Libri sociali facoltativi e obbligatori

on 1 Febbraio 2026

Come è noto, lo scopo del Legislatore è finalizzato, principalmente, a rendere gli aspetti burocratici per le imprese meno pesanti. Nelle Società a responsabilità limitata il Libro soci è stato abrogato dall’art.16, Legge 2/09 [Legge di conversione del DL 185/08]. Tuttavia, come è stato sottolineato dalle Massime n. 115 del Notariato di Milano ed una analoga del Notariato del Triveneto, l’abolizione dell’obbligo di tenuta del Libro soci non si traduce automaticamente in un divieto assoluto riguardo alla sua conservazione in uso, per le S.r.l. già esistenti, oppure alla sua adozione facoltativa per scelta statutaria. Ciò può essere utile per assicurare, da parte degli amministratori, un’ordinata gestione delle vicende societarie legate alla posizione dei soci. Il tema controverso è se l’autonomia statutaria possa spingersi sino ad inserire nel testo dello Statuto di S.r.l. una clausola che subordina l’efficacia del trasferimento delle quote sociali nei confronti della società, e di conseguenza anche la legittimazione all’esercizio dei diritti sociali, all’iscrizione del socio nel Libro soci.

Un orientamento negativo, poco dopo l’entrata in vigore della norma che aveva abrogato il Libro soci nella S.r.l., era stato espresso dal Giudice del Registro delle imprese del Tribunale di Verona che, con la sentenza n.1289/09 del 14 settembre 2009, aveva giudicato come non consentita un altro utilizzo del Libro soci, neppure per scelta volontaria. L’orientamento del Notariato è invece diretto a ritenere che le clausole statutarie relative al Libro dei soci, sarebbero:

  • Fonte informativa del domicilio dei soci nei loro rapporti con la società;
  • Strumento organizzativo per l’acquisto della legittimazione all’esercizio dei diritti sociali;
  • Strumento di efficacia della cessione della partecipazione nei confronti della società.

Secondo questo filone interpretativo sarebbe quindi inefficace nei confronti della società la cessione della partecipazione sociale avvenuta in violazione di tali limiti statutari; di conseguenza, l’iscrizione nel Registro imprese di un atto di cessione di quote affetto da tali vizi, non sarebbe comunque idonea a sanarli, con l’effetto di rendere la cessione non opponibile alla società, od ai terzi, nei limiti e secondo le regole che attengono a ciascuno. Il Tribunale di Roma è intervenuto su questo tema con l’ordinanza n.72180/2014 del 15 gennaio 2015 in cui ha dichiarato illegittima la clausola statutaria che fa dipendere dall’iscrizione nel Libro soci, volontariamente tenuto dalla S.r.l., l’efficacia verso la società del trasferimento delle quote sociali. Secondo il Tribunale di Roma l’art.2470 C.c. sarebbe una norma cogente ed imperativa, inderogabile dall’autonomia contrattuale delle parti. Secondo i Giudici romani, quindi, nulla osta al fatto che nello statuto della S.r.l. possa essere ancora prevista la tenuta facoltativa del Libro soci, mentre non sarebbe legittimo il fatto che all’annotazione nel Libro soci possa essere subordinata l’efficacia del trasferimento delle quote sociali. Per la sentenza citata, ammettendo tale possibilità, di fatto si rimetterebbe alla volontà dei soci una sorta di potere di abrogazione degli effetti della legge.

Seppure la materia, come emerge dalla sentenza in commento, sia piuttosto controversa, a nostro avviso resta comunque consigliabile consentire, in via statutaria e facoltativa, la tenuta del Libro soci demandandone la decisione agli amministratori della società.

In conclusione, ecco quali sono i libri sociali obbligatori per ogni tipo di società:

Libri sociali obbligatori
Tipo di società S.r.l. S.r.l.s. S.r.l.u. S.p.a.
01. Libro Giornale Si Si Si Si
02. Libro degli Inventari Si Si Si Si
03. Libro dei soci No No No Si
04. Libro delle obbligazioni No No No Si
05. Libro delle Assemblee dei soci Si Si  Si Si
06. Libro delle deliberazioni del Cda Si  Si  Si  Si
07. Libro del Collegio sindacale Si  Si  Si  Si
08. Libro delle decisioni Comitato esecutivo No  No  No  Si
[se esiste]
09. Libro Assemblee degli Obbligazionisti No  No  No  Si
[se emesse]
10. Libro dei prodotti finanziari No No  No  Si

LIBRI CONTABILI OBBLIGATORI

Nello svolgimento dell’attività imprenditoriale non si devono sottovalutare obblighi e adempimenti, che variano in base al tipo di contabilità adottata. Tra gli obblighi c’è la tenuta dei libri contabili [detti appunto obbligatori] e dei registri. Mentre in regime forfettario non esistono condizioni, in regime ordinario e semplificato le imprese sono obbligate a tenere una serie di libri e registri ai fini della normativa civile e fiscale. Questo perché le imprese, soprattutto quelle in regime ordinario, sono tenute a rendere nota la gestione che interessa l’attività commerciale svolta e questo avviene attraverso la tenuta di libri e registri. L’esercizio di attività d’impresa oppure di lavoro autonomo comporta, infatti, l’obbligo di tenuta di libri e registri contabili come previsto dal Codice civile e/o dalle norme tributarie, tra cui il DPR n. 600/73 e il DPR n. 633/72. L’obbligo di tenuta delle scritture contabili [registri e libri] ricade, nella maggior parte dei casi, sul commercialista e sul consulente fiscale che tiene aggiornati i documenti per conto dell’imprenditore o professionista. Alcuni libri però sono ad esclusiva tenuta dell’impresa e devono essere non solo conservati in azienda ma anche redatti dall’imprenditore. A tal proposito è importante approfondire quali sono gli obblighi che ricadono sul professionista o sull’imprenditore al fine di evitare errori che compromettano la tenuta contabile dell’impresa.

Anche se l’onere della compilazione e tenuta delle scritture contabili ricade principalmente sul commercialista o sul consulente ci sono degli adempimenti che l’imprenditore deve comunque fare in prima persona:

Bollatura e vidimazione – Ordinarie e semplificate devono tenere il libro giornale e il libro degli inventari. Questi vengono redatti e compilati dal commercialista, ma devono essere conservati presso la sede dell’attività. L’art. 8 della legge n. 383 del 18/10/2001, ha soppresso l’obbligo della bollatura di questi libri, fermo restando l’obbligo della numerazione progressiva delle pagine. A questi registri deve però essere apposta, obbligatoriamente, una marca da bollo [ogni 100 pagine] che varia da 16 euro [per società di capitali che versano in misura forfettaria la tassa di concessione governativa] a 32 euro [per tutti gli altri soggetti]. Le marche da bollo vanno acquistate entro il 31 dicembre per l’anno precedente. In caso di dimenticanza, possono anche essere acquistati successivamente facendo un “ravvedimento”, pagando cioè una mora sui 16 euro.

Tassa annuale di vidimazione libri sociali

Le società di capitali, ogni anno devono ricordarsi di pagare, all’Agenzia delle Entrate, la tassa per adempiere alla numerazione e bollatura dei libri sociali. Il pagamento va adempiuto entro il 16 marzo, attraverso modello F24, unicamente con modalità online, indicando il codice tributo 7085. Qui trovi un esempio di compilazione modello F24 per il pagamento della tassa.

La tassa da versare è pari a:

  • 309,87 euro, se la società ha un capitale fino a 516.456,90 euro;
  • 516,46 euro, se la società ha un capitale oltre il suddetto limite.

Il capitale sociale di riferimento per il calcolo è quello esistente al 1° gennaio dell’anno in cui viene versato. La scadenza per il pagamento è fissata al 16 marzo di ogni anno. Le imprese di nuova costituzione possono versare la tassa anche utilizzando un bollettino postale intestato all’Agenzia delle Entrate. Il pagamento non si calcola in base al numero di libri detenuti, quindi l’importo da pagare è quello in base al proprio Capitale sociale.

Ravvedimento tassa

Come tutte le tasse, anche la tassa per bollatura e vidimazione è obbligatoria e in caso di omissione, c’è una multa da pagare. In caso di mancato pagamento della tassa, la sanzione prevista va dal 100 al 200% della tassa evasa, con un minimo di 103 euro. Se dimentichi di pagare la tassa, puoi metterti in regola avvalendoti del ravvedimento operoso, ossia una possibilità concessa dall’Agenzia delle Entrate con cui tu stesso dichiari apertamente di aver dimenticato di pagare la tassa, provvedi al pagamento e, da parte sua, l’Agenzia delle Entrate ti applica una sanzione ridotta. Maggiore è il tempo trascorso dalla scadenza [che ricordiamo, è entro il 16 marzo di ogni anno], maggiore è la sanzione da pagare. Viceversa, meno è il tempo trascorso, minore è l’importo della sanzione. Nello specifico:

  • 0,1% per ogni giornata di ritardo quando il pagamento avviene entro 14 giorni dalla scadenza
  • 1,5% fissa senza contare i giorni di ritardo per versamenti effettuati entro 30 giorni dalla scadenza
  • 1/18 della sanzione al 30% quando il pagamento è effettuato entro 90 giorni dalla scadenza
  • 1/8 della sanzione del 30% entro un anno dalla scadenza
  • 1/7 della sanzione pari al 30% per versamenti avvenuti entro due anni dalla scadenza
  • 1/6 della sanzione minima del 30% se il pagamento è stato effettuato dopo due anni dalla scadenza

Il versamento della tassa deve essere effettuato utilizzando il modello F24 – codice tributo 7085, mentre la sanzione andrà versata con modello F23 riportando il codice tributo 678T.

Conservazione dei registri contabili

può essere cartacea oppure elettronica [circolare 36/e/06 Agenzia delle Entrate]. Il commercialista compila i registri e invia i Pdf al professionista o all’impresa, che può stamparli oppure conservarli in formato elettronico, ma pur sempre tenendoli in sede in caso di eventuali accertamenti della Guardia di Finanza. Si tratta dei registri IVA [Acquisti, Vendite, Corrispettivi e annotazioni revers], Situazione contabile, Schede contabili, Partitari clienti e fornitori e Beni Strumentali]. L’articolo 2220, comma 1 e 2, dispone che questi documenti debbano essere conservati per dieci anni dalla data dell’ultima registrazione. Come detto riguardano le società di capitali, per azioni e cooperative: libro dei soci [o dei consorziati], libro decisioni degli amministratori, libro decisioni del Cda [o libro assemblee]. La gestione di questi libri è a carico esclusivo della società. Questi libri infatti devono essere acquistati, vidimati e compilati dall’azienda e rimangono in sede. I libri sociali possono essere acquistati presso i negozi di cartoleria da ufficio oppure possono essere richiesti al proprio commercialista in formato digitale da stampare. In entrambi i casi dovranno essere vidimati presso gli uffici del Registro delle Imprese di competenza.

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Febbraio 2026

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adminLibri sociali facoltativi e obbligatori

Etica delle TIC Industrie delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione

on 1 Febbraio 2026

Anche per il 2025 l’Etica nella gestione dell’impresa consoliderà il proprio ruolo. Com’ è noto, ormai da alcuni anni ed a maggior ragione in questa fase critica della nostra società e dell’economia, l’Etica è divenuta una sfida globale sia per le Industrie ICT/TIC [Tecnologie della Informazione e della Comunicazione] che la teorizzano sia per le aziende che l’applicano.

La Norma europea [EN] 16234-1. La norma fornisce un quadro per classificare le competenze digitali, facendo riferimento a un elenco di 41 competenze, molte trasversali come l’accessibilità, richieste nell’ambiente di lavoro professionale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione [ICT], utilizzando un linguaggio comune per competenze, abilità e livelli di competenza che può essere compreso in tutta Europa .

Le definizioni presentate nel Documento sono progettate per essere applicate a tutti gli attori coinvolti nel settore dell’ICT, come società e professionisti dei servizi ICT, dirigenti e dipartimenti delle risorse umane [HR], istituti di istruzione e formazione professionale, associazioni professionali, accreditamento, convalida e organismi di valutazione, analisti di mercato e responsabili politici, fornendo loro una misura comunemente riconosciuta del talento ICT.

Il Quadro Europeo di Competenza Elettronica [e-CF] fornisce un riferimento a 41 ‘Competenze’ applicate sul posto di lavoro delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione [TIC], utilizzando una lingua comune per competenze e conoscenze che possono essere compresi in tutta Europa. L’e-CF si adatta all’applicazione da parte di organizzazioni di servizi TIC, utenti e forniture, Multinazionali e PMI, per manager ICT, dipartimenti e individui delle risorse umane, Istituti di istruzione, compresi Fornitori di istruzione superiore e certificazione privata, parti sociali, analisti di mercato, responsabili politici e altre organizzazioni nel settore pubblico e privato.

L’obiettivo del Progetto messo a punto dalla UE è di giungere alla pubblicazione di una specifica tecnica CEN  [CEN/TS] quale parte integrante del “Quadro Europeo di Etica professionale per la Professione di ICT” che includa una metodologia ed una Guida alla sua applicazione. Esso mira a rafforzare la professione ICT in Europa e prenderà in considerazione prospettive sfaccettate degli stakeholder da parte degli organismi nazionali: dell’Organizzazione professionale ICT, dei professionisti delle TIC e delle loro prospettive educative. La deontologia è una componente essenziale di qualsiasi attività professionale. Esempi di spicco si trovano nel Diritto e nella Medicina, dove la comprensione reciproca porta a risultati migliori e differenzia le professioni dei posti di lavoro. Una forza lavoro professionale nel settore delle TIC in tutta la società e nell’industria europea sosterrà e migliorerà lo scambio di risorse e servizi ICT nel Mercato Unico Europeo.

Tra gli aspetti affini all’etica delle ITC vi è il Risparmio energetico. Sono circa 20  anni  che le tecnologie dell’ICT permettono un migliore controllo dei processi in settori quali: edilizia, trasporti, industria e distribuzione dell’energia elettrica, ma l’idea di individuare nelle tecnologie dell’ICT un’opportunità per favorire l’incremento dell’efficienza energetica [di grande attualità in questo periodo] è un fatto relativamente nuovo, che potrebbe permettere di risolvere l’incoerenza tra il modello tradizionale di sviluppo economico e la necessità di un continuo incremento dei consumi energetici.

gianni-milanese

Febbraio 2026

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adminEtica delle TIC Industrie delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione

I limiti per l’obbligo di nomina dell’Organo di controllo delle Società

on 1 Febbraio 2026

I limiti per la nomina dell’Organo di controllo

Come è noto il D. Lgs. 14/2019 è intervenuto a modificare le disposizioni che regolamentano la disciplina concorsuale, con decorrenza dal 15 agosto 2020. Per alcune previsioni è stata però introdotta una efficacia anticipata fissata al 16 marzo 2019. Tra queste va segnalata la modifica dell’art. 2477 C.c. operata dall’art. 379, D. Lgs. 14/2019.

La nomina dell’Organo di controllo o del Revisore è obbligatoria se la Società è tenuta alla redazione del Bilancio consolidato ovvero controlla una Società obbligata alla Revisione legale dei conti; tale nomina è altresì obbligatoria quando dovessero essere superati determinati parametri dimensionali. Con riferimento proprio a tali parametri, in precedenza l’obbligo di nomina si innescava al superamento dei limiti previsti dall’Articolo 2435-bis [quelli che comportano l’obbligo di redazione del Bilancio in forma ordinaria], oggi invece nell’articolo 2477 sono stabilite regole specifiche.

Il D.L. 14/2019 aveva introdotto parametri oltremodo ridotti: tali limiti erano stati portati a 2 milioni per attivo e ricavi; il terzo parametro riguarda i dipendenti mediamente impiegati, il cui limite era posto pari a 10.

Il D.L. 55/2019 [L.55/2019] interviene raddoppiando tali limiti: 4 milioni tanto per i ricavi, quanto per l’attivo patrimoniale, mentre il numero dei dipendenti è stato posto pari a 20.

Limiti Limite aggiornato al D.L. 14/2019
Attivo 4.000.000 euro
Ricavi 4.000.000 euro
N. medio dipendenti  20
Regola di “innesco” 1 su 3 per 2 anni consecutivi
  • È obbligata a stilare il bilancio d’esercizio consolidato [D.lgs. 27/01/10];
  • Controlla altre società che hanno l’obbligo di revisione legale [D.lgs. 27/01/10]

La nomina dell’Organo di controllo o del Revisore si innesca a seguito del superamento anche solo di uno di questi limiti per due anni consecutivi: tale regola, introdotta dal D.L. 14/2019, non è stata modificata dal D.L. 32/2019.

Resta, altresì, inalterato l’articolo 2477, comma 3, Cod. civ., secondo il quale l’obbligo di nomina in questione cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.

Non sono stati modificati i riferimenti temporali: con riferimento alle società aventi l’esercizio coincidente con l’anno solare, in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni, per la verifica del superamento delle soglie si dovrà avere riguardo agli esercizi 2022 e 2023.

Le nuove regole per la nomina del sindaco o del revisore nelle società a responsabilità limitata sono state recentemente prorogate di un ulteriore anno: sarà infatti in sede di approvazione del Bilancio 2023 che le società dovranno valutare il superamento dei limiti previsti dall’articolo 2477, Cod. civ.

La decorrenza

L’articolo 379 del Codice della crisi [D.Lgs. 14/2019], dopo alcune modifiche attuate con alcuni interventi correttivi nel corso degli ultimi due anni, ha formulato l’attuale versione dell’articolo 2477, Cod. civ. riguardante la nomina dell’organo di controllo. L’attuale versione, in particolare, prevede dei limiti dimensionali ridotti rispetto al passato. La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; tale nomina è altresì obbligatoria quando dovessero essere superati determinati parametri dimensionali. La nomina dell’organo di controllo o del revisore si innesca a seguito del superamento anche solo di uno di questi limiti, per due anni consecutivi:

  • 4 milioni di euro del totale dell’attivo di bilancio;
  • 4 milioni di euro delle vendite e delle prestazioni;
  • 20 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.

L’efficacia di tali limiti era stata ancorata all’approvazione del Bilancio 2022; entro tale data le società si sarebbero dovute preoccupare di tale obbligo di nomina. Con l’articolo 1-bis, D.L. 118/2021, introdotto in sede di conversione avvenuta con la L. 147/2021, è stata disposto un ulteriore rinvio e, a seguito di tale modifica, la nomina dell’organo di controllo sulla base dei nuovi parametri è divenuta obbligatoria in sede di approvazione del Bilancio 2022 [quindi, nei fatti, nella primavera del 2023]. Tale differimento deve essere letto in maniera coordinata con i rinvii già disposti dall’articolo 1, D.L. 118/2021 relativamente alle altre previsioni contenute nel codice della crisi, in particolare della procedura di allerta [attualmente posticipata alla fine del 2023]. Quindi, a seguito dell’approvazione del Bilancio 2022, potrebbe verificarsi l’obbligo di nomina dell’Organo di controllo; al riguardo va rammentato che in sede di prima applicazione, il comma 3 dell’articolo 379, D.L. 14/2019 ha previsto 9 mesi a favore delle società per adeguarsi alle nuove previsioni dell’articolo 2477, Cod. civ. Pertanto le società dovranno verificare la necessità di una eventuale nomina dell’Organo di controllo o del Revisore.

Il nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza dell’impresa, che ha modificato l’Art. 2086 C. c, introduce importanti modifiche sugli assetti organizzativi dell’impresa, con riferimento all’organizzazione delle società commerciali, alla responsabilità degli amministratori, alla nomina degli organi di controllo nelle società a responsabilità limitata, alle cause di scioglimento delle Società per azioni e alla disciplina dell’insolvenza delle Società cooperative.

Con l’approvazione del Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2022, le “SRL” sono state obbligate alla nomina dell’organo di controllo [Collegio Sindacale o Sindaco Unico o Revisore].

L’argomento recentemente si è arricchito della circostanza che il MEF ha recentemente avviato l’iter per dare attuazione al controllo di qualità sulla revisione, che è stato attuato nel 2024. Questo controllo avrà la finalità di:

  • verificare la reale indipendenza del Revisore;
  • controllare il puntuale rispetto dei principi di revisione [ISA Italia] e relative carte di lavoro;
  • verificare complessivamente la qualità del lavoro svolto.

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Crollo dei noli marittimi durante il 2022

on 1 Novembre 2022

A fine dicembre 2022 sono quasi cinquanta le settimane consecutive di calo dei noli marittimi come rilevato dal Drewry’s World Container Index. Possiamo vedere nel dettaglio come, ad esempio, il costo di trasporto di un container da 40’ da Shangai a Genova, nel giro di un anno, sia passato da circa 13.000$ a circa 3.000$. 

Le cause di questo andamento sono molteplici. Innanzitutto attualmente stiamo assistendo ad una riduzione della domanda di trasporto legata al rallentamento della crescita economica ad al trend dell’inflazione più alta mai vista da alcuni decenni a questa parte. 

Dietro a questo fenomeno c’è una seconda spiegazione che è possibile apprezzare analizzando i dati su un orizzonte di tempo più ampio. I livelli di costo raggiunti nel biennio 21-22 sono stati di gran lunga i più elevati mai raggiunti in passato a causa della pandemia da Covid-19 e le successive ripercussioni in ambito produttivo-logistico. Durante il biennio 21-22, rispetto ai valori pre-crisi, gli aumenti non erano più quantificabili in termini % bensì si esprimevano in x5 o x6 intese come di quante volte era aumentato il valore di un determinato trasporto rispetto al periodo del 19-20. 

Molti addetti ai lavori avevano infatti previsto un “naturale” ritorno alla normalità dei noli in concomitanza con lo stabilizzarsi della situazione sanitaria. 

La domanda ora è per quanto continueranno a scendere. Ma nessuno può ancora rispondere con precisione. Secondo la società di analisi Xeneta, la tendenza proseguirà, con “piccole riduzioni”, anche nelle prossime settimane. Xeneta, da parte sua, non indica una data di possibile arresto del declino delle tariffe dei contratti, ma spiega di prevedere ulteriori diminuzioni con l’arrivo del nuovo anno, anche in considerazione del fatto che i suoi analisti per il 2023 stimano una riduzione del 2,5% dei volumi trasportati complessivamente.

Gli aumenti del costo del trasporto marittimo negli ultimi due anni hanno contribuito notevolmente all’aumento dei prezzi dei beni, siano essi materie prime o prodotti finiti. In maniera eccessivamente semplicistica potremmo pensare che essi siano stati semplicemente “ribaltati” sui costi dei beni tangibili contribuendo in tal modo all’innalzamento del tasso di inflazione. In realtà si tratta di una visione parziale. Le conseguenze vanno analizzate su una prospettiva più ampia. A fianco degli aspetti economici vanno sottolineati anche gli aspetti legati al crollo dell’affidabilità (intesa come puntualità) del servizio di trasporto marittimo. Come possiamo vedere il dato di affidabilità è passato da valori attorno all’80% dell’anno 2019 al 30-40% dell’anno 2021. I ritardi medi sono raddoppiati da circa 4 giorni a 8. 

In conclusione, l’instabilità generata dalla pandemia sanitaria ha generato ben più di un proporzionale aumento dei prezzi causato da un aumento dei costi di trasporto; in alcuni casi ha comportato la necessità di aumentare oltremisura le scorte per garantire una continuità produttiva e di servizio. Dove questo non è stato possibile, ha causato delle vere proprie interruzioni delle catene di fornitura e conseguenti disservizi. In altri casi, ove economicamente sostenibile, degli shift modali a favore di modalità di trasporto più affidabili e costose. 

Anche da questo punto di vista la situazione durante il 2022 sembra essersi avviata con un trend positivo verso i valori del 18-19. Questo fatto, oltre che giovare alla continuità delle forniture delle nostre aziende, potrebbe anche parzialmente far riguadagnare parte della domanda di trasporto marittimo temporaneamente migrata verso altre modalità. 

Autore: Stefano Milanese

Ingegnere Gestionale, da una decina d’anni si occupa di formazione dopo aver maturato una più che decennale esperienza con ruoli di responsabilità nelle aree Supply Chain e Logistica presso multinazionali leader nei settori consumer goods e fashion.

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Stefano MIlaneseCrollo dei noli marittimi durante il 2022

L’incertezza nella Supply Chain

on 1 Novembre 2022

L’incertezza nella supply chain è un tema cruciale, specialmente in periodi di crisi. Questa incertezza può derivare da vari fattori, tra cui:

  1. Interruzioni nella produzione: Le chiusure di fabbriche e le restrizioni di movimento hanno causato ritardi nella produzione e nella consegna dei materiali.
  2. Carenze di materiali: La difficoltà nel reperire materie prime essenziali ha portato a ritardi e aumenti dei costi.
  3. Volatilità della domanda: Le fluttuazioni nella domanda dei consumatori rendono difficile prevedere le necessità future e pianificare di conseguenza2.
  4. Problemi logistici: Blocchi nei porti e ritardi nei trasporti hanno ulteriormente complicato la gestione della supply chain2.

Per affrontare queste sfide, le aziende possono adottare diverse strategie, come migliorare la pianificazione della domanda, diversificare i fornitori, e investire in tecnologie per una maggiore visibilità e flessibilità della supply chain

Instabilità, incertezza, ritardi delle forniture, rincari delle materie prime sono termini a cui, anche i non addetti ai lavori, negli ultimi anni si sono abituati. D’altronde le conseguenze di questi fenomeni si fanno sentire anche nella vita privata di tutti noi. La loro entità è ben sintetizzata dal report sottostante di JP Morgan.

Week Ahead Economic Preview: Week of 2 May 2022 | IHS Markit

Analizzando l’andamento degli ultimi vent’anni ed a voler essere critici, si potrebbe affermare che, seppur con motivazioni ed entità differenti, questi fenomeni non siano del tutto nuovi. Ciononostante, è indubbio che attualmente la maggior parte delle aziende si sia fatta trovare impreparata e stia attraversando un periodo di crisi. Non dimentichiamo che “crisi” (dal greco krisis) ha anche il significato di scelta o cambiamento. Quindi vediamo come le aziende stanno affrontando questa crisi, quali azioni stanno attuando per tentare di minimizzare gli effetti negativi di questa situazione.

Innanzitutto, analizzando la curva gialla del suddetto grafico si evince anche un apparente lato positivo, ossia l’aumento dell’ordinato da parte delle aziende, che potrebbe far pensare ad una domanda in crescita. In realtà questo dato spiega la principale misura con cui le aziende stanno fronteggiando questa crisi, ossia l’aumento delle scorte (o il tentativo di aumentarle) soprattutto sui prodotti con un lungo ciclo di approvvigionamento. Questa conclusione è deducibile anche dal grafico sottostante che mostra l’aumento del livello di scorte (di sicurezza) da parte delle aziende.

Global raw material inventories

Possiamo considerare questa risposta da parte delle aziende come assolutamente comprensibile. Nel breve periodo, derogare ai principi lean di gestione dei magazzini, consente (nel momento in cui lo stock si sarà costituito) di migliorare la capacità di reazione in caso di necessità.

Tale azione, tuttavia, non è esente da insidie. Innanzitutto, il rischio principale è che, considerato l’elevato backlog manifatturiero-logistico, lo stock si costituisca solo nel momento in cui questo non sia più strettamente necessario. Inoltre, se all’aumento delle scorte sommiamo anche il succitato aumento dei prezzi risulta immediato il potenziale rischio a livello finanziario da parte delle aziende. Infatti, pur immaginando un conseguente rincaro dei prezzi finali, rimane insoluto il problema legato ad un ciclo monetario sbilanciato. In ultima analisi l’aumento degli ordinativi nel tentativo di aumentare le scorte di sicurezza si potrebbe considerare anche come un’alterazione fittizia della reale domanda di mercato che sappiamo genera complessivamente un ulteriore peggioramento della reattività della supply chain. Analoghe riflessioni si potrebbero fare relativamente alle misure attuate dal governo italiano (Superbonus) ad (apparente) sostegno del settore edilizio. Aumento incontrollato dei prezzi (a scapito della comunità) ed impossibilità di reperire sufficiente manodopera da parte di chi realmente necessità di opere edilizie sono le vere dirette conseguenze che queste manovre, a mio personale avviso, hanno portato. 

Altre attività che potrebbero agevolare in questo momento sono proprio le basi che stanno dietro al concetto di Supply Chain. Ricordiamo che il termine non è nato semplicemente come una traduzione anglofona di logistica, bensì per ribadire l’importanza di integrazione e collaborazione tra le aziende all’interno della stessa filiera. Condividere i rischi di fornitura e gestire previsioni collaborative di medio-lungo termine con i fornitori oggi è più che mai è importante in quanto è dimostrato che si tratta di attività che permettono di mitigare l’instabilità lungo la supply chain. Altra attività di contenimento dei rischi è sicuramente l’inserimento in fase contrattuale di clausole di indicizzazione dei prezzi di acquisto al fine di avere un controllo analitico e meno isterico dell’andamento dei prezzi di acquisto e mettersi al sicuro dai rischi di mancate forniture. Per quanto riguarda la negoziazione dei contratti di trasporto, ricordiamo che l’indicizzazione dei prezzi sulla base delle quotazioni del carburante risulta attività obbligatoria per legge.

Altre leve che alcune aziende da tempo stanno tentando di attivare sono quelle di accorciare la supply chain e il reshoring. Si tratta di un fenomeno opposto alla globalizzazione delle forniture.

Al pari della precedente, la diversificazione delle fonti di fornitura rappresenta forse la più classica strategia di minimizzazione del rischio, almeno nei casi di quelle forniture che non necessitino di elevati costi di set up.  

Ovviamente, prima di avvicinare la produzione alla regione della domanda, è necessario anche in questo caso interrogarsi sulla sostenibilità finanziaria di questa delocalizzazione.

Un esempio che possiamo citare in questo senso è quello di Ikea che negli ultimi mesi ha sia attuato un riposizionamento di parte della produzione di mobili dall’Asia all’Europa sia ha messo in partica saltuariamente la strategia di noleggiare direttamente alcune navi portacontainer per avere un maggior controllo su una fase estremamente critica della supply chain. Tale attività ovviamente può risultare attuabile, seppur saltuariamente, da gruppi delle dimensioni di Ikea e non dalla maggior parte delle aziende. Tuttavia, ritengo che per la maggior parte delle aziende, tanto più in periodo in cui l’affidabilità del trasporto marittimo è ai minimi storici, la scelta del partner logistico sia fondamentale. Se analizziamo il grafico sottostante, si evince come, seppur globalmente le performance di puntualità siano negative per tutti, esistono compagnie marittime che performano nettamente meglio di altre.

Autore: Stefano Milanese

Ingegnere Gestionale, da una decina d’anni si occupa di formazione dopo aver maturato una più che decennale esperienza con ruoli di responsabilità nelle aree Supply Chain e Logistica presso multinazionali leader nei settori consumer goods e fashion.

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Stefano MIlaneseL’incertezza nella Supply Chain

Incoterms 2020

on 1 Gennaio 2021

Dal 1 Gennaio 2020 al via la nuova versione degli Incoterms

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Stefano MIlaneseIncoterms 2020

Quali sono le migliori aziende per servizio in Italia

on 1 Novembre 2020

Molto spesso i clienti sono conquistati e motivati all’acquisto da uno di questi fattori: innovazione, design, prezzo. E proprio per questo motivo molti degli sforzi delle aziende sono volti al miglioramento di questi aspetti.

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Stefano MIlaneseQuali sono le migliori aziende per servizio in Italia

Storia una start-up italiana di successo

on 1 Novembre 2020

Quanto incide il prezzo sulle decisioni di acquisto on-line? L’80% degli acquirenti on-line sceglie il negozio basandosi sul prezzo. Risulta quindi fondamentale per il venditore monitorare attentamente il proprio posizionamento rispetto ai competitors.

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Stefano MIlaneseStoria una start-up italiana di successo

Corporate e Personal Storytelling

on 1 Gennaio 2018

Nel corso dell’anno appena concluso ho avuto il piacere di approfondire due libri sull’argomento dello storytelling scritti da Andrea Bettini ”Non siamo mica la Coca Cola ma abbiamo una bella storia da raccontare. Usare il Corporate Storytelling senza essere una multinazionale” e ”#Personal storytelling – costruire narrazioni di Sé efficaci” [co-autore Andrea Gavatorta].

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Stefano MIlaneseCorporate e Personal Storytelling