Il nuovo Codice deontologico forense

on 13 Maggio 2026

Le nuove regole deontologiche del C.N.Forense

Con la delibera n. 636, il Consiglio Nazionale Forense ha introdotto un intervento organico sul Codice deontologico forense, modificando gli artt. 48, 50, 51, 56, 61, 62 e 62-bis e ridefinendo la titolazione del Titolo IV, ora dedicato ai “Doveri dell’avvocato nel processo e nei procedimenti di risoluzione alternativa e complementare delle controversie”. Si tratta di un aggiornamento strutturale che recepisce l’evoluzione della professione, il crescente ricorso alle ADR e l’esigenza di rafforzare riservatezza, indipendenza e lealtà professionale.

  1. Riservatezza e rapporti tra colleghi: un rafforzamento necessario

Le modifiche agli artt. 48, 50 e 51 consolidano il principio di correttezza nei rapporti interni alla categoria e nella gestione del cliente.

  • Corrispondenza riservata

È confermato il divieto di consegnare direttamente al cliente comunicazioni riservate: tali atti possono essere trasmessi solo al collega subentrante, che rimane vincolato agli stessi obblighi di riservatezza.

  • Trasparenza nelle istanze

L’avvocato deve dichiarare l’esistenza di precedenti provvedimenti, anche di rigetto, quando presenta nuove istanze. Una misura che rafforza la lealtà processuale e previene comportamenti elusivi.

  • Divieto di testimoniare su colloqui riservati

Viene ampliato il divieto di rendere testimonianza su colloqui confidenziali, proposte transattive o comunicazioni tra colleghi, a tutela della fiducia reciproca e dell’integrità del contraddittorio.

  1. Ascolto del minore e indipendenza nell’arbitrato: nuove garanzie

Due interventi particolarmente significativi riguardano gli artt. 56 e 61.

Ascolto del minore [art. 56]

La norma viene riscritta per garantire un approccio più rigoroso e rispettoso:

  • l’ascolto è possibile solo con il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale,
  • salvo situazioni di conflitto di interessi,
  • e deve avvenire con modalità idonee a tutelare il preminente interesse del minore.

Si tratta di un allineamento alle migliori prassi psicoforensi e ai principi della Convenzione di Strasburgo.

Indipendenza nell’arbitrato [art. 61]

L’articolo amplia i casi di incompatibilità:

  • l’avvocato non può assumere incarichi arbitrali se ha rapporti professionali, diretti o indiretti, con i difensori delle parti;
  • l’incompatibilità si estende a soci, associati e collaboratori abituali;
  • è introdotto l’obbligo di comunicare per iscritto ogni circostanza potenzialmente idonea a incidere sull’indipendenza;
  • la prosecuzione dell’incarico è subordinata al consenso espresso delle parti.

Un rafforzamento che mira a prevenire conflitti di interesse e a garantire la terzietà dell’arbitro.

  1. ADR e negoziazione assistita: un Titolo IV completamente rinnovato

La novità più rilevante è l’introduzione dell’art. 62-bis, dedicato alla negoziazione assistita.

Obblighi e divieti specifici

L’avvocato deve rispettare:

  • obblighi di lealtà, riservatezza e correttezza durante l’intero procedimento;
  • divieto di impugnare accordi cui abbia contribuito, salvo fatti sopravvenuti;
  • divieto di influenzare indebitamente testimoni o parti;
  • obbligo di mantenere un comportamento collaborativo e non dilatorio.

Sanzioni graduate

  • Violazione di lealtà e correttezza → censura
  • Violazione della riservatezza → sospensione da 2 a 6 mesi

Il nuovo Titolo IV estende formalmente i doveri dell’avvocato anche ai procedimenti di risoluzione alternativa e complementare delle controversie, riconoscendo il ruolo ormai centrale delle ADR nel sistema giustizia.

  1. Considerazioni conclusive

La delibera n. 636 rappresenta un passo evolutivo della deontologia forense, che si adegua alle trasformazioni della professione e alle esigenze di un sistema giudiziario sempre più orientato alla composizione stragiudiziale dei conflitti.

Le modifiche:

  • rafforzano la riservatezza come valore fondante della professione;
  • tutelano l’indipendenza dell’avvocato, soprattutto nei ruoli di terzietà;
  • proteggono il superiore interesse del minore;
  • riconoscono il ruolo dell’avvocato come garante di correttezza anche nelle ADR;
  • aggiornano il Codice a prassi ormai consolidate nella realtà professionale.

L’avvocato del 2026 è chiamato a essere non solo difensore in giudizio, ma custode di lealtà, trasparenza e integrità in ogni percorso di gestione del conflitto.

gianni-milaneseMaggio 2026

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