Nonostante il cambio di governo anche nel 2023 è disponibile un ampio menu di bonus edilizi. Ma il quadro ha subito delle modifiche sostanziali: l’uscita di scena del bonus facciate, la riduzione, tranne che per alcune eccezioni, dell’aliquota agevolativa del superbonus al 90%, il nuovo tetto di spesa per il bonus mobili, sceso a 8.000 euro contro i 10.000 euro del 2022. Un’altra novità scattata con il 2023 è l’obbligo di affidare l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro a imprese che al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto sono in possesso della certificazione SOA.
Ecco il testo del Decreto-legge n. 11/2023 che pone fine allo sconto in fattura e alla cessione dei crediti edilizi, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 16.02.2023 n. 40. Il testo è composto da soli 3 articoli:
- 1. Modifiche alla disciplina relativa alla cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
- 2. Modifiche in materia di cessione dei crediti fiscali
- 3. Entrata in vigore
Come è noto a partire dal 17 febbraio 2023 non è più possibile utilizzare le forme alternative alla detrazione fiscale per gli interventi edilizi indicati all’art. 121, comma 2 del Decreto Rilancio [n. 34/2020], ovvero in relazione a interventi di:
- Recupero del patrimonio edilizio;
- Efficienza energetica;
- Adozione di misure antisismiche;
- Recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti;
- Installazione di impianti fotovoltaici;
- Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;
- Superamento ed eliminazione di barriere architettoniche.
Con alcune esclusioni. Eccezioni
Per quanto riguarda queste ultime, si stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1 articolo 2 del presente decreto, non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all’articolo 119 del Decreto Rilancio [n. 34/2020], ovvero:
- per gli interventi, diversi da quelli effettuati dai condomìni, per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023 risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata [CILA];
- per gli interventi effettuati dai condomìni, per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023 risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata [CILA];
- per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023 risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.
Il comma 3 inoltre stabilisce che, le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi diversi da quelli di cui all’articolo 119 del Decreto Rilancio [n. 34/2020], per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023:
- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
- per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori;
- risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell’immobile nel caso di acquisto di unità immobiliari ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o ai sensi dell’articolo 16, co. 1-septies, del Decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
Tra le novità introdotte: L’agevolazione per molti scenderà dal 110% al 90% e ci saranno alcune nuove regole. Il Governo precedente ha lavorato per cambiare il contributo per i lavori di efficientamento energetico nelle abitazioni, tentando di risparmiare alcuni miliardi di euro nei prossimi anni. Contemporaneamente, tra decreto Aiuti quater e legge di Bilancio, si è tentato di sbloccare il caos sulla cessione del credito, aiutando imprese edilizie e banche, ma anche di introdurre ulteriori strette per limitare le frodi. Il prossimo anno, quindi, questo bonus rimarrà ancora uno tra i più onerosi per le casse dello Stato, ma anche tra i più vantaggiosi per i cittadini, ma bisognerà stare attenti ai nuovi limiti e requisiti. Vediamo nel dettaglio tutte le regole per il 2023.
Superbonus 2023, chi lo riceverà al 90% e chi al 110%
Nel 2023 l’aliquota del Superbonus scenderà al 90%. Riguarderà tutte le spese, ma non quelle per i lavori nei condomini per cui è stata depositata la Cilas [Comunicazione di inizio lavori asseverata superbonus] entro la fine del 2022. Le scadenze, in realtà, sono state due: entro il 25 novembre o entro il 31 dicembre, per le delibere già approvate entro il 18 novembre. In questo caso è obbligatoria un’autocertificazione dell’amministratore dei condominio sulla data dell’assemblea in cui è arrivata la delibera. In caso di falsa dichiarazione scattano le sanzioni, anche penali. Tutto ciò vale anche per i cosiddetti condomini «familiari» [immobili di un unico proprietario o in comproprietà con massimo quattro unità immobiliari per uso residenziale e accatastate in modo distinto]. Lo sconto fiscale al 110% vale infine per interventi di demolizione e ricostruzione se si è fatta domanda al Comune entro il 31 dicembre 2022.
Superbonus, cosa cambia per le villette
Per chi ha realizzato almeno il 30% dei lavori entro il 30 settembre vale il Superbonus 110% fino al 31 marzo 2023, poi scende al 90%. Per chi non ha avviato i lavori entro quella data ci saranno nuove regole per villette e immobili autonomi: potranno usufruire dello sconto solo coloro che usano quella come abitazione principale e che hanno un reddito di riferimento entro i 15mila euro annui, sommando i redditi della famiglia e dividendoli per i nuovi quozienti familiari. In questo caso non viene riconosciuta l’agevolazione al familiare convivente del proprietario.
I lavori ammessi
Per avere lo sconto bisogna realizzare almeno uno tra i lavori trainanti, a cui si possono aggiungere altri interventi [i cosiddetti trainati].
I primi sono: cappotto termico o interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria.
I secondi: il montaggio di pannelli solari; il montaggio di accumulatori di energia collegati ai pannelli solari; gli interventi previsti dal vecchio ecobonus; la realizzazione delle colonnine per caricare le batterie delle auto elettriche.
I limiti di spesa e le regole nel 2023
Dal 1° gennaio ci si potrà rivolgere solo a imprese edili che posseggono o hanno chiesto la certificazione Soa per appalti che valgono oltre 516 mila euro. Questa attestazione garantisce che l’impresa abbia la competenza necessaria e gli adeguati mezzi economici per portare a termine i lavori: un modo per evitare alcune truffe degli ultimi due anni, con soldi rubati allo Stato e lavori fantasma. Come nel 2022 i limiti di spesa per il cappotto termico vanno dai 30mila ai 50mila euro a seconda del tipo di abitazione, mentre gli interventi sulle parti comuni degli edifici hanno soglie di spesa tra i 15mila e i 30mila euro.
Le scadenze del Superbonus
Queste le nuove scadenze del Superbonus:
- edifici unifamiliari [le villette, immobili residenziali funzionalmente indipendenti]: la scadenza per lo sconto al 110% è stato il 31 dicembre 2022 se entro il 30 settembre è risultato effettuato almeno il 30% dei lavori, altrimenti lo sconto è sceso al 90% per chi ha un reddito entro i 15mila euro;
- edifici di Iacp ed enti assimilati: 31 dicembre 2023 a condizione che entro il 30 giugno 2023 sia effettuato il 60% dei lavori, con sconto al 110% o al 90% a seconda di quando è stata depositata la Cilas;
- condomini ed edifici a proprietà unica e con un numero di abitazioni da 2 a 4: la scadenza è il 31 dicembre 2023, con sconto al 110% o al 90% sempre a seconda di quando è stata depositata la Cilas;
Cosa cambia su cessione del credito e sconto in fattura
Per usufruire del credito d’imposta maturato, al 110% o al 90%, si potrà ancora: portare in detrazione il credito nella dichiarazione dei redditi; cedere il credito d’imposta alle banche; ottenere uno sconto in fattura dall’impresa edile. Le novità del 2023 consistono in un ampliamento delle cessioni che possono essere fatte nel sistema bancario, per consentire agli istituti di cedere i crediti in pancia e acquistarne di nuovi. La prima cessione può essere fatta a chiunque, le altre sono valide solo se ci si rivolge al sistema finanziario regolamentato per legge. Si possono fare fino a tre cessioni e le banche possono poi dare i loro crediti a correntisti con partita Iva in ogni momento. Infine chi ha acquistato crediti fino al 31 ottobre 2023 può utilizzarli in un arco di tempo più lungo, cioè fino a 10 rate e le imprese in difficoltà che non riescono a cederli possono chiedere prestiti ponte con garanzia statale fornita da Sace [Assicurazione al Credito].
Giugno 2023 – Fonti Web