sé, ma soprattutto per colmare le evidenti disparità territoriali nei tempi di smaltimento dei Tribunali. Va però detto che le assunzioni, da effettuarsi entro giugno 2024, sono a carattere temporaneo; il che comporta che lo sforzo iniziale dovrà servire per migliorare strutturalmente l’efficienza della gestione complessiva.

gianni-milanese

 Giugno 2023 – Fonte Web

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