Libri sociali facoltativi e obbligatori

on 12 Agosto 2026

Come è noto, lo scopo del Legislatore è finalizzato, principalmente, a rendere gli aspetti burocratici per le imprese meno pesanti. Nelle Società a responsabilità limitata il Libro soci è stato abrogato dall’art.16, Legge 2/09 [Legge di conversione del DL 185/08]. Tuttavia, come è stato sottolineato dalle Massime n. 115 del Notariato di Milano ed una analoga del Notariato del Triveneto, l’abolizione dell’obbligo di tenuta del Libro soci non si traduce automaticamente in un divieto assoluto riguardo alla sua conservazione in uso, per le S.r.l. già esistenti, oppure alla sua adozione facoltativa per scelta statutaria. Ciò può essere utile per assicurare, da parte degli amministratori, un’ordinata gestione delle vicende societarie legate alla posizione dei soci. Il tema controverso è se l’autonomia statutaria possa spingersi sino ad inserire nel testo dello Statuto di S.r.l. una clausola che subordina l’efficacia del trasferimento delle quote sociali nei confronti della società, e di conseguenza anche la legittimazione all’esercizio dei diritti sociali, all’iscrizione del socio nel Libro soci.

Un orientamento negativo, poco dopo l’entrata in vigore della norma che aveva abrogato il Libro soci nella S.r.l., era stato espresso dal Giudice del Registro delle imprese del Tribunale di Verona che, con la sentenza n.1289/09 del 14 settembre 2009, aveva giudicato come non consentita un altro utilizzo del Libro soci, neppure per scelta volontaria. L’orientamento del Notariato è invece diretto a ritenere che le clausole statutarie relative al Libro dei soci, sarebbero:

  • Fonte informativa del domicilio dei soci nei loro rapporti con la società;
  • Strumento organizzativo per l’acquisto della legittimazione all’esercizio dei diritti sociali;
  • Strumento di efficacia della cessione della partecipazione nei confronti della società.

Secondo questo filone interpretativo sarebbe quindi inefficace nei confronti della società la cessione della partecipazione sociale avvenuta in violazione di tali limiti statutari; di conseguenza, l’iscrizione nel Registro imprese di un atto di cessione di quote affetto da tali vizi, non sarebbe comunque idonea a sanarli, con l’effetto di rendere la cessione non opponibile alla società, od ai terzi, nei limiti e secondo le regole che attengono a ciascuno. Il Tribunale di Roma è intervenuto su questo tema con l’ordinanza n.72180/2014 del 15 gennaio 2015 in cui ha dichiarato illegittima la clausola statutaria che fa dipendere dall’iscrizione nel Libro soci, volontariamente tenuto dalla S.r.l., l’efficacia verso la società del trasferimento delle quote sociali. Secondo il Tribunale di Roma l’art.2470 C.c. sarebbe una norma cogente ed imperativa, inderogabile dall’autonomia contrattuale delle parti. Secondo i Giudici romani, quindi, nulla osta al fatto che nello statuto della S.r.l. possa essere ancora prevista la tenuta facoltativa del Libro soci, mentre non sarebbe legittimo il fatto che all’annotazione nel Libro soci possa essere subordinata l’efficacia del trasferimento delle quote sociali. Per la sentenza citata, ammettendo tale possibilità, di fatto si rimetterebbe alla volontà dei soci una sorta di potere di abrogazione degli effetti della legge.

Seppure la materia, come emerge dalla sentenza in commento, sia piuttosto controversa, a nostro avviso resta comunque consigliabile consentire, in via statutaria e facoltativa, la tenuta del Libro soci demandandone la decisione agli amministratori della società.

In conclusione, ecco quali sono i libri sociali obbligatori per ogni tipo di società:

Libri sociali obbligatori
Tipo di società S.r.l. S.r.l.s. S.r.l.u. S.p.a.
01. Libro Giornale Si Si Si Si
02. Libro degli Inventari Si Si Si Si
03. Libro dei soci No No No Si
04. Libro delle obbligazioni No No No Si
05. Libro delle Assemblee dei soci Si Si  Si Si
06. Libro delle deliberazioni del Cda Si  Si  Si  Si
07. Libro del Collegio sindacale Si  Si  Si  Si
08. Libro delle decisioni Comitato esecutivo No  No  No  Si
[se esiste]
09. Libro Assemblee degli Obbligazionisti No  No  No  Si
[se emesse]
10. Libro dei prodotti finanziari No No  No  Si

LIBRI CONTABILI OBBLIGATORI

Nello svolgimento dell’attività imprenditoriale non si devono sottovalutare obblighi e adempimenti, che variano in base al tipo di contabilità adottata. Tra gli obblighi c’è la tenuta dei libri contabili [detti appunto obbligatori] e dei registri. Mentre in regime forfettario non esistono condizioni, in regime ordinario e semplificato le imprese sono obbligate a tenere una serie di libri e registri ai fini della normativa civile e fiscale. Questo perché le imprese, soprattutto quelle in regime ordinario, sono tenute a rendere nota la gestione che interessa l’attività commerciale svolta e questo avviene attraverso la tenuta di libri e registri. L’esercizio di attività d’impresa oppure di lavoro autonomo comporta, infatti, l’obbligo di tenuta di libri e registri contabili come previsto dal Codice civile e/o dalle norme tributarie, tra cui il DPR n. 600/73 e il DPR n. 633/72. L’obbligo di tenuta delle scritture contabili [registri e libri] ricade, nella maggior parte dei casi, sul commercialista e sul consulente fiscale che tiene aggiornati i documenti per conto dell’imprenditore o professionista. Alcuni libri però sono ad esclusiva tenuta dell’impresa e devono essere non solo conservati in azienda ma anche redatti dall’imprenditore. A tal proposito è importante approfondire quali sono gli obblighi che ricadono sul professionista o sull’imprenditore al fine di evitare errori che compromettano la tenuta contabile dell’impresa.

Anche se l’onere della compilazione e tenuta delle scritture contabili ricade principalmente sul commercialista o sul consulente ci sono degli adempimenti che l’imprenditore deve comunque fare in prima persona:

Bollatura e vidimazione – Ordinarie e semplificate devono tenere il libro giornale e il libro degli inventari. Questi vengono redatti e compilati dal commercialista, ma devono essere conservati presso la sede dell’attività. L’art. 8 della legge n. 383 del 18/10/2001, ha soppresso l’obbligo della bollatura di questi libri, fermo restando l’obbligo della numerazione progressiva delle pagine. A questi registri deve però essere apposta, obbligatoriamente, una marca da bollo [ogni 100 pagine] che varia da 16 euro [per società di capitali che versano in misura forfettaria la tassa di concessione governativa] a 32 euro [per tutti gli altri soggetti]. Le marche da bollo vanno acquistate entro il 31 dicembre per l’anno precedente. In caso di dimenticanza, possono anche essere acquistati successivamente facendo un “ravvedimento”, pagando cioè una mora sui 16 euro.

Tassa annuale di vidimazione libri sociali

Le società di capitali, ogni anno devono ricordarsi di pagare, all’Agenzia delle Entrate, la tassa per adempiere alla numerazione e bollatura dei libri sociali. Il pagamento va adempiuto entro il 16 marzo, attraverso modello F24, unicamente con modalità online, indicando il codice tributo 7085. Qui trovi un esempio di compilazione modello F24 per il pagamento della tassa.

La tassa da versare è pari a:

  • 309,87 euro, se la società ha un capitale fino a 516.456,90 euro;
  • 516,46 euro, se la società ha un capitale oltre il suddetto limite.

Il capitale sociale di riferimento per il calcolo è quello esistente al 1° gennaio dell’anno in cui viene versato. La scadenza per il pagamento è fissata al 16 marzo di ogni anno. Le imprese di nuova costituzione possono versare la tassa anche utilizzando un bollettino postale intestato all’Agenzia delle Entrate. Il pagamento non si calcola in base al numero di libri detenuti, quindi l’importo da pagare è quello in base al proprio Capitale sociale.

Ravvedimento tassa

Come tutte le tasse, anche la tassa per bollatura e vidimazione è obbligatoria e in caso di omissione, c’è una multa da pagare. In caso di mancato pagamento della tassa, la sanzione prevista va dal 100 al 200% della tassa evasa, con un minimo di 103 euro. Se dimentichi di pagare la tassa, puoi metterti in regola avvalendoti del ravvedimento operoso, ossia una possibilità concessa dall’Agenzia delle Entrate con cui tu stesso dichiari apertamente di aver dimenticato di pagare la tassa, provvedi al pagamento e, da parte sua, l’Agenzia delle Entrate ti applica una sanzione ridotta. Maggiore è il tempo trascorso dalla scadenza [che ricordiamo, è entro il 16 marzo di ogni anno], maggiore è la sanzione da pagare. Viceversa, meno è il tempo trascorso, minore è l’importo della sanzione. Nello specifico:

  • 0,1% per ogni giornata di ritardo quando il pagamento avviene entro 14 giorni dalla scadenza
  • 1,5% fissa senza contare i giorni di ritardo per versamenti effettuati entro 30 giorni dalla scadenza
  • 1/18 della sanzione al 30% quando il pagamento è effettuato entro 90 giorni dalla scadenza
  • 1/8 della sanzione del 30% entro un anno dalla scadenza
  • 1/7 della sanzione pari al 30% per versamenti avvenuti entro due anni dalla scadenza
  • 1/6 della sanzione minima del 30% se il pagamento è stato effettuato dopo due anni dalla scadenza

Il versamento della tassa deve essere effettuato utilizzando il modello F24 – codice tributo 7085, mentre la sanzione andrà versata con modello F23 riportando il codice tributo 678T.

Conservazione dei registri contabili

può essere cartacea oppure elettronica [circolare 36/e/06 Agenzia delle Entrate]. Il commercialista compila i registri e invia i Pdf al professionista o all’impresa, che può stamparli oppure conservarli in formato elettronico, ma pur sempre tenendoli in sede in caso di eventuali accertamenti della Guardia di Finanza. Si tratta dei registri IVA [Acquisti, Vendite, Corrispettivi e annotazioni revers], Situazione contabile, Schede contabili, Partitari clienti e fornitori e Beni Strumentali]. L’articolo 2220, comma 1 e 2, dispone che questi documenti debbano essere conservati per dieci anni dalla data dell’ultima registrazione. Come detto riguardano le società di capitali, per azioni e cooperative: libro dei soci [o dei consorziati], libro decisioni degli amministratori, libro decisioni del Cda [o libro assemblee]. La gestione di questi libri è a carico esclusivo della società. Questi libri infatti devono essere acquistati, vidimati e compilati dall’azienda e rimangono in sede. I libri sociali possono essere acquistati presso i negozi di cartoleria da ufficio oppure possono essere richiesti al proprio commercialista in formato digitale da stampare. In entrambi i casi dovranno essere vidimati presso gli uffici del Registro delle Imprese di competenza.

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Agosto 2026

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adminLibri sociali facoltativi e obbligatori

Etica delle TIC Industrie delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione

on 12 Agosto 2026

Anche per il 2025 l’Etica nella gestione dell’impresa consoliderà il proprio ruolo. Com’ è noto, ormai da alcuni anni ed a maggior ragione in questa fase critica della nostra società e dell’economia, l’Etica è divenuta una sfida globale sia per le Industrie ICT/TIC [Tecnologie della Informazione e della Comunicazione] che la teorizzano sia per le aziende che l’applicano.

La Norma europea [EN] 16234-1. La norma fornisce un quadro per classificare le competenze digitali, facendo riferimento a un elenco di 41 competenze, molte trasversali come l’accessibilità, richieste nell’ambiente di lavoro professionale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione [ICT], utilizzando un linguaggio comune per competenze, abilità e livelli di competenza che può essere compreso in tutta Europa .

Le definizioni presentate nel Documento sono progettate per essere applicate a tutti gli attori coinvolti nel settore dell’ICT, come società e professionisti dei servizi ICT, dirigenti e dipartimenti delle risorse umane [HR], istituti di istruzione e formazione professionale, associazioni professionali, accreditamento, convalida e organismi di valutazione, analisti di mercato e responsabili politici, fornendo loro una misura comunemente riconosciuta del talento ICT.

Il Quadro Europeo di Competenza Elettronica [e-CF] fornisce un riferimento a 41 ‘Competenze’ applicate sul posto di lavoro delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione [TIC], utilizzando una lingua comune per competenze e conoscenze che possono essere compresi in tutta Europa. L’e-CF si adatta all’applicazione da parte di organizzazioni di servizi TIC, utenti e forniture, Multinazionali e PMI, per manager ICT, dipartimenti e individui delle risorse umane, Istituti di istruzione, compresi Fornitori di istruzione superiore e certificazione privata, parti sociali, analisti di mercato, responsabili politici e altre organizzazioni nel settore pubblico e privato.

L’obiettivo del Progetto messo a punto dalla UE è di giungere alla pubblicazione di una specifica tecnica CEN  [CEN/TS] quale parte integrante del “Quadro Europeo di Etica professionale per la Professione di ICT” che includa una metodologia ed una Guida alla sua applicazione. Esso mira a rafforzare la professione ICT in Europa e prenderà in considerazione prospettive sfaccettate degli stakeholder da parte degli organismi nazionali: dell’Organizzazione professionale ICT, dei professionisti delle TIC e delle loro prospettive educative. La deontologia è una componente essenziale di qualsiasi attività professionale. Esempi di spicco si trovano nel Diritto e nella Medicina, dove la comprensione reciproca porta a risultati migliori e differenzia le professioni dei posti di lavoro. Una forza lavoro professionale nel settore delle TIC in tutta la società e nell’industria europea sosterrà e migliorerà lo scambio di risorse e servizi ICT nel Mercato Unico Europeo.

Tra gli aspetti affini all’etica delle ITC vi è il Risparmio energetico. Sono circa 20  anni  che le tecnologie dell’ICT permettono un migliore controllo dei processi in settori quali: edilizia, trasporti, industria e distribuzione dell’energia elettrica, ma l’idea di individuare nelle tecnologie dell’ICT un’opportunità per favorire l’incremento dell’efficienza energetica [di grande attualità in questo periodo] è un fatto relativamente nuovo, che potrebbe permettere di risolvere l’incoerenza tra il modello tradizionale di sviluppo economico e la necessità di un continuo incremento dei consumi energetici.

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Agosto 2026

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adminEtica delle TIC Industrie delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione

I limiti per l’obbligo di nomina dell’Organo di controllo delle Società

on 12 Agosto 2026

Nomina dell’Organo di Controllo nelle S.r.l.: Regole aggiornate 2024–2026

La riforma introdotta dal D.Lgs. 14/2019 [Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza] ha modificato in modo significativo l’art. 2477 C.c., ridefinendo i casi in cui le società a responsabilità limitata sono obbligate a nominare un Organo di controllo [Collegio sindacale o sindaco unico] oppure un Revisore legale.

Sebbene il Codice della crisi sia entrato in vigore in modo graduale, le disposizioni relative ai controlli societari hanno avuto un percorso applicativo complesso, caratterizzato da rinvii e proroghe. Oggi, tuttavia, il quadro è stabilizzato.

  1. Quando la nomina è obbligatoria

L’art. 2477 c.c. prevede tre casi di obbligatorietà:

  1. Obbligo “strutturale”

La nomina è sempre obbligatoria quando la società:

  • è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  • controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti.
  1. Obbligo “dimensionale”

La nomina diventa obbligatoria quando la S.r.l. supera per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:

Parametro Limite vigente
Totale attivo 4.000.000 €
Ricavi delle vendite e prestazioni 4.000.000 €
Dipendenti occupati in media 20

Questi limiti, inizialmente fissati dal D.Lgs. 14/2019 a soglie molto più basse [2 milioni e 10 dipendenti], sono stati raddoppiati dal D.L. 32/2019 e sono tuttora in vigore.

Regola di innesco

  • Superamento di 1 parametro su 3 per 2 esercizi consecutivi → obbligo di nomina.

Regola di cessazione

  • L’obbligo cessa quando per 3 esercizi consecutivi non viene superato alcun limite.
  1. Quali esercizi considerare: il calendario aggiornato

A causa dei rinvii introdotti dal legislatore [D.L. 118/2021 e successive modifiche], la piena applicazione dei nuovi limiti è stata posticipata.

Per le società con esercizio coincidente con l’anno solare:

  • la verifica dei limiti è stata effettuata sugli esercizi 2022 e 2023;
  • l’obbligo di nomina scatta in sede di approvazione del bilancio 2023 [primavera 2024].

In sede di prima applicazione, l’art. 379, comma 3, D.Lgs. 14/2019 concede 9 mesi per procedere alla nomina dell’organo di controllo o del revisore.

  1. Effetti del nuovo Codice della crisi sull’assetto societario

Il Codice della crisi ha modificato anche l’art. 2086 c.c., introducendo l’obbligo per gli amministratori di:

  • dotarsi di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati;
  • rilevare tempestivamente la crisi d’impresa;
  • attivarsi per la conservazione della continuità aziendale.

La presenza di un organo di controllo o di un revisore è parte integrante di questo sistema di prevenzione.

  1. Dal 2024: controlli di qualità sulla revisione legale

Il MEF ha avviato dal 2024 il sistema di controllo di qualità sui revisori legali, con tre obiettivi principali:

  • verificare la reale indipendenza del revisore;
  • controllare il rispetto dei principi ISA Italia e la completezza delle carte di lavoro;
  • valutare la qualità complessiva delle procedure di revisione.

Questo rafforza ulteriormente la responsabilità delle S.r.l. nella scelta di un revisore qualificato e realmente indipendente.

  1. Sintesi operativa per le S.r.l.

Una S.r.l. deve nominare l’organo di controllo o il revisore se:

  • supera almeno uno dei limiti [attivo, ricavi, dipendenti] nel 2022 e 2023;
  • oppure rientra nei casi “strutturali” [bilancio consolidato o controllo di società revisionata].

La nomina deve avvenire:

  • entro 9 mesi dall’approvazione del bilancio che certifica il superamento dei limiti;
  • quindi, per la maggior parte delle società, entro fine 2024.
  1. Considerazioni conclusive

Le nuove regole non rappresentano un mero adempimento formale: sono parte di un sistema più ampio che mira a:

  • rafforzare la governance delle S.r.l.;
  • prevenire situazioni di crisi;
  • garantire trasparenza e affidabilità dei bilanci;
  • tutelare amministratori e soci da responsabilità crescenti.

La nomina dell’organo di controllo o del revisore non è più un’opzione, ma un tassello essenziale dell’assetto organizzativo richiesto dal diritto societario contemporaneo.

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adminI limiti per l’obbligo di nomina dell’Organo di controllo delle Società

Le categorie degli Incoterms® 2020

on 11 Agosto 2026

Gli Incoterms sono suddivisi in due gruppi principali:


A. Regole valide per qualsiasi modalità di trasporto

Ideali per trasporto multimodale [strada, ferrovia, nave, aereo].

EXW – Ex Works [Franco Fabbrica]

Il venditore mette la merce a disposizione nei suoi locali.
Rischi e costi quasi totalmente a carico del compratore.

FCA – Free Carrier [Franco Vettore]

Il venditore consegna la merce al vettore scelto dal compratore.
Ottimo per spedizioni containerizzate.

CPT – Carriage Paid To [Trasporto Pagato Fino a]

Il venditore paga il trasporto fino a destinazione, ma il rischio passa al compratore al momento della consegna al primo vettore.

CIP – Carriage and Insurance Paid To

Come CPT, ma il venditore deve anche fornire un’assicurazione con copertura elevata.

DAP – Delivered at Place [Reso al Luogo]

Il venditore consegna la merce pronta per lo scarico nel paese di destinazione.
Rischio e costi maggiori per il venditore.

DPU – Delivered at Place Unloaded [Reso Scaricato]

Simile al DAP, ma con carico e scarico a cura del venditore.

DDP – Delivered Duty Paid [Reso Sdoganato]

Il venditore sostiene tutti i costi e rischi fino alla destinazione finale, inclusi dazi e tasse.  Massima responsabilità per il venditore.


B. Regole specifiche per il trasporto marittimo o via fiume

Usati esclusivamente per il trasporto bulk o merci non containerizzate.

FAS – Free Alongside Ship [Franco Sotto Bordo]

Il venditore consegna la merce accanto alla nave [banchina].
Rischio passa quando la merce è accanto alla nave.

FOB – Free On Board [Franco a Bordo]

Il rischio passa quando la merce è caricata a bordo della nave.
Molto usato [spesso impropriamente] anche nel container.

CFR – Cost and Freight [Costo e Nolo]

Il venditore paga il trasporto marittimo fino al porto di arrivo, ma il rischio passa quando la merce è sulla nave.

CIF – Cost, Insurance and Freight

Come CFR, ma include anche assicurazione a carico del venditore.

Gli errori più comuni nell’uso degli Incoterms

✔ Usare FOB/CIF per spedizioni containerizzate → Dovrebbero essere usati FCA/CIP.
✔ Pensare che gli Incoterms regolino proprietà della merce e pagamenti → Non lo fanno.
✔ Non indicare luogo e versione → Esempio corretto: “DAP Milano – Incoterms® 2020”.
✔ Usare Incoterms per obblighi non previsti → es. imballaggio o qualità della merce.


Come scegliere l’Incoterms giusto?

Dipende da:
  • capacità dell’azienda di gestire trasporto e dogane
  • potere negoziale tra le parti
  • controllo che si vuole mantenere sulla spedizione
  • rischi logistici del paese di destinazione
  • incidenza dei costi assicurativi

Una regola pratica: chi controlla la logistica controlla il margine.

Conclusione

Gli Incoterms non sono solo sigle: sono un linguaggio internazionale che riduce rischi, ottimizza i costi e migliora la trasparenza nelle operazioni globali. Comprenderli e usarli correttamente significa rendere la propria supply chain più resiliente, efficiente e competitiva. Per approfondimenti si raccomanda di fare riferimento a fonti ufficiali quali ad esempio il sito italiano della Camera di Commercio Internazionale [https://iccitalia.org/incoterms/] dal quale è anche possibile acquistare il testo completo degli Incoterms ® 2020.

misurarsi-per-migliorare-05

misurarsi-per-migliorare-06Autore: Stefano Milanese

Ingegnere Gestionale, si occupa di consulenza e formazione dopo aver maturato una più che decennale esperienza con ruoli di responsabilità nelle aree Supply Chain e Logistica presso multinazionali leader nei settori consumer goods e fashion.

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Stefano MIlaneseLe categorie degli Incoterms® 2020

Andamento dei noli marittimi durante il 2025

on 11 Agosto 2026

[Container, Bulk, Tanker – trend globali e regionali]

Il 2025 è stato un anno di marcata normalizzazione dei noli marittimi, dopo la forte volatilità legata al Mar Rosso e alla ripresa post-pandemia. Le dinamiche principali sono state: domanda debole, sovracapacità, deviazioni delle rotte, instabilità geopolitica e politiche tariffarie USA.

Di seguito i principali trend.

1. Container: forte calo dei noli nella seconda metà del 2025

Trend generali

  • I noli oceanici hanno registrato riduzioni superiori al 50% su base annua nelle principali rotte Asia–Europa e Transpacifiche nel Q4 2025, tornando vicini ai livelli pre-2020.
  • Trasporto marittimo in fase di raffreddamento, con domanda stagnante in Europa e debole in Asia; migliore tenuta del mercato nordamericano.

Esempi di noli spot [Drewry / Xeneta / Logistica News]

  • Shanghai → Rotterdam: 1.735 USD/FEU, minimo da dicembre 2023.
  • Shanghai → Los Angeles: 2.311 USD/FEU [minimo da fine 2023].
  • Far East → Mediterraneo: -11% a luglio 2025, 3.662 USD/FEU.
  • US West Coast: 2.264 USD/FEU [-59% dal picco del 5 giugno].

Cause principali

  • Sovracapacità: flotta +9% YoY, ordini pari al 30% della capacità esistente.
  • Rotte modificate dal Mar Rosso, ma effetti in esaurimento entro metà 2025.
  • Domanda debole causa rallentamento economico in Europa e Asia.
  • Competizione elevata tra vettori: difficoltà a mantenere GRIs stabili.

2. Rotte e geopolitica: impatti differenziati

Mar Rosso e Canale di Suez

  • Ancora deviazioni via Capo di Buona Speranza per MSC, Maersk e altri, con brusca riduzione dei transiti nel Canale di Suez:
    17 transiti il 21/9/2025 contro 47/giorno nel 2023.

Effetti sulle tariffe

  • Picchi di rialzo in alcuni periodi del 2025, seguiti da rapide correzioni.
  • Le deviazioni hanno aumentato percorrenze e costi, ma il rallentamento della domanda ha prevalso, comprimendo i noli entro fine anno.

3. Bulk [Dry]: rallentamento nel 2025

Secondo UNCTAD, nel 2024 il dry bulk aveva avuto un boom per carbone, fertilizzanti e grano, ma:

  • Inizio 2025: rallentamento dovuto a attività industriale debole e crescita della flotta.

Il Baltic Dry Index ha mostrato volatilità, con punte stagionali ma tendenza al ridimensionamento.

4. Tanker: forte sensibilità alle tensioni geopolitiche

  • Le tariffe tanker hanno avuto picchi a giugno 2025 a causa delle tensioni nello Stretto di Hormuz.
  • Il comparto rimane il più “geopolitical-sensitive” dell’intero settore.

5. Altre osservazioni significative per il 2025

Bunker fuel in calo

  • Prezzi del bunker in riduzione a doppia cifra, contribuendo a contenere i costi operativi.

Volatilità continua

  • UNCTAD evidenzia come nel 2025 la volatilità dei noli sia “la nuova normalità”, causata da tensioni geopolitiche, dazi USA, regolazioni ambientali e squilibri domanda/offerta.

Port congestion e supply chain

  • Nel 2025 congestionamento meno grave rispetto al 2021–2022, ma ancora irregolare.
  • Alcuni porti asiatici ed europei hanno avuto congestioni locali per meteo e scioperi.

Sintesi finale

Nel 2025 i noli marittimi hanno mostrato:

Segmento Trend 2025 Driver principali
Container 📉 Forte calo dei noli nel secondo semestre Sovracapacità, domanda debole, riduzione deviazioni sul Capo
Dry Bulk 📉 Leggera contrazione Industria debole, aumento flotta
Tanker 📈 Picchi di aumento [giugno] Tensioni in Medio Oriente
Port congestion ⚖️ In calo ma variabile Meteo, scioperi, logistica
Costi bunker 📉 In diminuzione Prezzo petrolio in calo

Conclusione:
Il 2025 è stato un anno di netta correzione dei noli, con ritorno verso livelli pre-pandemici, dominato da sovracapacità navale e domanda globale fragile. Un contesto in cui le tensioni geopolitiche hanno prodotto solo rialzi temporanei.

Autore: Stefano Milanese Giugno 2026

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Stefano MIlaneseAndamento dei noli marittimi durante il 2025