I limiti per l’obbligo di nomina dell’Organo di controllo delle Società

on 1 Febbraio 2026

I limiti per la nomina dell’Organo di controllo

Come è noto il D. Lgs. 14/2019 è intervenuto a modificare le disposizioni che regolamentano la disciplina concorsuale, con decorrenza dal 15 agosto 2020. Per alcune previsioni è stata però introdotta una efficacia anticipata fissata al 16 marzo 2019. Tra queste va segnalata la modifica dell’art. 2477 C.c. operata dall’art. 379, D. Lgs. 14/2019.

La nomina dell’Organo di controllo o del Revisore è obbligatoria se la Società è tenuta alla redazione del Bilancio consolidato ovvero controlla una Società obbligata alla Revisione legale dei conti; tale nomina è altresì obbligatoria quando dovessero essere superati determinati parametri dimensionali. Con riferimento proprio a tali parametri, in precedenza l’obbligo di nomina si innescava al superamento dei limiti previsti dall’Articolo 2435-bis [quelli che comportano l’obbligo di redazione del Bilancio in forma ordinaria], oggi invece nell’articolo 2477 sono stabilite regole specifiche.

Il D.L. 14/2019 aveva introdotto parametri oltremodo ridotti: tali limiti erano stati portati a 2 milioni per attivo e ricavi; il terzo parametro riguarda i dipendenti mediamente impiegati, il cui limite era posto pari a 10.

Il D.L. 55/2019 [L.55/2019] interviene raddoppiando tali limiti: 4 milioni tanto per i ricavi, quanto per l’attivo patrimoniale, mentre il numero dei dipendenti è stato posto pari a 20.

Limiti Limite aggiornato al D.L. 14/2019
Attivo 4.000.000 euro
Ricavi 4.000.000 euro
N. medio dipendenti  20
Regola di “innesco” 1 su 3 per 2 anni consecutivi
  • È obbligata a stilare il bilancio d’esercizio consolidato [D.lgs. 27/01/10];
  • Controlla altre società che hanno l’obbligo di revisione legale [D.lgs. 27/01/10]

La nomina dell’Organo di controllo o del Revisore si innesca a seguito del superamento anche solo di uno di questi limiti per due anni consecutivi: tale regola, introdotta dal D.L. 14/2019, non è stata modificata dal D.L. 32/2019.

Resta, altresì, inalterato l’articolo 2477, comma 3, Cod. civ., secondo il quale l’obbligo di nomina in questione cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.

Non sono stati modificati i riferimenti temporali: con riferimento alle società aventi l’esercizio coincidente con l’anno solare, in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni, per la verifica del superamento delle soglie si dovrà avere riguardo agli esercizi 2022 e 2023.

Le nuove regole per la nomina del sindaco o del revisore nelle società a responsabilità limitata sono state recentemente prorogate di un ulteriore anno: sarà infatti in sede di approvazione del Bilancio 2023 che le società dovranno valutare il superamento dei limiti previsti dall’articolo 2477, Cod. civ.

La decorrenza

L’articolo 379 del Codice della crisi [D.Lgs. 14/2019], dopo alcune modifiche attuate con alcuni interventi correttivi nel corso degli ultimi due anni, ha formulato l’attuale versione dell’articolo 2477, Cod. civ. riguardante la nomina dell’organo di controllo. L’attuale versione, in particolare, prevede dei limiti dimensionali ridotti rispetto al passato. La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; tale nomina è altresì obbligatoria quando dovessero essere superati determinati parametri dimensionali. La nomina dell’organo di controllo o del revisore si innesca a seguito del superamento anche solo di uno di questi limiti, per due anni consecutivi:

  • 4 milioni di euro del totale dell’attivo di bilancio;
  • 4 milioni di euro delle vendite e delle prestazioni;
  • 20 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.

L’efficacia di tali limiti era stata ancorata all’approvazione del Bilancio 2022; entro tale data le società si sarebbero dovute preoccupare di tale obbligo di nomina. Con l’articolo 1-bis, D.L. 118/2021, introdotto in sede di conversione avvenuta con la L. 147/2021, è stata disposto un ulteriore rinvio e, a seguito di tale modifica, la nomina dell’organo di controllo sulla base dei nuovi parametri è divenuta obbligatoria in sede di approvazione del Bilancio 2022 [quindi, nei fatti, nella primavera del 2023]. Tale differimento deve essere letto in maniera coordinata con i rinvii già disposti dall’articolo 1, D.L. 118/2021 relativamente alle altre previsioni contenute nel codice della crisi, in particolare della procedura di allerta [attualmente posticipata alla fine del 2023]. Quindi, a seguito dell’approvazione del Bilancio 2022, potrebbe verificarsi l’obbligo di nomina dell’Organo di controllo; al riguardo va rammentato che in sede di prima applicazione, il comma 3 dell’articolo 379, D.L. 14/2019 ha previsto 9 mesi a favore delle società per adeguarsi alle nuove previsioni dell’articolo 2477, Cod. civ. Pertanto le società dovranno verificare la necessità di una eventuale nomina dell’Organo di controllo o del Revisore.

Il nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza dell’impresa, che ha modificato l’Art. 2086 C. c, introduce importanti modifiche sugli assetti organizzativi dell’impresa, con riferimento all’organizzazione delle società commerciali, alla responsabilità degli amministratori, alla nomina degli organi di controllo nelle società a responsabilità limitata, alle cause di scioglimento delle Società per azioni e alla disciplina dell’insolvenza delle Società cooperative.

Con l’approvazione del Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2022, le “SRL” sono state obbligate alla nomina dell’organo di controllo [Collegio Sindacale o Sindaco Unico o Revisore].

L’argomento si è arricchito della circostanza che il MEF ha recentemente avviato l’iter per dare attuazione al controllo di qualità sulla revisione, che è stato attuato a partire dal 2024. Questo controllo avrà la finalità di:

  • verificare la reale indipendenza del Revisore;
  • controllare il puntuale rispetto dei principi di revisione [ISA Italia] e relative carte di lavoro;
  • verificare complessivamente la qualità del lavoro svolto.
  • Determinazione del rischio effettivo e della tipologia di adeguata verifica

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adminI limiti per l’obbligo di nomina dell’Organo di controllo delle Società

Etica delle TIC Industrie delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione

on 1 Febbraio 2026

Anche per il 2025 l’Etica nella gestione dell’impresa consoliderà il proprio ruolo. Com’ è noto, ormai da alcuni anni ed a maggior ragione in questa fase critica della nostra società e dell’economia, l’Etica è divenuta una sfida globale sia per le Industrie ICT/TIC [Tecnologie della Informazione e della Comunicazione] che la teorizzano sia per le aziende che l’applicano.

La Norma europea [EN] 16234-1. La norma fornisce un quadro per classificare le competenze digitali, facendo riferimento a un elenco di 41 competenze, molte trasversali come l’accessibilità, richieste nell’ambiente di lavoro professionale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione [ICT], utilizzando un linguaggio comune per competenze, abilità e livelli di competenza che può essere compreso in tutta Europa .

Le definizioni presentate nel Documento sono progettate per essere applicate a tutti gli attori coinvolti nel settore dell’ICT, come società e professionisti dei servizi ICT, dirigenti e dipartimenti delle risorse umane [HR], istituti di istruzione e formazione professionale, associazioni professionali, accreditamento, convalida e organismi di valutazione, analisti di mercato e responsabili politici, fornendo loro una misura comunemente riconosciuta del talento ICT.

Il Quadro Europeo di Competenza Elettronica [e-CF] fornisce un riferimento a 41 ‘Competenze’ applicate sul posto di lavoro delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione [TIC], utilizzando una lingua comune per competenze e conoscenze che possono essere compresi in tutta Europa. L’e-CF si adatta all’applicazione da parte di organizzazioni di servizi TIC, utenti e forniture, Multinazionali e PMI, per manager ICT, dipartimenti e individui delle risorse umane, Istituti di istruzione, compresi Fornitori di istruzione superiore e certificazione privata, parti sociali, analisti di mercato, responsabili politici e altre organizzazioni nel settore pubblico e privato.

L’obiettivo del Progetto messo a punto dalla UE è di giungere alla pubblicazione di una specifica tecnica CEN  [CEN/TS] quale parte integrante del “Quadro Europeo di Etica professionale per la Professione di ICT” che includa una metodologia ed una Guida alla sua applicazione. Esso mira a rafforzare la professione ICT in Europa e prenderà in considerazione prospettive sfaccettate degli stakeholder da parte degli organismi nazionali: dell’Organizzazione professionale ICT, dei professionisti delle TIC e delle loro prospettive educative. La deontologia è una componente essenziale di qualsiasi attività professionale. Esempi di spicco si trovano nel Diritto e nella Medicina, dove la comprensione reciproca porta a risultati migliori e differenzia le professioni dei posti di lavoro. Una forza lavoro professionale nel settore delle TIC in tutta la società e nell’industria europea sosterrà e migliorerà lo scambio di risorse e servizi ICT nel Mercato Unico Europeo.

Tra gli aspetti affini all’etica delle ITC vi è il Risparmio energetico. Sono circa 20  anni  che le tecnologie dell’ICT permettono un migliore controllo dei processi in settori quali: edilizia, trasporti, industria e distribuzione dell’energia elettrica, ma l’idea di individuare nelle tecnologie dell’ICT un’opportunità per favorire l’incremento dell’efficienza energetica [di grande attualità in questo periodo] è un fatto relativamente nuovo, che potrebbe permettere di risolvere l’incoerenza tra il modello tradizionale di sviluppo economico e la necessità di un continuo incremento dei consumi energetici.

gianni-milanese

Febbraio 2026

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adminEtica delle TIC Industrie delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione

Libri sociali facoltativi e obbligatori

on 1 Febbraio 2026

Come è noto, lo scopo del Legislatore è finalizzato, principalmente, a rendere gli aspetti burocratici per le imprese meno pesanti. Nelle Società a responsabilità limitata il Libro soci è stato abrogato dall’art.16, Legge 2/09 [Legge di conversione del DL 185/08]. Tuttavia, come è stato sottolineato dalle Massime n. 115 del Notariato di Milano ed una analoga del Notariato del Triveneto, l’abolizione dell’obbligo di tenuta del Libro soci non si traduce automaticamente in un divieto assoluto riguardo alla sua conservazione in uso, per le S.r.l. già esistenti, oppure alla sua adozione facoltativa per scelta statutaria. Ciò può essere utile per assicurare, da parte degli amministratori, un’ordinata gestione delle vicende societarie legate alla posizione dei soci. Il tema controverso è se l’autonomia statutaria possa spingersi sino ad inserire nel testo dello Statuto di S.r.l. una clausola che subordina l’efficacia del trasferimento delle quote sociali nei confronti della società, e di conseguenza anche la legittimazione all’esercizio dei diritti sociali, all’iscrizione del socio nel Libro soci.

Un orientamento negativo, poco dopo l’entrata in vigore della norma che aveva abrogato il Libro soci nella S.r.l., era stato espresso dal Giudice del Registro delle imprese del Tribunale di Verona che, con la sentenza n.1289/09 del 14 settembre 2009, aveva giudicato come non consentita un altro utilizzo del Libro soci, neppure per scelta volontaria. L’orientamento del Notariato è invece diretto a ritenere che le clausole statutarie relative al Libro dei soci, sarebbero:

  • Fonte informativa del domicilio dei soci nei loro rapporti con la società;
  • Strumento organizzativo per l’acquisto della legittimazione all’esercizio dei diritti sociali;
  • Strumento di efficacia della cessione della partecipazione nei confronti della società.

Secondo questo filone interpretativo sarebbe quindi inefficace nei confronti della società la cessione della partecipazione sociale avvenuta in violazione di tali limiti statutari; di conseguenza, l’iscrizione nel Registro imprese di un atto di cessione di quote affetto da tali vizi, non sarebbe comunque idonea a sanarli, con l’effetto di rendere la cessione non opponibile alla società, od ai terzi, nei limiti e secondo le regole che attengono a ciascuno. Il Tribunale di Roma è intervenuto su questo tema con l’ordinanza n.72180/2014 del 15 gennaio 2015 in cui ha dichiarato illegittima la clausola statutaria che fa dipendere dall’iscrizione nel Libro soci, volontariamente tenuto dalla S.r.l., l’efficacia verso la società del trasferimento delle quote sociali. Secondo il Tribunale di Roma l’art.2470 C.c. sarebbe una norma cogente ed imperativa, inderogabile dall’autonomia contrattuale delle parti. Secondo i Giudici romani, quindi, nulla osta al fatto che nello statuto della S.r.l. possa essere ancora prevista la tenuta facoltativa del Libro soci, mentre non sarebbe legittimo il fatto che all’annotazione nel Libro soci possa essere subordinata l’efficacia del trasferimento delle quote sociali. Per la sentenza citata, ammettendo tale possibilità, di fatto si rimetterebbe alla volontà dei soci una sorta di potere di abrogazione degli effetti della legge.

Seppure la materia, come emerge dalla sentenza in commento, sia piuttosto controversa, a nostro avviso resta comunque consigliabile consentire, in via statutaria e facoltativa, la tenuta del Libro soci demandandone la decisione agli amministratori della società.

In conclusione, ecco quali sono i libri sociali obbligatori per ogni tipo di società:

Libri sociali obbligatori
Tipo di società S.r.l. S.r.l.s. S.r.l.u. S.p.a.
01. Libro Giornale Si Si Si Si
02. Libro degli Inventari Si Si Si Si
03. Libro dei soci No No No Si
04. Libro delle obbligazioni No No No Si
05. Libro delle Assemblee dei soci Si Si  Si Si
06. Libro delle deliberazioni del Cda Si  Si  Si  Si
07. Libro del Collegio sindacale Si  Si  Si  Si
08. Libro delle decisioni Comitato esecutivo No  No  No  Si
[se esiste]
09. Libro Assemblee degli Obbligazionisti No  No  No  Si
[se emesse]
10. Libro dei prodotti finanziari No No  No  Si

LIBRI CONTABILI OBBLIGATORI

Nello svolgimento dell’attività imprenditoriale non si devono sottovalutare obblighi e adempimenti, che variano in base al tipo di contabilità adottata. Tra gli obblighi c’è la tenuta dei libri contabili [detti appunto obbligatori] e dei registri. Mentre in regime forfettario non esistono condizioni, in regime ordinario e semplificato le imprese sono obbligate a tenere una serie di libri e registri ai fini della normativa civile e fiscale. Questo perché le imprese, soprattutto quelle in regime ordinario, sono tenute a rendere nota la gestione che interessa l’attività commerciale svolta e questo avviene attraverso la tenuta di libri e registri. L’esercizio di attività d’impresa oppure di lavoro autonomo comporta, infatti, l’obbligo di tenuta di libri e registri contabili come previsto dal Codice civile e/o dalle norme tributarie, tra cui il DPR n. 600/73 e il DPR n. 633/72. L’obbligo di tenuta delle scritture contabili [registri e libri] ricade, nella maggior parte dei casi, sul commercialista e sul consulente fiscale che tiene aggiornati i documenti per conto dell’imprenditore o professionista. Alcuni libri però sono ad esclusiva tenuta dell’impresa e devono essere non solo conservati in azienda ma anche redatti dall’imprenditore. A tal proposito è importante approfondire quali sono gli obblighi che ricadono sul professionista o sull’imprenditore al fine di evitare errori che compromettano la tenuta contabile dell’impresa.

Anche se l’onere della compilazione e tenuta delle scritture contabili ricade principalmente sul commercialista o sul consulente ci sono degli adempimenti che l’imprenditore deve comunque fare in prima persona:

Bollatura e vidimazione – Ordinarie e semplificate devono tenere il libro giornale e il libro degli inventari. Questi vengono redatti e compilati dal commercialista, ma devono essere conservati presso la sede dell’attività. L’art. 8 della legge n. 383 del 18/10/2001, ha soppresso l’obbligo della bollatura di questi libri, fermo restando l’obbligo della numerazione progressiva delle pagine. A questi registri deve però essere apposta, obbligatoriamente, una marca da bollo [ogni 100 pagine] che varia da 16 euro [per società di capitali che versano in misura forfettaria la tassa di concessione governativa] a 32 euro [per tutti gli altri soggetti]. Le marche da bollo vanno acquistate entro il 31 dicembre per l’anno precedente. In caso di dimenticanza, possono anche essere acquistati successivamente facendo un “ravvedimento”, pagando cioè una mora sui 16 euro.

Tassa annuale di vidimazione libri sociali

Le società di capitali, ogni anno devono ricordarsi di pagare, all’Agenzia delle Entrate, la tassa per adempiere alla numerazione e bollatura dei libri sociali. Il pagamento va adempiuto entro il 16 marzo, attraverso modello F24, unicamente con modalità online, indicando il codice tributo 7085. Qui trovi un esempio di compilazione modello F24 per il pagamento della tassa.

La tassa da versare è pari a:

  • 309,87 euro, se la società ha un capitale fino a 516.456,90 euro;
  • 516,46 euro, se la società ha un capitale oltre il suddetto limite.

Il capitale sociale di riferimento per il calcolo è quello esistente al 1° gennaio dell’anno in cui viene versato. La scadenza per il pagamento è fissata al 16 marzo di ogni anno. Le imprese di nuova costituzione possono versare la tassa anche utilizzando un bollettino postale intestato all’Agenzia delle Entrate. Il pagamento non si calcola in base al numero di libri detenuti, quindi l’importo da pagare è quello in base al proprio Capitale sociale.

Ravvedimento tassa

Come tutte le tasse, anche la tassa per bollatura e vidimazione è obbligatoria e in caso di omissione, c’è una multa da pagare. In caso di mancato pagamento della tassa, la sanzione prevista va dal 100 al 200% della tassa evasa, con un minimo di 103 euro. Se dimentichi di pagare la tassa, puoi metterti in regola avvalendoti del ravvedimento operoso, ossia una possibilità concessa dall’Agenzia delle Entrate con cui tu stesso dichiari apertamente di aver dimenticato di pagare la tassa, provvedi al pagamento e, da parte sua, l’Agenzia delle Entrate ti applica una sanzione ridotta. Maggiore è il tempo trascorso dalla scadenza [che ricordiamo, è entro il 16 marzo di ogni anno], maggiore è la sanzione da pagare. Viceversa, meno è il tempo trascorso, minore è l’importo della sanzione. Nello specifico:

  • 0,1% per ogni giornata di ritardo quando il pagamento avviene entro 14 giorni dalla scadenza
  • 1,5% fissa senza contare i giorni di ritardo per versamenti effettuati entro 30 giorni dalla scadenza
  • 1/18 della sanzione al 30% quando il pagamento è effettuato entro 90 giorni dalla scadenza
  • 1/8 della sanzione del 30% entro un anno dalla scadenza
  • 1/7 della sanzione pari al 30% per versamenti avvenuti entro due anni dalla scadenza
  • 1/6 della sanzione minima del 30% se il pagamento è stato effettuato dopo due anni dalla scadenza

Il versamento della tassa deve essere effettuato utilizzando il modello F24 – codice tributo 7085, mentre la sanzione andrà versata con modello F23 riportando il codice tributo 678T.

Conservazione dei registri contabili

può essere cartacea oppure elettronica [circolare 36/e/06 Agenzia delle Entrate]. Il commercialista compila i registri e invia i Pdf al professionista o all’impresa, che può stamparli oppure conservarli in formato elettronico, ma pur sempre tenendoli in sede in caso di eventuali accertamenti della Guardia di Finanza. Si tratta dei registri IVA [Acquisti, Vendite, Corrispettivi e annotazioni revers], Situazione contabile, Schede contabili, Partitari clienti e fornitori e Beni Strumentali]. L’articolo 2220, comma 1 e 2, dispone che questi documenti debbano essere conservati per dieci anni dalla data dell’ultima registrazione. Come detto riguardano le società di capitali, per azioni e cooperative: libro dei soci [o dei consorziati], libro decisioni degli amministratori, libro decisioni del Cda [o libro assemblee]. La gestione di questi libri è a carico esclusivo della società. Questi libri infatti devono essere acquistati, vidimati e compilati dall’azienda e rimangono in sede. I libri sociali possono essere acquistati presso i negozi di cartoleria da ufficio oppure possono essere richiesti al proprio commercialista in formato digitale da stampare. In entrambi i casi dovranno essere vidimati presso gli uffici del Registro delle Imprese di competenza.

gianni-milanese

Febbraio 2026

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adminLibri sociali facoltativi e obbligatori

Il Revisore della sostenibilità

on 1 Febbraio 2026

La Rendicontazione di sostenibilità: fino al 31.12.2025, i revisori legali che effettuano i controlli della qualità sono esentati dall’obbligo di possedere un’esperienza specifica

In Gu del 10 settembre 2024 n. 212 il D. Lgs. 125/2024 recepisce in Italia la Direttiva [UE] 2022/2464, Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD

Il citato Decreto individua e disciplina le regole per l’abilitazione e la formazione annuale del Revisore legale e attestatore della dichiarazione di sostenibilità, prevedendo una finestra temporale fino al 1° gennaio 2026 per i revisori legali già iscritti al registro del MEF.

Fino al 31 dicembre 2025, i revisori legali che effettuano i controlli della qualità sono esentati dall’obbligo di possedere un’esperienza specifica in materia di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità o di altri servizi correlati alla sostenibilità in deroga all’applicazione dell’art. 24, D. Lgs 39/2010.

Nel proseguo si illustrano le principali modifiche al “Decreto” al D. Lgs 39/2010.

01. Il Revisore della sostenibilità: abilitazione, condizioni di tirocinio, esame di idoneità

L’esercizio della revisione legale e lo svolgimento degli incarichi finalizzati all’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità sono riservati ai soggetti iscritti nel Registro tenuto dal MEF.

Ai fini dell’abilitazione del revisore legale dei conti all’attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità devono essere soddisfatte le condizioni dello svolgimento del tirocinio per l’esercizio dell’attività di revisione legale e, eventualmente, per lo svolgimento dell’incarico finalizzato al rilascio di un’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità: 

  1. Durata almeno triennale, di cui almeno otto mesi relativi all’acquisizione delle conoscenze teorico pratiche sulla revisione e attestazione della rendicontazione di sostenibilità;
  2. il periodo di tirocinio, di almeno otto mesi, può essere svolto anche disgiuntamente al periodo di tirocinio necessario al conseguimento dell’abilitazione alla revisione legale che ha durata almeno triennale;
  • il tirocinio comporta ai fini dell’abilitazione del revisore allo svolgimento di incarichi finalizzati al rilascio di un’attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità, l’obbligo di collaborare nel periodo di almeno otto mesi allo svolgimento di incarichi di attestazione della conformità della rendicontazione annuale e consolidata di sostenibilità o ad altri servizi relativi alla sostenibilità;
  1. entro sessanta giorni dal termine di ciascun anno di tirocinio, il tirocinante redige una relazione sull’attività svolta, specificando gli atti e i compiti relativi ad attività di revisione legale alla cui predisposizione e svolgimento ha partecipato, con indicazione del relativo oggetto e delle prestazioni tecnico-pratiche rilevanti alla cui trattazione ha assistito o collaborato. La relazione, unitamente alla dichiarazione del revisore legale o della società di revisione legale presso cui è stato svolto il tirocinio che attesta la veridicità delle indicazioni ivi contenute, è trasmessa al soggetto incaricato della tenuta del registro del tirocinio.

La relazione attestante lo svolgimento delle attività di tirocinio deve essere redatta entro sessanta giorni dal termine del periodo di tirocinio, anche se separata dalla relazione annuale per l’abilitazione alla revisione legale del Bilancio d’esercizio.  

In caso di dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni di cui all’articolo 24, D. Lgs39/2010, a carico del tirocinante e del revisore legale o della società di revisione legale presso cui è stato svolto il tirocinio.

L’esame di idoneità ai fini dell’abilitazione del revisore legale dei conti anche all’attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, deve avere per oggetto le seguenti ulteriori materie:

  1. obblighi legali e principi concernenti la redazione della rendicontazione annuale e consolidata di sostenibilità; 
  2. analisi della sostenibilità;
  3. procedure di dovuta diligenza in relazione alle questioni di sostenibilità;
  4. obblighi legali e principi di attestazione della conformità per la rendicontazione di sostenibilità.
  5. Il revisore della sostenibilità: l’aggiornamento annuale in conformità al programma del MEF

I revisori abilitati al rilascio all’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità devono acquisire almeno venticinque crediti formativi ogni anno solare, di cui almeno dieci caratterizzanti la revisione legale dei conti e almeno dieci caratterizzanti la sostenibilità.

L’attività di formazione effettuata dai revisori legali e dai revisori della sostenibilità, prevista dagli Albi professionali di appartenenza e da coloro che collaborano all’attività di revisione legale o di attestazione della sostenibilità o sono responsabili della revisione o dell’attestazione della sostenibilità all’interno di società di revisione che erogano formazione, viene riconosciuta equivalente se dichiarata conforme dal Ministero dell’economia e delle finanze, MEF, al programma annuale di aggiornamento professionale.

02. Il revisore della sostenibilità: semplificazioni per gli iscritti, finestra temporale entro il 1° gennaio 2026

Gli iscritti al Registro della revisione legale dei conti, entro la data del 1° gennaio 2026, sono considerati abilitati e possono rilasciare le attestazioni di conformità della rendicontazione di sostenibilità senza che siano osservati gli obblighi del tirocinio e dell’esame di idoneità, purché abbiano maturato almeno cinque crediti formativi annuali:

  • nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità ai sensi dell’articolo 5 del citato Decreto legislativo n. 39 del 2010; e
  • producano la domanda di “iscrizione” [ai sensi dell’articolo 6, comma 1-bis, del Decreto legislativo n. 39 del 2010] secondo le modalità di presentazione della domanda che verranno definiti dal MEF di concerto con il Ministero della Giustizia, sentita la Consob.

Nuovo comma 1-bis, art. 6, D. Lgs 39/2010] Il Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, sentita la Consob, definisce, con decreto, il contenuto e le modalità di presentazione della domanda di abilitazione dei Revisori e delle Società di revisione allo svolgimento dell’attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, nonché il contenuto, le modalità e i termini di trasmissione delle informazioni e dei loro aggiornamenti da parte degli iscritti nel Registro.»

03. Il Revisore della sostenibilità: revisore unico o revisore ed attestatore ad hoc

Il Revisore e attestatore della dichiarazione di sostenibilità può coincidere con la figura del soggetto preposto alla revisione legale del bilancio d’esercizio se:

  • il soggetto predisposto è abilitato in quanto ha osservato le condizioni di abilitazione e formazione successiva, o ha usufruito delle semplificazioni per gli iscritti al registro [si rinvia punto precedente], e
  • nell’incarico ai sensi del nuovo art.14-bis, Relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, Dlgs 39/2010 e modifiche successive [del “Decreto” che recepisce la Direttiva [UE] 2022/2464] è specificata la finalità dell’incarico dell’attestazione della dichiarazione di sostenibilità.
  • 04. Glossario sostenibilità. Principali definizioni

Rendicontare la sostenibilità

Includere in un’apposita sezione della relazione sulla gestione societaria le informazioni necessarie alla comprensione dell’impatto dell’impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché le informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull’andamento dell’impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione.

Il revisore della sostenibilità

Soggetto abilitato alla revisione legale della sostenibilità al quale viene conferito l’incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità e che firma la relazione di attestazione

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La rendicontazione individuale e consolidata di sostenibilità inclusa nella relazione sulla gestione e la relazione di attestazione della conformità sono pubblicate con le modalità e i termini previsti dagli articoli 2429 e 2435 del Codice civile e sul sito internet della società.

Se non dispone di un sito internet, la società rende disponibile una copia cartacea dei medesimi documenti per chiunque ne faccia richiesta.

L’attestazione di conformità

 

Aggiunto articolo 14-bis, decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39

ll Revisore della rendicontazione di sostenibilità o la società di revisione legale, abilitati e appositamente incaricati, esprimono con apposita relazione di attestazione le proprie conclusioni circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità alla Direttiva [UE] 2022/2464, e conformità all’obbligo di marcatura della rendicontazione di sostenibilità.

La relazione di attestazione

 

Modificato articolo 11, D. Lgs 39/2010, «Principi di revisione e di attestazione della conformità»

La revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione internazionali adottati dalla Commissione europea.

È costituita da:

1.    un paragrafo introduttivo che identifica la rendicontazione di sostenibilità sottoposta ad attestazione, la data e il periodo cui si riferisce, nonché il quadro normativo di riferimento;

2.    una descrizione della portata delle attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità che indica almeno i principi di attestazione in base ai quali tali attività sono state svolte;

3.    le conclusioni

Fino all’adozione dei principi [nuovo comma 1-bis art. 11, D Lgs 39/2010 – principi di revisione e attestazione sostenibilità] da parte della Commissione europea, l’attività di attestazione è svolta in conformità ai principi di attestazione elaborati, tenendo conto dei principi di attestazione internazionali, da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell’economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Consob, sulla base delle medesime convenzioni di cui all’ultimo periodo del comma precedente.

gianni-milanese

Febbraio 2026 

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adminIl Revisore della sostenibilità

La ragionevole durata dei Processi

on 1 Febbraio 2026

Dalla Riforma Cartabia agli sviluppi del 2025

I mali della giustizia in Italia restano di grande attualità. Come è noto, la Riforma della Giustizia, di fatto ancora work in progress, ha comportato una sostanziale modifica del processo penale, a partire dalla durata dei giudizi. È riconosciuto che la giustizia italiana abbia un passo da lumaca e che gli arretrati siano numerosi. Per accelerare e dare una svolta, si è pensato di agire in più modi, ad esempio imponendo termini certi sia alla durata dell’appello che a quella delle indagini.

Va fin da subito precisato che l’obiettivo ambizioso dell’allora ministra Cartabia,  la riduzione del 25% della durata dei procedimenti penali, non poteva essere raggiunto immediatamente. La riforma, infatti, consisteva in una legge delega da attuare tramite decreti legislativi. Per la cosiddetta prescrizione processuale, la decorrenza della riforma fissava in quattro anni il termine massimo. L’intento era dare attuazione al principio costituzionale della ragionevole durata del processo, ma il disposto normativo non sempre è apparso in linea con questo obiettivo.

L’accelerazione dei tempi non riguardava i reati più gravi, mafia, terrorismo, violenza sessuale e traffico internazionale di stupefacenti, per i quali erano previsti tempi più dilatati.

Riforma giustizia: quanto durano le indagini?

La riforma ha modificato i tempi delle indagini preliminari, prevedendo come termine massimo: sei mesi per le contravvenzioni;

  • un anno per i delitti;
  • un anno e mezzo per alcuni gravi delitti.

È ammessa una sola proroga di sei mesi, giustificata dalla complessità delle indagini. In caso di superamento del termine massimo, il pubblico ministero deve togliere il segreto istruttorio, consentendo a indagato e persona offesa di visionare gli atti. Questo meccanismo, pur non incidendo direttamente sulla durata, permette alle parti di sollecitare il giudice per le indagini preliminari a indurre il Pm a decidere [archiviazione o rinvio a giudizio].

Priorità ai reati più gravi

La riforma ha introdotto una “corsia preferenziale” per i reati più gravi, come l’associazione mafiosa. Le procure devono garantire un esercizio tempestivo dell’azione penale, evitando rallentamenti. Tuttavia, questa scelta rischia di creare una disparità tra vittime di “serie A” e di “serie B

Accelerare i tempi con i riti alternativi

Per ridurre i tempi, la riforma ha incentivato i riti alternativi:

  • Patteggiamento: esteso anche alle pene accessorie e alla confisca facoltativa, con riduzione degli effetti extra-penali. Per le contravvenzioni, la riduzione della pena arriva fino alla metà.
  • Giudizio abbreviato: ulteriore riduzione di un sesto della pena se l’imputato rinuncia all’appello.
  • Messa alla prova: estesa ai reati puniti fino a sei anni.

Più reati a citazione diretta e a querela

Per ridurre i tempi, è stato ampliato il catalogo dei reati a citazione diretta davanti al tribunale monocratico [fino a sei anni di pena massima]. Inoltre, è aumentato il numero dei reati procedibili a querela, così da celebrare processi solo in presenza di un reale interesse della vittima.

Particolare tenuità del fatto

La riforma ha esteso l’esclusione della punibilità per particolare tenuità ai reati puniti con pena minima non superiore a due anni, favorendo la rapida definizione dei procedimenti meno gravi.

La prescrizione processuale

Uno dei punti più discussi: dal 2020 la prescrizione dei reati si sospende dopo la sentenza di primo grado. Per evitare processi infiniti in appello e Cassazione, la riforma Cartabia ha introdotto termini massimi:

  • 3 anni per il primo grado;
  • 2 anni per l’appello [prorogabili a 3 per i casi complessi];
  • 1 anno per la Cassazione [prorogabili a 18 mesi].

Per i reati più gravi, il giudice può chiedere ulteriori proroghe. Se i termini non vengono rispettati, il processo diventa improcedibile.

La durata media dei processi in Italia

  • Civili: circa 8 anni per i tre gradi di giudizio [514 giorni in primo grado, quasi 1000 in appello, 1442 in Cassazione].
  • Penali: circa 3 anni e 9 mesi.
  • Amministrativi: oltre 5 anni.

Gli sviluppi

Negli ultimi mesi, il legislatore è tornato a intervenire con nuove misure, confermando che il percorso verso una giustizia più rapida è ancora in corso.

  • Decreto Giustizia 2025: ha introdotto modifiche al processo civile e amministrativo, potenziando organici, incentivando le udienze da remoto e riformando la legge Pinto sugli indennizzi.
  • Separazione delle carriere: è in dirittura d’arrivo la riforma costituzionale che distingue nettamente giudici e pubblici ministeri, con la creazione di una nuova Alta Corte disciplinare e la riorganizzazione del CSM.
  • Riorganizzazione delle circoscrizioni giudiziarie: razionalizzazione delle sedi per ridurre i tempi e ottimizzare le risorse.
  • Sistema penitenziario: varato un Piano Carceri per affrontare il sovraffollamento e favorire percorsi di recupero.

Obiettivi e criticità

  • riduzione del 40% della durata dei processi civili entro il 2026;
  • riduzione del 25% della durata dei processi penali nello stesso arco temporale.

I dati, però, mostrano che la media dei tempi resta elevata. Le nuove norme puntano a incidere sull’organizzazione e sull’efficienza, ma resta da verificare se i risultati saranno concreti e duraturi.

gianni-milanese

Febbraio 2026

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adminLa ragionevole durata dei Processi

Le novità per il Decreto legislativo 231/2001

on 1 Febbraio 2026

Il Decreto-legge n. 113 del 2024 – convertito con modificazioni dalla Legge 143 del 7 ottobre 2024 – introduce importanti aggiornamenti per le responsabilità amministrative delle imprese, modificando il D. Lgs. 231/01 con nuovi obblighi in materia di segnalazione dei reati, in particolare per quanto riguarda il trattamento illecito dei dati. Questi cambiamenti richiedono alle aziende di aggiornare i Modelli Organizzativi 231 per allinearsi alle nuove normative. Scopriamo come adattarsi alle modifiche e perché questo è cruciale per le imprese.

Nuovi Obblighi di Segnalazione con la Legge 143/2024: Cosa Cambia per il D.Lgs. 231/01? Con l’introduzione della Legge 143/2024, le aziende che operano in settori regolamentati o che trattano dati personali devono rispettare obblighi di segnalazione in caso di condotte illecite. La mancata segnalazione costituisce ora un reato punibile con la reclusione fino a un anno, come previsto dall’articolo 24-bis del D.Lgs. 231/01. Questo innalza l’attenzione sul ruolo dei responsabili della compliance aziendale.

Adeguare il Modello Organizzativo 231 alle Nuove Norme: le Azioni Necessarie L’aggiornamento del Modello Organizzativo 231 è fondamentale per evitare il rischio di sanzioni derivanti dalle nuove disposizioni della Legge 143/2024. Le aziende devono integrare procedure di monitoraggio per identificare e segnalare tempestivamente attività a rischio. Formazione del personale, politiche di segnalazione interna e strumenti di whistleblowing rappresentano aspetti essenziali per garantire una piena aderenza alla normativa.

L’importanza della Formazione e del Monitoraggio Interno. La Legge 143/2024 richiede un potenziamento delle funzioni di compliance e audit. I responsabili dell’audit devono assicurarsi che ogni segnalazione venga gestita in modo rapido e che le procedure siano costantemente allineate ai requisiti del D. Lgs. 231/01. Dotarsi di registri accurati e sistemi di monitoraggio continuo riduce il rischio di omissioni che potrebbero portare a sanzioni.

Benefici di un Sistema di Compliance Rafforzato. Adeguarsi alle nuove disposizioni comporta vantaggi per l’azienda, tra cui miglioramento della reputazione, riduzione del rischio di sanzioni e creazione di un ambiente di lavoro trasparente. Un sistema di compliance solido rende l’impresa più affidabile e aumenta la fiducia degli stakeholder e delle autorità di controllo.

FAQ sulla Legge 143/2024 e il D. Lgs. 231/01

  • Quali sono gli obblighi di segnalazione previsti dalla Legge 143/2024? Le aziende devono segnalare tempestivamente condotte illecite, in particolare nel trattamento dei dati.
  • Come posso adeguare il mio Modello Organizzativo 231 alle nuove normative? È necessario rivedere il modello integrando procedure specifiche per monitorare/segnalare i reati informatici.
  • Quali sanzioni si applicano alle imprese che non rispettano la Legge 113/2024? La mancata segnalazione di attività illecite è punibile con la reclusione fino a un anno.

Il 19 giugno 2024, il Senato della Repubblica ha approvato la nuova legge in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici il cui testo è di seguito scaricabile.

Ecco una sintesi dei punti salienti:

  1. Obblighi di Notifica di Incidenti: Le pubbliche amministrazioni e altre entità specifiche devono segnalare e notificare incidenti informatici entro 24 ore e fornire una notifica completa entro 72 ore. In caso di inosservanza, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie.
  2. Adozione di Interventi Risolutivi: I soggetti segnalati dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale devono adottare interventi risolutivi entro 15 giorni. La mancata adozione comporta sanzioni.
  3. Modifiche al Codice Penale: Sono state inasprite le pene per vari reati informatici, inclusi accesso abusivo a sistemi informatici, detenzione e diffusione di codici di accesso e danneggiamento di sistemi informatici di pubblico interesse e sono state introdotte le fattispecie di detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico [ 635-quater.1 C.p.] e danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse [art. 635-qui. C.p.].
  4. Coordinamento Operativo: È previsto un maggiore coordinamento tra i servizi di informazione per la sicurezza e l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, con possibilità di differimento di attività di resilienza in casi specifici.
  5. Personale Specializzato: Regole stringenti per il personale dell’Agenzia e degli organismi di informazione per la sicurezza che partecipano a percorsi formativi di specializzazione, con divieto di assumere incarichi presso soggetti privati per un determinato periodo.
  6. Contratti Pubblici: Nuove disposizioni per i contratti pubblici di beni e servizi informatici, con criteri di premialità per l’uso di tecnologie di cybersicurezza italiane o di Paesi UE/NATO.

Modifiche al D.lgs. 231/01

La nuova legge apporta alcune modifiche al D.lgs. 231/01 riguardano l’introduzione di nuove sanzioni e l’estensione delle responsabilità amministrative degli Enti:

  1. Aumento delle Sanzioni Pecuniarie: Per reati informatici, le sanzioni pecuniarie sono aumentate da duecento a settecento quote. In caso di estorsione informatica, si applica una sanzione da trecento a ottocento quote.
  2. Reati Informatici Specifici: L’articolo 24-bis è stato modificato per includere nuovi reati informatici, come il danneggiamento di sistemi informatici di pubblico interesse, con sanzioni che vanno fino a quattrocento quote.
  3. Sanzioni Interdittive: In caso di condanna per estorsione informatica, sono previste sanzioni interdittive per una durata non inferiore a due anni.
  4. Responsabilità degli Enti: Gli enti possono essere ritenuti responsabili per una serie di nuovi reati informatici, aumentando così la necessità di adottare modelli organizzativi adeguati per prevenire tali reati.

PROVVEDIMENTI APPORTATI DALLA LEGGE N. 6 DEL 22 GENNAIO 2024

Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518 duodecies, 635 e 639 del Codice penale. “Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpa-mento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici” facente parte della fattispecie dei reati previsti dall’Art. 25-septesdecies [Delitti contro il patrimonio culturale] del D.lgs. 231/01.

Nuova aggiunta al catalogo 231 in seguito al recepimento sul piano interno della Direttiva [UE] 2019/2021, recante la nuova disciplina delle operazioni transfrontaliere, per tramite del D.lgs. 2 marzo 2023, n. 19. La novella impatta anche sul “sistema 231”, introducendo un nuovo reato presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti, dimostrando un approccio sanzionatorio a tutto tondo.

PROVVEDIMENTI APPORTATI DALLA LEX N.206 DEL 27 DICEMBRE 2023

Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy.

  • Modifica del testo dell’Art. 517 c.p. [Vendita di prodotti alimentari con segni mendaci] che ha interessato sia l’Art.25-bis.1 [Delitti contro l’industria ed il commercio] del D.Lgs231/01 sia la fattispecie della Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato [Art. 12, L. n. 9/2013] facente parte del Modello 231.

PROVVEDIMENTI APPORTATI CON D.LGS. N. 24 DEL 10 MARZO 2023

Attuazione della Direttiva [UE] 2019/1937 [whistleblowing] del Parla-mento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

  • Estensione a tutti i datori di lavoro del settore pubblico e privato, a prescindere dall’adozione del modello organizzativo 231, quanto già stabilito nel decreto attuativo della direttiva europea n. 1937 del 2019 sul whistleblowing in merito a violazioni, comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o integrità dell’Amminis-trazione pubblica o dell’ente privato
  • Gestione dei canali interni di segnalazione ad una singola persona, ad un ufficio interno autonomo, di un soggetto esterno autonomo o al responsabile della prevenzione della corruzione nel settore pubblico ove è prevista tale figura, come pure nella ipotesi di condivisione del canale e della sua gestione tra comuni diversi dai capoluoghi di provincia
  • Aggiunta di un canale di segnalazione esterna alle modalità di segnalazione interna già prevista per le organizzazioni che adottano un Modello 231 attivato dall’ANAC a cui ricorrere quando non è stata previsto, attivato o non conforme  un canale di segnalazione interna, oppure il segnalante non ha avuto seguito alla sua segnalazione o ha motivi di ritenere che la sua segnalazione possa  determinare rischio di ritorsione o che  la violazione
  • La divulgazione pubblica [a determinate condizioni] con l’uso di supporti di stampa, della televisione, della radio, dell’uso di Internet

Nel corso dell’ultimo biennio sono intervenute novità legislative a modificare il dettato normativo del D. Lgs. n. 231/2001, modificando ed allargando le maglie di alcune fattispecie incluse nel catalogo dei reati presupposto. In questo contesto, di particolare interesse risultano essere le previsioni di cui alla Legge n. 238/2021 recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea – Legge Europea 2019-2020” [Legge Europea 2019-2020], nonché quelle introdotte dal D.lg. 25 febbraio 2022, n. 13 recante “Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti utilizzanti fonti rinnovabili”, che, introducendo nuove disposizioni in tema di abusi e reati connessi alla concessione del Superbonus 110%, ha impattato su alcuni reati presupposto della responsabilità delle persone giuridiche. La Camera dei deputati sempre nel 2022 ha approvato in via definitiva il disegno di legge che modifica il Codice penale, inasprendo le sanzioni per i reati contro il Paesaggio e i Beni culturali, ora espressamente richiamati anche dal D. Lgs. 231/2001. Le modifiche apportate al Codice penale dalla Riforma della Giustizia che andranno ad interessare il D.lgs. 231/01 riguarderanno l’Art.640 C.p. inserito nell’Art. 24 “Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un Ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture e l’Art. 640-ter C.p. che oltre ad interessare l’Art. 24 riguarda anche l’Art.24-bis “Frode informatica” e nell’Art. 25-octies-1Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti”.

Le sanzioni previste per l’Ente sono sia pecuniarie che interdittive: da 300 a 800 quote per il delitto di cui all’art. 493-ter e fino a 500 quote per i delitti di cui all’art. 493-quater. In caso di condanna dell’ente per uno di tali delitti, le sanzioni interdittive applicabili sono quelle indicate nell’art. 9, c. 2 D.lgs. 231/2001, ossia: interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; divieto di contrattare con la Pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Il D. Lgs. 184/2021 ha anche modificato il testo del delitto di “Frode informatica, prevista all’art. 640-ter e rientrante nel novero dei reati presupposto della responsabilità degli enti [ex art. 24 D. lgs. 231/2001], il quale ora prevede una nuova circostanza aggravante nel caso in cui dalla alterazione del sistema informatico derivi un “Trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale”.

Sempre nel 2022 è entrato in vigore il D.lgs. 195/2021 – attuativo della Direttiva UE 2018/1673 in materia di lotta al riciclaggio mediante il diritto penale – che è intervenuto sulle fattispecie incriminatrici di ricettazione, riciclaggio, reimpiego ed autoriciclaggio, di cui agli articoli 648 c.p., 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 c.p., già incluse nel Catalogo dei reati presupposto all’art. 25-octies del D.lgs. 231/2001. La rilevante novità, anche con riferimento al tema della responsabilità dell’Ente collettivo, risiede nell’ampliamento dell’ambito di applicazione dei suddetti delitti ai proventi indistintamente derivanti da qualsiasi tipologia di reato, con la conseguenza che il denaro, i beni o le altre utilità non dovranno più conseguire esclusivamente da “delitti” [dolosi o colposi] ma potranno derivare anche da contravvenzioni.

Il 19 giugno 2024, il Senato della Repubblica ha approvato la nuova legge in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici il cui testo è di seguito scaricabile.

Ecco una sintesi dei punti salienti:

  1. Obblighi di Notifica di Incidenti: Le pubbliche amministrazioni e altre entità specifiche devono segnalare e notificare incidenti informatici entro 24 ore e fornire una notifica completa entro 72 ore. In caso di inosservanza, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie.
  2. Adozione di Interventi Risolutivi: I soggetti segnalati dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale devono adottare interventi risolutivi entro 15 giorni. La mancata adozione comporta sanzioni.
  3. Modifiche al Codice Penale: Sono state inasprite le pene per vari reati informatici, inclusi accesso abusivo a sistemi informatici, detenzione e diffusione di codici di accesso e danneggiamento di sistemi informatici di pubblico interesse e sono state introdotte le fattispecie di detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico [635-quater.1 c.p.] e danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse [art. 635-quinquies c.p.].
  4. Coordinamento Operativo: È previsto un maggiore coordinamento tra i servizi di informazione per la sicurezza e l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, con possibilità di differimento di attività di resilienza in casi specifici.
  5. Personale Specializzato: Regole stringenti per il personale dell’Agenzia e degli organismi di informazione per la sicurezza che partecipano a percorsi formativi di specializzazione, con divieto di assumere incarichi presso soggetti privati per un determinato periodo.
  6. Contratti Pubblici: Nuove disposizioni per i contratti pubblici di beni e servizi informatici, con criteri di premialità per l’uso di tecnologie di cybersicurezza italiane o di Paesi UE/NATO.
  7. Modifiche al D.lgs. 231/01

La nuova legge apporta alcune modifiche al D.lgs. 231/01 riguardano l’introduzione di nuove sanzioni e l’estensione delle responsabilità amministrative degli enti:

  1. Aumento delle Sanzioni Pecuniarie: Per reati informatici, le sanzioni pecuniarie sono aumentate da duecento a settecento quote. In caso di estorsione informatica, si applica una sanzione da trecento a ottocento quote.
  2. Reati Informatici Specifici: L’articolo 24-bis è stato modificato per includere nuovi reati informatici, come il danneggiamento di sistemi informatici di pubblico interesse, con sanzioni che vanno fino a quattrocento quote.
  3. Sanzioni Interdittive: In caso di condanna per estorsione informatica, sono previste sanzioni interdittive per una durata non inferiore a due anni.
  4. Responsabilità degli Enti: Gli enti possono essere ritenuti responsabili per una serie di nuovi reati informatici, aumentando così la necessità di adottare modelli organizzativi adeguati a prevenire tali reati.

gianni-milanese

Febbraio 2026

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adminLe novità per il Decreto legislativo 231/2001

Next Generation Italia per l’Economia Circolare

on 1 Febbraio 2026

L’Economia circolare anche per il 2025 rimarrà in grande evidenza seppur in secondo piano rispetto a tematiche strategiche attualmente incombenti come i Tassi all’export, il Cambiamento climatico e le Belligeranze in corso. Come è noto, l’Economia circolare è un modello di produzione e consumo che implica condivisione, prestito, riutilizzo, riparazione, ricondizionamento e riciclo dei materiali e prodotti esistenti il più a lungo possibile. In questo modo si estende il Ciclo di vita dei prodotti, contribuendo a ridurre i rifiuti al minimo. Una volta che il prodotto ha terminato la sua funzione, i materiali di cui è composto vengono infatti reintrodotti, laddove possibile, nel ciclo economico. Così si possono continuamente riutilizzare all’interno del ciclo produttivo generando ulteriore valore. I principi dell’economia circolare contrastano con il tradizionale modello economico lineare, fondato invece sul tipico schema “estrarre, produrre, utilizzare e gettare”. Questo tipo di approccio lineare si basa sull’estrazione di materie prime, sulla produzione ed il consumo di massa e sullo smaltimento degli scarti una volta raggiunta la fine della vita del prodotto. Il modello economico tradizionale dipende dalla disponibilità di grandi quantità di materiali ed energia facilmente reperibili e a basso prezzo.

I benefici dell’Economia Circolare

Nell’Unione Europea si producono ogni anno più di 2,5 miliardi di tonnellate di rifiuti. L’UE sta aggiornando la legislazione sulla gestione dei rifiuti per promuovere la transizione verso un’economia circolare, in alternativa all’attuale modello economico lineare. La transizione verso un’economia più circolare può portare numerosi benefici, tra cui:

  • Riduzione delle emissioni nocive disperse nell’ambiente
  • Una maggiore disponibilità di materie prime
  • Diminuzione di materiali di scarto
  • Aumento della competitività all’interno del mercato
  • Possibilità di crescita economica [un aumento del PIL dello 0,5%]
  • Aumento posti di lavoro. Si stima che nell’UE grazie all’economia circolare potrebbero esserci 700.000 nuovi posti di lavoro entro il 2030.

Esempi di Economia Circolare

  • Produrre tessuti con gli scarti di lavorazione delle arance
  • Realizzare una centrale a biogas partendo dai propri residui di produzione agroalimentare
  • Riciclare gli pneumatici fuori uso attraverso l’utilizzo delle microonde
  • Riuso in cui le materie prime vengono dalla riconsegna di mobili o vestiti usati
  • Riciclare la plastica per la realizzazione di nuovi materiali

Sono questi solo alcuni esempi di prodotti realizzati da aziende virtuose che hanno applicato i principi dell’economia circolare. Alcune di queste testimonianze sono raccolte all’interno del primo Atlante Italiano dell’Economia Circolare, una piattaforma web con cento casi in Italia di realtà ed esperienze di green economy, tra raccolta differenziata, consumo responsabile e recupero dei materiali.

Il PNRR Italia e l’Economia Circolare

Il Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza [Pnrr] considera l’economia circolare non un settore a sé, ma la integra insieme all’agricoltura sostenibile e all’impresa verde. In questo modo i fondi garantiti sono in totale 6,3 miliardi di euro, in aumento rispetto alle bozze che erano circolate negli scorsi giorni. Come si legge nel documento, si “punta da un lato a conseguire una filiera agroalimentare sostenibile, migliorando la logistica e competitività delle aziende agricole e le loro prestazioni climatico-ambientali, dall’altro allo sviluppo di impianti di produzione di materie prime secondarie e all’ammodernamento e alla realizzazione di nuovi impianti, in particolare nelle grandi aree metropolitane del Centro e Sud Italia, per la valorizzazione dei rifiuti in linea col Piano d’azione europeo per l’economia circolare”.

Nello specifico, 1,8 miliardi andranno a non meglio precisati progetti per l’agricoltura sostenibile, mentre i restanti 4,5 miliardi andranno così suddivisi:

  • 1,5 miliardi per la “realizzazione di nuovi impianti e ammodernamento degli impianti esistenti per il riciclo”
  • 800 milioni per la “transizione ecologica”, con progetti però ancora “da individuare”
  • 2,2, miliardi per “progetti a bando di economia circolare per riconversione di processi industriali”

Le Priorità

La “novità” è costituita dalla definizione di fondi specifici per il ciclo dei rifiuti. Gli investimenti aggiuntivi di questa linea saranno pari a 1,5 miliardi, si punterà all’adeguamento degli impianti esistenti e alla realizzazione di nuovi impianti per la chiusura del ciclo dei rifiuti con la produzione di materie prime secondarie. Gli investimenti saranno anche finalizzati a potenziare la raccolta differenziata con investimenti su mezzi di nuova generazione e implementando la logistica per particolari frazioni di rifiuti. Gli interventi previsti sono volti in particolare ad affrontare situazioni critiche nella gestione dei rifiuti nelle grandi aree metropolitane del Centro e Sud Italia [ad esempio Città metropolitane di Roma Capitale, Napoli, Bari, Reggio Calabria e Palermo]. Si attueranno azioni comunicative per incrementare la raccolta differenziata e promozione dei centri di raccolta e riuso. Si punta dunque a migliorare decisamente l’esistente e a superare le enormi e ataviche difficoltà che gli addetti ai lavori e i cittadini riscontrano da molto tempo, fra cui l’incremento della raccolta e del recupero dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche [RAEE]; la chiusura del ciclo di gestione dei fanghi di depurazione prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane; la creazione di poli di trattamento per il recupero dei rifiuti prodotti da grandi utenze [porti, aeroporti, ospedali, plessi scolastici]. L’obiettivo è di superare dunque le criticità soprattutto dei grandi centri urbani, con un orizzonte temporale al 2026, mirando soprattutto a una corretta ed efficace chiusura del ciclo dei rifiuti. Col rischio però che la mancata definizione di come si intende agire possa far rispuntare dalla finestra ciò che l’Europa ha tenuto chiuso dalla porta, ovvero tecnologie obsolete e impattanti come impianti di trattamento meccanico biologico e inceneritori. Zero spazio, infatti, viene dedicato alla prevenzione della produzione di rifiuti e a un concetto fondamentale dell’economia circolare, quello per cui “il miglior rifiuto è quello che non si produce”.

Le Strategie

La strategia nazionale in materia di economia circolare si baserà su un intervento di riforma normativa, denominato Circolarità e tracciabilità volto a promuovere la semplificazione amministrativa in materia di economia circolare e l’attuazione del piano d’azione europeo per l’economia circolare. Quest’ultimo punterà a migliorare l’organizzazione e il funzionamento del sistema di controllo e tracciabilità dei rifiuti, per rafforzare l’ecodesign e la simbiosi industriale, riducendo a monte la produzione di rifiuti e per rafforzare la posizione dell’Italia come paese con i più alti tassi di riuso circolare in Europa”. La strategia sull’economia circolare è però tutta da disegnare, anche se il fatto che venga prevista già nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza fa ben sperare gli operatori. Per il governo, in ogni caso, la strategia sarà “finalizzata a ridurre l’uso delle materie prime naturali, di cui il pianeta si va progressivamente impoverendo, utilizzando ‘materie prime secondarie’, prodotte da scarti/residui/rifiuti. Per incrementare il tasso di circolarità in Italia vengono proposti interventi per la realizzazione di impianti di trasformazione dei rifiuti finalizzata al loro recupero, partendo in particolare dai rifiuti da raccolta differenziata. La strategia sull’economia circolare interviene su un processo lungo e complesso teso a rendere l’Italia meno dipendente dall’approvvigionamento di materie prime e conseguentemente più forte e competitiva sui mercati internazionali. Per potenziare gli interventi verrà costituito un Fondo operativo per far leva sulle risorse del PNRR destinato a favorire lo sviluppo dell’Economia circolare”.

gianni-milaneseFebbraio 2026

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adminNext Generation Italia per l’Economia Circolare

Lo standard ISO 9001 rinnova il modello di Industria 5.0

on 1 Febbraio 2026

Come è noto, l’Industria 5.0 nasce per includere la risoluzione dei problemi socio-ambientali che la quarta rivoluzione industriale o Industria 5.0 tralascia per definizione:

  • l’aumento delle disuguaglianze,
  • l’inquinamento,
  • le minacce ai diritti fondamentali della persona e alla democrazia.

Pertanto, l’Industria 5.0 è definita anche Società 5.0 poiché rappresenta la quinta rivoluzione industriale, una fase di evoluzione del sistema produttivo che si basa sull’integrazione uomo-macchina e sulla centralità dell’essere umano.

L’Industria 5.0 definita dalla Commissione Europea come completamento dell’Industria 4.0, è una rivoluzione culturale che ricolloca l’industria nella contemporaneità in cui agisce.

La norma UNI EN ISO 9001 può essere riletta per rinnovare il modello di Industria 5.0, in base ai principi dello standard di certificazione della qualità: nel dettaglio vediamo i quattro pilastri da considerare per attuare questo approccio. La cara vecchia ISO 9001 può essere riletta per portare in attuazione il modello Industria 5.0, rinnovando i principi su cui poggia lo standard della “certificazione qualità”. In sintesi l’idea di fondo su cui si basa l’Industria 5.0 è che si possa sviluppare un luogo di lavoro “smart”, dove l’interazione e l’interconnessione tra i processi aziendali attraverso la trasformazione digitale possa far evolvere le aziende. Attraverso la digitalizzazione dei processi “from cradle to grave”, la raccolta e l’analisi efficiente dei dati è possibile per le Aziende ottenere maggiori capacità predittive e sistemi decisionali più veloci e più dettagliati; lungo lo stesso percorso si muove lo standard ISO 9001. I sistemi di gestione per la qualità secondo lo standard ISO 9001:2015, dovrebbero recepire questi elementi di cambiamento del “sistema azienda”, evolvere da Sistema “prescrittivo” a Sistema “prestazionale” e linearmente con il modello di Industria 4.0 apportare un supporto ad una visione adattativa dei modelli manageriali, in continua evoluzione rispetto al contesto di mercato, alla concorrenza, al settore regolatorio, sociale, economico e politico di riferimento. In questa breve disamina delle assonanze tra Industria 5.0 e ISO 9001:2015 i principali elementi sono i capisaldi su cui si poggia lo standard dei “Sistemi di Gestione della Qualità”.

Primo elemento fondamentale: adattare i processi al contesto

La prima e ultima regola di un Sistema di qualità è soddisfare i requisiti dei clienti; più che in requisito direi che questo è un dogma irrinunciabile. Ogni sistema di gestione della qualità che si rispetti dovrebbe orientare le aziende a migliorare la customer experience, ad interpretare, analizzare e soddisfare le esigenze e le aspettative degli stakeholder. Lo standard ISO 9001 introduce l’analisi del contesto interno ed esterno [par 4.1 ISO 9001] e delle aspettative delle parti interessate [par 4.2 ISO 9001] come determinati della valutazione del rischio, come elementi evolutivi per la gestione del cambiamento e come input del “disegno” dei processi aziendali. Come per Industria 5.0 comprendere le esigenze presenti e future degli stakeholders contribuisce a fare di un’organizzazione una organizzazione innovativa e di successo. L’analisi del contesto così come la stakeholder analysis deve essere letta sia in relazione ai fattori interni che ai fattori esterni all’organizzazione e al loro impatto sui processi aziendali. Rispetto a questa forte interconnessione si citano alcuni esempi:

  • gli investimenti in nuove tecnologie devono poter allinearsi con le evoluzioni del mercato e della concorrenza;
  • Il clima aziendale e le aspettative delle risorse devono essere saper letti anche per incentivare in Azienda l’innovazione tecnologica e per rompere le resistenze interne;
  • l’impatto della trasformazione digitale deve avere una ricaduta sulle competenze del personale che deve sapersi adattare al cambiamento;
  • la gestione della supply chain e la selezione dei fornitori deve saper supportare l’evoluzione tecnologica;
  • gli investitori devono poter essere “garantiti” da adeguati Business Plan e da un monitoraggio costante dei risultati.

Questa interazione tra contesto, portatori d’interasse e processi per i sistemi di gestione della Qualità, così come per il Modello Industria 5.0, devono comportare una ridefinizione ed un miglioramento continuo dei processi aziendali, evolvendo con un percorso di continuos improvement l’interazione tra uomo, organizzazione, macchina e tecnologia [par. 4.4 della ISO 9001:2015]

Secondo elemento fondamentale: la leadership deve supportare l’innovazione

Per questo motivo Il management aziendale deve saper individuare degli strumenti di coinvolgimento e condivisione delle strategie aziendali e dei follow up dei risultati raggiunti. Nella ISO 9001:2015 è dedicato uno specifico paragrafo relativo all’impegno della Leadership [par. 5.1 ISO 9001] con particolare riguardo alla consapevolezza delle risorse e alla responsabilità della Direzione rispetto agli obiettivi del miglioramento continuo. Per mettere sul campo un modello orientato al miglioramento continuo secondo lo standard ISO 9001:2015 la Leadership deve:

  • definire e tenere aggiornata una Politica per la Qualità [par. 5.2 ISO 9001], in cui richiamare con obiettivi misurabili, con risorse, strumenti, tempistiche e metriche ben definite;
  • definire un’unità di propositi e creare le condizioni per far sì che le persone si impegnino nel raggiungere gli obiettivi stabiliti dell’organizzazione;
  • determinare ruoli, responsabilità ed autorità nell’organizzazione [5.3 ISO 9001:2015] che concorrano agli obiettivi prefissati e che in una logica di integrazione con il Modello INDUSTRIA 5.0 compartecipino nella messa in opera dell’innovazione tecnologica e della trasformazione digitale.

Secondo lo Standard ISO 9001:2015 senza una leadership ispirata da una vision orientata al miglioramento continuo non può esserci un sistema di gestione. Allo stesso modo il modello Industria 5.0. deve saldarsi su una leadership che adotti un approccio manageriale che rompa gli schemi tradizionali dell’organizzazione, che supporti l’avvio, lo sviluppo e la diffusione delle nuove idee garantendo allo stesso tempo la corretta decentralizzazione del potere.

Terzo elemento fondamentale: analisi dei dati interrelati

Il modello Industria 4.0 deve strutturarsi attraverso un forte processo di digitalizzazione ed interconnessione dei processi aziendali, migliorando l’efficienza e l’efficacia del presidio dei processi stessi, ridefinendo delle linee produttive per far fronte alle nuove esigenze. Lo standard ISO 9001:2015 si fonda allo stesso modo sul principio che l’ottimizzazione dell’efficienza e dell’efficacia dei processi sia ottenibile solo attraverso e gestione interconnessa degli stessi. Una gestione dei dati di processo informatizzato ed integrato consente di garantire di stabilire metodologie efficaci di Identificazione e rintracciabilità [par. 8.5.2 ISO 9001] con le quali, ad esempio è possibile tracciare i prodotti, attuare campagne di richiamo, gestire non conformità, migliorare le performance. Per la gestione dei fornitori e degli outsourcer [par. 8.4 ISO 9001] una integrazione tra ISO 9001 e Industria 4.0 vuol dire requisiti di qualifica, SLA [Service Level Agreement] e strumenti di monitoraggio in grado di dimostrare che il supplier sia in grado di sostenere il passo dell’innovazione e della trasformazione digitale. Rispetto alla Supply chain, un elemento importante nell’interazione tra Industria 4.0 e sistemi qualità è l’integrazione fra la gestione dei dati dei fornitori e quelli dell’azienda committente e quelli dell’azienda, al fine di poter utilizzare metodi uniformi ed efficienti di data integration.

Quarto elemento fondamentale: l’analisi per il miglioramento continuo

Le Aziende che adottano un modello 5.0 sono orientate al miglioramento continuo come obiettivo permanente dell’organizzazione. Il processo decisionale delle organizzazioni e la riqualificazione dei processi verso la trasformazione digitale deve potersi basare sull’analisi e la valutazione dei dati e delle informazioni. L’analisi e valutazione delle informazioni attraverso le tecnologie ICT di Industria 5.0 consente di avere molti più dati a disposizione, e quindi di avere una base informativa maggiore per calcolare KPI realmente in grado di misurare le performance aziendali. L’analisi e valutazione delle performance aziendali [par 9.1.3 ISO 9001] attraverso gli strumenti della trasformazione digitale consente di venire in possesso di una massa importante di dati che deve saper essere incanalata, analizzata e misurata; pertanto l’azienda deve saper definire delle metriche per poter determinare il livello di conformità delle proprie prestazioni, sapendo anche, sulla base della evoluzione dei processi digitalizzati, verificare la validità delle metriche utilizzate aggiornandole opportunamente. Il Riesame della Direzione [9.3 ISO 9001] rappresenta la review dell’analisi dei dati e delle metriche che sono a disposizione dell’azienda; Tale importante fase di rivalutazione deve saper orientare le decisioni aziendali su dati ed elementi di valutazione oggettivi.

Conclusione

Adottare un modello Industria 5.0 attraverso l’evoluzione di un sistema di gestione della Qualità significa rivalutare in modo critico strumenti organizzativi “spesso sottovalutati” e vissuti come meri adempimenti di cui l’azienda già dispone. Il modello comporta la messa a disposizione di una grande quantità di dati da processare e da archiviare che, in assenza di una approccio gestionale, di strategie chiare e condivise, possono non solo diventare inutili ma essere dannosi in quanto posso fuorviare rispetto alle decisioni intraprendere e agli obiettivi verso i quali orientare le proprie strategie.

L’implementazione in senso innovativo dello standard ISO 9001 non solo consente di rivalutare un “costo burocratico” in un uno strumento di gestione predittiva, di efficienza e di efficacia organizzativa, ma può rappresentare un grande supporto per le scelte strategiche aziendali e nel determinare modelli previsionali attraverso gli strumenti dell’intelligenza artificiale.

La ISO 9001, pilastro dei Sistemi di Gestione per la Qualità [SGQ], è attualmente in fase di revisione, la pubblicazione della nuova edizione è prevista per Settembre 2026.

La revisione della norma ISO 9001 mira ad adattare la norma alle evoluzioni del contesto aziendale globale, affrontando sfide emergenti e integrando nuove pratiche di gestione.​

Perché una Revisione?

L’ultima versione della ISO 9001 risale al 2015. Negli anni successivi, il panorama economico e tecnologico ha subito trasformazioni significative, rendendo necessaria un aggiornamento della norma per mantenerla pertinente ed efficace. Fattori come l’innovazione tecnologica, la crescente attenzione alla sostenibilità e le nuove modalità di lavoro hanno evidenziato la necessità di un SGQ più flessibile e reattivo.

Possibili novità della ISO 9001:2026

Sebbene i dettagli definitivi della revisione siano ancora in fase di definizione, alcune aree chiave potrebbero subire modifiche significative:

  • Gestione del Rischio e Resilienza: Si prevede un rafforzamento dell’enfasi sulla gestione proattiva dei rischi e sulla capacità delle aziende di adattarsi rapidamente ai cambiamenti, garantendo la continuità operativa anche in situazioni avverse.​
  • Sostenibilità e Responsabilità Sociale: L’integrazione di considerazioni ambientali e sociali nei processi aziendali diventerà sempre più centrale, riflettendo l’importanza crescente della sostenibilità nel contesto globale.​
  • Gestione del Cambiamento: La norma potrebbe fornire linee guida più dettagliate su come implementare e gestire efficacemente i cambiamenti all’interno dell’organizzazione, assicurando che le transizioni avvengano in modo strutturato e controllato.​
  • Conoscenza Organizzativa: L’accento sulla gestione e valorizzazione della conoscenza interna potrebbe essere ampliato, riconoscendo il know-how come un asset fondamentale per l’innovazione e la competitività.​

Tempistiche della Revisione

Il processo di revisione ha seguito diverse tappe fondamentali:

  • Gennaio 2025: Completamento della seconda bozza del comitato [CD] e distribuzione ai membri per la raccolta di commenti.​
  • Marzo 2025: Periodo dedicato alla raccolta e analisi dei feedback ricevuti.
  • Marzo-Aprile 2025: Riunione del Working Group 29 per esaminare i commenti e preparare la bozza della norma internazionale [DIS].
  • Settembre 2026: Pubblicazione ufficiale della ISO 9001:2026.

Come Prepararsi alla Transizione

Per affrontare con successo l’aggiornamento della norma, le aziende devono:

  • Monitorare gli aggiornamenti: Mantenersi informati sugli sviluppi della revisione attraverso fonti ufficiali e partecipare a seminari o workshop dedicati.
  • Valutare l’impatto: Analizzare come le potenziali modifiche potrebbero influenzare i processi esistenti e identificare le aree che richiederanno adeguamenti.​
  • Formazione: Preparare il personale ai cambiamenti previsti, fornendo formazione specifica e promuovendo una cultura aziendale orientata alla qualità e all’innovazione.​
  • Collaborare con esperti: Consultare/contattare i professionisti esperti LRQA in sistemi di gestione per ricevere supporto nella transizione e assicurare la conformità ai nuovi requisiti.​

L’aggiornamento alla ISO 9001:2026 rappresenta un’opportunità per le aziende di rafforzare i propri sistemi di gestione della qualità, allineandoli alle esigenze contemporanee e preparandosi alle sfide future. Un approccio proattivo e informato faciliterà una transizione efficace, garantendo il mantenimento della certificazione e il miglioramento continuo delle performance aziendali.

Oltre alla ISO 9001, anche le norme ISO 14001 [Sistema di Gestione Ambientale] e ISO 45001 [Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro] sono attualmente in fase di aggiornamento, delineando un’evoluzione coordinata dei principali standard di gestione.

Febbraio 2026

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adminLo standard ISO 9001 rinnova il modello di Industria 5.0