Le Certificazioni ESG della sostenibilità

on 5 Agosto 2025

Le certificazioni ESG [Environmental, Social e Governance] sono una serie di standard operativi a cui si devono ispirare le nuove strategie di un’azienda. Queste certificazioni valutano la sostenibilità delle organizzazioni, in particolare la loro capacità di allinearsi ad una serie di requisiti fondamentali per lo sviluppo sostenibile dal punto di vista economico, ambientale, sociale e di governance aziendale.

Le tre dimensioni della sostenibilità

ESG è un acronimo che si riferisce a tre dimensioni della sostenibilità: quella ambientale, quella sociale e quella della governance [Environmental, Social, Governance]. Nella sfera Ambientale [E] rientrano i servizi di valutazione che esaminano il modo in cui un’organizzazione contribuisce alla tutela e alla gestione dell’ambiente. Nella sfera Sociale [S] rientrano i servizi di valutazione che esaminano l’impatto e la relazione di un’organizzazione con il territorio, con le persone, i dipendenti, i fornitori, i clienti e, più in generale, con le comunità con cui opera o con cui è in relazione. Nella sfera della Governance [G] rientrano i servizi di valutazione della strategia di un’organizzazione.

Sviluppo Sostenibile

In sintesi, le certificazioni ESG sono uno strumento importante per valutare la sostenibilità delle organizzazioni e per allinearsi ai requisiti fondamentali per lo sviluppo sostenibile. Queste certificazioni prendono in considerazione aspetti economici, ambientali, sociali e di etica che si intrecciano in un circolo virtuoso.

Come ottenere la certificazione ESG?

La sostenibilità ambientale, sociale e di governance [ESG] è diventata un tema centrale nel mondo degli affari e degli investimenti. Le aziende che dimostrano un forte impegno verso tali principi possono ottenere la certificazione ESG, che è un riconoscimento importante per il loro impegno verso la sostenibilità.

Comprendere i criteri ESG

Prima di intraprendere il processo di certificazione ESG, è fondamentale avere una comprensione approfondita dei criteri ESG e dei principali standard esistenti, come il Global Reporting Iniziative [GRI], lo United Nations Global Compact [UNGC] e lo Sustainability Accounting Standards Board [SASB]. Questi standard forniscono linee guida sulle aree chiave della sostenibilità e su come misurare le performance aziendali in tali ambiti.

Condurre una valutazione interna

Una volta compresi i criteri ESG, è importante condurre una valutazione interna per comprendere lo stato attuale delle performance ESG dell’azienda. Questa valutazione può coinvolgere l’analisi dei dati finanziari, l’identificazione dei rischi ambientali e sociali, l’efficacia delle politiche di governance e l’analisi dell’impatto delle attività aziendali sulle parti interessate.

Sviluppare una strategia ESG

Sulla base dei risultati della valutazione interna, è possibile sviluppare una strategia ESG mirata. Questa strategia dovrebbe stabilire obiettivi e iniziative specifiche per migliorare le performance aziendali in ambito ambientale, sociale e di governance. Ad esempio, potrebbe includere l’implementazione di politiche di riduzione delle emissioni di carbonio, l’adozione di pratiche di gestione responsabile della catena di fornitura o l’incremento della diversità e dell’inclusione all’interno dell’organizzazione.

Implementare misure e monitoraggio

Una volta definita la strategia, è necessario implementare le misure pianificate e monitorarne i risultati nel tempo. Ciò può comportare la raccolta di dati specifici, l’implementazione di sistemi di monitoraggio e l’integrazione di processi e procedure sostenibili all’interno delle attività aziendali quotidiane.

Certificazione ESG

Dopo aver raggiunto risultati significativi nelle performance ESG, è possibile avviare il processo di certificazione. Ci sono diverse organizzazioni che offrono la certificazione ESG, ognuna con i propri requisiti e criteri di valutazione. È importante selezionare una certificazione riconosciuta e affidabile che sia in linea con gli standard e le aspettative del settore.

Comunicazione e trasparenza

Una volta ottenuta la certificazione ESG, è fondamentale comunicare i risultati in modo trasparente agli stakeholder pertinenti. Ciò può essere fatto attraverso la pubblicazione di rapporti di sostenibilità, la partecipazione ad iniziative di divulgazione e l’inclusione di informazioni ESG nei materiali di comunicazione aziendale.

La certificazione ESG rappresenta un importante riconoscimento per le aziende che si impegnano verso la sostenibilità. Seguendo i passi descritti sopra e dimostrando un solido impegno verso l’ESG, le aziende possono non solo contribuire a un futuro più sostenibile, ma anche ottenere benefici tangibili come l’attrazione di investitori responsabili e una maggiore reputazione nel mercato.

Chi rilascia certificazioni ESG?

Le certificazioni ESG, che attestano l’impegno delle aziende verso la sostenibilità ambientale, sociale e di governance, vengono rilasciate da diverse organizzazioni indipendenti e specializzate nel settore. Alcune delle più riconosciute a livello internazionale includono:

01. Global Reporting Iniziative [GRI]

Il GRI è un’organizzazione senza scopo di lucro che promuove la divulgazione di informazioni sull’impatto ambientale, sociale e di governance delle aziende. Il GRI fornisce linee guida e standard per la preparazione di rapporti di sostenibilità e non emette certificazioni, ma aiuta le aziende a sviluppare e migliorare le loro performance ESG.

02. Carbon Disclosure Project [CDP]

Il CDP è un’organizzazione internazionale che richiede alle aziende di divulgare le loro emissioni di gas a effetto serra e le strategie per affrontare i cambiamenti climatici. Le aziende che partecipano al CDP ricevono un punteggio di trasparenza e di azione climatica, ma non una certificazione specifica.

03. B Corporation

Le aziende che ottengono la certificazione B Corporation dimostrano di rispettare rigorosi standard di responsabilità sociale e ambientale. Questa certificazione è rilasciata dall’organizzazione no-profit B Lab, che valuta le performance delle aziende in diversi ambiti, come la governance, l’impatto ambientale e l’impatto sociale.

04. Agenzie di rating

Alcune agenzie di rating indipendenti, come Moody’s, S&P Global e MSCI, valutano anche le performance ESG delle aziende. Queste agenzie utilizzano metriche specifiche per assegnare un punteggio o una valutazione alle aziende in base al loro impegno e alle performance in ambito ESG.

Quanto costa la certificazione ESG?

I costi per ottenere una certificazione ESG possono variare a seconda dell’organizzazione che la rilascia e del tipo di certificazione richiesta. In generale, i costi associati alla certificazione ESG possono includere:

01. Tariffe di domanda

Alcune organizzazioni potrebbero richiedere una tariffa di domanda per iniziare il processo di certificazione. Questa tariffa può coprire l’analisi iniziale e la valutazione della documentazione presentata dall’azienda.

02. Tariffe di valutazione

Una volta avviato il processo di certificazione, possono essere addebitate tariffe di valutazione per l’analisi delle performance ESG dell’azienda. Queste tariffe possono variare a seconda della complessità dell’azienda e delle sue operazioni.

03. Tariffe di monitoraggio

Alcune certificazioni ESG richiedono un monitoraggio continuo delle performance dell’azienda nel tempo. In questi casi, possono essere applicate tariffe di monitoraggio periodiche per verificare il mantenimento degli standard ESG.

È importante notare che i costi della certificazione ESG possono essere variabili e dipendono dalle specifiche esigenze e dimensioni dell’azienda. È consigliabile contattare direttamente l’organizzazione di certificazione ESG prescelta per ottenere informazioni accurate sui costi.

Chi ha l’obbligo di redigere il bilancio di sostenibilità?

La redazione del Bilancio di sostenibilità, che documenta le performance ambientali, sociali e di governance di un’azienda, non è obbligatoria per tutte le imprese. Tuttavia, negli ultimi anni, è diventata una pratica sempre più diffusa e un’aspettativa del mercato per molte aziende, in particolare quelle che operano in settori ad alto impatto ambientale o che cercano di dimostrare il loro impegno verso la sostenibilità.

In alcuni Paesi, come l’Unione Europea, esistono obblighi di divulgazione specifici per alcune aziende. Ad esempio, la Direttiva europea sulla comunicazione di informazioni non finanziarie richiede a determinate società di redigere rapporti di sostenibilità che includano informazioni sull’impatto sociale, ambientale e di governance delle loro attività. Questa direttiva si applica alle grandi imprese di interesse pubblico e ad altre società che superano determinati requisiti.

Oltre agli obblighi di divulgazione legale, molte aziende scelgono volontariamente di redigere un Bilancio di sostenibilità per dimostrare trasparenza e responsabilità verso gli stakeholder. Questo può fornire vantaggi come un maggiore coinvolgimento degli investitori, una migliore reputazione aziendale e una gestione proattiva dei rischi e delle opportunità legati alla sostenibilità.

Mentre la redazione del bilancio di sostenibilità non è obbligatoria per tutte le aziende, sta diventando sempre più importante e richiesta nel contesto attuale, in cui la sostenibilità e la responsabilità aziendale sono diventate priorità per molte organizzazioni. Le grandi imprese di interesse pubblico e le società che superano determinati requisiti legali sono spesso tenute a redigere rapporti di sostenibilità conformemente alle normative vigenti. Tuttavia, molte altre aziende scelgono volontariamente di redigere il bilancio di sostenibilità per dimostrare il loro impegno verso la sostenibilità e rispondere alle crescenti aspettative degli stakeholder. Indipendentemente dagli obblighi di divulgazione legale, la redazione del bilancio di sostenibilità offre numerosi vantaggi per le aziende. Attraverso la documentazione e la comunicazione delle performance ESG, le aziende possono migliorare la propria reputazione, attrarre investitori responsabili, soddisfare le richieste dei clienti orientati alla sostenibilità e gestire i rischi aziendali in modo più efficace.

gianni-milaneseAgosto 2025

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Stefano MIlaneseLe Certificazioni ESG della sostenibilità

Storia una start-up italiana di successo

on 5 Agosto 2025

Quanto incide il prezzo sulle decisioni di acquisto on-line? L’80% degli acquirenti on-line sceglie il negozio basandosi sul prezzo. Risulta quindi fondamentale per il venditore monitorare attentamente il proprio posizionamento rispetto ai competitors.

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Stefano MIlaneseStoria una start-up italiana di successo

L’incertezza nella Supply Chain

on 5 Agosto 2025

L’incertezza nella supply chain è un tema cruciale, specialmente in periodi di crisi. Questa incertezza può derivare da vari fattori, tra cui:

  1. Interruzioni nella produzione: Le chiusure di fabbriche e le restrizioni di movimento hanno causato ritardi nella produzione e nella consegna dei materiali.
  2. Carenze di materiali: La difficoltà nel reperire materie prime essenziali ha portato a ritardi e aumenti dei costi.
  3. Volatilità della domanda: Le fluttuazioni nella domanda dei consumatori rendono difficile prevedere le necessità future e pianificare di conseguenza2.
  4. Problemi logistici: Blocchi nei porti e ritardi nei trasporti hanno ulteriormente complicato la gestione della supply chain2.

Per affrontare queste sfide, le aziende possono adottare diverse strategie, come migliorare la pianificazione della domanda, diversificare i fornitori, e investire in tecnologie per una maggiore visibilità e flessibilità della supply chain

Instabilità, incertezza, ritardi delle forniture, rincari delle materie prime sono termini a cui, anche i non addetti ai lavori, negli ultimi anni si sono abituati. D’altronde le conseguenze di questi fenomeni si fanno sentire anche nella vita privata di tutti noi. La loro entità è ben sintetizzata dal report sottostante di JP Morgan.

Week Ahead Economic Preview: Week of 2 May 2022 | IHS Markit

Analizzando l’andamento degli ultimi vent’anni ed a voler essere critici, si potrebbe affermare che, seppur con motivazioni ed entità differenti, questi fenomeni non siano del tutto nuovi. Ciononostante, è indubbio che attualmente la maggior parte delle aziende si sia fatta trovare impreparata e stia attraversando un periodo di crisi. Non dimentichiamo che “crisi” (dal greco krisis) ha anche il significato di scelta o cambiamento. Quindi vediamo come le aziende stanno affrontando questa crisi, quali azioni stanno attuando per tentare di minimizzare gli effetti negativi di questa situazione.

Innanzitutto, analizzando la curva gialla del suddetto grafico si evince anche un apparente lato positivo, ossia l’aumento dell’ordinato da parte delle aziende, che potrebbe far pensare ad una domanda in crescita. In realtà questo dato spiega la principale misura con cui le aziende stanno fronteggiando questa crisi, ossia l’aumento delle scorte (o il tentativo di aumentarle) soprattutto sui prodotti con un lungo ciclo di approvvigionamento. Questa conclusione è deducibile anche dal grafico sottostante che mostra l’aumento del livello di scorte (di sicurezza) da parte delle aziende.

Global raw material inventories

Possiamo considerare questa risposta da parte delle aziende come assolutamente comprensibile. Nel breve periodo, derogare ai principi lean di gestione dei magazzini, consente (nel momento in cui lo stock si sarà costituito) di migliorare la capacità di reazione in caso di necessità.

Tale azione, tuttavia, non è esente da insidie. Innanzitutto, il rischio principale è che, considerato l’elevato backlog manifatturiero-logistico, lo stock si costituisca solo nel momento in cui questo non sia più strettamente necessario. Inoltre, se all’aumento delle scorte sommiamo anche il succitato aumento dei prezzi risulta immediato il potenziale rischio a livello finanziario da parte delle aziende. Infatti, pur immaginando un conseguente rincaro dei prezzi finali, rimane insoluto il problema legato ad un ciclo monetario sbilanciato. In ultima analisi l’aumento degli ordinativi nel tentativo di aumentare le scorte di sicurezza si potrebbe considerare anche come un’alterazione fittizia della reale domanda di mercato che sappiamo genera complessivamente un ulteriore peggioramento della reattività della supply chain. Analoghe riflessioni si potrebbero fare relativamente alle misure attuate dal governo italiano (Superbonus) ad (apparente) sostegno del settore edilizio. Aumento incontrollato dei prezzi (a scapito della comunità) ed impossibilità di reperire sufficiente manodopera da parte di chi realmente necessità di opere edilizie sono le vere dirette conseguenze che queste manovre, a mio personale avviso, hanno portato. 

Altre attività che potrebbero agevolare in questo momento sono proprio le basi che stanno dietro al concetto di Supply Chain. Ricordiamo che il termine non è nato semplicemente come una traduzione anglofona di logistica, bensì per ribadire l’importanza di integrazione e collaborazione tra le aziende all’interno della stessa filiera. Condividere i rischi di fornitura e gestire previsioni collaborative di medio-lungo termine con i fornitori oggi è più che mai è importante in quanto è dimostrato che si tratta di attività che permettono di mitigare l’instabilità lungo la supply chain. Altra attività di contenimento dei rischi è sicuramente l’inserimento in fase contrattuale di clausole di indicizzazione dei prezzi di acquisto al fine di avere un controllo analitico e meno isterico dell’andamento dei prezzi di acquisto e mettersi al sicuro dai rischi di mancate forniture. Per quanto riguarda la negoziazione dei contratti di trasporto, ricordiamo che l’indicizzazione dei prezzi sulla base delle quotazioni del carburante risulta attività obbligatoria per legge.

Al pari della precedente, la diversificazione delle fonti di fornitura rappresenta forse la più classica strategia di minimizzazione del rischio, almeno nei casi di quelle forniture che non necessitino di elevati costi di set up.  

Altre leve che alcune aziende da tempo stanno tentando di attivare sono quelle di accorciare la supply chain e il reshoring. Si tratta di un fenomeno opposto alla globalizzazione delle forniture.

Ovviamente, prima di avvicinare la produzione alla regione della domanda, è necessario anche in questo caso interrogarsi sulla sostenibilità finanziaria di questa delocalizzazione.

Un esempio che possiamo citare in questo senso è quello di Ikea che negli ultimi mesi ha sia attuato un riposizionamento di parte della produzione di mobili dall’Asia all’Europa sia ha messo in partica saltuariamente la strategia di noleggiare direttamente alcune navi portacontainer per avere un maggior controllo su una fase estremamente critica della supply chain. Tale attività ovviamente può risultare attuabile, seppur saltuariamente, da gruppi delle dimensioni di Ikea e non dalla maggior parte delle aziende. Tuttavia, ritengo che per la maggior parte delle aziende, tanto più in periodo in cui l’affidabilità del trasporto marittimo è ai minimi storici, la scelta del partner logistico sia fondamentale. Se analizziamo il grafico sottostante, si evince come, seppur globalmente le performance di puntualità siano negative per tutti, esistono compagnie marittime che performano nettamente meglio di altre.

Autore: Stefano Milanese

Ingegnere Gestionale, da una decina d’anni si occupa di formazione dopo aver maturato una più che decennale esperienza con ruoli di responsabilità nelle aree Supply Chain e Logistica presso multinazionali leader nei settori consumer goods e fashion.

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Stefano MIlaneseL’incertezza nella Supply Chain

Corporate e Personal Storytelling

on 5 Agosto 2025

Nel corso dell’anno appena concluso ho avuto il piacere di approfondire due libri sull’argomento dello storytelling scritti da Andrea Bettini ”Non siamo mica la Coca Cola ma abbiamo una bella storia da raccontare. Usare il Corporate Storytelling senza essere una multinazionale” e ”#Personal storytelling – costruire narrazioni di Sé efficaci” [co-autore Andrea Gavatorta].

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Stefano MIlaneseCorporate e Personal Storytelling

I limiti per l’obbligo di nomina dell’Organo di controllo delle Società

on 5 Agosto 2025

I limiti per la nomina dell’Organo di controllo

Come è noto il D. Lgs. 14/2019 è intervenuto a modificare le disposizioni che regolamentano la disciplina concorsuale, con decorrenza dal 15 agosto 2020. Per alcune previsioni è stata però introdotta una efficacia anticipata fissata al 16 marzo 2019. Tra queste va segnalata la modifica dell’art. 2477 C.c. operata dall’art. 379, D. Lgs. 14/2019.

La nomina dell’Organo di controllo o del Revisore è obbligatoria se la Società è tenuta alla redazione del Bilancio consolidato ovvero controlla una Società obbligata alla Revisione legale dei conti; tale nomina è altresì obbligatoria quando dovessero essere superati determinati parametri dimensionali. Con riferimento proprio a tali parametri, in precedenza l’obbligo di nomina si innescava al superamento dei limiti previsti dall’Articolo 2435-bis [quelli che comportano l’obbligo di redazione del Bilancio in forma ordinaria], oggi invece nell’articolo 2477 sono stabilite regole specifiche.

Il D.L. 14/2019 aveva introdotto parametri oltremodo ridotti: tali limiti erano stati portati a 2 milioni per attivo e ricavi; il terzo parametro riguarda i dipendenti mediamente impiegati, il cui limite era posto pari a 10.

Il D.L. 55/2019 [L.55/2019] interviene raddoppiando tali limiti: 4 milioni tanto per i ricavi, quanto per l’attivo patrimoniale, mentre il numero dei dipendenti è stato posto pari a 20.

Limiti Limite aggiornato al D.L. 14/2019
Attivo 4.000.000 euro
Ricavi 4.000.000 euro
N. medio dipendenti  20
Regola di “innesco” 1 su 3 per 2 anni consecutivi
  • È obbligata a stilare il bilancio d’esercizio consolidato [D.lgs. 27/01/10];
  • Controlla altre società che hanno l’obbligo di revisione legale [D.lgs. 27/01/10]

La nomina dell’Organo di controllo o del Revisore si innesca a seguito del superamento anche solo di uno di questi limiti per due anni consecutivi: tale regola, introdotta dal D.L. 14/2019, non è stata modificata dal D.L. 32/2019.

Resta, altresì, inalterato l’articolo 2477, comma 3, Cod. civ., secondo il quale l’obbligo di nomina in questione cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.

Non sono stati modificati i riferimenti temporali: con riferimento alle società aventi l’esercizio coincidente con l’anno solare, in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni, per la verifica del superamento delle soglie si dovrà avere riguardo agli esercizi 2022 e 2023.

Le nuove regole per la nomina del sindaco o del revisore nelle società a responsabilità limitata sono state recentemente prorogate di un ulteriore anno: sarà infatti in sede di approvazione del Bilancio 2023 che le società dovranno valutare il superamento dei limiti previsti dall’articolo 2477, Cod. civ.

La decorrenza

L’articolo 379 del Codice della crisi [D.Lgs. 14/2019], dopo alcune modifiche attuate con alcuni interventi correttivi nel corso degli ultimi due anni, ha formulato l’attuale versione dell’articolo 2477, Cod. civ. riguardante la nomina dell’organo di controllo. L’attuale versione, in particolare, prevede dei limiti dimensionali ridotti rispetto al passato. La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; tale nomina è altresì obbligatoria quando dovessero essere superati determinati parametri dimensionali. La nomina dell’organo di controllo o del revisore si innesca a seguito del superamento anche solo di uno di questi limiti, per due anni consecutivi:

  • 4 milioni di euro del totale dell’attivo di bilancio;
  • 4 milioni di euro delle vendite e delle prestazioni;
  • 20 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.

L’efficacia di tali limiti era stata ancorata all’approvazione del Bilancio 2022; entro tale data le società si sarebbero dovute preoccupare di tale obbligo di nomina. Con l’articolo 1-bis, D.L. 118/2021, introdotto in sede di conversione avvenuta con la L. 147/2021, è stata disposto un ulteriore rinvio e, a seguito di tale modifica, la nomina dell’organo di controllo sulla base dei nuovi parametri è divenuta obbligatoria in sede di approvazione del Bilancio 2022 [quindi, nei fatti, nella primavera del 2023]. Tale differimento deve essere letto in maniera coordinata con i rinvii già disposti dall’articolo 1, D.L. 118/2021 relativamente alle altre previsioni contenute nel codice della crisi, in particolare della procedura di allerta [attualmente posticipata alla fine del 2023]. Quindi, a seguito dell’approvazione del Bilancio 2022, potrebbe verificarsi l’obbligo di nomina dell’Organo di controllo; al riguardo va rammentato che in sede di prima applicazione, il comma 3 dell’articolo 379, D.L. 14/2019 ha previsto 9 mesi a favore delle società per adeguarsi alle nuove previsioni dell’articolo 2477, Cod. civ. Pertanto le società dovranno verificare la necessità di una eventuale nomina dell’Organo di controllo o del Revisore.

Il nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza dell’impresa, che ha modificato l’Art. 2086 C. c, introduce importanti modifiche sugli assetti organizzativi dell’impresa, con riferimento all’organizzazione delle società commerciali, alla responsabilità degli amministratori, alla nomina degli organi di controllo nelle società a responsabilità limitata, alle cause di scioglimento delle Società per azioni e alla disciplina dell’insolvenza delle Società cooperative.

Con l’approvazione del Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2022, le “SRL” sono state obbligate alla nomina dell’organo di controllo [Collegio Sindacale o Sindaco Unico o Revisore].

L’argomento recentemente si è arricchito della circostanza che il MEF ha recentemente avviato l’iter per dare attuazione al controllo di qualità sulla revisione, che è stato attuato nel 2024. Questo controllo avrà la finalità di:

  • verificare la reale indipendenza del Revisore;
  • controllare il puntuale rispetto dei principi di revisione [ISA Italia] e relative carte di lavoro;
  • verificare complessivamente la qualità del lavoro svolto.

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adminI limiti per l’obbligo di nomina dell’Organo di controllo delle Società

Libri sociali facoltativi e obbligatori

on 5 Agosto 2025

Come è noto, lo scopo del Legislatore è finalizzato, principalmente, a rendere gli aspetti burocratici per le imprese meno pesanti. Nelle Società a responsabilità limitata il Libro soci è stato abrogato dall’art.16, Legge 2/09 [Legge di conversione del DL 185/08]. Tuttavia, come è stato sottolineato dalle Massime n. 115 del Notariato di Milano ed una analoga del Notariato del Triveneto, l’abolizione dell’obbligo di tenuta del Libro soci non si traduce automaticamente in un divieto assoluto riguardo alla sua conservazione in uso, per le S.r.l. già esistenti, oppure alla sua adozione facoltativa per scelta statutaria. Ciò può essere utile per assicurare, da parte degli amministratori, un’ordinata gestione delle vicende societarie legate alla posizione dei soci. Il tema controverso è se l’autonomia statutaria possa spingersi sino ad inserire nel testo dello Statuto di S.r.l. una clausola che subordina l’efficacia del trasferimento delle quote sociali nei confronti della società, e di conseguenza anche la legittimazione all’esercizio dei diritti sociali, all’iscrizione del socio nel Libro soci.

Un orientamento negativo, poco dopo l’entrata in vigore della norma che aveva abrogato il Libro soci nella S.r.l., era stato espresso dal Giudice del Registro delle imprese del Tribunale di Verona che, con la sentenza n.1289/09 del 14 settembre 2009, aveva giudicato come non consentita un altro utilizzo del Libro soci, neppure per scelta volontaria. L’orientamento del Notariato è invece diretto a ritenere che le clausole statutarie relative al Libro dei soci, sarebbero:

  • Fonte informativa del domicilio dei soci nei loro rapporti con la società;
  • Strumento organizzativo per l’acquisto della legittimazione all’esercizio dei diritti sociali;
  • Strumento di efficacia della cessione della partecipazione nei confronti della società.

Secondo questo filone interpretativo sarebbe quindi inefficace nei confronti della società la cessione della partecipazione sociale avvenuta in violazione di tali limiti statutari; di conseguenza, l’iscrizione nel Registro imprese di un atto di cessione di quote affetto da tali vizi, non sarebbe comunque idonea a sanarli, con l’effetto di rendere la cessione non opponibile alla società, od ai terzi, nei limiti e secondo le regole che attengono a ciascuno. Il Tribunale di Roma è intervenuto su questo tema con l’ordinanza n.72180/2014 del 15 gennaio 2015 in cui ha dichiarato illegittima la clausola statutaria che fa dipendere dall’iscrizione nel Libro soci, volontariamente tenuto dalla S.r.l., l’efficacia verso la società del trasferimento delle quote sociali. Secondo il Tribunale di Roma l’art.2470 C.c. sarebbe una norma cogente ed imperativa, inderogabile dall’autonomia contrattuale delle parti. Secondo i Giudici romani, quindi, nulla osta al fatto che nello statuto della S.r.l. possa essere ancora prevista la tenuta facoltativa del Libro soci, mentre non sarebbe legittimo il fatto che all’annotazione nel Libro soci possa essere subordinata l’efficacia del trasferimento delle quote sociali. Per la sentenza citata, ammettendo tale possibilità, di fatto si rimetterebbe alla volontà dei soci una sorta di potere di abrogazione degli effetti della legge.

Seppure la materia, come emerge dalla sentenza in commento, sia piuttosto controversa, a nostro avviso resta comunque consigliabile consentire, in via statutaria e facoltativa, la tenuta del Libro soci demandandone la decisione agli amministratori della società.

In conclusione, ecco quali sono i libri sociali obbligatori per ogni tipo di società:

Libri sociali obbligatori
Tipo di società S.r.l. S.r.l.s. S.r.l.u. S.p.a.
01. Libro Giornale Si Si Si Si
02. Libro degli Inventari Si Si Si Si
03. Libro dei soci No No No Si
04. Libro delle obbligazioni No No No Si
05. Libro delle Assemblee dei soci Si Si  Si Si
06. Libro delle deliberazioni del Cda Si  Si  Si  Si
07. Libro del Collegio sindacale Si  Si  Si  Si
08. Libro delle decisioni Comitato esecutivo No  No  No  Si
[se esiste]
09. Libro Assemblee degli Obbligazionisti No  No  No  Si
[se emesse]
10. Libro dei prodotti finanziari No No  No  Si

LIBRI CONTABILI OBBLIGATORI

Nello svolgimento dell’attività imprenditoriale non si devono sottovalutare obblighi e adempimenti, che variano in base al tipo di contabilità adottata. Tra gli obblighi c’è la tenuta dei libri contabili [detti appunto obbligatori] e dei registri. Mentre in regime forfettario non esistono condizioni, in regime ordinario e semplificato le imprese sono obbligate a tenere una serie di libri e registri ai fini della normativa civile e fiscale. Questo perché le imprese, soprattutto quelle in regime ordinario, sono tenute a rendere nota la gestione che interessa l’attività commerciale svolta e questo avviene attraverso la tenuta di libri e registri. L’esercizio di attività d’impresa oppure di lavoro autonomo comporta, infatti, l’obbligo di tenuta di libri e registri contabili come previsto dal Codice civile e/o dalle norme tributarie, tra cui il DPR n. 600/73 e il DPR n. 633/72. L’obbligo di tenuta delle scritture contabili [registri e libri] ricade, nella maggior parte dei casi, sul commercialista e sul consulente fiscale che tiene aggiornati i documenti per conto dell’imprenditore o professionista. Alcuni libri però sono ad esclusiva tenuta dell’impresa e devono essere non solo conservati in azienda ma anche redatti dall’imprenditore. A tal proposito è importante approfondire quali sono gli obblighi che ricadono sul professionista o sull’imprenditore al fine di evitare errori che compromettano la tenuta contabile dell’impresa.

Anche se l’onere della compilazione e tenuta delle scritture contabili ricade principalmente sul commercialista o sul consulente ci sono degli adempimenti che l’imprenditore deve comunque fare in prima persona:

Bollatura e vidimazione – Ordinarie e semplificate devono tenere il libro giornale e il libro degli inventari. Questi vengono redatti e compilati dal commercialista, ma devono essere conservati presso la sede dell’attività. L’art. 8 della legge n. 383 del 18/10/2001, ha soppresso l’obbligo della bollatura di questi libri, fermo restando l’obbligo della numerazione progressiva delle pagine. A questi registri deve però essere apposta, obbligatoriamente, una marca da bollo [ogni 100 pagine] che varia da 16 euro [per società di capitali che versano in misura forfettaria la tassa di concessione governativa] a 32 euro [per tutti gli altri soggetti]. Le marche da bollo vanno acquistate entro il 31 dicembre per l’anno precedente. In caso di dimenticanza, possono anche essere acquistati successivamente facendo un “ravvedimento”, pagando cioè una mora sui 16 euro.

Tassa annuale di vidimazione libri sociali

Le società di capitali, ogni anno devono ricordarsi di pagare, all’Agenzia delle Entrate, la tassa per adempiere alla numerazione e bollatura dei libri sociali. Il pagamento va adempiuto entro il 16 marzo, attraverso modello F24, unicamente con modalità online, indicando il codice tributo 7085. Qui trovi un esempio di compilazione modello F24 per il pagamento della tassa.

La tassa da versare è pari a:

  • 309,87 euro, se la società ha un capitale fino a 516.456,90 euro;
  • 516,46 euro, se la società ha un capitale oltre il suddetto limite.

Il capitale sociale di riferimento per il calcolo è quello esistente al 1° gennaio dell’anno in cui viene versato. La scadenza per il pagamento è fissata al 16 marzo di ogni anno. Le imprese di nuova costituzione possono versare la tassa anche utilizzando un bollettino postale intestato all’Agenzia delle Entrate. Il pagamento non si calcola in base al numero di libri detenuti, quindi l’importo da pagare è quello in base al proprio Capitale sociale.

Ravvedimento tassa

Come tutte le tasse, anche la tassa per bollatura e vidimazione è obbligatoria e in caso di omissione, c’è una multa da pagare. In caso di mancato pagamento della tassa, la sanzione prevista va dal 100 al 200% della tassa evasa, con un minimo di 103 euro. Se dimentichi di pagare la tassa, puoi metterti in regola avvalendoti del ravvedimento operoso, ossia una possibilità concessa dall’Agenzia delle Entrate con cui tu stesso dichiari apertamente di aver dimenticato di pagare la tassa, provvedi al pagamento e, da parte sua, l’Agenzia delle Entrate ti applica una sanzione ridotta. Maggiore è il tempo trascorso dalla scadenza [che ricordiamo, è entro il 16 marzo di ogni anno], maggiore è la sanzione da pagare. Viceversa, meno è il tempo trascorso, minore è l’importo della sanzione. Nello specifico:

  • 0,1% per ogni giornata di ritardo quando il pagamento avviene entro 14 giorni dalla scadenza
  • 1,5% fissa senza contare i giorni di ritardo per versamenti effettuati entro 30 giorni dalla scadenza
  • 1/18 della sanzione al 30% quando il pagamento è effettuato entro 90 giorni dalla scadenza
  • 1/8 della sanzione del 30% entro un anno dalla scadenza
  • 1/7 della sanzione pari al 30% per versamenti avvenuti entro due anni dalla scadenza
  • 1/6 della sanzione minima del 30% se il pagamento è stato effettuato dopo due anni dalla scadenza

Il versamento della tassa deve essere effettuato utilizzando il modello F24 – codice tributo 7085, mentre la sanzione andrà versata con modello F23 riportando il codice tributo 678T.

Conservazione dei registri contabili

può essere cartacea oppure elettronica [circolare 36/e/06 Agenzia delle Entrate]. Il commercialista compila i registri e invia i Pdf al professionista o all’impresa, che può stamparli oppure conservarli in formato elettronico, ma pur sempre tenendoli in sede in caso di eventuali accertamenti della Guardia di Finanza. Si tratta dei registri IVA [Acquisti, Vendite, Corrispettivi e annotazioni revers], Situazione contabile, Schede contabili, Partitari clienti e fornitori e Beni Strumentali]. L’articolo 2220, comma 1 e 2, dispone che questi documenti debbano essere conservati per dieci anni dalla data dell’ultima registrazione. Come detto riguardano le società di capitali, per azioni e cooperative: libro dei soci [o dei consorziati], libro decisioni degli amministratori, libro decisioni del Cda [o libro assemblee]. La gestione di questi libri è a carico esclusivo della società. Questi libri infatti devono essere acquistati, vidimati e compilati dall’azienda e rimangono in sede. I libri sociali possono essere acquistati presso i negozi di cartoleria da ufficio oppure possono essere richiesti al proprio commercialista in formato digitale da stampare. In entrambi i casi dovranno essere vidimati presso gli uffici del Registro delle Imprese di competenza.

gianni-milanese

Agosto 2025

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adminLibri sociali facoltativi e obbligatori

Il Revisore della sostenibilità

on 5 Agosto 2025

La Rendicontazione di sostenibilità: fino al 31.12.2025, i revisori legali che effettuano i controlli della qualità sono esentati dall’obbligo di possedere un’esperienza specifica

In Gu del 10 settembre 2024 n. 212 il D. Lgs. 125/2024 recepisce in Italia la Direttiva [UE] 2022/2464, Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD

Il citato Decreto individua e disciplina le regole per l’abilitazione e la formazione annuale del Revisore legale e attestatore della dichiarazione di sostenibilità, prevedendo una finestra temporale fino al 1° gennaio 2026 per i revisori legali già iscritti al registro del MEF.

Fino al 31 dicembre 2025, i revisori legali che effettuano i controlli della qualità sono esentati dall’obbligo di possedere un’esperienza specifica in materia di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità o di altri servizi correlati alla sostenibilità in deroga all’applicazione dell’art. 24, D. Lgs 39/2010.

Nel proseguo si illustrano le principali modifiche al “Decreto” al D. Lgs 39/2010.

01. Il Revisore della sostenibilità: abilitazione, condizioni di tirocinio, esame di idoneità

L’esercizio della revisione legale e lo svolgimento degli incarichi finalizzati all’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità sono riservati ai soggetti iscritti nel Registro tenuto dal MEF.

Ai fini dell’abilitazione del revisore legale dei conti all’attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità devono essere soddisfatte le condizioni dello svolgimento del tirocinio per l’esercizio dell’attività di revisione legale e, eventualmente, per lo svolgimento dell’incarico finalizzato al rilascio di un’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità: 

  1. Durata almeno triennale, di cui almeno otto mesi relativi all’acquisizione delle conoscenze teorico pratiche sulla revisione e attestazione della rendicontazione di sostenibilità;
  2. il periodo di tirocinio, di almeno otto mesi, può essere svolto anche disgiuntamente al periodo di tirocinio necessario al conseguimento dell’abilitazione alla revisione legale che ha durata almeno triennale;
  • il tirocinio comporta ai fini dell’abilitazione del revisore allo svolgimento di incarichi finalizzati al rilascio di un’attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità, l’obbligo di collaborare nel periodo di almeno otto mesi allo svolgimento di incarichi di attestazione della conformità della rendicontazione annuale e consolidata di sostenibilità o ad altri servizi relativi alla sostenibilità;
  1. entro sessanta giorni dal termine di ciascun anno di tirocinio, il tirocinante redige una relazione sull’attività svolta, specificando gli atti e i compiti relativi ad attività di revisione legale alla cui predisposizione e svolgimento ha partecipato, con indicazione del relativo oggetto e delle prestazioni tecnico-pratiche rilevanti alla cui trattazione ha assistito o collaborato. La relazione, unitamente alla dichiarazione del revisore legale o della società di revisione legale presso cui è stato svolto il tirocinio che attesta la veridicità delle indicazioni ivi contenute, è trasmessa al soggetto incaricato della tenuta del registro del tirocinio.

La relazione attestante lo svolgimento delle attività di tirocinio deve essere redatta entro sessanta giorni dal termine del periodo di tirocinio, anche se separata dalla relazione annuale per l’abilitazione alla revisione legale del Bilancio d’esercizio.  

In caso di dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni di cui all’articolo 24, D. Lgs39/2010, a carico del tirocinante e del revisore legale o della società di revisione legale presso cui è stato svolto il tirocinio.

L’esame di idoneità ai fini dell’abilitazione del revisore legale dei conti anche all’attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, deve avere per oggetto le seguenti ulteriori materie:

  1. obblighi legali e principi concernenti la redazione della rendicontazione annuale e consolidata di sostenibilità; 
  2. analisi della sostenibilità;
  3. procedure di dovuta diligenza in relazione alle questioni di sostenibilità;
  4. obblighi legali e principi di attestazione della conformità per la rendicontazione di sostenibilità.
  5. Il revisore della sostenibilità: l’aggiornamento annuale in conformità al programma del MEF

I revisori abilitati al rilascio all’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità devono acquisire almeno venticinque crediti formativi ogni anno solare, di cui almeno dieci caratterizzanti la revisione legale dei conti e almeno dieci caratterizzanti la sostenibilità.

L’attività di formazione effettuata dai revisori legali e dai revisori della sostenibilità, prevista dagli Albi professionali di appartenenza e da coloro che collaborano all’attività di revisione legale o di attestazione della sostenibilità o sono responsabili della revisione o dell’attestazione della sostenibilità all’interno di società di revisione che erogano formazione, viene riconosciuta equivalente se dichiarata conforme dal Ministero dell’economia e delle finanze, MEF, al programma annuale di aggiornamento professionale.

02. Il revisore della sostenibilità: semplificazioni per gli iscritti, finestra temporale entro il 1° gennaio 2026

Gli iscritti al Registro della revisione legale dei conti, entro la data del 1° gennaio 2026, sono considerati abilitati e possono rilasciare le attestazioni di conformità della rendicontazione di sostenibilità senza che siano osservati gli obblighi del tirocinio e dell’esame di idoneità, purché abbiano maturato almeno cinque crediti formativi annuali:

  • nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità ai sensi dell’articolo 5 del citato Decreto legislativo n. 39 del 2010; e
  • producano la domanda di “iscrizione” [ai sensi dell’articolo 6, comma 1-bis, del Decreto legislativo n. 39 del 2010] secondo le modalità di presentazione della domanda che verranno definiti dal MEF di concerto con il Ministero della Giustizia, sentita la Consob.

Nuovo comma 1-bis, art. 6, D. Lgs 39/2010] Il Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, sentita la Consob, definisce, con decreto, il contenuto e le modalità di presentazione della domanda di abilitazione dei Revisori e delle Società di revisione allo svolgimento dell’attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, nonché il contenuto, le modalità e i termini di trasmissione delle informazioni e dei loro aggiornamenti da parte degli iscritti nel Registro.»

03. Il Revisore della sostenibilità: revisore unico o revisore ed attestatore ad hoc

Il Revisore e attestatore della dichiarazione di sostenibilità può coincidere con la figura del soggetto preposto alla revisione legale del bilancio d’esercizio se:

  • il soggetto predisposto è abilitato in quanto ha osservato le condizioni di abilitazione e formazione successiva, o ha usufruito delle semplificazioni per gli iscritti al registro [si rinvia punto precedente], e
  • nell’incarico ai sensi del nuovo art.14-bis, Relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, Dlgs 39/2010 e modifiche successive [del “Decreto” che recepisce la Direttiva [UE] 2022/2464] è specificata la finalità dell’incarico dell’attestazione della dichiarazione di sostenibilità.
  • 04. Glossario sostenibilità. Principali definizioni

Rendicontare la sostenibilità

Includere in un’apposita sezione della relazione sulla gestione societaria le informazioni necessarie alla comprensione dell’impatto dell’impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché le informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull’andamento dell’impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione.

Il revisore della sostenibilità

Soggetto abilitato alla revisione legale della sostenibilità al quale viene conferito l’incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità e che firma la relazione di attestazione

Pubblicità

La rendicontazione individuale e consolidata di sostenibilità inclusa nella relazione sulla gestione e la relazione di attestazione della conformità sono pubblicate con le modalità e i termini previsti dagli articoli 2429 e 2435 del Codice civile e sul sito internet della società.

Se non dispone di un sito internet, la società rende disponibile una copia cartacea dei medesimi documenti per chiunque ne faccia richiesta.

L’attestazione di conformità

 

Aggiunto articolo 14-bis, decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39

ll Revisore della rendicontazione di sostenibilità o la società di revisione legale, abilitati e appositamente incaricati, esprimono con apposita relazione di attestazione le proprie conclusioni circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità alla Direttiva [UE] 2022/2464, e conformità all’obbligo di marcatura della rendicontazione di sostenibilità.

La relazione di attestazione

 

Modificato articolo 11, D. Lgs 39/2010, «Principi di revisione e di attestazione della conformità»

La revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione internazionali adottati dalla Commissione europea.

È costituita da:

1.    un paragrafo introduttivo che identifica la rendicontazione di sostenibilità sottoposta ad attestazione, la data e il periodo cui si riferisce, nonché il quadro normativo di riferimento;

2.    una descrizione della portata delle attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità che indica almeno i principi di attestazione in base ai quali tali attività sono state svolte;

3.    le conclusioni

Fino all’adozione dei principi [nuovo comma 1-bis art. 11, D Lgs 39/2010 – principi di revisione e attestazione sostenibilità] da parte della Commissione europea, l’attività di attestazione è svolta in conformità ai principi di attestazione elaborati, tenendo conto dei principi di attestazione internazionali, da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell’economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Consob, sulla base delle medesime convenzioni di cui all’ultimo periodo del comma precedente.

gianni-milanese

 Agosto 2025 

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adminIl Revisore della sostenibilità

La ragionevole durata dei Processi

on 5 Agosto 2025

E’ iniziato il nuovo anno ma i mali della giustizia in Italia sono ancora di attualità. Come è noto la Riforma della Giustizia, di fatto ancora work in progress, ha comportato una sostanziale modifica del Processo penale, a partire dalla durata dei giudizi. È riconosciuto che la Giustizia italiana abbia un passo da lumaca e che gli arretrati siano numerosi. Per accelerare e dare una svolta, si è pensato di agire in più modi, ad esempio imponendo termini certi sia alla durata dell’appello che a quello delle indagini. Va fin da subito precisato che l’obiettivo ambizioso del ministro Cartabia, cioè la riduzione del 25% della Durata dei procedimenti, non verrà raggiunto immediatamente. La Riforma, infatti, consiste in una Legge delega che dovrà essere attuata dai decreti legislativi emanati dal Governo. Per la “Prescrizione processuale” dalla decorrenza della Riforma sarà di quattro anni. La nuova prescrizione processuale è chiaramente ispirata dall’esigenza di dare attuazione al principio di ragionevole durata del processo, ma il disposto normativo non sempre appare in linea con questo obiettivo di fondo. L’accelerazione dei tempi della Giustizia non riguarderà, invece, i reati più gravi, cioè quelli di mafia, terrorismo, violenza sessuale e traffico internazionale di stupefacenti, per i quali sono previsti tempi più dilatati.

Riforma giustizia: quanto durano le indagini?

La Riforma della Giustizia modifica i tempi di durata delle indagini preliminari, prevedendo come termine massimo:

  • sei mesi per le contravvenzioni;
  • un anno per i delitti;
  • un anno e mezzo per alcuni gravi delitti.

Viene comunque ammessa la possibilità di una sola proroga di sei mesi, giustificata dalla complessità delle indagini. In caso di superamento del termine massimo di durata è previsto che il pubblico ministero [Pm] tolga il Segreto istruttorio dagli atti d’indagine, i quali quindi potranno essere visionati sia dall’indagato che dalla persona offesa.

Questo meccanismo, sebbene non incida direttamente sulla durata delle indagini, consente alle parti [indagato e vittima] di sollecitare il Giudice per le indagini preliminari [Gip] affinché intervenga per indurre il Pm a prendere le sue determinazioni [archiviazione o richiesta di rinvio a giudizio].

Priorità ai reati più gravi

La riforma della Giustizia prevede una “corsia preferenziale” per i reati più gravi, come ad esempio quello di Associazione mafiosa. In presenza di questi gravi delitti, le Procure italiane devono garantire un tempestivo esercizio dell’Azione penale, in modo tale che i procedimenti non subiscano inutili rallentamenti. Questo punto della riforma potrebbe però rivelarsi controproducente: dando precedenza ad alcuni reati piuttosto che ad altri, si rischia di avere vittime di serie A e vittime di serie B, queste ultime destinate a non avere giustizia.

Riforma della Giustizia: accelerare i tempi con i riti alternativi

La Riforma della Giustizia si propone di accelerare i tempi della Giustizia incentivando il ricorso ai riti alternativi, cioè a quei procedimenti speciali che consentono di addivenire alla definizione del processo in poco tempo. Per quanto riguarda il Patteggiamento, la riforma prevede che, quando la pena detentiva da applicare supera i 2 anni, l’accordo tra imputato e Pm si estenda anche alle Pene accessorie e alla confisca facoltativa, riducendo al contempo gli effetti extra-penali della condanna, prevedendo che questa non abbia efficacia nel Giudizio disciplinare e in altri casi.

Inoltre, per le contravvenzioni, il patteggiamento potrà comportare la riduzione della pena applicabile fino alla metà [e non più fino a un terzo]. Per quanto riguarda il Giudizio abbreviato, la riforma prevede che la pena inflitta sia ulteriormente ridotta di un sesto nel caso di mancata proposizione di impugnazione da parte dell’imputato. In pratica, l’imputato condannato, oltre alla riduzione della pena di un terzo, avrà diritto a un’ulteriore diminuzione [pari a un sesto] nel caso in cui rinunci a fare appello. Si tratta di un incentivo volto ad evitare inutili impugnazioni. Infine, la Messa alla prova sarà estesa sino a ricomprendere i reati sanzionati con pena fino a sei anni.

Riforma della Giustizia: più reati a citazione diretta

Sempre nella prospettiva di ridurre i tempi dei giudizi, la Riforma limita l’obbligo di svolgimento dell’Udienza preliminare attraverso l’estensione del catalogo dei reati con Citazione diretta davanti al Tribunale in composizione monocratica, individuandoli tra quelli puniti con pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni.

Riforma della Giustizia: più reati procedibili a querela

La riforma della giustizia punta ad ampliare il Catalogo di reati procedibili a querela, cosicché i procedimenti penali si celebreranno solamente in presenza di un effettivo interesse della vittima a ottenere giustizia.

Riforma: estensione della particolare tenuità

Per favorire la definizione immediata di procedimenti che hanno ad oggetto fatti obiettivamente non gravi, la Riforma della Giustizia prevede l’estensione dell’esclusione della punibilità per particolare tenuità ai reati puniti con pena non superiore nel minimo a due anni.

La Prescrizione processuale

Infine, uno dei punti più discussi della Riforma della Giustizia: la Prescrizione processuale. Com’è noto, a seguito della Riforma entrata in vigore nel 2020, la prescrizione dei reati si sospende definitivamente una volta pronunciata la sentenza di primo grado [indifferentemente di condanna o di assoluzione]. Per evitare che, adagiandosi sul fatto che la prescrizione non può più scattare, i giudizi d’Appello e in Cassazione possano durare una vita intera, la riforma Cartabia ha introdotto una speciale prescrizione processuale: in Appello i processi dovranno durare due anni e in Cassazione uno, con la possibilità che i procedimenti più complessi arrivino rispettivamente fino a tre anni e a diciotto mesi. La Riforma prevede però che per i reati più gravi [mafia, terrorismo, violenza sessuale e traffico di droga] il Giudice possa chiedere ulteriori proroghe di un anno. Se i termini sopra visti non vengono rispettati, il processo si ferma, diventando ‘improcedibile’. In ultima analisi, la Durata massima dei processi è

  • 3 anni per i procedimenti in primo grado
  • 2 anni per i procedimenti in appello
  • 1 anno per i procedimenti in Cassazione

La durata totale di un Processo con rito ordinario in Italia è:

  • Processi civili: Un processo civile che attraversa tutti e tre i gradi di giudizio [Tribunale, Appello e Cassazione] dura in media circa otto anni. Il primo grado richiede circa 514 giorni, il secondo quasi 1000 giorni, e il terzo ben 1442 giorni
  • Processi penali: La durata media di un processo penale è di circa tre anni e nove mesi
  • Processi amministrativi: Un processo amministrativo dura in media più di cinque anni.

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Agosto 2025

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adminLa ragionevole durata dei Processi

Le scadenze del Superbonus: cosa cambia dal 2025

on 5 Agosto 2025

Le prossime scadenze autunnali per il Superbonus: il calendario del nuovo superbonus con le ultime novità normative. I prossimi mesi vedranno in arrivo delle importanti scadenze per il superbonus frutto delle recenti novità e modifiche normative che hanno notevolmente cambiato la vecchia detrazione sulle ristrutturazioni edilizie:

Detrazione unica al 65% per efficienza energetica

Al centro della riforma ci sarebbe è l’introduzione di un bonus unico al 65% riservato agli interventi che migliorano l’efficienza energetica degli edifici. Gli interventi detraibili includeranno il cappotto termico, la sostituzione degli infissi, le pompe di calore e l’aggiornamento dell’impianto di riscaldamento. Il tutto, in linea con gli obiettivi della direttiva UE sull’abbattimento delle che prevede una significativa riduzione delle emissioni di CO2 entro il 2035, con obblighi per le abitazioni a bassa efficienza energetica.

Stop al Bonus Ristrutturazioni per seconde case

Riforma Bonus edilizi 2025: aboliti sulla seconda casa. Dal 2025, il Bonus Ristrutturazioni attualmente fissato al 50% per tutte le abitazioni, subirà quindi un ridimensionamento:

  • la detrazione sarà limitata agli interventi di efficientamento della prima casa, con una priorità per i contribuenti a basso reddito e per le abitazioni con classi energetiche basse;
  • non sarà più possibile ristrutturare seconde o terze case con l’aiuto del Fisco;
  • sarà esclusa la possibilità di usufruire del bonus per immobili di lusso.

Saranno quindi escluse le detrazioni sulle spese sostenute per le seconde case, che fino ad oggi rientravano nel regime del Superbonus o delle ristrutturazioni ordinarie.

In pratica, si chiude l’era storica del Bonus Ristrutturazioni al 50% per interventi di recupero edilizio. E’ quanto emerge dalle prime dichiarazioni di Governo [per voce della Premier Giorgia Meloni e del Ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti], nonché dagli orientamenti di legge già messi nero su bianco: il DL 39/2024 prevede già che il Bonus Ristrutturazioni scenda al 30% dal 2028, ma in Manovra 2025 è attesa in realtà una stretta ben più severa.

I bonus a rischio abolizione

Riforma Bonus Casa: verso l’addio alle detrazioni. Tra i bonus edilizi, al momento non è stata data conferma per il 2025 né del Bonus Mobili, né del Bonus Verde. Stesso discorso per l’Eco-Sismabonus sulle parti comuni degli edifici.

Per tutti gli altri bonus, ad ora, sono previste aliquote e massimali ridotti, ma sullo sfondo c’è un intervento molto più netto e radicale, alla luce degli orientamenti sopra descritti.

Pianificazione triennale e sostegno alle fasce deboli

La riforma delle detrazioni edilizie prevede un piano triennale 2025-2027 per gestire le risorse finanziarie in modo sostenibile e focalizzare le detrazioni sui lavori strutturali che portino benefici duraturi. Il Governo ha anche annunciato misure a sostegno delle famiglie a basso reddito, con la possibilità di convertire le detrazioni IRPEF in contributi monetari per i soggetti incapienti. Questo permetterà di allargare la platea dei beneficiari anche a chi, con i precedenti bonus, non aveva potuto accedere agli incentivi a causa della mancata capienza fiscale.

Polizza obbligatoria per interventi edilizi

Un’altra importante novità della riforma dei bonus casa è l’introduzione dell’obbligo di polizza assicurativa post-intervento, che garantirà la qualità dei lavori eseguiti. Questo strumento è stato pensato per evitare problematiche legate a lavori realizzati ad esempio con materiali di scarso valore, come successo durante l’applicazione del Superbonus. La polizza vuole quindi essere sia una forma di tutela per i cittadini sia una garanzia per lo Stato, assicurando che gli interventi siano eseguiti a regola d’arte.

Focus su efficienza energetica e periferie

Il Governo intende incentivare ulteriormente gli interventi nelle aree più svantaggiate, con una particolare attenzione alle periferie urbane e nei territori a più bassa efficienza energetica. Nello specifico, saranno avviati progetti specifici con il coinvolgimento attivo dei Comuni per monitorare e dirigere gli interventi di rigenerazione. Secondo il Ministro dell’Ambiente, l’integrazione di tecnologie avanzate come il BIM [Building Information Modeling] permetterà di monitorare la qualità degli interventi e garantirà trasparenza negli investimenti pubblici.

Incentivi selettivi e mirati ai target UE

La Direttiva UE sulle prestazione energetiche degli edifici [Case Green] fissa un obiettivo di riduzione del consumo medio di energia primaria del parco immobiliare residenziale pari almeno al 16% entro il 2030 [rispetto al 2020]. Il 55% di questo risparmio va conseguito nel 43% degli edifici con prestazioni peggiori. Le regole Ue, segnala il PSB, risultano particolarmente onerose per l’Italia, che ha un parco immobiliare al 70% rappresentato da abitazioni con la peggiore prestazione energetica e per il 60% da edifici costruiti prima dell’approvazione della legge sul risparmio energetico degli edifici [legge n. 373/1976].

Nel corso degli anni, i consumi energetici sono migliorati: sulla base della media degli Attestati di Prestazione Energetica [A.P.E.], ma per raggiungere i target UE saranno necessari nuovi incentivi. E, per evitare il riproporsi dell’impatto negativo sul bilancio del Superbonus, si pensa a calibrarli sulla base della disponibilità delle famiglie. Significa incentivi solo per chi non ha adeguata capacità di spesa per sostenere i lavori di riqualificazione, insomma. Quindi alle famiglie a basso reddito.

Certificati bianchi per l’edilizia residenziale: cosa sono

I certificati bianchi sono pensati per creare un mercato che consenta di superare la logica delle agevolazioni. Sono titoli negoziabili che consentono di monetizzare il risparmio energetico conseguito, scambiandoli su piattaforma GSE.

Ad oggi, questi strumenti – noti come “Titoli di Efficienza Energetica” [TEE] – sono già previsti per le aziende distributrici di energia [e non solo] mentre l’idea è adesso quella di estenderne l’ambito di applicazione al mercato residenziale.

L’obiettivo è quello di sostituire le detrazioni fiscali con altre forme di incentivi, per contenerne l’impatto sul bilancio dello Stato e al contempo per centrare in modo ancor più mirato i target di efficientamento della direttiva europea sulle case green.

Tra gli altri elementi della strategia per l’adeguamento ai target europei, indicata nel PSB, troviamo anche i seguenti obiettivi:

  • Rendere pubblico, accessibile e integrato con il Catasto l’archivio del “Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica”;
  • Facilitare gli interventi di risparmio energetico mediante modifiche ai regolamenti condominiali.

La riforma dei bonus edilizi segnerà un cambiamento radicale nell’ambito delle agevolazioni fiscali che tutti conosciamo e utilizziamo da anni, mettendo al centro la sostenibilità e l’efficienza energetica a scapito dei lavori “meno urgenti” dal punto di vista degli obiettivi del Green Deal UE.

Con la detrazione unica al 65%, l’obbligo di polizza assicurativa e il focus sulle prime case, il Governo punta a ridurre sì le emissioni degli edifici ma soprattutto a ottimizzare le risorse pubbliche, allineandosi agli obiettivi europei per il 2035 che non possono essere procrastinati ma per i quali ad oggi mancano del tutto gli strumenti agevolativi per poterli raggiungere. Di fatto, sarebbe necessario introdurre anche nuovi strumenti finanziari di supporto, come finanziamenti a tasso agevolato per i lavori di efficientamento, soprattutto per chi vive in condizioni di povertà energetica.

gianni-milaneseAgosto 2025 

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adminLe scadenze del Superbonus: cosa cambia dal 2025

Next Generation Italia per l’Economia Circolare

on 5 Agosto 2025

L’Economia circolare anche per il 2025 rimarrà in grande evidenza seppur in secondo piano rispetto a tematiche strategiche attualmente incombenti come i Tassi all’export, il Cambiamento climatico e le Belligeranze in corso. Come è noto, l’Economia circolare è un modello di produzione e consumo che implica condivisione, prestito, riutilizzo, riparazione, ricondizionamento e riciclo dei materiali e prodotti esistenti il più a lungo possibile. In questo modo si estende il Ciclo di vita dei prodotti, contribuendo a ridurre i rifiuti al minimo. Una volta che il prodotto ha terminato la sua funzione, i materiali di cui è composto vengono infatti reintrodotti, laddove possibile, nel ciclo economico. Così si possono continuamente riutilizzare all’interno del ciclo produttivo generando ulteriore valore. I principi dell’economia circolare contrastano con il tradizionale modello economico lineare, fondato invece sul tipico schema “estrarre, produrre, utilizzare e gettare”. Questo tipo di approccio lineare si basa sull’estrazione di materie prime, sulla produzione ed il consumo di massa e sullo smaltimento degli scarti una volta raggiunta la fine della vita del prodotto. Il modello economico tradizionale dipende dalla disponibilità di grandi quantità di materiali ed energia facilmente reperibili e a basso prezzo.

I benefici dell’Economia Circolare

Nell’Unione Europea si producono ogni anno più di 2,5 miliardi di tonnellate di rifiuti. L’UE sta aggiornando la legislazione sulla gestione dei rifiuti per promuovere la transizione verso un’economia circolare, in alternativa all’attuale modello economico lineare. La transizione verso un’economia più circolare può portare numerosi benefici, tra cui:

  • Riduzione delle emissioni nocive disperse nell’ambiente
  • Una maggiore disponibilità di materie prime
  • Diminuzione di materiali di scarto
  • Aumento della competitività all’interno del mercato
  • Possibilità di crescita economica [un aumento del PIL dello 0,5%]
  • Aumento posti di lavoro. Si stima che nell’UE grazie all’economia circolare potrebbero esserci 700.000 nuovi posti di lavoro entro il 2030.

Esempi di Economia Circolare

  • Produrre tessuti con gli scarti di lavorazione delle arance
  • Realizzare una centrale a biogas partendo dai propri residui di produzione agroalimentare
  • Riciclare gli pneumatici fuori uso attraverso l’utilizzo delle microonde
  • Riuso in cui le materie prime vengono dalla riconsegna di mobili o vestiti usati
  • Riciclare la plastica per la realizzazione di nuovi materiali

Sono questi solo alcuni esempi di prodotti realizzati da aziende virtuose che hanno applicato i principi dell’economia circolare. Alcune di queste testimonianze sono raccolte all’interno del primo Atlante Italiano dell’Economia Circolare, una piattaforma web con cento casi in Italia di realtà ed esperienze di green economy, tra raccolta differenziata, consumo responsabile e recupero dei materiali.

Il PNRR Italia e l’Economia Circolare

Il Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza [Pnrr] considera l’economia circolare non un settore a sé, ma la integra insieme all’agricoltura sostenibile e all’impresa verde. In questo modo i fondi garantiti sono in totale 6,3 miliardi di euro, in aumento rispetto alle bozze che erano circolate negli scorsi giorni. Come si legge nel documento, si “punta da un lato a conseguire una filiera agroalimentare sostenibile, migliorando la logistica e competitività delle aziende agricole e le loro prestazioni climatico-ambientali, dall’altro allo sviluppo di impianti di produzione di materie prime secondarie e all’ammodernamento e alla realizzazione di nuovi impianti, in particolare nelle grandi aree metropolitane del Centro e Sud Italia, per la valorizzazione dei rifiuti in linea col Piano d’azione europeo per l’economia circolare”.

Nello specifico, 1,8 miliardi andranno a non meglio precisati progetti per l’agricoltura sostenibile, mentre i restanti 4,5 miliardi andranno così suddivisi:

  • 1,5 miliardi per la “realizzazione di nuovi impianti e ammodernamento degli impianti esistenti per il riciclo”
  • 800 milioni per la “transizione ecologica”, con progetti però ancora “da individuare”
  • 2,2, miliardi per “progetti a bando di economia circolare per riconversione di processi industriali”

Le Priorità

La “novità” è costituita dalla definizione di fondi specifici per il ciclo dei rifiuti. Gli investimenti aggiuntivi di questa linea saranno pari a 1,5 miliardi, si punterà all’adeguamento degli impianti esistenti e alla realizzazione di nuovi impianti per la chiusura del ciclo dei rifiuti con la produzione di materie prime secondarie. Gli investimenti saranno anche finalizzati a potenziare la raccolta differenziata con investimenti su mezzi di nuova generazione e implementando la logistica per particolari frazioni di rifiuti. Gli interventi previsti sono volti in particolare ad affrontare situazioni critiche nella gestione dei rifiuti nelle grandi aree metropolitane del Centro e Sud Italia [ad esempio Città metropolitane di Roma Capitale, Napoli, Bari, Reggio Calabria e Palermo]. Si attueranno azioni comunicative per incrementare la raccolta differenziata e promozione dei centri di raccolta e riuso. Si punta dunque a migliorare decisamente l’esistente e a superare le enormi e ataviche difficoltà che gli addetti ai lavori e i cittadini riscontrano da molto tempo, fra cui l’incremento della raccolta e del recupero dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche [RAEE]; la chiusura del ciclo di gestione dei fanghi di depurazione prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane; la creazione di poli di trattamento per il recupero dei rifiuti prodotti da grandi utenze [porti, aeroporti, ospedali, plessi scolastici]. L’obiettivo è di superare dunque le criticità soprattutto dei grandi centri urbani, con un orizzonte temporale al 2026, mirando soprattutto a una corretta ed efficace chiusura del ciclo dei rifiuti. Col rischio però che la mancata definizione di come si intende agire possa far rispuntare dalla finestra ciò che l’Europa ha tenuto chiuso dalla porta, ovvero tecnologie obsolete e impattanti come impianti di trattamento meccanico biologico e inceneritori. Zero spazio, infatti, viene dedicato alla prevenzione della produzione di rifiuti e a un concetto fondamentale dell’economia circolare, quello per cui “il miglior rifiuto è quello che non si produce”.

Le Strategie

La strategia nazionale in materia di economia circolare si baserà su un intervento di riforma normativa, denominato Circolarità e tracciabilità volto a promuovere la semplificazione amministrativa in materia di economia circolare e l’attuazione del piano d’azione europeo per l’economia circolare. Quest’ultimo punterà a migliorare l’organizzazione e il funzionamento del sistema di controllo e tracciabilità dei rifiuti, per rafforzare l’ecodesign e la simbiosi industriale, riducendo a monte la produzione di rifiuti e per rafforzare la posizione dell’Italia come paese con i più alti tassi di riuso circolare in Europa”. La strategia sull’economia circolare è però tutta da disegnare, anche se il fatto che venga prevista già nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza fa ben sperare gli operatori. Per il governo, in ogni caso, la strategia sarà “finalizzata a ridurre l’uso delle materie prime naturali, di cui il pianeta si va progressivamente impoverendo, utilizzando ‘materie prime secondarie’, prodotte da scarti/residui/rifiuti. Per incrementare il tasso di circolarità in Italia vengono proposti interventi per la realizzazione di impianti di trasformazione dei rifiuti finalizzata al loro recupero, partendo in particolare dai rifiuti da raccolta differenziata. La strategia sull’economia circolare interviene su un processo lungo e complesso teso a rendere l’Italia meno dipendente dall’approvvigionamento di materie prime e conseguentemente più forte e competitiva sui mercati internazionali. Per potenziare gli interventi verrà costituito un Fondo operativo per far leva sulle risorse del PNRR destinato a favorire lo sviluppo dell’Economia circolare”.

gianni-milaneseAgosto 2025

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adminNext Generation Italia per l’Economia Circolare