E’ di attualità da tempo il dibattito politico sulla riforma della Giustizia e con essa la durata dei Processi, legata anche alla diversa visione dei partiti sulla prescrizione delle pene. Nel programma del Governo “Draghi”, su richiesta della Unione Europea, vi è la Riforma della Giustizia, finalizzata a renderla più rapida ed efficace [guardando anche agli altri paesi europei]. A tutt’oggi sono in vigore le regole solo in parte aggiornate, è quindi doveroso ricordare quanto previsto in merito alla ‘Durata dei processi’. In seguito alla modifica della Legge n. 89/2001 sulla ragionevole durata dei processi ad opera del D.L. n. 83/2012 [convertito con modifiche nella Legge n.134/2012], all’art. 2 sono stati aggiunti i commi 2-bis e 2-ter. Il comma 2-bis dispone, tra l’altro, che “si considera rispettato il termine ragionevole se il Processo non eccede la durata di 3 anni in primo grado, di 2 anni in secondo grado, di 1 anno nel giudizio di legittimità. Il successivo comma 2-ter prevede che “si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a 6 anni”.
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